C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE - Sentenza 14 aprile 2003 n. 134 - Pres. Virgilio, Est. Parlato - Scafili (Avv. Romeo) c. Di Franco (Avv.ti N. e F. Saitta) e Osservatorio Astrofisica di Catania e Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (Avv.ra Stato) - (annulla T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. I, 22 gennaio 2002, n. 84).
1. Concorso - Titoli - Titoli di precedenza - Età - Regola secondo cui, nel caso di candidati pari merito, prevale il candidato più giovane di età - Ex art. 2, comma 9, L. n. 191/1998 - Inapplicabilità ai concorsi indetti prima dell'entrata in vigore di quest'ultima legge.
2. Concorso - Titoli - Titoli di precedenza - Età - Regola secondo cui sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età - Ex art. 3, comma 7, L. n. 127/1997 - Inapplicabilità ai concorsi indetti prima dell'entrata in vigore di quest'ultima legge - Fattispecie.
1. L'art. 2, comma 9, della L. 16 giugno 1998, n. 191 (secondo cui "se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età") non riveste carattere di interpretazione autentica e non è applicabile ai bandi dei concorsi indetti prima delle sua entrata in vigore (1).
2. L'art. 3, comma 7, L. 15 maggio 1997 n. 127, (secondo cui "sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici"), non prevedendo l'applicazione della nuova regola ("sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età") ai concorsi banditi, può valere solo per il futuro e non è applicabile ai bandi dei concorsi indetti prima delle sua entrata in vigore (alla stregua del principio nella specie il C.G.A. ha ritenuto che, poichè il bando era anteriore alla data di entrata in vigore della L. n. 127/1997, sulla disciplina prevista dallo stesso per i titoli di preferenza non poteva incidere la legge in questione).
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(1) V. tuttavia in senso opposto TAR Lazio, Sez. I, sent. 7 agosto 2002 n. 7047, in questa Rivista n. 7/8-2002, secondo cui "legittimamente, in sede di formazione della graduatoria di un concorso, l'Amministrazione applica una disposizione sopravvenuta al bando e contenuta nella legge n. 191/98, in base alla quale a parità di punteggio va preferito il più giovane d'età, anziché il criterio tradizionale in materia di pubblici concorsi che assegna la preferenza al maggiore d'età (art. 5 del d.p.r. n. 487/94)".
V. anche in materia Corte Cost., ord. 19 luglio 2001 n. 268, in questa Rivista n. 7/8-2001, che ha dichiarato manifestamente inammissibile e, sotto diverso profilo, infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, nella parte in cui prevede che, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d'età.
FATTO
Con bando pubblicato nella G.U.R.I. n. 84 del 18 ottobre 1996, l'Osservatorio Astrofisica di Catania indiceva concorso pubblico, per esami, ad un posto di "Assistente contabile - VI qualifica funzionale - Area amministrativo-contabile".
L'art. 6 del predetto bando indicava le precedenze e le preferenze a parità di merito: tra quest'ultime figurava la maggiore età.
Al termine della due prove scritte, espletate il 22 ed il 23 luglio 1997, nonché della successiva prova orale, svoltasi in data 17 novembre 1997, la sig.ra Marcella Giuseppa Scafali ed il sig. Salvatore Di Franco risultavano primi a pari merito, con punti 57,5/60.
La sig.ra Scafali, nata il 10 gennaio 1975, veniva dichiarata vincitrice in ragione della maggiore età, rispetto a quella del sig. Di Franco, nato il 20 aprile 1975.
Il sig. Di Franco proponeva ricorso avverso il decreto direttoriale 16 dicembre 1997, n. 87, con il quale era stata approvata la graduatoria di merito del concorso, lamentando: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 3, co.c7, L. 127/97 e della circolare del Ministero dell'Interno 15 luglio 1997 n. 1 ed eccesso di potere; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. 222/84, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e difetto di motivazione.
L'Amministrazione e la controinteressata resistevano al gravame.
Il T.A.R. Catania, con sentenza n. 84/2002, ha accolto il ricorso. Specificamente, il giudice di prime cure ha statuito che "erroneamente le Amministrazioni resistenti non hanno applicato tale sopravvenuta normativa (ovvero l'art. 3, co. 7, L. 127/1997) integrata dall'art. 2, co. IX L. 191/1998, che sancisce esplicitamente che "se due o più candidati ottengono, a conclusione delel operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato di più giovane età". Pertanto il T.A.R. ha sancito che "il sig, Di Franco . dovrà essere collocato al primo posto della graduatoria in questione".
La sig.ra Scafali ha proposto ricorso in appello affidato ai seguenti motivi di censura: 1) inapplicabilità dell'art. 3, co. 7, L. 127/1997; 2) illegittima estensione dell'art. 3, co. 7, L. 127/1997, alla fattispecie; 3) illegittima applicazione della L. 191/84; 4) vizio di ultrapetizione, violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; 5) erronea valutazione del valore interpretativo della circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno; 6) errata motivazione riguardo la qualifica del ricorrente quale figlio di invalido di servizio.
Il sig. Di Franco, appellato, ha depositato in data 11 aprile 2002 controricorso, resistendo a tutti i motivi di gravame.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza n. 287/02 depositata addì 19 aprile 2002, "anche considerato la circostanza che il ricorrente in appella preso allo stato servizio e dalla sentenza subirebbe un danno grave", ha accolto la domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata.
L'appellato ha altresì depositato in data 25 settembre 2002 una memoria difensiva, con la quale ha rinunziato al secondo motivo del ricorso introduttivo (riproposto in secondo grado) e ha ribadito le altre considerazioni già esposte in controricorso.
Le Amministrazioni controinteressate hanno depositato addì 28 settembre 2002 ulteriore memoria.
DIRITTO
Il ricorso in appello è fondato e merita accoglimento.
L'art. 3, comma 7, L. 15/5/1997 n. 127, entrato in vigore dopo l'inizio delle operazioni concorsuali, ma prima delle prove scritte ed orali (espletate rispettivamente il 22-23 luglio ed il 17 novembre 1997), nella originaria formulazione disponeva: "Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici".
Con la L. 16/06/1998, n. 191, al comma citato è stato aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età".
Quest'ultima disposizione è entrata in vigore dopo l'espletamento del concorso e la nomina dell'appellante; infatti la stipula del contratto di lavoro con la sig.ra Scafali è avvenuta il 2 febbraio 1998.
Pertanto, l'applicabilità della L. 16/06/1998, n. 191 (la quale certamente non riveste carattere di interpretazione autentica) alla fattispecie de qua, asseverata dal giudice di prime cure, è illegittima; essa contrasta con il principio di irretroattività e le de situazioni giuridiche ormai definite e quindi intangibili come quella dell'appellante.
Riguardo l'applicazione, invece, dell'art. 3, comma 7, L. 127/1997, originaria formulazione, questo Consiglio è consapevole dell'orientamento giurisprudenziale, peraltro non univoco, secondo cui ciascuna fase del procedimento amministrativo è retta dalla normativa vigente al momento del suo svolgimento, per cui, ove nel corso di una fase procedimentale intervenga una modifica della relativa disciplina, questa trova immediata applicazione alla fase in svolgimento se non ancora conclusa.
Tuttavia si rileva che tale orientamento non appare applicabile alla fattispecie.
Infatti la normativa de qua agitur, non prevedendo l'applicazione della nuova regola ("Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età") ai concorsi banditi, può valere solo per il futuro.
Consegue che deve essere considerata applicabile la normativa vigente alla data di emanazione del bando (18 ottobre 1996), il quale costituisce lex specialis.
E' illegittima, pertanto, l'applicazione dell'art. 6 del bando di concorso, che indica, tra le preferenze a parità di merito, la maggiore età.
Per le considerazioni predette, la sentenza di primo grado deve essere riformata e la sig.ra Marcella Giuseppa Scafali deve essere confermata vincitrice del concorso.
Ogni altro motivo risulta assorbito dalle precedenti determinazioni.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello, e, per l'effetto, riforma la sentenza di primo grado, confermando vincitrice del concorso indetto dall'Osservatorio Astrofisico di Catania, con bando pubblicato nella G.U.RI. n. 84. del 18 ottobre 1996, la sig.ra Marcella Giuseppa Scafali. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, addì 10 ottobre 2002 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Raffaele Carboni, paolo Turco, Vittorio Mammana, Andrea Parlato, estensore, componenti.
Depositata il 14 aprile 2003.