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n. 2-2002 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Ordinanza 19 febbraio 2002 n. 697 - Pres. Elefante, Est. Deodato - Regione Abruzzo c. D. R. ed altri - (accoglie a termine)

Elezioni - Elezioni regionali - Regione Abruzzo - Annullamento dell'elezione del Presidente della Giunta regionale - A seguito della sentenza n. 7/2002 del Tar Abruzzo - Domanda di sospensione dell'efficacia - Va accolta - Riferimento all'interesse pubblico alla continuità ed operatività degli organi amministrativi della Regione.

Va sospesa l'efficacia della sentenza del T.A.R. Abruzzo - L'Aquila n. 7/2002, con la quale sono state annullate le elezioni del Presidente della Giunta regionale della Regione Abruzzo.

Nella fase cautelare in tema di controversie in materia di elezioni degli organi regionali, assume valore decisivo il prevalente interesse pubblico alla continuità e all'operatività nei limiti dell'ordinaria amministrazione e delle trattazione degli affari indifferibili e urgenti degli organi regionali eletti, anche in relazione ai tempi brevi per la discussione nel merito (nella specie fissata per la u.p. del 16 aprile 2002).

 

Omissis.

 

Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della Sentenza del TAR ABRUZZO- L'AQUILA 7/2002, resa tra le parti, concernente ELEZIONI PRESISDENTE GIUNTA REGIONALE REGIONE ABRUZZO.

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

AIMOLA UMBERTO, D'ALFONSO LUCIANO, DI RODSA ANGELO, DI STANISLAO AUGUSTO, LA PENNA LUCIANO, MELILLA GENEROSO, PASSERI BRUNO, VERTICELLI MARCO

Udito il relatore Cons. Carlo Deodato e uditi, altresì, per le parti gli avvocati Giannuzzi, Bozzelli, Cerulli Irelli, Di Tonno e Di Silvestre;

Considerato che, come già osservato in un caso analogo al presente, nella odierna fase cautelare è in relazione ai tempi brevi per la discussione nel merito (contestualmente fissata al 16 aprile 2002) assume valore decisivo il prevalente interesse pubblico alla continuità e all'operatività nei limiti dell'ordinaria amministrazione e delle trattazione degli affari indifferibili e urgenti degli organi regionali eletti a seguito della consultazione del 16 aprile 2002;

Ritenuto che sussistono, pertanto, i presupposti per la sospensione della efficacia della sentenza appellata;

P.Q.M.

Accoglie nei limiti di cui in motivazione l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata sino alla discussione nel merito degli appelli.

Fissa a tal fine l'udienza pubblica del 16 aprile 2002.

Depositata in cancelleria il 19 febbraio 2002.

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