TAR LAZIO, SEZ. I – Sentenza 3 settembre 2002 n. 7556 – Pres. Calabrò, Est. Modica de Mohac – A.P. (Avv. Resta) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato Mangia) – (accoglie).
1. Pubblico impiego – Infermità e lesioni – Equo indennizzo – Diniego di riconoscimento – Motivato facendo riferimento al parere del C.P.P.O. - Nel caso in cui siano stati acquisiti altri due pareri tecnici, dei quali l’ultimo sia favorevole – Illegittimità.
2. Atto amministrativo – Motivazione – Nel caso in cui siano stati acquisiti due pareri tecnici – Necessità – Sussiste ove l’Amministrazione intenda discostarsi dall’ultimo parere.
2. Atto amministrativo – Motivazione – Nel caso in cui siano stati acquisiti due pareri tecnici contrastanti – Necessità – Sussiste in via generale.
1. Nel caso in cui, nell’ambito del procedimento iniziato a seguito di domanda di equo indennizzo, siano stati acquisiti tre pareri (nella specie, della Commissione medica presso l’Ospedale Militare, del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie e dell’Ufficio medico-legale del Ministero della Sanità), dei quali l’ultimo sia favorevole, l’Amministrazione non può limitarsi a prescegliere - fra i tre pareri - quello "intermedio", per essa più conveniente, senza tenere in alcuna considerazione che lo stesso era stato, per così dire, "superato" (cronologicamente) da un ulteriore parere (richiesto ed acquisito in precipua funzione dirimente) e senza spiegare le ragioni per le quali quest’ultimo non era da ritenere -a suo avviso- sufficientemente congruo.2. Secondo un principio di logica da ritenere immanente nell'ordinamento giuridico, l'obbligo di motivare specificamente in ordine alle ragioni della scelta preferenziale fra due pareri contrastanti resi, su identica questione, da organi tecnico-consultivi parimenti (istituzionalmente) competenti, incombe sull'Amministrazione esclusivamente nel caso in cui essa decida di «discostarsi» dal parere che - secondo la corretta sequenza procedimentale - sia stato acquisito per ultimo (e di «conformarsi», pertanto, a quello precedente); e non già nell'ipotesi inversa. Diversamente opinando, il secondo parere si risolverebbe, in concreto -non avendo funzione assorbente, né efficacia correttiva o dirimente- in un mero aggravio del procedimento amministrativo, volto più a «complicare» l'attività dell'Amministrazione che non a «semplificarla» (2).
3. Deve ritenersi comunque in generale che l’Amministrazione, allorché si trovi di fronte a contrastanti pareri di organi tecnici, debba specificare le ragioni per cui intende aderire all’un parere piuttosto che all’altro (3).
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(1) Il T.A.R. Lazio, pur non ignorando l’orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui, ai fini della concessione dell’equo indennizzo, il parere del C.P.P.O. prevale - di regola - su quello della C.M.O. (v. per tutte Cons. Stato, Sez. IV, 3 giugno 1997, n. 594), ha rilevato che nella specie, tuttavia, esistevano due pareri favorevoli (espressi rispettivamente dalla Commissione Medica presso l’Ospedale Militare e dall’Ufficio Medico-legale del Ministero della Sanità) e che, in particolare, l’ultimo parere (dell’Ufficio Medico-legale) era favorevole; onde il Ministero, per negare il riconoscimento dell’equo indennizzo, non poteva fare riferimento al parere intermedio del C.P.P.O.
(2) V. in senso conforme Cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio 1997, n. 196; Sez. IV, 6 febbraio 1995, n. 74; T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. I, 14 giugno 1997, n. 978; id., 22 marzo 1997, n. 414, secondo le quali, peraltro, "non appare conforme al c.d. «principio del buon andamento della P.A.», né a quelli «del giusto procedimento» e «della massima semplificazione procedimentale», il comportamento dell'Amministrazione attiva che recepisce «automaticamente» -senza, cioè, indugiare su ulteriori comparazioni e ponderazioni delle quali dar conto in motivazione- il parere rilasciato per ultimo (…) semprecchè lo stesso, ove contrasti con il parere espresso precedentemente (…), appaia congruamente motivato sul piano tecnico".
(3) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 29 settembre 1998, n. 1296 e Sez. IV, 6 novembre 1998, n. 1433.
Sulla necessità di motivare il provvedimento di diniego di equo indennizzo v. da ult. in questa Rivista TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. III – sentenza 10 maggio 2002 n. 2652.
Sulla prevalenza solitamente attribuita al parere del C.P.P.O. v.:
TAR LAZIO, SEZ. II BIS – sentenza 3 febbraio 2001 n. 867
TAR LAZIO, SEZ. I - sentenza 2 novembre 2000 n. 8868
V. anche in materia da ult. TAR LAZIO, SEZ. I BIS – sentenza 19 giugno 2002 n. 5596, secondo cui in particolare, in sede di riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio, non è necessario che risulti assolutamente certo il nesso di causalità tra prestazione del servizio e infermità, essendo sufficiente che tale nesso sia desumibile con apprezzabile grado di probabilità.
per l’annullamento
del decreto n.4928 del 18.3.1995 (conosciuto il 9.5.1995) con cui il Ministro di Grazia e Giustizia pur riconoscendo la dipendenza da causa di servizio delle infermità del ricorrente respinge la richiesta di concessione dell’equo indennizzo;
del parere espresso dal Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie in data 3.12.1990;
di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
(omissis)
FATTO
Con ricorso notificato il 20.5.1995 e depositato il 25.5.1995, la Dott.ssa A. P. impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, con cui l’Amministrazione le ha negato l’equo indennizzo, esponendo quanto segue.
In data 11.4.1987 la ricorrente, già Magistrato in servizio presso l’Ufficio Legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia, dopo aver effettuato una serie di accertamenti medici, avanzò istanza volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità diagnosticatale (nella specie: "spondilo-uncoartrosi cervicale con segni di periartrismo scapolo-omerale sx") anche ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’equo indennizzo.
In data 10.2.1989 veniva sottoposta a visita dalla competente Commissione Medica presso l’Ospedale Militare di Medicina Legale di Roma (Cecchignola), che riconosceva la dipendenza della malattia da causa di servizio.
In senso opposto si pronunciava, invece, il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, che affermava che "il servizio prestato non può aver nocivamente influito neanche sotto il profilo concausale" sull’insorgenza della patologia lamentata dalla ricorrente.
A questo punto veniva interpellato l’Ufficio Medico-legale del Ministero della Sanità che, in data 7.10.1984, esprimeva parere favorevole alla istanza della ricorrente.
Cionondimeno, in data 30.11.1994 il C.S.M. pur esprimendo il proprio assenso circa il riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio, respingeva - recependo il parere del CPPO e discostandosi da quelli espressi dalla CMO e dall’Ufficio medico-legale del Ministero della Sanità - la richiesta di concessione dell’equo indennizzo.
La delibera del C.S.M. veniva poi interamente recepita dal Ministero di Grazia e Giustizia che, con il provvedimento impugnato, respingeva definitivamente la richiesta di equo indennizzo avanzata dalla ricorrente.
Nel chiedere l’annullamento del predetto provvedimento di diniego, e di quelli ad esso presupposti e comunque connessi, la ricorrente lamenta:
eccesso di potere per insufficiente motivazione, nonché per contraddittorietà ed illogicità manifesta;
violazione e falsa applicazione dell’art.68 del D.P.R. n.3/1957, dell’art.55 del D.P.R. n.686/1957 come modificato dall’art.8 del D.P.R. n.349/1994, e dell’art.5 bis del D.L. n.387/1987 conv. in L. n.427/1987, nonché incompetenza ed eccesso di potere per difetto dei presupposti.
Ritualmente costituitasi con memoria depositata in termini, l’Amministrazione resistente ha eccepito l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Con memoria depositata il 27.2.2002 la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza del 13.3.2002, uditi i Procuratori delle parti, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste, deduzioni ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Con il primo motivo di gravame la ricorrente lamenta eccesso di potere per insufficiente motivazione, nonché per contraddittorietà ed illogicità manifesta, deducendo che in presenza di pareri tecnici difformi (dei quali ben due favorevoli alla concessione dell’equo indennizzo "contro" uno sfavorevole) l’Amministrazione avrebbe dovuto esternare le ragioni per le quali ha prescelto quello negativo.
La doglianza merita accoglimento.
1.1. Non ignorando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini della concessione dell’equo indennizzo il parere del C.P.P.O. prevale -di regola- su quello della C.M.O. (C.S., IV, 3.6.1997 n.594), il Collegio non può fare a meno di rilevare che la fattispecie dedotta in giudizio appare differente (e per certi aspetti più complessa) da quelle nel cui ordinario contesto è sorta la citata giurisprudenza.
Nel caso in esame infatti le peculiarità sono costituite:
in primo luogo, dal fatto che i pareri tecnici sono tre e che ben due sono favorevoli alla concessione dell’equo indennizzo;
e, in secondo luogo, dal fatto che nell’ordine cronologico, l’ultimo fra i pareri - acquisito proprio al fine di dirimere il conflitto fra i due precedenti - è favorevole.
Ora, è evidente che in tale complesso e peculiare contesto procedimentale l’Amministrazione non poteva limitarsi, a prescegliere -fra i tre pareri- quello "intermedio", per essa più conveniente, senza tenere in alcuna considerazione che lo stesso era stato, per così dire, "superato" (cronologicamente) da un ulteriore parere (richiesto ed acquisito in precipua funzione dirimente) e senza spiegare le ragioni per le quali quest’ultimo non era da ritenere -a suo avviso- sufficientemente congruo.
E del resto al riguardo la giurisprudenza ha avuto modo di pronunziarsi affermando che "secondo un principio di logica giuridica da ritenere immanente nell'Ordinamento, l'obbligo di motivare specificamente in ordine alle ragioni della scelta preferenziale fra due pareri contrastanti resi, su identica questione, da organi tecnico-consultivi parimenti (istituzionalmente) competenti, incombe sull'Amministrazione esclusivamente nel caso in cui essa decida di «discostarsi» dal parere che -secondo la corretta sequenza procedimentale- sia stato acquisito per ultimo (e di «conformarsi», pertanto, a quello precedente); e non già nell'ipotesi inversa. Diversamente opinando, il secondo parere si risolverebbe, in concreto -non avendo funzione assorbente, né efficacia correttiva o dirimente- in un mero aggravio del procedimento amministrativo, volto più a «complicare» l'attività dell'Amministrazione che non a «semplificarla». E poiché ciò non appare conforme al c.d. «principio del buon andamento della P.A.», né a quelli «del giusto procedimento» e «della massima semplificazione procedimentale», non può che affermarsi che è legittimo il comportamento dell'Amministrazione attiva che recepisce «automaticamente» -senza, cioè, indugiare su ulteriori comparazioni e ponderazioni delle quali dar conto in motivazione- il parere rilasciato per ultimo (…) semprecchè lo stesso, ove contrasti con il parere espresso precedentemente (…), appaia -come nel caso di specie- congruamente motivato sul piano tecnico" (Cfr, conformi: C.S., V^, 25.2.1997 n.196; C.S., IV^, 6.2.1995 n.74; T.A.R. Palermo, I^, 14.6.1997 n.978; Id., 22.3.1997 n.414).
Ne consegue che l’Amministrazione avrebbe dovuto specificamente esternare le ragioni per le quali ha optato per il secondo e non per il terzo parere, non ostante quest’ultimo fosse stato acquisito proprio al fine di "dirimere" il conflitto fra i precedenti e di "definire" la questione.
1.2. Le superiori osservazioni si conformano, peraltro, ad un consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato secondo cui "l’Amministrazione, trovandosi di fronte a contrastanti pareri di organi tecnici deve specificare le ragioni per cui intende aderire all’un parere piuttosto che all’altro" (C.S., VI^, 29.9.1998 n. 1296; C.S., IV, 6.11.1998 n.1433).
2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va accolto con conseguente annullamento -"in parte qua"- dei provvedimenti impugnati.
Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I^, accoglie il ricorso indicato in epigrafe; ed annulla - per l’effetto e per quanto di ragione - i provvedimenti impugnati.
Compensa le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13.3.2002.
Il Presidente
L’Estensore
Depositata in cancelleria il 3 settembre 2002.