C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE - Ordinanza 3 settembre 2002 n. 703
- Pres. Virgilio, Est. Giaccardi - C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Avv.ti M. Sanino, M. Ranieri e P. Allotta) contro MIRA S.r.l. (Avv.ti A. Scuderi e L. Barreca), Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, (Avv.ra Stato), Agenzia delle Entrate (n.c.) e UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE (U.N.I.R.E.) (n.c.).Autorizzazioni e concessione - Gioco e scommesse - Concessioni e loro condizioni economiche - Ridefinizione autoritativa con decreto interdirigenziale 6 giugno 2002 - Obbligo per il privato di accettare clausole o di risolvere il contratto - Rischio di scelte irreversibili per il privato - Tutela cautelare - Accoglimento.
Va sospesa l'efficacia del decreto 6 giugno 2002 recante "Norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse, in attuazione dell'art. 8 del decreto - legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16" (in G.U. 139 del 15 giugno 2002), ritenuto che dall'esecuzione di tale provvedimento deriva un pregiudizio grave ed irreparabile nella parte in cui il provvedimento stesso impone di riconoscere i minimi garantiti per gli anni 2000 e 2001 senza riserva alcuna e con rinunzia alle pretese azionabili o eventualmente già azionate (1).
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(1) Commento degli Avv.ti
ANTONIO PAPI ROSSI e STEFANO SONCINI
IL C.G.A. conferma l'illegittimità del decreto interdirigenziale con riferimento alla mancata riduzione ad equità dei corrispettivi minimi vigenti
L'ordinanza in commento segna una battuta d'arresto, in favore dei concessionari di scommesse ippiche e sportive, nella complessa vicenda giudiziaria scaturita dall'impugnazione del decreto 6 giugno 2002 recante "Norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse, in attuazione dell'art. 8 del decreto - legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - Serie Generale - n. 139 del 15 giugno 2002.
La sospensione cautelare accordata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa Siciliana, seppur con un'ordinanza di accoglimento parziale, colpisce il cuore del regolamento e priva gli enti concedenti - almeno fino all'esito del giudizio di merito - del titolo giuridico per pretendere il pagamento dei c.d. "minimi garantiti" da parte dei concessionari, rendendo di fatto inutile l'escamotage governativo che - per superare le pronunce cautelari rese dai TAR di tutta Italia nel mese di Luglio - con decreto 2 agosto 2002 (pubblicato sulla G.U. 10 agosto 2002) aveva differito la data per l'adesione / recesso da parte dei concessionari (dal 15 luglio al 15 ottobre 2002), lasciando però inalterato il contenuto sostanziale dell'originario decreto 6 giugno 2002.
Si consideri infatti che la sospensiva accordata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa al decreto ormai modificato nei termini sopra indicati deve ritenersi avere valore erga omnes (cfr. sul punto G. GARIBOLDI, nota a T.A.R. Brescia, ord. 12 luglio 2002, in questa Rivista, n. 7 - 8 /2002).
Come noto (v. per tutti G. SAPORITO, nota a TAR Campania - Napoli, ord. 3 luglio 2002, n. 3278, in questa Rivista, n. 7 - 8 /2002), il regolamento avrebbe dovuto contenere previsioni volte a scongiurare la crisi del settore dei concessionari di scommesse ippiche e sportive.
In particolare, l'art. 8 della legge affidava ad un regolamento (nella forma del decreto interdirigenziale) la "ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive (.) nel rispetto, in particolare, del principio della riduzione equitativa della misura vigente del corrispettivo minimo garantito".
Il regolamento (emanato con il menzionato decreto 6 giugno 2002) si rivelò tuttavia del tutto privo dei contenuti ad esso delegati, e veniva impugnato presso i TAR di tutta Italia da un rilevante numero di concessionari, che contestavano, fra l'altro, l'assenza della "ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni vigenti", la mancata "riconduzione ad equità delle obbligazioni corrispettive a suo tempo assunte dai concessionari" e l'iniquità delle nuove condizioni economiche, oltre al fatto che il decreto accordava soli 30 giorni per compiere una scelta irreversibile: aderire alle nuove condizioni imposte ovvero recedere irrevocabilmente dalla concessione. (cfr. sul punto G. GARIBOLDI, nota a T.A.R. Brescia, ord. 12 luglio 2002, cit.).
La quasi totalità dei Tribunali aditi accordava i richiesti provvedimenti cautelari, sospendendo il termine per l'adesione/recesso da parte del Concessionario.
Fra le ordinanze cautelari emanate dai Giudici di primo grado si era immediatamente distinta quella emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 1527 del 12 luglio 2002 (poi impugnata dal CONI e sulla quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa Siciliana ha reso l'ordinanza in commento). In particolare, il Tribunale aveva riconosciuto - pur con la cognizione sommaria tipica del giudizio cautelare - che "il ricorso appare fondato sotto molteplici profili, ed in particolare quelli relativi all'azione di riduzione del corrispettivo ex artt. 1464 e 1468 c.c.".
Il Giudice di primo grado sospendeva quindi il decreto non solo con riferimento al termine per l'adesione / recesso da parte del concessionario, ma anche e soprattutto con riguardo al contenuto della normativa secondaria, ed in particolare nella parte in cui era stata omessa quella riduzione del corrispettivo minimo vigente a carico dei concessionari che costituiva, invece, una delle prescrizioni vincolanti del decreto legge e della legge di conversione.
Su appello del CONI, l'ordinanza è stata portata all'esame del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, che ha deciso la questione confermando l'illegittimità del decreto nella parte in cui "il provvedimento stesso impone di riconoscere i minimi garantiti per gli anno 2000 e 2001".
L'appello del CONI è stato accolto limitatamente alle altre parti del decreto (che per la verità si riducono a ben poca cosa: resta formalmente in vigore la disciplina relativa alle modalità di adesione / recesso, ma anche questa parte risulta - nei fatti - sospesa, perché è chiaro che non potrà essere formalizzata alcuna adesione ad un decreto che è stato sospeso proprio nella parte in cui stabiliva il quantum richiesto ai concessionari per aderire o recedere!)
La sospensione in parte qua del regolamento (decisa in grado d'appello e non soggetta, come noto, ad ulteriori gravami) segna quindi un'importante vittoria dei concessionari, che da subito avevano individuato nella mancanza di riduzione ad equità dei minimi vigenti una grave violazione di legge oltre che una misura assolutamente inefficace per contrastare la crisi del settore.
Giova ricordare, al riguardo, che le dimensioni del problema erano apparse evidenti allo stesso Legislatore, come dimostra la lettura della Relazione alla legge di conversione" (Senato della Repubblica, disegno di legge n. 1002, pagg. 4 e 5).
In essa si ammette che "In seguito a verifiche effettuate nel primo trimestre del corrente anno, al fine di accertare l'andamento delle quote di prelievo versate nel 2000 dai concessionari, è stato rilevato un notevole scostamento tra il volume di raccolta globale stimato delle raccolte delle scommesse (i 9.000 miliardi di lire innanzi detti) e quello effettivamente realizzatosi nel periodo (circa 5.000 miliardi). Uno scostamento immediatamente apparso come idoneo a non consentire ai concessionari (per effetto delle evidenti contrazioni delle risorse finanziarie che gli stessi avevano conseguentemente patito) né il versamento delle somme dovute a titolo di minimo annuo garantito, né il pagamento dell'imposta di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, da assolversi sulle scommesse in argomento. Proprio in considerazione di tale situazione, più volte sottoposta all'attenzione del Governo anche dalle categorie interessate, in data 28 maggio 2001, in esercizio del potere attribuitogli dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (recante disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti) il Ministro delle finanze pro tempore, al fine di fronteggiare la situazione di crisi del settore, ha temporaneamente sospeso, fino al 15 dicembre 2001, i termini per il versamento dell'imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998. (.) Ciò premesso, ed atteso l'oggettivo pericolo che, per effetto di un generalizzato dissesto del settore, venga definitivamente a mancare l'acquisizione delle entrate tributarie derivanti dalla imposta sostitutiva; atteso altresì che eventuali revoche delle concessioni in atto, ovvero escussione delle garanzie prestate, riguardando un cospicuo numero di concessionari, nonché gli istituti di credito coinvolti, andrebbe a consolidare la crisi già esistente, con sicura incidenza sui relativi livelli occupazionali, si rende ora necessario ed indifferibile un intervento normativo per la riconduzione ad equità delle obbligazioni corrispettive a suo tempo assunte dai concessionari."
E' evidente che il regolamento emanato con decreto 6 giugno 2002 si rendeva non solo illegittimo, ma anche del tutto inidoneo a risolvere quella crisi del settore sulla quale il Governo aveva ritenuto di intervenire persino con lo strumento della decretazione d'urgenza.
Documenti correlati:
TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I - Ordinanza 3 luglio 2002 n. 3278 (con nota di G. SAPORITO)
TAR LOMBARDIA - BRESCIA - Decreto 4 luglio 2002 n. 488 (con nota di G. GARIBOLDI).
TESTO DELL'ORDINANZA
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, adunato in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Riccardo Virgilio Presidente
Cons. Raffaele Carboni Componente
Cons. Giorgio Giaccardi Componente, Est.
Cons. Raffaele Tommasini Componente
Cons. Antonio Andò Componente
ha preannunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 3 settembre 2002
visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, concernente l'istituzione del TAR come sostituito dall'art. 3 della legge 21.7.2000, n. 205;
visto l'appello proposto da
C.O.N.I. - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO.
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Sanino, Massimo Ranieri e Pietro Allotta, con domicilio eletto in Palermo, Via D. Trentacoste n. 89 presso lo studio dell'ultimo;
contro
la MIRA S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti A. Scuderi e L. Barreca
e nei confronti di
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Palermo, Via A. De Gasperi n. 81;
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore
UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE (U.N.I.R.E.), in persona del legale rappresentante pro tempore
per l'annullamento
dell'ordinanza del TAR per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (Sez. II) - n. 1527/02 del 12 luglio 2002 relativa al ricorso n. 2385/02, riguardante: Affidamento in concessione del servizio raccolta scommesse sportive, che accoglie l'istanza di sospensione proposta in primo grado;
visto l'atto di appello e la documentazione allegata;
visto l'atto di costituzione in giudizio degli avv.ti A. Scuderi e L. Barreca per la MIRA S.r.l. e dell'Avvocatura distrettuale dello Stato per il Ministero Economia e Finanze ed altri
udito il relatore Consilgiere Giorgio Giaccardi e uditi altresì per la parte appellante l'avv. P. Allotta, l'avv. L. Barreca per MIRA S.r.l. e l'avv. dello Stato Maira per il Ministero Economia e Finanze ed altri
Ritenuto che dell'esecuzione del provvedimento impugnato con l'originario ricorso deriva un pregiudizio grave ed irreparabile nella sola parte in cui il provvedimento stesso impone di riconoscere i minimi garantiti per gli anni 2000 e 2001 senza riserva alcuna e con rinunzia alle pretese azionabili o eventualmente già azionate;
Ritenuto pertanto che l'appello cautelare va parzialmente accolto;
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale accoglie in parte l'appello in epigrafe e per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza appellata limita la concessa misura cautelare alla parte del provvedimento impugnato indicata in motivazione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Palermo, 3 settembre 2002.