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n. 1-2003 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 20 gennaio 2003 n. 178 - Pres. Quaranta, Est. Cerreto - Mazzuia (Avv.ti P. Patelmo ed E. D'Agostino) c. Comune di Jesolo (Avv.ti R. Speranzosi e F. Caffarelli) - (annulla T.A.R. Veneto, sez. II, 23 aprile 1996, n. 679).

1. Atto amministrativo - Procedimento - Comunicazione di avvio - Norme previste dal Capo III della L. 241/90 - Hanno portata generale - Deroghe - Sono legislativamente previste - Obbligo di dare comunicazione dell'avvio del procedimento - Sussiste sempre, salvo che la partecipazione in concreto non appaia superflua perché il provvedimento adottato non avrebbe potuto essere diverso.

2. Atto amministrativo - Procedimento - Comunicazione di avvio - Obbligo - Sussiste anche per i procedimenti semplici, che si esauriscono direttamente con l'adozione dell'atto finale.

3. Atto amministrativo - Procedimento - Comunicazione di avvio - Nel caso di revoca di una precedente delibera - Necessità - Sussiste - Mancanza - Illegittimità - Fattispecie.

1. Le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo hanno carattere generale, com'è dimostrato dal fatto che il legislatore stesso (v. art. 7, 1° comma ed art. 13 della L. 241/90) si è premurato di apportare delle specifiche deroghe speciali (esigenze di celerità, atti normativi, atti generali, atti di pianificazione e di programmazione, procedimenti tributari) all'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento; deve pertanto in linea di massima garantirsi agli interessati la partecipazione al procedimento, salvo che non venga accertata in giudizio la superfluità della comunicazione di avvio, in quanto il provvedimento adottato non avrebbe potuto essere diverso anche se fosse stata osservata la relativa formalità (1).

2. La necessità della comunicazione ai destinatari dell'atto finale è prevista in generale dall'art. 7 della L. 241/1990 non soltanto per i procedimenti complessi che si articolano in più fasi (preparatoria, costitutiva ed integrativa dell'efficacia), ma anche per i procedimenti semplici che si esauriscono direttamente con l'adozione dell'atto finale, i quali, comunque, comportano una fase istruttoria da parte della stessa autorità emanante (2).

3. E' illegittimo il provvedimento di revoca di una precedente delibera, ove non sia stato dato avviso dell'inizio del procedimento all'interessato (nella specie si trattava della revoca di una delibera che aveva autorizzato un dipendente a permanere in servizio fino al raggiungimento dei 60 anni di età o dei 40 anni dei servizi utili a pensione) (3).

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(1-2) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 maggio 2001, n. 2823, in questa Rivista n. 6-2001 ed ivi ult. riferimenti.

(2) Nel caso in questione era stata revocata una delibera che aveva autorizzato un dipendente a permanere in servizio fino al raggiungimento dei 60 anni di età o dei 40 anni dei servizi utili a pensione; nel disporre la revoca di tale delibera, l'Amministrazione aveva collocato a riposo d'ufficio il dipendente.

Ha osservato in proposito la Sez. V che, in caso di tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento, il dipendente interessato avrebbe potuto presentare domanda di trattenimento in servizio per un biennio oltre il limite di età di 60 anni, ai sensi dell'art. 3 L. 23.10.1992 n. 421 e dell'art. 16 D. L.vo 30.12.1992 n. 503.

Domanda di trattenimento in servizio che l'interessato aveva effettivamente presentato, ma dopo la comunicazione del collocamento a riposo d'ufficio, mentre avrebbe potuto produrla prima se fosse stato messo a conoscenza dell'intento dell'Amministrazione.

 

 

FATTO

L'istante, comandante della Polizia municipale di Jesolo, con l'appello in epigrafe ha fatto presente che la G.M., con delibera n.650 del 20.5.1992, valutando la sua anzianità di servizio e sul presupposto che pur avendo compiuto 40 anni di servizio non aveva raggiunto il massimo della pensione, lo autorizzava a permanere in servizio fino al raggiungimento dei 60 anni di età o dei 40 anni dei servizi utili a pensione, indipendentemente dei periodi ricongiunti; che, cambiata la connotazione politica alla guida del Comune, la nuova G.M. con delibera n. 264 del 22.3.1994 revocava la precedente delibera n. 650/1992 e lo collocava a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di anzianità con effetto dal 18.5.1994; che presentava subito dopo istanza di mantenimento in servizio e proponeva un primo ricorso al TAR Veneto; che intanto veniva rigettata anche l'istanza di mantenimento in servizio per cui proponeva un secondo ricorso; che le censure proposte erano le seguenti:

-violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 3 L. n.421/1992 e dell'art. 16 D. L.vo n.503/1992 ; violazione att. 3 e 97 Cost.:

-eccesso di potere per carenza di presupposti e per carenza di motivazione dell'atto di revoca;

-violazione art.7 L. n.141/1990, per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di collocamento a riposo d'ufficio;

-carenza di motivazione in ordine al provvedimento di diniego di permanenza in servizio.

Con la sentenza appellata, il TAR aveva respinto entrambi i ricorsi, ma detta sentenza era erronea ed ingiusta:

-il TAR aveva considerato che per usufruire dell'art'art. 16 D. L.vo n.503/1992 (mantenimento in servizio per un biennio oltre il limite di età per il collocamento a riposo) occorreva un'apposita domanda del dipendente che nella specie non era stata presentata tempestivamente, in quanto quella prodotta in data 7.5.1994 era successiva all'adozione della delibera n.264/1994, ma dimenticando che del relativo procedimento il dipendente non aveva avuto alcuna notizia;

-il TAR aveva errato nel calcolare, ai fini del collocamento a riposo d'ufficio, anche i 10 anni di servizio svolto nell'Arma dei Carabinieri, di cui non aveva chiesto il riscatto o il ricongiungimento;

-mancava una congrua motivazione in ordine alla revoca della precedente deliberazione n.650/1992;

-neppure poteva condividersi la tesi del TAR secondo cui la comunicazione di avvio del procedimento ex art 7 L. n.241/1990 non trovava applicazione per i procedimenti che si perfezionavano con l'adozione di un unico atto, in quanto nella specie sussisteva una sequenza di atti ed inoltre si trattava del ritiro di un provvedimento favorevole per il dipendente, che perciò aveva diritto ad intervenire nel relativo procedimento;

-infine non poteva ritenersi congruamente motivato il provvedimento di diniego sull'istanza di trattenimento in servizio.

Costituitosi in giudizio, il Comune ha chiesto il rigetto dell'appello, rilevando in particolare l'inammissibilità dei ricorsi proposti in primo grado e comunque la loro infondatezza.

Alla pubblica udienza del 25.6.2002, il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

1.Il TAR Veneto, sez. 2°, con sentenza n.679 del 23.4.1996 ha respinto i due ricorsi proposti dall'interessato avverso due provvedimenti del comune di Jesolo (deliberazione n. 264 del 22.3.1994 e n. 21088 del 5.7.1994), con i quali prima si è disposto il collocamento a riposo d'ufficio del dipendente (con contestuale revoca della deliberazione n. 650/92 che lo tratteneva in servizio) e poi si è risposto negativamente in ordine alla sua istanza di mantenimento in servizio.

Avverso detta sentenza ha proposto appello il dipendente.

2.L'appello è fondato nei limiti di cui in motivazione.

2.1.Priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi originari avanzata dal Comune. La circostanza che il dipendente, dopo aver appreso del provvedimento di collocamento a riposo d'ufficio, abbia impugnato davanti al TAR con un primo ricorso detto provvedimento e poi abbia avanzato domanda di mantenimento in servizio sta a significare soltanto che l'interessato intendeva comunque rimanere in servizio. Per cui essendo stata rigettata anche quest'ultima domanda ha correttamente proposto la nuova impugnativa.

2.2.Ha carattere pregiudiziale l'esame della censura di omessa comunicazione dell'avvio del procedimento che è sfociato nel provvedimento di collocamento a riposo d'ufficio del dipendente.

Essa merita accoglimento.

2.2.1. La G. M., con delibera n.650 del 20.5.1992, valutando l'anzianità di servizio dell'istante e sul presupposto che pur avendo compiuto 40 anni di servizio non aveva raggiunto il massimo della pensione, lo autorizzava a permanere in servizio fino al raggiungimento dei 60 anni di età o dei 40 anni dei servizi utili a pensione, indipendentemente dei periodi ricongiunti. Con successiva delibera n.264 del 22.3.1994 la G.M. revocava la precedente delibera n.650/1992 e lo collocava a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di anzianità con effetto dal 18.5.1994, senza consentire all'interessato di intervenire nel relativo procedimento, con conseguente violazione dell'art. 7 L.7.8.1990 n.241.

Né vale sostenere, come ritenuto dal TAR, che la comunicazione di avvio del procedimento di collocamento a riposo d'ufficio non era necessaria in quanto trattasi di procedimento che si perfeziona con l'adozione di un unico atto.

2.2.2. Al riguardo si osserva che la necessità della comunicazione ai destinatari dell'atto finale è stata prevista in generale dal menzionato art. 7 non soltanto per i procedimenti complessi che si articolano in più fasi (preparatoria, costitutiva ed integrativa dell'efficacia), ma anche per i procedimenti semplici che si esauriscono direttamente con l'adozione dell'atto finale, i quali comunque comportano una fase istruttoria da parte della stessa autorità emanante. La portata generale del principio è confermata dal fatto che il legislatore stesso (art 7, 1° comma, ed art. 13 L. 241/90) si è premurato di apportare delle specifiche deroghe ( speciali esigenze di celerità, atti normativi, atti generali, atti di pianificazione e di programmazione, procedimenti tributari) all'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento, con la conseguenza che negli altri casi deve in linea di massima garantirsi tale comunicazione, salvo che non venga accertata in giudizio la sua superfluità in quanto il provvedimento adottato non avrebbe potuto essere diverso anche se fosse stata osservata la relativa formalità (v. le decisioni di questo Consiglio, sez. V n. 2823 del 22.5.2001 e sez. VI n.686 del 7.2.2002).

2.2.3. Nella specie non solo sono contestati i presupposti del collocamento a riposo d'ufficio (l'aver prestato almeno 40 anni di servizio utile ai fini pensionistici), ma il dipendente sostiene anche che in caso di tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento di collocamento a riposo d'ufficio avrebbe potuto presentare domanda di trattenimento in servizio per un biennio oltre il limite di età di 60 anni, ai sensi del. 3 L. 23.10.1992 n.421 e dell'art. 16 D. L.vo 30.12.1992 n.503/1992. Domanda di trattenimento in servizio che l'interessato ha effettivamente presentato, ma dopo la comunicazione del collocamento a riposo d'ufficio, mentre avrebbe potuto produrla prima se fosse stato messo a conoscenza dell'intento dell'Amministrazione.

Né può valere a giustificare il diniego di trattenimento in servizio, di cui al provvedimento sindacale n.21088/1994, il mero richiamo della deliberazione G.M. n.264/1994, essendo questa illegittima per quanto sopra precisato.

2.3.Per quanto considerato, assorbite le altre censure, l'appello va accolto ed in riforma della sentenza del TAR vanno annullati la deliberazione G.M. n.264/94, per omessa comunicazione di avvio del relativo procedimento, e per invalidità derivata l'atto sindacale n. 21088/94, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V)

Accoglie l'appello indicato in epigrafe, come in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 Giugno 2002 con l'intervento dei Signori:

Pres. Alfonso Quaranta

Cons. Paolo Buonvino

Cons. Aldo Fera

Cons. Francesco D'Ottavi

Cons. Aniello Cerreto, rel. est.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Aniello Cerreto f.to Alfonso Quaranta

Depositata in segreteria in data 20 gennaio 2003.

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