CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 8 gennaio 2003 n. 29 - Pres. Schinaia, Est. Maruotti - Ministero della istruzione, dell'Università e della ricerca (Avv.ra Stato) c. Di Paola (Avv.ti Schillaci e Puglisi) e Longo (n.c.) - (accoglie il ricorso per regolamento di competenza e dichiara la competenza del TAR per il Lazio).
Giustizia amministrativa - Competenza territoriale dei TT.AA.RR. - Ricorso cumulativo - Diretto all'annullamento anche di un provvedimento avente efficacia sull'intero territorio nazionale - Competenza territoriale del T.A.R. del Lazio - Sussiste.
Nel caso in cui con il medesimo ricorso siano stati contestualmente impugnati una pluralità di atti amministrativi, di cui uno che ha efficacia sull'intero territorio nazionale, che è pertinente al provvedimento impugnato ed è una possibile causa invalidante degli altri provvedimenti impugnati, la competenza a decidere tale ricorso spetta al T.A.R. del Lazio (1).
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(1) Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 14 ottobre 1992, n. 13, in
Giur. it. 1993, III, 1, 182, con nota di CANNADA-BARTOLI ed in Dir.
proc. amm. 1993, 335, con nota di LOMBARDI, secondo cui "qualora il pubblico
dipendente abbia ricorso al tribunale amministrativo regionale avverso un atto
concernente diritti patrimoniali ed abbia contestualmente impugnato, in linea
pregiudiziale, una circolare ministeriale, la competenza a decidere il ricorso
spetta al TAR per il Lazio".
V. anche Cons. Stato, Sez.
IV, 4 aprile 1995, n. 218, in Giur. it. 1996, III, 1, 376, con nota di CANNADA BARTOLI, secondo cui "qualora il ricorrente abbia impugnato anche un
atto di autorità centrale con efficacia estesa al territorio nazionale, la
competenza a decidere il ricorso spetta al T.A.R. del Lazio con sede a Roma, a
nulla rilevando che l'atto dell'autorità centrale sia stato impugnato in via
tuzioristica e subordinata".
V. pure Cons. Stato, Sez. IV, 5 febbraio 1998, n. 220, in Foro amm. 1998, 338, secondo cui "lo spostamento di competenza dal tribunale amministrativo regionale periferico adito a quello del Lazio si ha per il solo fatto che il ricorrente ha manifestato la volontà di impugnare un atto di autorità centrale con efficacia non limitata territorialmente, senza rilevare la maggiore o minore importanza che detta impugnazione assume nell'economia generale del ricorso, e cioè che si tratti di impugnazioni a solo titolo subordinato, eventuale o tuzioristico, trattandosi di questione che, rientrando nella competenza del giudice di merito, non può essere neppure sommariamente delibata in sede di regolamento di competenza".
V. infine di recente Cons. Stato, Sez. VI, 19 agosto 2002 n. 4212, in questa Rivista, n. 7/8-2002, secondo cui "nel caso di impugnativa di un atto presupposto di carattere generale e di atti applicativi, ad efficacia più limitata e puntuale, sussiste un unico oggetto del giudizio, sia pure preordinato all'adozione di una pluralità di statuizioni di annullamento; in tali ipotesi, l'atto presupposto esercita una vis actractiva, nel senso che la competenza in materia è da riconoscersi in capo al giudice dell'atto presupposto e cioè al T.A.R. del Lazio".
Alla stregua del principio nella specie la Sez. VI, constatato che con il ricorso era stato impugnato non solo il provvedimento che aveva disposto la esclusione della ricorrente dalla sessione riservata d'esami per il conseguimento della abilitazione per la scuola secondaria, ma anche una ordinanza ministeriale, nella parte in cui aveva determinato i requisiti di partecipazione alla medesima sessione riservata, ha ritenuto che la competenza a decidere detto ricorso spettava al T.A.R. del Lazio, attesa l'efficacia sull'intero territorio nazionale dell'ordinanza impugnata (nonché dell'eventuale sentenza che ne disponesse l'annullamento).
FATTO
1. Con l'ordinanza n. 1 del 2 gennaio 2001, il Ministero della Pubblica Istruzione bandito il concorso per la partecipazione alla sessione riservata d'esami, per il conseguimento dell'abilitazione nella scuola secondaria, prevista dalle ordinanze ministeriali n. 153 del 1999 e n. 33 del 2000.
Col provvedimento n. 6743 del 5 ottobre 2001, il Provveditore agli studi di Catania ha escluso la prof.ssa Teresa Di Paola dalla sessione riservata d'esami, per la riscontrata assenza dei prescritti requisiti.
Col ricorso n. 1361 del 2002, proposto al TAR per la Sicilia, Sezione di Catania, la prof.ssa Di Paola ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla sessione riservata d'esami, nonché le precedenti ordinanze ministeriali, per le parti con cui sono stati determinati i requisiti di partecipazione.
2. Col ricorso in esame, le Amministrazioni in epigrafe hanno chiesto che sia dichiarata la competenza del TAR per il Lazio a decidere il ricorso proposto dalla prof.ssa Di Paola al TAR per la Sicilia.
Con l'ordinanza n. 363 del 18 luglio 2002, il TAR ha trasmesso gli atti al Consiglio di Stato, per la decisione del regolamento di competenza
La prof.ssa Di Paola non si è costituita nella presente fase del giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 18 ottobre 2002 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il Ministero della Istruzione, dell'Università e della ricerca e le altre Amministrazioni indicate in epigrafe hanno chiesto che il Consiglio di Stato dichiari la competenza del TAR per il Lazio a decidere il ricorso n. 1361 del 2002, proposto al TAR per la Sicilia, Sezione di Catania.
2. Ritiene la Sezione che il ricorso per regolamento di competenza sia fondato e vada accolto.
Come hanno dedotto le Amministrazioni statali col regolamento di competenza, l'originaria ricorrente ha impugnato non solo il provvedimento che ha disposto la sua esclusione dalla sessione riservata d'esami per il conseguimento della abilitazione per la scuola secondaria, ma anche l'art. 2 dell'ordinanza ministeriale n. 1 del 2 gennaio 2001, nella parte in cui ha determinato i requisiti di partecipazione alla medesima sessione riservata.
Poiché l'impugnata ordinanza ha efficacia sull'intero territorio nazionale (così come avrebbe una corrispondente efficacia una eventuale sentenza che ne disponesse l'annullamento), deve farsi applicazione del principio, costantemente affermato da questo Consiglio, per il quale sussiste la competenza del TAR per il Lazio, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1034 del 1971, quando sono contestualmente impugnati atti amministrativi, di cui uno ha efficacia sull'intero territorio nazionale, è pertinente al provvedimento impugnato ed è una possibile causa invalidante degli altri provvedimenti impugnati (Ad. Plen., 14 ottobre 1992, n. 13; Sez. IV, 4 aprile 1995, n. 218; Sez. IV, 5 febbraio 1998, n. 220).
Risulta pertanto sussistente la competenza del TAR per il Lazio a decidere il ricorso n. 1361 del 2002, proposto al TAR per la Sicilia.
3. Per le ragioni che precedono, il ricorso in esame va accolto.
Va altresì disposto che il TAR per il Lazio provveda in ordine alle spese ed agli onorari della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie il ricorso per regolamento di competenza n. 7003 del 2000 e dichiara la competenza del TAR per il Lazio a decidere il ricorso n. 1361 del 2002, proposto al TAR per la Sicilia, Sezione di Catania.
Spese al definitivo.
Dispone la trasmissione del fascicolo alla Segreteria del TAR per il Lazio.
Così deciso in Roma, il giorno 18 ottobre 2002, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Mario Egidio SCHINAIA Presidente
Luigi MARUOTTI Consigliere Est.
Pietro FALCONE Consigliere
Giuseppe ROMEO Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere
Presidente
Consigliere Segretario
Depositata in Segreteria in data 8 gennaio 2003.