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Giurisprudenza
n. 2-2003 - © copyright.

C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE - Sentenza 20 gennaio 2003 n. 32 - Pres. Virgilio, Est. Parlato - Provincia Regionale di Catania (Avv. Salemi) c. Brancola (n.c.) (annulla T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. III 10 settembre 2001, n. 1547/01.

Pubblico impiego - Mansioni e funzioni - Svolgimento di mansioni superiori - Rispetto alla qualifica formalmente rivestita - Differenze retributive - Spettano solo in presenza di una espressa disposizione normativa.

Lo svolgimento di mansioni superiori nell'ambito del pubblico impiego, anche se protratte nel tempo e assegnate con atto formale su posto vacante e disponibile, è giuridicamente ed economicamente irrilevante, salvo che tali effetti derivino da un'espressa previsione normativa (fattispecie relativa a dipendente che aveva svolto mansioni superiori dal maggio 1990 al febbraio 1992) (1).

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(1) V. tuttavia in senso opposto da ult. C.G.A., Sez. giur., sent. 9 ottobre 2002 n. 583, in questa Rivista n. 10-2002 pag.  con nota di G. VIRGA, secondo cui "anche con riferimento alla normativa vigente prima del D.L.vo 29 ottobre 1998, n. 387, deve ritenersi che il pubblico dipendente il quale, per disposizione dell'Amministrazione, svolga mansioni superiori a quelle proprie della qualifica rivestita in un posto vacante della pianta organica, ha diritto alle maggiori retribuzioni previste per tali mansioni, determinandosi in tali casi una situazione illegittima, le cui conseguenze non possono ricadere sul dipendente che detta situazione non ha posto in essere".

 

 

FATTO

Il sig. Brancola Biagio, dipendente in qualità di puliziere (I qualifica funzionale) della Provincia di Catania, ha svolto le mansioni di conducente delle autovetture dell'Amministrazione dal 16 maggio 1990 al 24 febbraio 1992.

Richieste, senza favorevole riscontro, le differenze retributive tra il trattamento relativo alla I qualifica funzionale e quello della IV qualifica funzionale, il sig. Biancola ha adito il T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania, lamentando la "violazione e falsa applicazione dell'art. 25 del Testo Unico sugli impiegati civili dello Stato, adottato con il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; degli artt. 2 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 2 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10; degli artt. 36 Cost, 2126 e 2041 e.e.; eccesso di potere per difetto di motivazione, disparità di trattamento e violazione di principio di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione".

Il giudice di prime cure, con sentenza n. 1547/01 depositata addì 10 settembre 2001, ha accolto il ricorso, condannando la Provincia Regionale di Catania alla corresponsione delle differenze retributive tra la qualifica posseduta (I) e le mansioni effettivamente espletate (proprie della IV qualifica) per il periodo 16 maggio 1990 - 24 febbraio 1992, oltre rivalutazione ed interessi.

L'appellante ha proposto ricorso avverso la prefata sentenza, lamentando la inammissibilità ed infondatezza del ricorso di primo grado.

L'appellato non risulta costituito.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza n. 191/02, ritenuto "che sussistono i requisiti e le condizioni del fumus boni juris e del periculum in mora", ha accolto la domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata.

DIRITTO

II ricorso in appello è fondato e merita accoglimento.

La giurisprudenza che si è formata sull'argomento ritiene che nessuna norma o principio generale consente la retribuibilità delle mansioni superiori comunque svolte nel campo del pubblico impiego.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana non ha ragione di discostarsi dall'orientamento consolidato riferito.

Specificamente, nell'ambito del pubblico impiego, le mansioni svolte dal dipendente, superiori a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento, sono del tutto irrilevanti ai fini sia economici, che di progressione di carriera, salvo che la legge non disponga altrimenti, poiché l'attribuzione delle mansioni ha il suo presupposto indefettibile nel provvedimento di nomina o d'inquadramento (C.d.S., IV sez., 24/2/2000, n. 972; C.d.S., IV sez., 3/5/2000, n. 261).

"Lo svolgimento di mansioni superiori nell'ambito del pubblico impiego, anche se protratte nel tempo e assegnate con atto formale su posto vacante e disponibile, è giuridicamente ed economicamente irrilevante, salvo che tali effetti derivino da un'espressa previsione normativa" (C.d.S., a.p., 18/11/1999, n. 22 e C.d.S., a.p., 23/2/2000, n. 11).

Per le considerazioni predette, la sentenza di primo grado deve essere riformata; le pretese avanzate dal dipendente sono illegittime ed infondate ed al medesimo non è dovuta alcuna somma per differenze di stipendio relativamente all'espletamento di mansioni superiori.

Nulla per le spese, non essendosi costituito l'appellato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello, e, per l'effetto, riforma la sentenza di primo grado e dichiara illegittime e infondate le pretese avanzate dal dipendente e non dovuta al medesimo alcuna somma per differenze di stipendio relativamente all'espletamento di mansioni superiori. Nulla spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, l'11 luglio 2002 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Raffaele Carboni, Antonio Andò, Andrea Parlato, estensore, componenti.

Depositata il 20 gennaio 2003.

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