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Giurisprudenza
n. 3-2003 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 17 marzo 2003 n. 1379 - Pres. Elefante, Est. Fera - Cala degli Aragonesi srl (Avv.ti G.ed A. Abbamonte) c. Comune di Casamicciola (Avv. E. Bonelli) - (riforma T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III, 23 gennaio 1996, n. 21).

1. Giurisdizione e competenza - Imposte e tasse - Tassa di ritiro dei rifiuti solidi urbani - Provvedimenti determinativi - Giurisdizione amministrativa - Provvedimenti di riscossione - Giurisdizione dell'A.G.O. - Fattispecie.

2. Imposte e tasse - Tassa di ritiro dei rifiuti solidi urbani - Provvedimenti determinativi - Termine per l'impugnazione - Decorrenza dalla data di loro pubblicazione all'albo pretorio - Ricorso proposto oltre detto termine - Irricevibilità.

3. Imposte e tasse - Tassa di ritiro dei rifiuti solidi urbani - Provvedimenti determinativi - Sono da ritenere immediatamente lesivi - Impugnazione immediata - Necessità.

1. E' inammissibile il ricorso proposto avverso gli avvisi contenenti l'accertamento della tassa di ritiro dei rifiuti solidi urbani, atteso che la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste in materia solo per gli atti regolamentari e per quelli generali di determinazione della tariffa, mentre non sussiste per la parte relativa agli avvisi di accertamento della tassa (1).

2. E' irricevibile un ricorso proposto contro gli atti regolamentari con i quali è stata determinata la tassa di ritiro dei rifiuti solidi urbani che risulti proposto dopo il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione di detti atti all'albo pretorio, trattandosi di atti per i quali non è richiesta la notifica individuale (2).

3. E' da ritenere immediatamente lesivo e può, quindi, formare oggetto di autonoma impugnazione il regolamento relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, perché gli atti d'accertamento di tale tributo non possono avere contenuti diversi dalla mera e pedissequa applicazione delle disposizioni regolamentari (3).

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(1) Cfr. Cass. civ., sez. un., 17 novembre 1999, n. 792, in Giust. civ. Mass. 1999, 2270, secondo cui, in tema di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, la controversia promossa dal contribuente per contestare la legittimità dell'iscrizione a ruolo, in quanto non preceduta da avviso di accertamento, nonchè la correttezza dell'individuazione e qualificazione dei presupposti della relativa obbligazione, investe il rapporto tributario e, quindi, è devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in forza dell'espresso disposto dell'art. 285 r.d. 14 settembre 1931 n. 1175, che attribuisce la giurisdizione al giudice ordinario su tutte le questioni che abbiano ad oggetto la contestazione dell'atto impositivo a carico del contribuente, riservando alla giurisdizione del giudice amministrativo solo la controversia con sui si proponga autonoma impugnazione delle disposizioni generali del comune per le tariffe del servizio (nella specie le Sezioni Unite hanno anche precisato che ai fini della soluzione della questione di giurisdizione non potevano assumere alcun rilievo nè la circostanza che il contribuente non avesse esperito i rimedi amministrativi di cui all'art. 20 del d.P.R. n. 638 del 1972, nè quella della proposizione dell'azione dopo la scadenza del termine di decadenza di cui allo stesso art. 285, afferendo entrambe alla fondatezza dell'azione nel merito, e su tali doglianze hanno rimesso la decisione alla Prima sezione della Corte, già assegnataria del ricorso).

(2) Cfr. da ult. Cons. Stato, sez. V, 2 dicembre 2002 n. 6601, in questa Rivista n. 12-2002, secondo cui una delibera del consiglio comunale avente ad oggetto la determinazione delle tariffe per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile è da considerare un provvedimento di portata generale, non specificamente riferito a soggetti determinati e, come tale, va impugnata entro il termine decorrente dalla data di sua affissione all'albo pretorio delle delibere comunali, effettuata nei modi nei termini previsti dalla legge (articolo 47, comma 1 della legge n. 142/1990).

(3) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 1995, n. 1618, in Foro amm. 1995, 2625.

 

 

FATTO

La società Cala degli Aragonesi, con ricorso notificato in data 23 dicembre 1993, ha impugnato davanti al Tar della Campania una serie di atti, concernenti l'applicazione da parte dell'amministrazione comunale di Casamicciola della tassa dei rifiuti solidi urbani dovuta, in relazione alla disponibilità in concessione della banchina di riva del porticciolo di Casamicciola, per gli anni 1992 (lire 22.337.700) e 1993 (lire 67.013.100), nonché i relativi atti regolamentari. In particolare, hanno formato oggetto dell'impugnazione:

gli avvisi di accertamento in data 11 ottobre 1993, notificati il 2 novembre 1993, concernenti la tassa sui rifiuti solidi urbani relativa rispettivamente agli anni 1992 e 1993;

la delibera del consiglio comunale di Casamicciola n. 6 del 22 febbraio 1984 ed annesso regolamento;

la delibera della giunta municipale di Casamicciola n. 429 del 13 dicembre 1990, di approvazione della tariffa;

le delibere del commissario prefettizio del Comune di Casamicciola n. 56 e n. 57 del 11 ottobre 1993;

ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale.

Il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso, per la parte relativa all'accertamento del tributo, e lo ha respinto per la parte relativa all'impugnazione delle norme regolamentari. L'appellante ripropone in questa sede i motivi di ricorso disattesi dal primo giudice e conclude chiedendo l'annullamento della sentenza del Tar della Campania.

Il Comune di Casamicciola, costituito nel giudizio d'appello, controbatte le tesi avversarie e conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

L'appello proposto dalla società Cala degli Aragonesi è infondato.

Il giudizio di primo grado, originato dall'imposizione da parte dell'amministrazione comunale di Casamicciola della tassa dei rifiuti solidi urbani, sul presupposto della disponibilità in concessione della banchina di riva del porticciolo di Casamicciola per gli anni 1992 (lire 22.337.700) e 1993 (lire 67.013.100), ha riguardato due diverse categorie di atti. Gli atti d'accertamento del tributo, cioè gli avvisi notificati il 2 novembre 1993, di carattere puntuale ed incidenti su situazioni soggettive ascrivibili al diritto soggettivo. E quelli di approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa (deliberazione consiliare n. 6 del 22 febbraio 1984) e di determinazione delle relative tariffe (deliberazione della giunta municipale n. 429 del 13 dicembre 1990), che adempiono alla funzione di integrare il comando astratto contenuto nella legge ed, in quanto espressione di un potere discrezionale, incidono su situazioni soggettive di interesse legittimo.

Ora, il Tar della Campania, pronunciandosi sul ricorso, lo ha dichiarato inammissibile, per la parte relativa all'accertamento del tributo, e lo ha respinto per la parte relativa all'impugnazione delle norme regolamentari.

La decisione appare corretta e, quindi, va condivisa per la parte relativa alla dichiarata inammissibilità dell'impugnazione degli avvisi contenenti l'accertamento del tributo, in quanto è pacifico in giurisprudenza che la controversia esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo ( cfr. Cassazione civile sez. un., 17 novembre 1999, n. 792 ), mentre così non è per la parte relativa all'impugnazione degli atti regolamentari e di quelli generali di determinazione della tariffa. In questo secondo caso, infatti, il primo giudice è entrato nel merito di una questione che non poteva esaminare, in quanto l'atto introduttivo del giudizio risulta notificato dopo che era decorso il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la cui decorrenza, trattandosi di atti per i quali non è richiesta la notifica individuale, ha avuto inizio dal giorno in cui era scaduto il termine per la loro pubblicazione.

Né giova addurre l'argomento secondo il quale solo con la notificazione dell'avviso di accertamento del tributo la lesione dell'interesse legittimo vantata dalla ricorrente ha acquisito il carattere dell'attualità. Infatti, la giurisprudenza della sezione ha già avuto modo di chiarire come " è immediatamente lesivo e può, quindi, formare oggetto di autonoma impugnazione il regolamento relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, perché gli atti d'accertamento di tale tributo non possono avere contenuti diversi dalla mera e pedissequa applicazione delle disposizioni regolamentari." (Consiglio Stato sez. V, 23 novembre 1995, n. 1618).

Per questi motivi il ricorso in appello deve essere, nella sostanza, respinto ancorché previa riforma parziale della sentenza appellata.

Appare equo compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, pronunciandosi sull'appello, riforma la sentenza di primo grado e, per l'effetto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per quel che concerne l'impugnazione degli avvisi di accertamento della tassa, e l'irricevibilità del ricorso nella parte in cui sono impugnati il regolamento e la tariffa. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre 2002, con l'intervento dei signori:

Agostino Elefante Presidente

Paolo Buonvino Consigliere

Aldo Fera Consigliere estensore

Francesco D'Ottavi Consigliere

Aniello Cerreto Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Depositata in data 17 marzo 2003.

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