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n. 9-2002 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 12 agosto 2002 n. 4158 - Pres. Schinaia, Est. Garofoli - Ente Poste italiane (Avv. Stato Barbieri) c. R. (Avv.ti Murano e Antonucci) - (annulla T.R.G.A., Sez. Bolzano, 7 maggio 1996, n. 117).

1. Pubblico impiego - Infermità e lesioni - Equo indennizzo - Diniego di riconoscimento - Sulla base del parere negativo del C.P.P.O. - Nonostante il parere favorevole della C.M.O. - Possibilità.

2. Pubblico impiego - Infermità e lesioni - Equo indennizzo - Parere negativo del C.P.P.O. - Nel caso di parere favorevole della C.M.O. - Indicazioni delle ragioni del diverso avviso - Necessità.

3. Pubblico impiego - Infermità e lesioni - Equo indennizzo - Parere del C.P.P.O. - Ha natura conclusiva e prevale sul parere della C.M.O. - Dovere dell'Amministrazione di recepire il parere del C.P.P.O. - Sussiste - Condizioni - Individuazione.

4. Pubblico impiego - Infermità e lesioni - Equo indennizzo - Diniego di riconoscimento - Motivazione - Richiamo del parere del C.P.P.O. - Sufficienza - Fattispecie.

1. In sede di liquidazione dell'equo indennizzo, l'art. 5 bis della L. 20 novembre 1987, n. 472, consente che il nesso di dipendenza da causa di servizio, già accertato nel relativo procedimento dalla Commissione medica ospedaliera, possa essere sindacato ed eventualmente negato, a seguito dell'acquisizione del parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (1).

2. In sede di accertamento del diritto all'equo indennizzo, l'unico vincolo imposto al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie è quello di esplicitare, nel caso di precedente parere positivo della Commissione medico ospedaliera, le ragioni del suo diverso avviso, evidenziando i motivi che ostano alla liquidazione dell'equo indennizzo (2).

3. In sede di liquidazione dell'equo indennizzo, la legge affida al Comitato pensioni privilegiate ordinarie il compito di esprimere un giudizio conclusivo anche sulla base di quello reso dalla commissione medica ospedaliera; pertanto, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, il parere del C.P.P.O. s'impone all'Amministrazione, la quale è tenuta solo a verificare se l'organo in questione, nell'esprimere le proprie valutazioni, ha tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi e, in caso di disaccordo, se le ha confutate, con la conseguenza che un obbligo di motivazione in capo all'Amministrazione è ipotizzabile solo per l'ipotesi in cui essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dal Comitato, ritenga di non poter aderire al suo parere, che è obbligatorio ma non vincolante (3).

4. E' legittimo il provvedimento che nega la dipendenza da causa di servizio della infermità denunciata dal pubblico dipendente, e, di conseguenza, rigetta l'istanza di liquidazione dell'equo indennizzo, in conformità del parere negativo reso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e con espresso richiamo alle motivazioni addotte dal suddetto organo consultivo (4).

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. II, parere 24 aprile 1997, n. 3044/96.

In sede di liquidazione dell'equo indennizzo, quindi, l'Amministrazione è tenuta a prendere in considerazione il parere del comitato pensioni privilegiate cui è riconosciuta la possibilità di discostarsi, naturalmente in modo ragionevolmente motivato ed ai soli effetti in quella sede involti, dalle precedenti valutazioni e determinazioni intervenute sulla questione della ricollegabilità causale dell'infermità al servizio espletato.

(2) Cons. Stato, Sez. VI, sent. 6 giugno 2000, n. 3196.

(3) Cons. Stato, Sez. VI, sent. 24 marzo 2000, n. 1655.

(4) Cons. Stato, Sez. VI, sent. 11 gennaio 1997, n. 27

Alla stregua del principio nella specie la Sez. VI ha ritenuto legittimo il parere del Comitato per le pensioni privilegiate e la impugnata determinazione dell'Amministrazione, che a quel parere rimandava, atteso che tale parere appariva adeguatamente motivato con l'esplicitazione, a fronte del precedente parere positivo della Commissione medico ospedaliera, delle ragioni del diverso avviso; nel caso in questione, infatti, il Comitato aveva negato categoricamente che l'infermità contratta dall'interessato (si trattava della patologia "piedi piatti traversi con contrattura delle articolazioni 1° dito di destra") potesse essere, sul piano causale, ricondotta alla tipologia ed alle modalità del servizio espletato, "trattandosi di forma che si instaura su base costituzionale" e che "è favorita nella sua estrinsecazione da anomalie strutturali varie (quali l'appiattimento dell'arco longitudinale interno)"; sulla base di tali ragionate ed argomentate valutazioni scientifiche, ritenuti sufficienti e congrue dalla Sez. VI, il Comitato aveva escluso che il servizio prestato potesse aver costituito causa o anche solo "concausa sufficiente e determinante dell'insorgenza di detta patologia".

V. in materia da ult. TAR LAZIO, SEZ. I - Sentenza 3 settembre 2002* (secondo cui è illegittimo il diniego di riconoscimento dell'equo indennizzo facendo riferimento al parere sfavorevole del C.P.P.O., senza tener conto del successivo parere dell'Ufficio medico-legale) ed ivi ulteriori riferimenti.

 

 

FATTO

Con il ricorso proposto in primo grado il R., operatore dell'amministrazione Poste e Telegrafi, ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ha respinto la domanda di equo indennizzo proposta sull'assunto della riconducibilità eziologica al tipo di servizio espletato nell'amministrazione della patologia "piedi piatti traversi con contrattura delle articolazioni 1° dito di destra".

Nel dettaglio, il Ministero ha respinto l'istanza suddetta attenendosi al parere n. 242 del 19.12.1988 con cui il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ha escluso la dipendenza da causa di servizio dell'indicata infermità, andando in contrario avviso rispetto alla ricostruzione operata in data 12.7.1991 dal Collegio medico legale dell'ospedale di Verona e dal conseguente decreto ministeriale dell'11.5.1992.

Accogliendo il primo motivo di ricorso, il primo Giudice ha annullato gli atti impugnati sull'assunto della definitività e vincolatività, quindi, per l'Amministrazione, anche in sede di definizione dell'istanza intesa al conseguimento dell'equo indennizzo, del parere reso dal Collegio medico ospedaliero: ha invece ritenuto assorbite le altre censure formulate dal ricorrente.

Insorge l'Ente Poste sostenendo l'erroneità della sentenza di cui chiede, pertanto, l'annullamento.

Propone appello incidentale il R. reiterando le censure assorbite dal Giudice di prime cure.

All'udienza del 23 aprile 2002 la causa è stata ritenuta per la decisione.

DIRITTO

L'appello principale è fondato e va pertanto accolto.

La principale questione sottoposta al vaglio del Collegio è quella relativa alla vincolatività o meno, in seno al procedimento per la liquidazione dell'equo indennizzo, del precedente parere reso dal Collegio medico ospedaliero e del provvedimento con cui la stessa amministrazione, sulla scorta di quello, ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio l'infermità contratta dal dipendente.

La questione è stata ripetutamente esaminata da questa Sezione dal cui più recente e consolidato indirizzo il Collegio non ha ragione di discostarsi.

In primo luogo, infatti, non può essere condivisa la tesi di fondo attorno alla quale ruota l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, secondo cui il parere reso dal Collegio medico ospedaliero assume carattere di definitività, risultando quindi incontestabile nel procedimento inteso al riconoscimento ed alla liquidazione dell'equo indennizzo.

Al contrario, in sede di liquidazione dell'equo indennizzo, l'art. 5 bis l. 20 novembre 1987 n.472 consente che il nesso di dipendenza da causa di servizio, già accertato nel relativo procedimento, possa essere sindacato, ed eventualmente negato, a seguito dell'acquisizione del parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (ex plurimis, C. Stato, sez.II, 24.4.1997, n.3044/96).

In seno a questo procedimento, quindi, l'Amministrazione è tenuta a prendere in considerazione il parere del comitato pensioni privilegiate cui è riconosciuta la possibilità di discostarsi, naturalmente in modo ragionevolmente motivato ed ai soli effetti in quella sede involti, dalle precedenti valutazioni e determinazioni intervenute sulla questione della ricollegabilità causale dell'infermità al servizio espletato.

L'unico vincolo imposto al comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, in sede di accertamento del diritto all'equo indennizzo, è dunque quello di esplicitare, a fronte del precedente parere positivo della commissione medico ospedaliera, le ragioni del suo diverso avviso, evidenziando i motivi che ostano alla liquidazione dell'equo indennizzo (C. Stato, sez.VI, 6.6.2000, n. 3196).

Quanto all'amministrazione, deve ritenersi che l'ordinamento non le metta a disposizione una serie di pareri pariordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza, sui quali orientarsi, ma affida al comitato pensioni privilegiate ordinarie il compito di esprimere un giudizio conclusivo anche sulla base di quello reso dalla commissione medica ospedaliera; pertanto, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, il parere del Cppo s'impone all'amministrazione, la quale è tenuta solo a verificare se l'organo in questione, nell'esprimere le proprie valutazioni, ha tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi e, in caso di disaccordo, se le ha confutate, con la conseguenza che un obbligo di motivazione in capo all'amministrazione è ipotizzabile solo per l'ipotesi in cui essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dal comitato, ritenga di non poter aderire al suo parere, che è obbligatorio ma non vincolante (C. Stato, sez.VI, 24.3.2000, n.1655).

Deve reputarsi legittimo, pertanto, il provvedimento che nega la dipendenza da causa di servizio della infermità denunciata dal pubblico dipendente, e, di conseguenza, rigetta l'istanza di liquidazione dell'equo indennizzo, in conformità del parere negativo reso dal comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e con espresso richiamo alle motivazioni addotte dal suddetto organo consultivo (C. Stato, sez.VI, 11.1.1997, n.27).

Trasponendo le ripercorse coordinate interpretative al caso di specie, va accolto l'appello principale, con contestale reiezione delle censure che, assorbite in primo grado, sono riproposte con appello incidentale.

In primo luogo, infatti, non può essere in astratto censurata la formulazione, ad opera del comitato per le pensioni privilegiate, di una valutazione difforme da quella in precedenza espressa dal collegio medico ospedaliero, dovendo essere riconosciuta in capo al primo organo siffatta autonomia valutativa.

Quanto, invece, alle concrete modalità di esercizio di tale autonoma e non vincolata potestà valutativa, ritiene il Collegio che nel caso di specie il comitato per le pensioni privilegiate non si sia discostato dai vincoli impostigli alla stregua delle richiamate opzioni giurisprudenziali, oltre che dal generale principio di cui all'art. 3, L. n. 241/90.

Ed invero, nel parere reso in data 12.3.1993, il comitato nega categoricamente che l'infermità contratta dal R. possa essere sul piano causale ricondotta alla tipologia ed alle modalità del servizio espletato, "trattandosi di forma che si instaura su base costituzionale" e che "è favorita nella sua estrinsecazione da anomalie strutturali varie (quali l'appiattimento dell'arco longitudinale interno)"; sulla base di tali ragionate ed argomentate valutazioni scientifiche, quindi, il comitato ha escluso che il servizio prestato possa aver costituito causa o anche solo "concausa sufficiente e determinante dell'insorgenza di detta patologia".

Il parere del comitato per le pensioni privilegiate, quindi, e conseguentemente la contestata determinazione dell'amministrazione che a quel parere rimanda, appaiono adeguatamente motivati con l'esplicitazione, a fronte del precedente parere positivo della commissione medico ospedaliera, delle ragioni del diverso avviso.

Alla stregua delle esposte argomentazioni va accolto l'appello principale e respinto quello incidentale.

Sussistono giustificate ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso principale e respinge quello incidentale. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2002, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Mario Egidio SCHINAIA Presidente

Alessandro PAJNO Consigliere

Klaus DUBIS Consigliere

Giuseppe ROMEO Consigliere

Roberto GAROFOLI Consigliere Est.

Depositata in cancelleria in data 12 agosto 2002.

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