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Giurisprudenza
n. 3-2003 - © copyright.

C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE - Sentenza 3 marzo 2003 n. 62 - Pres. Varrone, Est. Tommasini - Comune di Santa Margherita Belice (Avv. Di Giovanna) c. Impresa Spina Pietro (Avv. G. Virga) e A.T.I. Alesa Costruzioni s.r.l. - R.B. Macher s.r.l. (n.c.) - (conferma T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. I, 24 ottobre 2000, n. 1805).

1. Contratti della P.A. - Gara - Esclusione - Va disposta solo nel caso di violazione di prescrizioni sostanziali.

2. Contratti della P.A. - Offerta - Sottoscrizione - Prescrizione del bando che impone la sottoscrizione e l'indicazione della data e luogo di nascita del titolare dell'impresa - Sottoscrizione ed indicazione dei suddetti dati in calce all'offerta - Sufficienza - Esclusione disposta perché la data ed il luogo di nascita non sono stati riportati in tutti i fogli contenenti l'offerta - Illegittimità.

3. Contratti della P.A. - Gara - Documentazione - Regolarizzazione - Costituisce ornai un principio generale - Applicabilità tranne i casi in cui non sia violata la par condicio tra i concorrenti - Necessità.

1. Costituisce ormai ius receptum il principio secondo il quale le esclusioni dalle gare d'appalto devono essere collegate non già alla inosservanza di ogni formalità, ma alla violazione di prescrizioni sostanziali che, in quanto essenziali per il proficuo e regolare svolgimento delle operazioni concorsuali, non ammettono deroghe.

2. Nel caso in cui il bando prescriva che l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa con l'indicazione della data e luogo di nascita del titolare dell'impresa stessa, è sufficiente che la sottoscrizione e l'indicazione della data e del luogo di nascita siano stati apposti in calce all'offerta; la mancanza di indicazione della data e del luogo di nascita negli altri fogli contenenti l'offerta, viceversa, costituisce una mera irregolarità e non può comportare l'esclusione dell'offerta (1).

3. L'invito a regolarizzare la documentazione prodotta nella gara per l'aggiudicazione di un contratto della p.a. - ancorché codificato in una normativa avente un oggetto ben definito (art. 21 d.lgs. 19 dicembre 1991 n. 406) - costituisce istituto di carattere generale che, nella sua concreta applicazione, incontra il solo limite del rispetto della par condicio delle imprese partecipanti, atteso che la sua ratio va individuata nell'esigenza di pubblico interesse di assicurare la massima partecipazione alla gara e di evitare che detta esigenza possa essere compromessa da carenze di ordine meramente formale nella documentazione comprovante il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione (2).

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 luglio 1998, n. 812, in Comuni Italia 1999, 767, secondo cui è illegittima l'esclusione da una gara d'appalto ad offerta di prezzi dell'offerta di una ditta risultata non sottoscritta nel frontespizio e nel penultimo foglio privo di contenuto.

In quel caso il bando di gara prevedeva che l'offerta di gara avrebbe dovuto essere redatta su apposito modello "A", predisposto dall'Amministrazione, il quale "dovrà essere sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente". tuttavia, la mancata sottoscrizione del frontespizio è del tutto irrilevante così come è irrilevante la mancata sottoscrizione del foglio 23 poichè entrambi non contengono alcun elemento di offerta. Non ha senso, infatti, esigere la sottoscrizione di fogli privi di qualsiasi contenuto.

Ha osservato in proposito il C.G.A, richiamando tale precedente, che a fortori, nel caso affrontato (riguardante la mancata indicazione della data e luogo di nascita del sottoscrittone in alcuni fogli), non poteva procedersi all'esclusione dell'offerta.

(2) Cons. Stato, sez. V, 17 febbraio 1999, n. 177, in Il Cons. Stato 1999, I, 232 ed in Giur. bollettino legisl. tecnica 1999, 62.

Sul potere di regolarizzazione della stazione appaltate e sui limiti che incontra l'esercizio di tale potere v. da ult. Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2003 n. 357, in questa Rivista n. 2-2003.

 

omissis

per l'annullamento

della sentenza n. 1805/2000 pronunciata il 10.10.2000 e depositata il 24.10.2000, non notificata, con cui il T.A.R. Sicilia, Sez. I, ha accolto il ricorso n. 2269/96, avente ad oggetto: Appalto - Lavori di urbanizzazione primaria del centro storico del Comune di Santa Margherita Belice - Esperimento gara - Criteri - Aggiudicazione controinteressata.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione della Impresa Spina Pietro;

Vista la memoria dell'appellante;

Visti tutti gli atti di causa;

Udito il relatore Consigliere Raffaele Tommasini;

Uditi, alla camera di consiglio del 12 aprile 2001, l'avv. F. Di Giovanna per il Comune appellante e l'avv. G. Virga per l'impresa Spina;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 29 maggio 1996 e depositato l'1 del mese successivo, l'Impresa Spina Pietro, ha impugnato i seguenti atti, concernenti l'asta pubblica per l'affidamento dei lavori di completamento delle urbanizzazioni primarie del vecchio centro del Comune di Santa Margherita Belice:

1.= i verbali di gara del 23.4 e del 2.5.1996, con i quali l'A.T.I. Alesa Costruzioni S.r.l. - R.B. Macher è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria dell'asta pubblica per l'affidamento dei lavori di completamento delle urbanizzazioni primarie del vecchio centro:

2.= ove occorra, il bando di gara;

3.= ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.

L'Impresa Spina Pietro, premettendo che se non fosse stato eluso illegittimamente dalla gara un rilevante numero di partecipanti sarebbe rimasta aggiudicataria, ha dedotto le seguenti censure:

1.= Violazione del bando di gara. Eccesso di potere sotto il profilo dell'illogicità manifesta e dello sviamento.

Il bando di gara non prevede che ogni foglio di modulo-offerta sottoscritto debba essere seguito dalla indicazione del luogo e della data di nascita, formalità, peraltro, priva di comminatoria di esclusione;

2.= Violazione, sotto altro profilo, del bando di gara. Eccesso di potere per difetto dei presupposti.

Il bando di gara non prevede alcuna sanzione in caso di produzione di documenti incompleti;

3.= Violazione dell'art. 21, ult. com., del D.Lds.vo 19 dicembre 1991 n. 406.

A tutto concedere, l'Amministrazione avrebbe dovuto invitare i concorrenti a completare la documentazione.

4.= Violazione dell'art. 34 bis della L.R. 29 aprile 1985 n. 21, introdotto dall'art. 48 della L.R. n. 10/1993 e del D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione.

La clausola del bando di cui al par. 11), lett. a), non risponde ad un particolare interesse dell'Amministrazione, non è prevista dagli schemi dei bandi-tipo e non risulta congruamente giustificata.

In conclusione, l'impresa ricorrente ha chiesto, previa sospensione, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, col favore delle spese.

Per resistere all'impugnativa si sono costituiti in giudizio con memorie, sia il Comune che l'A.T.I., chiedendone il rigetto, vinte le spese.

Quest'ultima, in via preliminare, ha dedotto altresì l'inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo.

Con ordinanza n. 1462 del 17.6.1996 (successivamente riformata in sede di appello) la domanda di sospensiva è stata accolta.

Con memoria depositata il 10 ottobre 1998 l'impresa ricorrente ha ulteriormente illustrato i profili di censura dedotti con l'atto introduttivo del giudizio.

Con sentenza interlocutoria n. 2606 del 23 novembre 1998 sono stati disposti incombenti istruttori, regolarmente eseguiti.

Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2000 il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione di Palermo, Sez. I, ha accolto il ricorso proposto dalla impresa Spina Pietro annullando i provvedimenti impugnati.

La suddetta sentenza è stata impugnata dal Comune di Santa Margherita Belice, con ricorso notificato il 4.12.2000, e depositato il 28.12.2000, con il quale ha chiesto anche l'annullamento della sentenza di primo grado.

Si è costituita la Impresa Spina Pietro, chiedendo il rigetto dell'appello.

Alla pubblica udienza del 12 aprile 2001, su istanza dei procuratori delle parti costituite, la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

1.= L'appello del Comune di Santa Margherita Belice è infondato e deve essere rigettato nel merito, a prescindere dai profili di improcedibilità del ricorso stesso per tardivo deposito in cancelleria oltre i 15 giorni dalla notifica dello stesso, alla luce delle sopravvenute modifiche ed integrazioni apportate dalla legge 205/2000.

2.= Con il gravame parte appellante ha dedotto che il bando della gara di appalto avrebbe imposto l'esclusione delle imprese che, quantunque avessero firmato ciascun foglio dell'offerta ed avessero indicato in calce all'offerta la data ed il luogo di nascita, non avevano altresì inserito la data ed il luogo di nascita in ciascun foglio.

Il Collegio ritiene di non condividere i motivi di gravame fatti valere dal Comune appellante, e dunque di non doversi discostare dalla decisione dei primi giudici.

Sembra infatti corretto, ad avviso del Collegio, l'iter logico seguito sul punto dal T.A.R.

La tesi sostenuta dal Comune appellante è in chiaro contrasto sia con il bando di gara, sia con l'art. 21, ultimo comma del Decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

Costituisce, infatti, ius receptum quello secondo il quale le esclusioni dalle gare d'appalto, devono essere collegate non già alla inosservanza di ogni formalità, ma alla violazione di prescrizioni sostanziali che, in quanto essenziali, per il proficuo e regolare svolgimento delle operazioni concorsuali, non ammettono deroghe.

Nel caso in esame, la firma apposta sulla offerta, accompagnata dalla indicazione della data e del luogo di nascita del sottoscrittore, sono da ritenere sufficienti in ossequio a quanto previsto dal bando di gara.

Viceversa la mancata indicazione della data e del luogo di nascita negli altri fogli costituisce una mera irregolarità, e non avrebbe per alcun verso potuto comportare l'esclusione delle ditte individuate in ricorso dalla gara.

Alla stregua di quanto sopra non possono condividersi i motivi di appello proposti dal Comune appellante, ciò anche tenendo conto che in ogni caso, anche per consolidata giurisprudenza, emessa dal Consiglio di Stato in fattispecie del tutto identica a quella oggetto di causa, ipotesi in cui, tra l'altro vi era l'espressa comminatoria del bando di gara della esclusione dalla stessa del partecipante che non avesse sottoscritto un solo foglio della offerta. Secondo il Supremo Collegio Amministrativo è illegittima l'esclusione da una gara d'appalto ad offerta di prezzi, dell'offerta della ditta risultata non sottoscritta nel frontespizio e nel penultimo foglio privo di contenuto . la mancata sottoscrizione del frontespizio è del tutto irrilevante così come è irrilevante la mancata sottoscrizione di un foglio poiché entrambi non contengono alcun elemento di offerta. Non ha senso, infatti, esigere la sottoscrizione di fogli privi di qualsiasi contenuto" (Consiglio di Stato, sez. V, 15 luglio 1998, n. 812). A fortori nel caso di specie in cui mancherebbe esclusivamente l'indicazione della data e del luogo di nascita in alcuni fogli non si sarebbe per alcun verso potuto procedere alla esclusione delle partecipanti.

Inoltre il Collegio non ritiene di doversi discostare dalla decisione dei primi giudizi, e dall'insegnamento del Consiglio di Stato, ritenendo che l'invito a regolarizzare la documentazione prodotta nella gara per l'aggiudicazione di un contratto della p.a. ancorché codificato in una normativa avente un oggetto ben definito (art. 21 d.lgs. 19 dicembre 1991 n. 406), costituisce istituto di carattere generale, che nella sua concreta applicazione incontra il solo limite del rispetto della "par condicio"delle imprese partecipanti, atteso che la sua "ratio" va individuata nell'esigenza di pubblico interesse di assicurare la massima partecipazione alla gara e di evitare che detta esigenza possa essere compromessa da carenze di ordine meramente formale nella documentazione comprovante il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione (Consiglio di Stato, sez. V, 17 febbraio 1999, n. 177). Ed allora, anche sotto detto ulteriore profilo, non può trovare accoglimento il gravame proposto dal Comune di Santa Margherita Belice e la sentenza appellata deve essere confermata.

3.= Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello risulta infondato e deve esser, dunque, rigettato.

4.= Le spese seguono la soccombenza, vengono determinate e liquidate, in favore dell'unica parte costituita (Impresa Spina Pietro) nella somma di lire 4.000.000 oltre I.V.A. e C.P.A. e vanno poste a carico del Comune di Santa Margherita Belice.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.

Condanna il Comune di Santa Margherita Belice, in persona del Sindaco pro-tempore al pagamento, in favore della Impresa Spina Pietro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese di giudizio che liquida nella somma di lire 4.000.000 oltre I.V.A. e C.P.A.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 12 aprile 2001 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, con l'intervento dei signori: Claudio Varrone, Presidente, Raffaele Carboni, Paolo Turco, Raffaele Tommasini, estensore, Vittorio Mammana, componenti.

Depositata il 3 marzo 2003.

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