CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 5 settembre 2002 n. 4457 - Pres. Elefante, Est. Deodato - Comune di Arluno (Avv.ti Ferrari e Pilia) c. Valenti (Avv.ti Bosco e Annese) - (annulla T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III, 16 luglio 2001, n. 4845).
1. Commercio ed industria - Esercizi commerciali - Orari di apertura e chiusura - Potere limitativo del Sindaco - Ex art. 54, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 - Non riguarda solo la disciplina generale ma consente di adottare singoli provvedimenti nei confronti di determinati esercizi.
2. Commercio ed industria - Esercizi commerciali - Orari di apertura e chiusura - Potere limitativo del Sindaco - Ex art. 54, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 - Provvedimento con il quale si limita l'orario di apertura e chiusura di un esercizio commerciale - In considerazione della situazione di inquinamento acustico e di disturbo alla quiete pubblica che l'esercizio stesso arreca - Legittimità.
3. Commercio ed industria - Esercizi commerciali - Orari di apertura e chiusura - Potere limitativo del Sindaco - Ex art. 54, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 - Presupposti per l'esercizio - Situazione oggettiva di disturbo della quieta pubblica arrecata dall'esercizio - Sufficienza - Circostanza che la situazione sia determinata dagli avventori del locale - Irrilevanza.
1. Al Sindaco di un Comune spetta - ai sensi dell'art. 54, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 - non solo il generale potere di modificare gli orari degli esercizi commerciali nella misura in cui risulti necessario a rimuovere o contrastare le situazioni di emergenza ivi descritte, ma anche, in particolare, il potere di ordinare la modifica degli orari nei riguardi di un solo esercizio pubblico, nei casi in cui la situazione di emergenza risulti a quest'ultimo unicamente ricollegabile (alla stregua del principio nella specie la situazione di emergenza era costituita dall'inquinamento acustico e dal disturbo della quiete pubblica provocato da un singolo esercizio commerciale) (1).
2. Legittimamente il Sindaco di un Comune adotta un provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 54, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, limita l'orario di apertura e chiusura di un esercizio commerciale in considerazione della situazione di inquinamento acustico e di disturbo alla quiete pubblica che l'esercizio stesso arreca al riposo dei vicini (2).
3. Ai fini della legittimità di un provvedimento con il quale il Sindaco di un Comune ai sensi dell'art. 54, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, limita l'orario di apertura e chiusura di un esercizio commerciale, è irrilevante che il disturbo arrecato da detto esercizio sia perloppiù addebitabile agli avventori del locale, atteso che ciò che rileva, ai fini del legittimo esercizio del potere in parola, non è la responsabilità soggettiva del gestore dell'esercizio, ma l'oggettiva e causale ascrivibilità della situazione di emergenza all'espletamento dell'attività colpita con l'ordine di modifica degli orari di apertura o di chiusura dell'esercizio.
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(1) Ha osservato in proposito la Sez. V che una retta esegesi dell'art. 54, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, che tenga anche conto della sua ratio, impone una lettura che consenta al Sindaco l'esercizio del potere di modifica degli orari nella misura in cui risulti necessario a rimuovere o contrastare le situazioni di emergenza ivi descritte quali presupposti legittimanti, con la conseguenza che, se quelle si presentano limitate ad una determinata zona del territorio, deve giudicarsi senz'altro ammesso e corretto un ordine circoscritto all'area interessata dal fenomeno da eliminare.
Dalla formulazione letterale dell'anzidetta disposizione non risulta, invece, desumibile, neanche in via logico-sistematica, una limitazione del potere ivi assegnato al Sindaco alla sola regolamentazione generale degli orari dei pubblici esercizi, con esclusione, cioè (come erroneamente ritenuto dai Giudici di primo grado), della modifica dell'orario di apertura e chiusura di singoli esercizi.
(2) Nella specie, ha rilevato la Sez. V, le molteplici e ripetute lamentele formulate, con numerosi esposti al Comune, dagli abitanti della zona dove era esercitata l'attività dell'esercizio in questione costituivano già un significativo indizio dei disagi arrecati dal locale in questione al riposo ed alla quiete dei vicini.
Peraltro, la fondatezza di quelle doglianze risultava riscontrata ed avvalorata dalle relazioni di servizio dell'autorità di pubblica sicurezza (rapporti della Polizia Municipale e dei Carabinieri), dalle quali si ricava univocamente che la gestione dell'esercizio in questione comportava la produzione di un'intollerabile situazione di rumorosità, certamente qualificabile, in conformità a quanto richiesto dalla norma applicata, come caso di emergenza connesso con l'inquinamento acustico.
In materia di inquinamento acustico e sui poteri da riconoscere in proposito al Sindaco v. da ult., nel n. 7/8-2002 di questa Rivista, TAR LAZIO, SEZ. II, sentenza 26 giugno 2002, n. 5904.
FATTO
Con la sentenza impugnata veniva accolto il ricorso proposto dall'odierno appellato e, per l'effetto, veniva annullata l'ordinanza n.90 prot. 8417 dell'8.6.2001 con la quale il Sindaco del Comune aveva disposto l'anticipazione alle ore 23.00 dell'orario di chiusura del pubblico esercizio denominato "Aunty Nelly's Mill", gestito dall'originario ricorrente.
Avverso la predetta decisione proponeva rituale appello il Comune di Arluno denunciando l'erroneità della motivazione addotta a sostegno della sentenza appellata, ribadendo la legittimità del provvedimento controverso e concludendo per l'annullamento della pronuncia impugnata.
Resisteva il Valenti, contestando la fondatezza dell'impugnazione e domandando la reiezione dell'appello.
Con ordinanza resa nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2001 veniva avvolta l'istanza cautelare formulata dal Comune appellante.
Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2002 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. I primi giudici hanno giudicato illegittima l'ordinanza impugnata in primo grado ritenendola viziata dalla carenza di potere in capo al Sindaco, in base alla disposizione normativa indicata a sostegno dell'atto, all'adozione del provvedimento controverso nonché, in ogni caso, dalla riscontrata omessa indicazione dei suoi presupposti.
Il Comune appellante critica siffatta decisione sotto il duplice profilo dell'errata qualificazione dell'ambito applicativo dell'art. 54 III comma D. Lgs. n. 267/2000 e dell'erronea valutazione della ricorrenza dei presupposti legittimanti l'esercizio del potere regolato dalla predetta disposizione.
L'appellato difende il convincimento espresso dal T.A.R., ribadendo l'insussistenza delle condizioni per l'adozione dell'atto impugnato in primo grado.
2. In ordine alla sussistenza in capo al Sindaco del potere di ordinare la chiusura anticipata di un pubblico esercizio, basti osservare che la norma invocata a fondamento dell'ordinanza controversa (art. 54 III comma D. Lgs. n.267/2000) autorizza senz'altro l'adozione del provvedimento de quo agitur.
Dalla formulazione letterale dell'anzidetta disposizione non risulta, invero, desumibile, neanche in via logico-sistematica, una limitazione del potere ivi assegnato al Sindaco alla sola regolamentazione generale degli orari dei pubblici esercizi, con esclusione, cioè, come erroneamente ritenuto dal T.A.R., della modifica dell'orario di apertura e chiusura di singoli esercizi.
Viceversa, una retta esegesi della norma, che tenga anche conto della sua ratio (per come appresso illustrata), impone una lettura che consenta al Sindaco l'esercizio del potere di modifica degli orari nella misura in cui risulti necessario a rimuovere o contrastare le situazioni di emergenza ivi descritte quali presupposti legittimanti, con la conseguenza che se quelle si presentano limitate ad una determinata zona del territorio deve giudicarsi senz'altro ammesso e corretto un ordine circoscritto all'area interessata dal fenomeno da eliminare.
Non può, in definitiva, dubitarsi della sussistenza, in astratto, del potere del Sindaco, in base all'art.54 III comma D. Lgs. 267/2000, di ordinare la modifica degli orari anche nei riguardi di un solo esercizio pubblico, nei casi in cui la situazione di emergenza risulti a quello unicamente ricollegabile.
3. Così chiarita la sussistenza della potestà ordinatoria nella specie esercitata, occorre verificare la ricorrenza, anch'essa contestata, dei presupposti stabiliti dalla norma citata quali condizioni legittimanti l'esercizio del potere.
Va, innanzitutto, rilevato, al riguardo, che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza appellata, nella motivazione dell'ordinanza controversa risulta puntualmente indicata la situazione di inquinamento acustico e di disturbo alla quiete pubblica che ha determinato l'adozione dell'atto e che con questo si intende eliminare.
In ordine, poi, alla concreta ricorrenza della situazione di emergenza postulata dalla norma, è sufficiente rilevare che le molteplici e ripetute lamentele formulate dagli abitanti della zona dove viene esercitata l'attività dell'appellato (si vedano i numerosi esposti prodotti dal Comune) costituiscono già un significativo indizio dei disagi arrecati dal locale in questione al riposto ed alla quiete dei vicini e che, comunque, la fondatezza di quelle doglianze risulta riscontrata ed avvalorata dalle relazioni di servizio dell'autorità di pubblica sicurezza (cfr. rapporti della Polizia Municipale in data 19.3.2000 e 6.6.2001 e dei Carabinieri in data 7.6.2001), dalle quali si ricava univocamente che la gestione dell'esercizio del Valenti comporta la produzione di un'intollerabile situazione di rumorosità, certamente qualificabile, in conformità a quanto richiesto dalla norma applicata, come caso di emergenza connesso con l'inquinamento acustico.
Né vale osservare che il disturbo risulta perloppiù addebitabile agli avventori del locale, atteso che ciò che rileva, ai fini del legittimo esercizio del potere in parola, non è la responsabilità soggettiva del gestore dell'esercizio ma l'oggettiva e causale ascrivibilità della situazione di emergenza all'espletamento dell'attività colpita con l'ordine di modifica degli orari di apertura o di chiusura dell'esercizio.
Ne consegue che l'ordinanza in discussione è stata legittimamente adottata nella ricorrenza dei presupposti stabiliti dall'art.54 D. Lgs. n.267/2000, che va giudicata immune dai vizi denunciati dall'originario ricorrente e che, quindi, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Arluno, va respinto il ricorso proposto in primo grado dall'odierno appellato.
4. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado da Valenti Davide;
dichiara compensate le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 gennaio 2002, con l'intervento dei signori:
Agostino Elefante - Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Goffredo Zaccardi - Consigliere
Francesco D'Ottavi - Consigliere
Carlo Deodato - Consigliere Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Carlo Deodato f.to Agostino Elefante
Depositata in cancelleria il 5 settembre 2002.