CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 9 aprile 2001 n. 2151 - Pres. Giovannini, Est. Maruotti - Russo (Avv. Ventura) c. Ministero pubblica istruzione ed altro (Avv. Stato Ajello) - (conferma TAR Campania-Salerno 9 novembre 1998 n. 656).
Atto amministrativo - Procedimento amministrativo - Avviso di inizio - Nel caso di provvedimento di esclusione da pubblico concorso - Per mancanza del requisito di ammissione - Non occorre.
Concorso pubblico - Insegnanti - Concorso per titoli - Ex art. 2 comma 10 L. n. 417 del 1989 - Ammissione - Requisiti - Esclusione del servizio prestato presso scuole private - Questione di legittimità costituzionale - Per contrasto con gli artt. 3, 4, 33 e 97 Cost. - Manifesta infondatezza.
E' legittimo il provvedimento di esclusione da un concorso per mancanza di un requisito prescritto per la partecipazione adottato senza previamente contestare al candidato la riscontrata assenza del requisito, non essendo all'uopo invocabile l'art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241 sulla comunicazione di avvio del procedimento, la cui ratio è quella di consentire all'interessato di rappresentare le proprie ragioni ed i propri interessi in relazione ad un procedimento che l'Amministrazione intenda attivare d'ufficio (1).
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 4, 33 e 97 Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 2 comma 10 L. 27 dicembre 1989 n. 417, sollevata nella parte in cui per la nomina in ruolo del personale precario della scuola pubblica consente la partecipazione al concorso per soli titoli a posti di insegnante elementare ai docenti che abbiano svolto attività di insegnamento nelle scuole statali e non anche in quelle private, attesa l'obiettiva diversità tra scuola pubblica e istituzioni private (2).
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(1) Su principio secondo cui non occorre avviso di inizio del procedimento nel caso di atti vincolati v. da ult. SEZ. IV - Sentenza 12 marzo 2001 n. 1381, in www.giustamm.it, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cds4_2001-1381.htm
(2) V. tuttavia in senso opposto TAR Lombardia, Sez. I, ordinanza 11 gennaio 2001 n. 7, in www.giustamm.it, pag. http://www.giustamm.it/tar1/tarlomb1_2001-7.htm ed in Giustizia amm.va n. 3-2001, pag. 277, con nota di S. SCOPPA, Docenti delle scuole statali e non statali: quale discriminazione ?, che ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 comma 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124, in relazione agli artt. 3 e 22 della Costituzione, nella parte in cui non ammette al concorso di idoneità ivi previsto i docenti di scuola elementare autorizzata, che non sono compresi nella disposizione in questione, la quale enumera tassativamente i requisiti, senza alcuna possibilità di ampliare in via interpretativa le ipotesi ivi contemplate. Tale norma, tra l'altro, secondo il TAR Lombardia, discrimina gli insegnanti delle scuole non statali in funzione del tipo di concessione rilasciata all'istituto scolastico; le differenze tra scuole parificate ed autorizzate attengono alla validità legale del titolo di studio conseguito alla fine del corso ed alla diversa titolarità della scuola (v. artt. 344 e 349 del T.U. 267/94), a prescindere dalle modalità di esercizio della funzione docente, che è la medesima per ogni tipo di scuola considerata.
La Sez. VI, con la sentenza in rassegna, ha ritenuto invece non irragionevole o in contrasto col principio del buon andamento il richiamato art. 2, comma 10, della L. 27 dicembre 1989 n. 417, il quale, nel prevedere la valutabilità del solo servizio svolto presso la scuola statale, si è anche basato su diversi sistemi di scelta del personale docente, selezionato nella scuola pubblica con procedimenti comparativi di rilievo pubblicistico (a differenza della scuola privata, ove non trova eccezione la regola della libera esplicazione della autonomia privata).
E' stato inoltre affermato che «l'obiettiva diversità tra la scuola pubblica e la scuola privata:
- non impone una unitaria loro disciplina legislativa;
- consente al legislatore di individuare discrezionalmente quali aspetti siano concretamente assimilabili e da sottoporre ad una corrispondente disciplina;
- anche in relazione a normative di sanatoria, non impone di valutare il lavoro svolto presso soggetti privati, al fine della partecipazione ai concorsi per l'accesso nel pubblico impiego;
- implica diversi sistemi di reclutamento del personale, anche precario».
FATTO
1. La signora Anna Russo ha chiesto di partecipare al concorso per titoli per l'accesso nei ruoli della scuola elementare, indetto con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di data 30 marzo 1993.
Col provvedimento n. 414 del 26 luglio 1993, il Provveditore agli Studi di Salerno ha escluso la signora Russo dal concorso, per l'assenza del requisito dell'insegnamento di 360 giorni presso la scuola statale, per il periodo dall'anno scolastico 1989-1990 sino al 1° luglio 1993.
Col ricorso n. 2579 del 1993, proposto al TAR per la Campania, Sezione di Salerno, la signora Russo ha impugnato l'atto del Provveditore n. 414 del 1993, nonché gli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale del 30 marzo 1993, chiedendo l'accertamento del suo diritto a partecipare al concorso.
Il TAR, con la sentenza n. 656 del 1998, ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
2. Con l'appello in esame, la signora Russo ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, sia accolto il ricorso di primo grado.
Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio ed hanno chiesto che il gravame sia respinto.
3. All'udienza del 12 gennaio 2001 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. L'odierna appellante:
- ha chiesto di partecipare al concorso per titoli per l'accesso nei ruoli della scuola elementare, indetto con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di data 30 marzo 1993;
- è stata esclusa dal concorso, con l'atto n. 414 del 1993 del Provveditore agli Studi di Salerno, che ha rilevato l'assenza del requisito dell'insegnamento di 360 giorni presso la scuola statale, per il periodo dall'anno scolastico 1989-1990 sino al 1° luglio 1993;
- col ricorso di primo grado, ha impugnato l'atto n. 414 del 1993, nonché gli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale del 30 marzo 1993.
- con l'appello in esame, ha impugnato la sentenza con cui il TAR per la Campania ha respinto il suo ricorso.
2. Con un primo gruppo di censure, l'appellante ha dedotto che:
a) il provvedimento di esclusione dal concorso sarebbe affetto da difetto di motivazione, poiché non avrebbe chiarito le ragioni per le quali non è stato considerato utile il servizio reso nella scuola materna non statale;
b) l'esclusione sarebbe stata disposta in assenza di istruttoria, della nomina del responsabile del procedimento e della comunicazione dell'avvio del procedimento.
3. Ritiene la Sezione che tali censure, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, siano infondate.
Le dedotte violazioni della legge n. 241 del 1990 non sussistono, poiché il Provveditore agli Studi ha emesso il provvedimento di esclusione dal concorso, in applicazione delle previsioni del bando (che gli ha attribuito tale potere), indicando con chiarezza quale requisito di partecipazione fosse risultato insussistente e consentendo, sul punto, le più ampie deduzioni dell'interessata.
Poiché dalla stessa documentazione prodotta dalla candidata e per tabulas risultava l'assenza del requisito prescritto dal bando, il provvedimento di esclusione ben poteva essere emanato senz'altro e in assenza della nomina del responsabile del procedimento.
Inoltre, poiché la stessa appellante ha formulato la domanda di partecipazione al procedimento concorsuale (indetto col relativo bando), il provvedimento di esclusione (conclusivo di una fase interna dell'unitario procedimento concorsuale) non doveva essere preceduto da alcuna comunicazione.
Infatti, l'Amministrazione può emanare l'atto di esclusione senza previamente contestare al candidato la riscontrata assenza di un requisito: non è invocabile nella specie l'art. 7 della legge n. 241 del 1990, la cui ratio è quella di consentire all'interessato di rappresentare le proprie ragioni ed i propri interessi in relazione ad un procedimento che intenda d'ufficio attivare l'Amministrazione.
4. Con le residue censure del gravame, l'appellante ha dedotto che:
a) l'articolo 2, comma 10, della legge n. 417 del 1989 dovrebbe essere interpretato nel senso che, ai fini della partecipazione al concorso per soli titoli, i docenti avrebbero potuto cumulare i servizi prestati nella scuola materna e nella scuola elementare;
b) in ogni caso, e anche in applicazione dell'art. 33 della Costituzione, dovrebbero ritenersi equiparabili i servizi prestati presso la scuola statale e quelli prestati presso la scuola materna non statale;
c) tale equiparazione si evincerebbe anche dalle disposizioni riguardanti le scuole materne;
d) il bando, ove interpretato nel senso fatto proprio dal Provveditore, contrasterebbe con le leggi riguardanti la scuola materna e sarebbe viziato da eccesso di potere sotto vari profili (anche per contraddittorietà con le previsioni sulle attribuzioni dei punteggi);
e) le medesime leggi, se interpretate nel senso che per l'ammissione al concorso non rileva il servizio svolto nelle scuole private, si porrebbero in contrasto con gli articoli 3, 4, 33 e 97 della Costituzione.
5. Anche tali censure, così riassunte, sono infondate.
Il provvedimento di esclusione dal concorso è stato emanato in conformità alle previsioni del bando, che hanno dato applicazione all'articolo 2, comma 10, della legge n. 417 del 1989.
Il legislatore, per agevolare la nomina in ruolo del personale precario della scuola pubblica, ha consentito la partecipazione al concorso per soli titoli ai docenti che abbiano svolto attività di insegnamento nelle «scuole statali di ogni ordine e grado», per almeno 360 giorni nel triennio di riferimento.
Con tale espressione, la prima parte dell'articolo 2, comma 10:
- ha individuato tassativamente l'ambito del personale ammesso a partecipare al concorso per titoli, consentendo la valutazione cumulativa dei servizi svolti presso le scuole materne e le scuole elementari, purché «statali»;
- ha specificamente individuato i requisiti temporali e quelli di ordine soggettivo per l'applicazione della favorevole normativa sulla indizione del concorso per titoli;
- ha escluso che in sede amministrativa o giurisdizionale possa essere ampliato il novero del personale precario, beneficiario di una normativa favorente l'inquadramento nei ruoli.
Contrariamente a quanto ha dedotto l'appellante, lo stesso comma 10 e le altre leggi richiamate nel gravame non hanno disposto alcuna generale equiparazione tra le scuole statali e quelle private, neppure sotto il profilo della partecipazione ai concorsi previsti dalla legge n. 417 del 1989.
Ciò comporta che il bando del concorso ed il provvedimento di esclusione non si sono posti in contrasto con il medesimo comma.
Inoltre, poiché i requisiti di partecipazione sono stati predeterminati dal legislatore, non sussiste il dedotto profilo di contraddittorietà del bando: il richiamo alle disposizioni legislative sui requisiti di ammissione al concorso non ha precluso l'esercizio dei poteri discrezionali per l'elaborazione dei criteri riguardanti l'attribuzione dei punteggi.
Come ha correttamente evidenziato la sentenza impugnata, vanno infine dichiarate manifestamente infondate le questioni di costituzionalità già sollevate col ricorso di primo grado (in relazione agli articoli 3, 4, 33 e 97 Cost.).
Ritiene infatti la Sezione che l'obiettiva diversità tra la scuola pubblica e la scuola privata:
- non impone una unitaria loro disciplina legislativa;
- consente al legislatore di individuare discrezionalmente quali aspetti siano concretamente assimilabili e da sottoporre ad una corrispondente disciplina;
- anche in relazione a normative di sanatoria, non impone di valutare il lavoro svolto presso soggetti privati, al fine della partecipazione ai concorsi per l'accesso nel pubblico impiego;
- implica diversi sistemi di reclutamento del personale, anche precario.
Pertanto, non risulta irragionevole o in contrasto col principio del buon andamento il richiamato art. 2, comma 10, che, nel prevedere la valutabilità del solo servizio svolto presso la scuola statale, si è anche basato su diversi sistemi di scelta del personale docente, selezionato nella scuola pubblica con procedimenti comparativi di rilievo pubblicistico (a differenza della scuola privata, ove non trova eccezione la regola della libera esplicazione della autonomia privata).
6. Per le ragioni che precedono, l'appello in esame va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello n. 5023 del 1999.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 12 gennaio 2001, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l'intervento dei signori:
Giorgio Giovannini Presidente
Sergio Santoro Consigliere
Paolo Numerico Consigliere
Luigi Maruotti Consigliere estensore
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
IL SEGRETARIO
Depositata il 9 aprile 2001.