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Giurisprudenza
n. 2-2003 - © copyright.

C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE - Sentenza 20 gennaio 2003 n. 9 - Pres. Camera, Est. Trovato - Impresa Nasello (Avv.ti Radice e Carruba) c. Comune di Giarre (Avv. Assennato) e nei confronti della A.T.I. Fresta e Di Maria (Avv. De Luca) - (conferma T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. I, 29 marzo 2002 n. 550).

1. Giustizia amministrativa - Appello - Omesso esame di alcuni motivi del ricorso di primo grado - Non comporta l'annullamento della sentenza con rinvio.

2. Contratti della P.A. - Aggiudicazione - Sicilia - Reclamo proposto avverso l'aggiudicazione - Effetti - Individuazione.

3. Contratti della P.A. - Offerta - Contrasto tra cifre e lettere - Principio secondo cui prevale l'offerta espressa in lettere - Inapplicabilità nel caso di errore ostativo.

4. Contratti della P.A. - Offerta - Contrasto tra cifre e lettere - Principio secondo cui prevale l'offerta espressa in lettere - Inapplicabilità nel caso di notevolissima sproporzione tra l'importo del prezzo unitario dell'offerta espresso in cifre rispetto a quello espresso in lettere.

1. L'eventuale omissione di pronuncia su alcuni aspetti dei motivi di gravame dedotti avanti al TAR, non comporta di per sé la nullità della sentenza appellata e il rinvio della causa al giudice di primo grado, atteso che il giudice di appello è legittimato ad integrare la motivazione carente (1).

2. Nel sistema previsto in Sicilia dall'art. 23, comma 3, della L. reg. 8 marzo 1971 n. 5, la proposizione di un ricorso amministrativo avverso l'aggiudicazione di una gara per l'affidamento di lavori pubblici, comporta che la gara svoltasi non possa ritenersi ancora definita, con la conseguenza che ogni eventuale successivo procedimento innanzi all'amministrazione regionale non può avere una sua autonomia e deve essere considerato come una fase endoprocedimentale della medesima procedura di scelta dell'aggiudicatario (2).

3. Il principio generale secondo cui, in caso di contrasto con l'offerta in cifre e l'offerta in lettere, deve essere privilegiata quest'ultima offerta, non opera ove il contrasto sia dovuto ad errore materiale facilmente riconoscibile (3).

4. E' chiaramente riconducibile ad evidente errore materiale la notevolissima sproporzione tra l'importo del prezzo unitario dell'offerta espresso in cifre rispetto a quello espresso in lettere; è pertanto affetta da eccesso di potere per illogicità manifesta, in tale ipotesi, l'applicazione del criterio della prevalenza del prezzo indicato in lettere rispetto a quello indicato in cifre (4).

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(1) Cons. Stato, sez. IV, 23 novembre 1995, n. 952 e 12 marzo 1996, n. 310.

(2) Cfr. C.G.A., sez. cons., parere 1° luglio 1999, n. 295 e sez. giur., sent. 16 ottobre 2002, n. 591.

(3) Cfr. C.G.A., sez. giur., sent. 23 luglio 2001, n. 391; Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2000, n. 1016; C.G.A., sez. cons., parere 5 maggio 1999, n. 170; Cons. Stato, sez. V, 6 maggio 1997, n. 466; C.G.A., sez. giur., sent. 28 settembre 1998, n. 511; Cons. Stato, sez. V, 6 maggio 1997, n. 466 e 30 marzo 1993, n. 433.

(4) Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 1999, n. 54.

Sulla discordanza tra cifre e lettere nelle offerte v. in questa Rivista:

C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE - Sentenza 16 ottobre 2002 n. 591

TAR SICILIA-CATANIA, SEZ. I - Sentenza 15 maggio 2000 n. 922

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA LL. PP. - DELIBERAZIONE 29 aprile 2002 n. 114

L. MAZZEI, L'analogia e la volontà contrattuale.
 

 

 

FATTO E DIRITTO

I

1. Il comune di Giarre, con atto pubblicato in data 30 marzo 2001, bandì una gara per l'affidamento dei lavori di costruzione di strade ricadenti nell'area PEEP.

Con verbale del 12 novembre 2001 risultò aggiudicataria la ditta Nasello Santo, precisandosi che l'aggiudicazione era provvisoria, in quanto subordinata tra l'altro alla positiva verifica di cui all'art. 10 comma 1 quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

Le prime due classificate, con telefax in data 16 novembre 2001, furono invitate a produrre la documentazione necessaria alla verifica.

2. La seconda classificata, A.T.I. Fresta Rosario da un lato inviava la documentazione e dall'altra inoltrava al Comune un ricorso amministrativo, lamentando la lesione del proprio diritto all'aggiudicazione a causa dell'arbitraria correzione della offerta n. 113 presentata dalla ditta Pavesi in data 26 novembre 2001; il seggio di gara infatti, avendo rilevato, relativamente alla voce n. 45, una discrasia tra l'importo espresso in cifre (lire 570.000) e quelle in lettere dei prezzi unitari (cinquecentosettanta) aveva dato prevalenza al dato in lettere modificando l'importo totale (per la voce) da lire 30.210.000 indicato dalla Pavesi in lire 30.210.

Il seggio di gara, riunitosi il 12 dicembre 2001, per l'"aggiudicazione definitiva":

- accertava sulla base dei documenti prodotti, che le due imprese erano in possesso dei requisiti richiesti;

- accoglieva il ricorso della A.T.I. Fresta, aggiudicandole, "definitivamente" la gara.

3. Ricorreva al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, la ditta Nasello Santo, deducendo che:

- 1) erano scaduti i termini per l'opposizione (ex art. 23 legge regionale 8 marzo 1971, n. 5 lett. g) e pertanto il Comune avrebbe dovuto rimuovere la precedente aggiudicazione con le modalità di legge (comunicazione di avvio del procedimento e valutazione dell'interesse pubblico alla rimozione);

- 2 - 3) esattamente il seggio di gara aveva considerato la cifra in lettere, sia in base le norme del bando che davano preferenza a quest'ultima in caso di contrasto con l'offerta in cifre sia indirettamente con riferimento alle norme che indicavano le modalità di calcolo delle offerte e che impedivano di prendere in considerazione le correzioni alle offerte non espressamente confermate e sottoscritte.

La ricorrente chiedeva anche il risarcimento del danno conseguente alla mancata aggiudicazione.

In via incidentale ricorreva la A.T.I. Fresta impugnando il verbale di "aggiudicazione provvisoria" del 12 novembre 2001.

4. Il Tar con la sentenza 550 in data 29 marzo 2002 respingeva il ricorso principale e assorbiva quello incidentale, osservando che:

- il verbale del 12 novembre 2001 non era mai stato pubblicato e quindi non era decorso il termine di sette giorni dalla pubblicazione entro la quale le imprese possono produrre reclamo in via amministrativa;

- se è vero che in via generale ha prevalenza la indicazione in lettere è altrettanto vero che tale principio non si applica in caso di errore materiale riconoscibile.

5. La sentenza è stata appellata dalla ditta Nasello Santo.

Si sono costituiti in giudizio la A.T.I. Fresta e il Comune di Giarre.

II

1. L'appello è infondato.

Esso ripropone nella sostanza le questioni in fatto e in diritto dedotte in primo grado avanti al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania.

E' pur vero infatti che nell'appello si censura la sentenza appellata, sotto il profilo della omissione di pronuncia su alcuni aspetti dei tre motivi di gravame dedotti avanti al TAR, ma è altrettanto vero che tale asserita omissione non comporta di per sé la nullità della sentenza appellata e il rinvio della causa al giudice di primo grado. Il giudice di appello è infatti legittimato ad integrare la motivazione carente (Consiglio Stato sez. IV, 23 novembre 1995, n. 952 e 12 marzo 1996, n. 310).

Va aggiunto che nella specie si tratta di sentenza in forma semplificata e che nella stessa sono comunque evidenziate linee motivazionali sufficienti a chiarire il percorso logico del giudice.

2. Ciò premesso il Collegio rileva anzitutto la infondatezza del primo motivo, riproposto in appello.

In prime cure la impresa Nasello sosteneva che erano scaduti i termini per l'opposizione (ex art. 23 legge regionale 8 marzo 1971, n. 5 lett. g) e che il Comune avrebbe dovuto se mai rimuovere in autotutela la precedente aggiudicazione con le modalità di legge (comunicazione di avvio del procedimento e valutazione dell'interesse pubblico alla rimozione).

In altre parole il ricorrente rilevava che "se decisione su gravame", il verbale del 12 dicembre (riaggiudicazione alla controinteressata) era illegittimo per definitività della precedente aggiudicazione (alla ricorrente) stante il decorso del termine di sette giorni; "se decisione in autotutela, adottata secondo lo schema degli atti di ritiro (annullamento o revoca)", esso era altrettanto illegittimo in quanto non rispettava i presupposti e le forme di tali provvedimenti.

Va rilevato che in forza della richiamata disposizione:

- "il verbale di gara di appalto di lavori deve essere immediatamente, sottoscritto dall'impresa aggiudicatrice, se presente, e pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi non festivi, nella sede degli enti dove si è svolta la gara.

- in assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo.

Nella sentenza appellata il TAR ha osservato che il termine per la proposizione del ricorso amministrativo in tanto inizia a decorrere in quanto il verbale di gara sia stato pubblicato e che quindi il precedente verbale non era definitivo, con la conseguenza che la originaria aggiudicazione poteva essere rimossa senza necessità di ricorrere agli strumenti della autotutela.

In appello la impresa Nasello non contesta in modo congruo le argomentazioni del TAR, ma sviluppa piuttosto la tesi secondo cui, anche se il precedente verbale non era definitivo, l'Amministrazione avrebbe dovuto comunque avvisare la aggiudicataria provvisoria della proposizione del reclamo da parte dell'ATI Fresta, in modo da consentirle di partecipare alla istruttoria avviata dal Comune sul reclamo medesimo.

Anche a prescindere dai profili di novità e di conseguente irritualità della censura come riproposta in appello, la stessa appare infondata.

Va infatti osservato che la previsione da parte della l. reg. Sicilia 8 marzo 1971 n. 5 art. 23 comma 3 di un ricorso amministrativo in materia di aggiudicazione di gare per l'affidamento di lavori pubblici, comporta che, una volta presentato detto ricorso, la gara svoltasi presso un'amministrazione comunale non possa ritenersi ancora definita con la conseguenza che ogni eventuale successivo procedimento innanzi all'amministrazione regionale non può avere una sua autonomia e deve essere considerato come una fase endoprocedimentale della medesima procedura di scelta dell'aggiudicatario (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia sez. consult., 1 luglio 1999, n. 295 e giurisd. 16 ottobre 2002 n. 591).

Non era quindi necessaria alcuna comunicazione alla odierna ricorrente, risultando d'altra parte assicurate nella fase di "aggiudicazione definitiva" le garanzie di pubblicità della gara (seduta del 12 dicembre 2001).

3. Anche le due ulteriori censire di primo grado, che possono esaminarsi congiuntamente, risultano infondate.

Non è dubbio che nella specie, per disposizione legislativa e dati direttamente e indirettamente emergenti dal bando, in caso di contrasto con l'offerta in cifre e l'offerta in lettere dovesse essere privilegiata quest'ultima offerta. Sono esatti in questo senso i riferimenti contenuti nel ricorso in primo grado e nell'appello, come pure quelli attinenti ai limiti di correzione degli errori delle offerte.

Senonchè per indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, tali principi non operano ove il contrasto sia dovuto ad errore materiale facilmente riscontrabile (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd. 23 luglio 2001, n. 391; Consiglio di Stato sez. IV, 24 febbraio 2000, n. 1016; Cons, giust. amm. Sicilia sez. consult., 5 maggio 1999, n. 170; Consiglio Stato sez. V, 6 maggio 1997, n. 466; Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 28 settembre 1998, n. 511; Consiglio Stato sez. V, 6 maggio 1997, n. 466; Consiglio Stato sez. V, 30 marzo 1993, n. 433). In particolare è stato affermato che la notevolissima sproporzione tra l'importo del prezzo unitario dell'offerta espresso in cifre rispetto a quello espresso in lettere è chiaramente riconducibile ad evidente errore materiale; pertanto, è affetta da eccesso di potere per illogicità l'applicazione dell'offerta medesima del criterio della prevalenza del prezzo indicato in lettere rispetto a quello indicato in cifre (Consiglio di Stato sez. IV, 22 gennaio 1999, n. 54).

Ciò è a dirsi quanto al caso di specie.

Ed invero:

- l'impresa Pavesi, nella propria offerta, alla voce 45 (relativa alla fornitura e posa in opera , su pale a frusta o su palo diritto, di apparecchio di illuminazione con gruppo ottico chiuso) aveva indicato in colonna 4 la quantità di 53, in colonna 5 il prezzo in cifre di lire 570.000, in colonna 6 il prezzo in lettere di lire cinquecentosettanta e in colonna 7 un totale di lire 30.210.000;

- non è contestato in atti che il presso di lire 570 per unità di prodotto è assolutamente incongruo rispetto ai prezzi di mercato;

- palesemente contrastante con la indicazione in lettere è quella in cifre di lire 570.000, che appare invece più razionale rispetto ai prezzi di mercato;

- la volontà del concorrente di proporre un prezzo di lire 570.000 è resa evidente dalla indicazione del prodotto finale di lire 30.210.000, che è il risultato della moltiplicazione tra il prezzo unitario di lire 570.000 e le quantità offerte (53);

- l'indicazione di colla 5 appare dunque dovuta a mero errore materiale facilmente riconoscibile;

- esattamente il seggio di gara in sede di rinnovazione non ne ha quindi tenuto conto in logica interpretazione della regole fissate dal bando.

4. Per le ragioni che precedono - assorbita ogni ulteriore questione - l'appello va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l'appello.

Compensa le spese di questo grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa;

Così deciso in Palermo, addì 12 dicembre 2002 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori: Andrea Camera, Presidente, Pier Giorgio Trovato, estensore, Giorgio Giaccardi, Raffaele Tommasini, Andrea Parlato, componenti.

Depositata il 20 gennaio 2003.

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