CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 2 dicembre 2002 n. 6601 - Pres. Varrone, Est. Lipari - Trend s.r.l. (Avv.ti Marchetti e Bagianti) c. Comune di Montone (Avv. Rampini) - (conferma T.A.R. Umbria, 22 giugno 1994, n. 427)
1. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Termine per l'impugnazione - Decorrenza - Nel caso di atti generali incidenti in modo diretto sulla sfera giuridica di determinati destinatari - Dalla data di comunicazione o comunque avvenuta conoscenza del provvedimento applicativo - In tutti gli altri casi - Dalla data di pubblicazione della delibera.
2. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Termine per l'impugnazione - Decorrenza - Nel caso di delibera determinativa dei prezzi avente carattere generale - Dalla data di pubblicazione della delibera stessa all'albo pretorio - Fattispecie.
1. Il termine per l'impugnazione di atti amministrativi generali, nel caso in cui questi ultimi incidano in modo diretto sulla sfera giuridico-patrimoniale dei singoli soggetti privati, decorre dalla data in cui gli interessati ne conseguono sicura e piena conoscenza, in genere attraverso la conoscenza dei relativi provvedimenti di applicazione, a nulla rilevando, ai fini della decorrenza di detto termine, che tali atti generali siano stati assoggettati ad una forma di pubblicazione dalla quale non ne derivi ex lege la conoscenza legale da parte dei loro destinatari (1). Al di fuori di questi casi, aventi natura eccezionale, tuttavia, deve applicarsi il principio che prevede l'onere di immediata impugnazione delle delibere aventi carattere generale, decorrente dalla data di loro pubblicazione (2).
2. Una delibera del consiglio comunale avente ad oggetto la determinazione delle tariffe per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile è da considerare un provvedimento di portata generale, non specificamente riferito a soggetti determinati e, come tale, va impugnata entro il termine decorrente dalla data di sua affissione all'albo pretorio delle delibere comunali, effettuata nei modi nei termini previsti dalla legge (articolo 47, comma 1 della legge n. 142/1990) (alla stregua del principio nella specie la Sez. V ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato irricevibile il ricorso, notificato circa 5 mesi dopo la data in cui la delibera era stata affissa all'albo pretorio).
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(1) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 1990, n. 44; C.G.A., sez. giur., 1 dicembre 1990, n. 423; Cons. Stato, sez. V, 30 luglio 1986, n. 376.
(2) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 1990, n. 379, secondo cui è inammissibile il ricorso avverso le delibere comunali (nella specie, aventi ad oggetto l'approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle tariffe inerenti alla tassa stessa) da parte di soggetto non direttamente contemplato nell'atto, ove siano decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione delle delibere stesse.
V. anche:
Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 1986, n. 601, secondo cui la deliberazione comunale di revisione delle tariffe per il ritiro dei rifiuti solidi urbani che stabilisca le diverse misure del tributo ragguagliabile a classi di utenti definite sia nella composizione sia nella misura è immediatamente lesiva nei confronti dei contribuenti e quindi deve essere immediatamente impugnata nel termine di decadenza; pertanto, è inammissibile il ricorso proposto contro la suddetta deliberazione unitamente agli atti applicativi, e cioè alle cartelle esattoriali.
Cons. Stato, sez. V, 12 luglio 1996, n. 854, secondo cui la deliberazione comunale di approvazione delle tariffe per il ritiro dei rifiuti solidi urbani che stabilisce le diverse misure del tributo in ordine alle varie classi di utenti è atto immediatamente lesivo nei confronti dei contribuenti, che va impugnato nel termine di decadenza.
Cons. Stato, sez. VI, 19 dicembre 1997, n. 1867, secondo cui le deliberazioni dei consorzi di bonifica che stabiliscono le misure delle tariffe irrigue, ragguagliate alla diversa ubicazione dei terreni inclusi nel comprensorio consortile e ai vari tipi di irrigazione previsti, pur se aventi carattere generale e latamente normativo, sono immediatamente lesive nei confronti dei contributi e, pertanto, vanno impugnate nel termine di decadenza decorrente dalla loro pubblicazione.
Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 1997, n. 289, secondo cui il provvedimento col quale vengono fissate le tariffe relative alla concessione di posteggi nei mercati ortofrutticoli all'ingrosso, a conclusione di una serie preordinata di atti procedimentali, ha portata immediatamente lesiva indipendentemente da singoli e specifici atti applicativi, dal momento che incide sulla posizione giuridica degli operatori, i quali devono adeguare la loro organizzazione imprenditoriale alle condizioni di economicità che le tariffe praticate dal comune, gestore dello stesso mercato, concorrono a formare; pertanto, tale provvedimento è impugnabile immediatamente.
V. anche di recente in questa Rivista T.A.R.Lazio, Sez. III, 27 febbraio 2001 n. 1481, secondo cui le norme regolamentari, avendo natura generale ed astratta, vanno di regola impugnate assieme all'atto applicativo, che radica la lesione degli interessi legittimi di cui sono portatori i destinatari delle stesse. Sorge invece l'onere della loro immediata impugnazione quando esse, per il loro carattere specifico e corretto, risultino idonee ad incidere direttamente nella sfera degli amministrati, siano essi soggetti singoli o enti esponenziali di interessi collettivi o diffusi.
FATTO
La sentenza appellata ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso proposto dall'attuale appellante contro la delibera del consiglio comunale di Montone n. 109 del 28 ottobre 1992, avente ad oggetto la determinazione delle tariffe per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile.
L'appellante contesta la pronuncia di primo grado e ripropone le censure disattese dal tribunale.
Il comune resiste al gravame.
DIRITTO
L'appellante, ricorrente in primo grado, gestisce un'attività di lavanderia nel comune di Montone, utilizzando ingenti quantità di acqua.
In tale veste, l'interessata impugna la delibera n. 109 del 28 ottobre 1992, con cui il consiglio comunale di Montone ha approvato la nuova tariffa per l'erogazione dell'acqua potabile, relativa agli usi extradomestici, a decorrere dal 1 gennaio 1992, stabilendo importi compresi tra lire 1200 e lire 5000 al metro cubo (per importi superiori ai 450 metri cubi).
A sostegno del gravame, l'appellante espone che la precedente tariffa (approvata con delibera consiliare n. 101 del 14 dicembre 1990) prevedeva importi notevolmente più contenuti, variabili, in funzione della quantità di acqua effettivamente consumata dall'utente, nella misura compresa tra lire 1000 e lire 1200 al metro cubo.
La sentenza appellata ha dichiarato irricevibile il ricorso, notificato in data 7 maggio 1993, osservando che la delibera impugnata è stata adottata in data 28 ottobre 1992 ed è rimasta affissa all'albo pretorio del comune dal 13 novembre 1992 al 27 novembre 1992.
A dire del tribunale, l'affissione all'albo pretorio delle delibere comunali, effettuata nei modi nei termini previsti dalla legge (articolo 47, comma 1 della legge n. 142/1990), costituisce una forma di pubblicità legale, "di per sé esaustiva ai fini della presunzione assoluta di piena conoscenza erga omnes, allorquando i provvedimenti stessi non siano direttamente riferibili a soggetti determinati."
La pronuncia afferma che "tale principio è perfettamente applicabile al caso di specie, essendo la delibera impugnata un provvedimento tariffario di portata generale, non specificamente riferito a soggetti determinati."
"Sicché, la società ricorrente e tutti gli altri soggetti interessati, avendo avuto la possibilità di acquisire piena conoscenza della delibera in questione siccome pubblicata all'albo pretorio del Comune di Montone nei modi e nei termini di legge, avevano altresì l'onere di attivarsi rispettando i termini decadenziali per l'eventuale impugnativa, a far tempo dal giorno successivo alla data di scadenza della affissione al predetto albo pretorio."
La tesi del tribunale, muovendo da premesse sistematiche corrette, va pienamente condivisa nei suoi corollari applicativi.
In linea di principio, la regola contenuta nell'articolo 21 della legge TAR individua la decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso giurisdizionale.
La norma fa riferimento, in primo luogo, alla conoscenza effettiva, da parte del ricorrente, dell'atto oggetto di contestazione.
In secondo luogo, la disposizione prende in considerazione determinate ipotesi di conoscenza (o di conoscibilità) legale del provvedimento impugnato. Si tratta dei casi di notificazione e di comunicazione individuale dell'atto e dei casi di pubblicazione del provvedimento.
In tale ultima eventualità, il termine per la notificazione del ricorso decorre dalla pubblicazione dell'atto, purché questa sia prescritta da apposita norma.
Le deliberazioni degli enti locali rientrano nel raggio di azione della norma, considerando la disciplina del regime di pubblicazione degli atti del consiglio e della giunta.
Tuttavia, occorre considerare che, in alcuni casi, le delibere consiliari o della giunta presentano carattere generale, programmatico o normativo. In tali eventualità, gli atti non assumono carattere immediatamente lesivo e la loro impugnazione è ritualmente proponibile in seguito all'adozione di atti applicativi.
In questo senso, si afferma che il termine per l'impugnazione di atti amministrativi generali che incidano in modo diretto sulla sfera giuridico-patrimoniale dei singoli soggetti privati non può decorrere se non dalla data in cui gli stessi ne conseguono sicura e piena conoscenza, in genere attraverso la conoscenza dei relativi provvedimenti di applicazione, a nulla rilevando, ai fini della decorrenza di detto termine, che tali atti generali siano stati assoggettati ad una forma di pubblicazione dalla quale non ne derivi ex lege la conoscenza legale da parte dei loro destinatari (C. Stato, sez. V, 15-01-1990, n. 44; Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 01-12-1990, n. 423; C. Stato, sez. V, 30-07-1986, n. 376.).
Al di fuori di queste eccezioni, tuttavia, deve applicarsi il principio ermeneutico che prevede l'onere di immediata impugnazione delle delibere consiliari.
In tal senso, si afferma che è inammissibile il ricorso avverso le delibere comunali (nella specie, aventi ad oggetto l'approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle tariffe inerenti alla tassa stessa) da parte di soggetto non direttamente contemplato nell'atto, ove siano decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione delle delibere stesse (C. Stato, sez. V, 27-04-1990, n. 379)
Analogamente, si è affermato che la deliberazione comunale di revisione delle tariffe per il ritiro dei rifiuti solidi urbani che stabilisca le diverse misure del tributo ragguagliabile a classi di utenti definite sia nella composizione sia nella misura è immediatamente lesiva nei confronti dei contribuenti e quindi deve essere immediatamente impugnata nel termine di decadenza; pertanto, è inammissibile il ricorso proposto contro la suddetta deliberazione unitamente agli atti applicativi, e cioè alle cartelle esattoriali (C. Stato, sez. V, 09-12-1986, n. 601).
La deliberazione comunale di approvazione delle tariffe per il ritiro dei rifiuti solidi urbani che stabilisce le diverse misure del tributo in ordine alle varie classi di utenti è atto immediatamente lesivo nei confronti dei contribuenti, che va impugnato nel termine di decadenza (C. Stato, sez. V, 12-07-1996, n. 854).
Nello stesso senso, la giurisprudenza ha costantemente affermato che le deliberazioni dei consorzi di bonifica che stabiliscono le misure delle tariffe irrigue, ragguagliate alla diversa ubicazione dei terreni inclusi nel comprensorio consortile e ai vari tipi di irrigazione previsti, pur se aventi carattere generale e latamente normativo, sono immediatamente lesive nei confronti dei contributi e, pertanto, vanno impugnate nel termine di decadenza decorrente dalla loro pubblicazione (C. Stato, sez. VI, 19-12-1997, n. 1867).
Infine, si è affermato che il provvedimento col quale vengono fissate le tariffe relative alla concessione di posteggi nei mercati ortofrutticoli all'ingrosso, a conclusione di una serie preordinata di atti procedimentali, ha portata immediatamente lesiva indipendentemente da singoli e specifici atti applicativi, dal momento che incide sulla posizione giuridica degli operatori, i quali devono adeguare la loro organizzazione imprenditoriale alle condizioni di economicità che le tariffe praticate dal comune, gestore dello stesso mercato, concorrono a formare; pertanto, tale provvedimento è impugnabile immediatamente (C. Stato, sez. VI, 18-02-1997, n. 289).
La pronuncia appellata ha puntualmente applicato i principi interpretati richiamati, dichiarando l'irricevibilità del ricorso di primo grado.
In definitiva, quindi, l'appello deve essere rigettato.
Le spese possono essere compensate.
Per Questi Motivi
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello, compensando le spese;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 giugno 2002, con l'intervento dei signori:
Claudio Varrone - Presidente
Corrado Allegretta - Consigliere
Paolo Buonvino - Consigliere
Filoreto D'Agostino - Consigliere
Marco Lipari - Consigliere Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Marco Lipari f.to Claudio Varrone
Depositata in segreteria il 2 dicembre 2002.