Giustamm.it

Giurisprudenza
n. 3-2003 - © copyright.

C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE - Sentenza 19 febbraio 2003 n. 57 - Pres. Virgilio, Est. Turco - Provincia Regionale di Catania (Avv. Manciagli) e Strano (Avv.ti Pappalardo e Gitto) c. Lanzafame (Avv.ti A. e G. Mingiardi) e Rinaudo (n.c.) - (annulla T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. I, 18 luglio 2000, n. 1459).

Contratti della P.A. - Gara - Verbale - Termine di impugnazione - In Sicilia - Decorrenza - Dalla data di pubblicazione del verbale all'albo pretorio del Comune - Riferimento al terzo giorno di pubblicazione.

La pubblicazione del verbale di gara all'albo pretorio del Comune interessato, ai sensi dell'art. 23 lett. g) della legge reg. Sicilia 8 marzo 1971, n. 5, ha natura di "pubblicità legale", e perciò effetto di conoscenza presunta sull'esito della gara d'appalto (1). Nel caso di durata della pubblicazione eccedente il termine (minimo) di legge, la conoscenza legale si realizza il terzo giorno, e non l'ultimo (2).

----------------------------

(1) Cfr. C.G.A., sent. 16 giugno 1998, n. 401 e, da ult., sent. 1 giugno 2001, n. 238.

(2) Cfr. C.G.A., sent. 3 aprile 2000, n. 164; v. nello stesso senso da ult. C.G.A., sent. 16 ottobre 2002 n. 592, in questa Rivista n. 10-2002, secondo cui "ai sensi dell'art. 23 L. reg. Sicilia 8 marzo 1971, n. 5, l'avvenuta pubblicazione per tre giorni consecutivi non festivi del verbale di aggiudicazione rende di per sé definitivo l'esito del procedimento di gara e segna altresì il dies a quo ai fini di un'eventuale impugnativa dell'aggiudicazione in sede giurisdizionale".

 

FATTO

La Provincia Regionale di Catania ha indetto un pubblico incanto per l'affidamento dei lavori riguardanti l'ampliamento di 18 aule dell'Istituto magistrale "De Sanctis", per un importo a base d'asta di lire 3.434.759.353. L'esperimento della gara era regolato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 14, comma primo, della legge regionale 8 gennaio 1996 n. 4, mediante offerta a prezzi unitari.

Il 22 febbraio 2000, espletate le operazioni di gara, il presidente del seggio ha aggiudicato l'appalto all'impresa Salvatore Strano, che aveva offerto l'importo complessivo di lire 3.352.589.317, corrispondente al ribasso del 2,9745%. Era invece esclusa l'impresa Lanzafame Sebastiano, per correzioni dell'offerta non convalidate.

In sede di verifica degli atti di gara, si riscontrava che tre offerte escluse erano state considerate nella formazione della media; con atto n. 14 del 1 marzo 2000 era quindi disposto il rinnovo delle operazioni. Il 14 marzo 2000 era però confermata l'aggiudicazione all'impresa Strano, la cui offerta risultava di nuovo più vicina alla media di quelle ammesse.

La impresa Lanzafame Sebastiano ricorreva al T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, impugnando sia la propria esclusione, sia l'aggiudicazione all'impresa Strano, con ricorso rubricato al n. 1717/200.

Impugnava quest'ultimo atto anche la impresa Rinaudo Angelo, con ricorso rubricato al n. 1860/00, presso la stessa Sezione. Sosteneva la illegittima ammissione della "Fulvia Costruzioni", che non aveva presentato il certificato del Casellario giudiziale per il direttore dei lavori.

Il raggruppamento Strano si costituiva nel primo ricorso, eccependone la inammissibilità, e spiegando impugnazione incidentale; con essa censurava la esclusione di un'altra impresa, Lanzafame Salvatore, per le stesse ragioni contestate dalla (omonima) ricorrente. Se ammesse entrambe - sostiene la difesa Strano - avrebbe vinto ugualmente.

Il primo giudice, con la sentenza in epigrafe indicata, in applicazione dell'art. 19, comma 2, D.L. 25 marzo 1997, n. 67, (convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 1997, n. 135), ha riunito le due impugnative ed ha accolto il ricorso della impresa Lanzafame Sebastiano; ha quindi annullato sia il verbale del 22 febbraio 2000, sia quello in data 14 marzo 2000, che confermava l'aggiudicazione all'impresa Strano.

Avverso tale decisione propongono appello sia l'amministrazione appaltante che la impresa aggiudicataria. La prima insiste sull'eccezione di irricevibilità, già avanzata in primo grado e disattesa dal T.A.R., e la ripropone come motivo d'impugnazione, insieme ad argomenti di merito, sulla legittimità della esclusione contestata.

La seconda ribadisce la inammissibilità, sempre del ricorso della impresa Lanzafame Sebastiano, non avendo essa impugnato la clausola al punto 6, 13° comma, del bando, che prevede la esclusione in caso di correzioni dell'offerta non convalidate. Tale ricorso non sarebbe comunque sorretto da interesse, attesa la fondatezza del ricorso incidentale.

L'impresa Lanzafame Sebastiano si è costituito in entrambi i giudizi; con articolate memorie ribadisce gli argomenti già svolti in primo grado, e conclude per la reiezione degli appelli; contesta in particolare, nell'atto di costituzione in data 4 ottobre 2000, il principio della pubblicità legale, e sostiene che l'amministrazione non ha certificato la pubblicazione del verbale di gara in data 14 marzo 2000.

All'udienza del 20 novembre 2002 la causa è assunta in decisione.

DIRITTO

I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 Cod. proc. Civ., facendo applicazione del principio della necessaria unità del processo di impugnazione applicabile anche nel giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato.

Il capo della sentenza che ha dichiarato improcedibile il ricorso della impresa Rinaudo Angelo (n. 1860/00) non è oggetto di impugnazione, poiché nessuno dei due appelli contiene censure in relazione ad esso.

Va esaminato anzitutto il primo motivo dell'appello della Provincia, che insiste sulla tardività del ricorso di primo grado proposto dalla impresa Lanzafame Sebastiano, rubricato presso il T.A.R. al n. 1717/00.

La relativa eccezione, proposta in primo grado, è stata respinta sul presupposto che il termine decorresse dalla data di comunicazione della impugnata esclusione (pag. 3 della sentenza appellata).

La difesa dell'amministrazione provinciale fa presente che il verbale n. 58 del 22 febbraio 2000, contenente appunto la esclusione della impresa Lanzafame Sebastiano, è stato pubblicato quello stesso giorno e fino al 25 successivo, secondo quanto prescrive l'articolo 23 lett. g) della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5.

Questo Consiglio di Giustizia ha ritenuto - pur in assenza di esplicita indicazione - che tale pubblicazione avesse natura di "pubblicità legale", e perciò effetto di conoscenza presunta sull'esito delle gare d'appalto(tra tutte, 16 giugno 1998 n. 401 e, da ultimo, 1 giugno 2001 n. 238). Con la decisione n. 164 del 3 aprile 2000 ha precisato che, nel caso di durata della pubblicazione eccedente il termine (minimo) di legge, la conoscenza legale si realizza il terzo giorno, e non l'ultimo.

La norma risponde alla esigenza di impedire che l'aggiudicazione rimanga a lungo esposta alle impugnazioni dei concorrenti. Perché l'atto si consolidi, l'Ente appaltante ha l'onere di effettuare la pubblicazione all'albo; ed il concorrente quello di verificare se tale adempimento è stato eseguito.

Sulla base di tali considerazioni, la tesi in diritto opposta dalla impresa Lanzafame Sebastiano nell'atto di costituzione risulta infondata.

Ma anche sugli elementi di fatto, la denunciata tardività del ricorso di primo grado risulta adeguatamente provata.

La Provincia infatti deposita attestazione certificativi del fatto che i due verbali del 22 febbraio e del 14 marzo del 2000 sono stati regolarmente pubblicati all'apposito albo, il primo dal 22 aal 25 febbraio e il secondo dal 16 al 21 marzo dello stesso anno.

La esclusione della impresa Lanzafame Sebastiano risulta dalla tabella allegata al primo dei richiamati verbali, contrassegnato con n. 58 del repertorio; al numero progressivo 82 è infatti riportata la dicitura "non convalida correzione voce offerta prezzi 3 e 240", a fianco alla colonna recante la sigla "E", che in base alla legenda posta nella prima pagina della tabella significa "escluse".

Poiché il ricorso di primo grado è stato notificato alla Provincia il 14 aprile, ed alla impresa Salvatore Strano il successivo 18, non è rispettato il termine (abbreviato) di 30 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione.

Era infatti allora applicabile l'art. 19 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, (convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 1997, n. 135), che in materia di "provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità" prescrive (comma 3) "tutti i termini processuali sono ridotti della metà".

L'accoglimento del motivo sin qui esaminato risulta assorbente sia dalle altre censire proposte dalla stessa Provincia, sia di quelle che sostengono l'appello della impresa Salvatore Strano; e comporta l'annullamento della sentenza impugnata.

Ragioni di giustizia inducono il collegio a compensare integralmente tra le parti diritti, spese ed onorari relativi ad entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale riunisce gli appelli in epigrafe, e li accoglie; per l'effetto, annulla la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 novembre 2002 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Paolo Turco, estensore, Raffaele Tommasini, Vittorio Mammana, componenti.

Depositata il 19 febbraio 2003.

Copertina Stampa il documento Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico