CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Ordinanza 24 marzo 2000 n. 1431 - Pres. de Roberto, Est. Maruotti - Ministero sanità (Avv.ra Stato) c. C.L. ed altri (Avv.ti Merusi e d'Amelio) e Università di Pisa (n.c.) - (annulla T.A.R. LAZIO, SEZ. III - Ordinanza 23 febbraio 2000 n. 1678).
Dall'interpretazione sistematica degli artt. 5 comma 7 D.L.vo 21 dicembre 1999 n. 517, 15 quinquies comma 2 lett. a), b), c) e d) D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502 e 72 comma 11 L. 23 dicembre 1998 n. 448, si desume che l'Ente di appartenenza dei dirigenti sanitari (nella specie si trattava di sanitari universitari) che optino per l'esercizio della libera attività professionale intra moenia è tenuto ad individuare le strutture aziendali all'interno delle quali deve essere esercitata l'attività medesima (o le soluzioni alternative di cui all'art. 72 comma 11 L. n. 448 del 1998 cit.); tuttavia, nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo sistema, la concreta disponibilità delle predette strutture può anche seguire l'esercizio delle opzioni, atteso che le strutture vanno approntate tenendo conto del numero effettivo di opzioni esercitate per l'attività intramuraria e della tipologia di specializzazioni dei dirigenti sanitari che abbiano in concreto optato per l'attività stessa, fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione di predisporre in tempi ragionevoli le strutture stesse.
Il Giudice amministrativo, nel caso in cui intenda sospendere un provvedimento basato su una legge sospetta di incostituzionalità, nell'accogliere la domanda di sospensione deve di regola sollevare contestualmente incidente di legittimità costituzionale, tranne casi eccezionali, in cui la natura degli interessi in gioco e l'imminenza di eventi insuperabili o irreversibili non consentono dilazione alcuna. Ad eccezione di queste ultime ipotesi, deve pertanto ritenersi di regola preclusa al Giudice amministrativo la sospensione dell'esecuzione di un atto amministrativo sul presupposto della illegittimità costituzionale della legge su cui lo stesso si basa, senza che sia contestualmente sollevato, con separata ordinanza, questione di costituzionalità (1).
E' manifestamente infondata - con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - la questione di costituzionalità degli artt. 5 comma 7 D.L.vo 21 dicembre 1999 n. 517, 15 quinquies comma 2 lett. a), b), c) e d) D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502 e art. 72 comma 11 L. 23 dicembre 1998 n. 448 (i quali prevedono per i sanitari una opzione tra l'esercizio dell'attività professionale intra moenia e l'esercizio dell'attività extra moenia); né eventuali inadempimenti dell'Amministrazione nella predisposizione delle strutture o delle soluzioni alternative - pure ipotizzabili in fase di transizione - possono condurre alla illegittimità della disciplina stessa sotto il profilo della disparità di trattamento, essendo la diversità di situazioni imputabile non all'astratta disciplina, ma all'applicazione che di quest'ultima è fatta dall'Amministrazione e dai suoi funzionari, nei riguardi dei quali potrà invocarsi tutela nelle competenti sedi.
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(1) Cons. Stato, Ad.plen., ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2.