TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I –
Ordinanza 3 luglio 2002 n. 3278 - Pres.
Coraggio, Est. Monaciliuni – Celestina
Cecca s.n.c Agenzia ippica (Avv.ti A. Lamberti e M Sciaudone) c. Ministero
dell’Economia e finanze, Ministero delle politiche agricole, Ministero per i
beni e le attività culturali (Avv.Stato
G. Capodanno) Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, CONI (Avv.ti
G. Cocchi, M. Ranioeri) UNIRE (Avv. G. Tobia) – (accoglie).
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(1) L’ordinanza del TAR
Campania in rassegna rappresenta un precedente per le attività di raccolta
di scommesse, materia attualmente in ebollizione in quanto le concessioni sono
in corso di revisione.
Il decreto
interdirigenziale impugnato è unico per l’intero territorio nazionale e reca
norme sulle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta
delle scommesse.
La sospensiva riguarda un soggetto
titolare di concessione per la raccolta sia delle scommesse ippiche al
totalizzatore nazionale e a quota fissa (concessione rilasciata dall’UNIRE),
sia di scommesse sportive, su delega del CONI (concessioni in via
sperimentale affidate alle preesistenti Agenzie Ippiche).
Le concessioni sono conseguite a seguito di gara
indetta dal CONI e vi accede una
convenzione, in cui vi è un minimo annuo garantito a carico del concessionario,
sulla base dell’ammontare medio della raccolta del concessionario stesso
nell’ultimo triennio, ridotto del 25%.
Sono previsti meccanismi compensativi qualora, nell’esercizio annuale, gli incassi
del concessionario non consentano di raggiungere la predetta somma:
il concessionario è infatti tenuto a versare una somma, per differenza,
tale da consentire all’Amministrazione di coprire il suddetto importo in
favore dell’UNIRE.
Gli obblighi imposti al concessionario della raccolta
delle scommesse ippiche e delle scommesse sportive è da tempo oggetto di
contrasti in quanto, ad esempio per
le scommesse ippiche, i minimi garantiti imposti dal Ministero delle Finanze
sono risultati ingiustificati, come
dimostrano le rilevanti integrazioni che sono state necessarie nei confronti dei
concessionari. Il settore è poi inciso dal fenomeno della raccolta delle
scommesse via Internet.
Va anche segnalato che per le scommesse sportive e
per quelle ippiche il Governo, in
sede di conversione del D.L. 28.12.2001 n.452, ha preso atto (come risulta dagli
atti parlamentari) che il riordino della disciplina dei giochi e delle scommesse
relativi alle corse dei cavalli tendeva ad assicurare allo Stato il versamento,
da parte del concessionario, di una somma pari a quella – cosiddetta quota di
prelievo- spettante all’Unire ed al Coni, a prescindere dall’effettivo
volume delle raccolte introitate dal concessionario nell’esercizio annuale. In
virtù di stime effettuate sul possibile sviluppo del volume di raccolta delle
scommesse si immaginava il raggiungimento della soglia dei circa 9000 miliardi
di lire di raccolta ed in conseguenza sono
state stipulate convenzioni – tipo e, poi, singole concessioni e accessive
convenzioni.
Tuttavia, In seguito a verifiche effettuate nel primo
trimestre del 2001, è stato rilevato un notevole scostamento tra il volume di
raccolta globale stimato delle raccolte delle scommesse (i 9.000 miliardi di
lire innanzi detti) e quello effettivamente realizzatosi nel periodo (circa
5.000 miliardi). Uno scostamento immediatamente apparso come idoneo a non
consentire ai concessionari né il versamento delle somme dovute a titolo di
minimo annuo garantito, né il
pagamento dell’imposta (decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504) da
assolversi sulle scommesse in argomento.
In considerazione di ciò il Ministro delle finanze ha temporaneamente sospeso, fino al 15 dicembre 2001, i termini per il versamento dell’imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998; inoltre, per evitare il dissesto del settore, con perdita di entrate tributarie derivanti dalla imposta sostitutiva, revoche delle concessioni in atto e crisi dei livelli occupazionali, con la legge 16/2002 si è varato un intervento normativo per ricondurre ad equità le obbligazioni corrispettive a suo tempo assunte dai concessionari.
In particolare, l’art. 8 D.L. 28.12.2001 n.452
convertito in L. 27.2.2002 n. 16 (Ridefinizione
delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle
scommesse ippiche e sportive. Riattribuzione delle concessioni rinnovate)
prevede che un decreto
interdirigenziale stabilisca criteri oggettivi e determinati per la
ridefinizione in via amministrativa, fatto salvo il diritto di recesso del
concessionario, delle condizioni economiche, e delle relative garanzie, previste
dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle
scommesse ippiche e sportive, nel rispetto, in particolare, del principio della
riduzione equitativa della misura vigente del corrispettivo minimo garantito
nonchè della previsione di un incremento di tale misura ridefinita, fino a
scadenza della concessione, direttamente proporzionato all'effettiva variazione
dei volumi di raccolta delle scommesse.
Il previsto Decreto interministeriale è sopravvenuto
il 6.6.2002 e dal 2002 prevede un corrispettivo dovuto dai concessionari al CONI
a titolo di minimo per scommesse sportive e per scommesse ippiche, nella misura della media del prelievo
maturato nell'anno 2001 dai concessionari di ciascuna provincia stessa secondo
quanto risulta da specifico prospetto. Dal 1 gennaio 2003 – segue il predetto
decreto - il minimo garantito provinciale è annualmente incrementato in misura
pari all'aumento percentuale del volume di gioco raccolto in ogni provincia
nell'anno precedente. È anche previsto il recesso dei concessionari (entro
trenta giorni), con obbligo di pagamento delle quote di prelievo maturate e non
versate nonchè di una consistente percentuale della differenza tra il prelievo
maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito
relativamente agli anni 2000 e 200.
Il Decreto interministeriale impugnato generava
quindi l’alternativa tra esborsi consistenti ed il recesso dal contratto. Ed è proprio questo
l’elemento tenuto presente dal TAR,
che sospende il decreto in quanto impone una scelta
al concessionario (esborsi o recesso). Poichè si verte in materia di
concessioni, il TAR ha giurisdizione esclusiva, sicchè i principi civilistici
in materia di contratti (artt. 1321 ss. 1341, 1373, 1467, 1468 c.c.), si saldano
ad ipotesi di eccesso di potere. Ed infatti, innanzi il giudice amministrativo
si prospettava l’illegittimo sovrapporsi della pubblica amministrazione al
privato, il superamento dei
principi di equa ricontrattazione e di risolvibilità dei contratti per
sopravvenuta eccessiva onerosità. In altri termini, nella vicenda si discuteva
di una parità di trattamento tra contraente privato e pubblica amministrazione:
il provvedimento cautelare concentra le
valutazioni di eccessiva onerosità e
le garanzie di ricontrattazione accordando un limite all’ alterazione
della situazione di equilibrio tra
le parti. In altri termini, la p.a. non può adottare, nelle more del giudizio
sul rapporto contrattuale, provvedimenti autoritativi che incidano su uno solo dei contraenti.
Tutto ciò, se fino ad oggi era abbastanza usuale nei
settori delle concessioni demaniali o
dell’edilizia (dove si sindacano anche i comportamenti, ex lege
205/2000), assume particolare
rilievo nel settore delle
scommesse, in cui all’attività
imprenditoriale è riconosciuto lo stesso peso rispetto alle esigenze di
continuità del gettito erariale e dell’ordine pubblico.
Sulla materia delle scommesse si segnalano:
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO, SEZ. I - Ordinanza 28 dicembre 1998, in questa Rivista, pag. http://www.giustamm.it/ago1/tribpa1_281198.htm, che ai sensi dell'art. 33, 2° comma, lett. b) ed f) d.lgs. n. 80/98, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda proposta dall'U.N.I.R.E., ente di diritto pubblico, tendente ad ottenere in via d'urgenza l'ordine alla società di corse che gestisce l'ippodromo di Palermo di mettere a disposizione il segnale televisivo concernente le gare di ippica che si svolgono all'interno dell'ippodromo;
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Ordinanza 21 dicembre 1999 n. 2476, ivi, pag. http://www.giustamm.it/private/cdscds4_1999-2476o.htm che ha sospeso l’efficacia di una ordinanza con la quale un Questore ha ordinato la cessazione dell'attività di bookmaker, in precedenza espressamente autorizzata;
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 3 febbraio 2000, n. 594, ivi, pag. http://www.giustamm.it/private/cds5_2000-594.htm che ritiene legittima la sanzione della sospensione della licenza del pubblico esercizio in cui erano stati sistemati apparecchi destinati ad essere utilizzati dagli avventori che, introducendo monete, avrebbero avuto la possibilità di vincere un premio;
TAR VENETO, SEZ. I – Sentenza 20 settembre 2001 n.
2721, ivi, pag. http://www.giustamm.it/tar1/tarveneto1_2001-2721.htm
che qualifica illegittima una ordinanza con la quale il Sindaco di un Comune -
ai sensi del T.U. leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e del
relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635 - ha
imposto il divieto di uso di videogiochi ed altri simili trattenimenti nel
periodo scolastico ad esclusione dei giorni di vacanza ed in orario compreso tra
le 7.00 e le 13.00 ai giovani fino ai 16 anni.
Sul potere cautelare in materia
fiscale, si ricorda TAR - BOLOGNA - SEZIONE I Sentenza
10 novembre 2000, n. 905 che
ritiene illegittima una tariffa
di smaltimento rifiuti urbani per strutture alberghiere. (Guglielmo
Saporito, 10 luglio 2002).
Per
l’annullamento
del decreto in data 6.6.2002 del Direttore Generale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, del Capo Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività culturali, del Segretario Generale del Comitato Olimpico Nazionale italiano (CONI) recante norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse, in attuazione dell’art.8 del D.L. 28.12.2001 n. 452 convertito in legge 27.2.2002 n.16.
Omissis
Considerato
che il danno lamentato attiene
essenzialmente alla presunta irreversibilità delle scelte da effettuarsi
in termini tali da non rendere possibile
una decisione di merito anteriore;
Che
in effetti non può escludersi il rischio che
l’intervenuta opzione possa
riflettersi negativamente sulla
posizione processuale attorea;
che
in relazione al profilo evidenziato, la valutazione del fumus
boni iuris
appare determinante;
che,
sia a salvaguardia dell’esigenza
di tutela di tutte le parti del
processo sia ai sensi dell’art. 21 comma
11 L. 1034/1071, quale introdotto dall’art. 3 della L. 205/2000, si impone una
rapida fissazione del merito,
Accoglie
la domanda incidentale di sospensione.