TAR LAZIO, SEZ. I – Sentenza 7 agosto 2002 n. 7047 – Pres. Calabrò, Est. Panzironi - Caccia (Avv. E. de Propris) c. Ministero di Grazia e Giustizia (Avv.ra Stato) e Simeoni (n.c.) – (respinge).
1. Atto amministrativo – Procedimento – Principio secondo cui tempus regit actum – E’ applicabile in via generale a ciascuna fase del procedimento, salvo che non sia diversamente disposto.
2. Concorso – Generalità - Principio secondo cui tempus regit actum – Applicabilità – Limiti – Diversa disciplina transitoria e rispetto delle posizioni ormai consolidate.
3. Concorso – Generalità – Applicabilità a ciascuna fase della normativa vigente a quel momento – Inapplicabilità della nuova normativa alle fasi già concluse.
4. Concorso – Graduatoria – Formazione ed approvazione – Costituisce una fase distinta del procedimento concorsuale – Applicabilità della normativa sopravvenuta – Necessità.
5. Concorso – Bando – Rinvio generico alle norme vigenti in tema di titoli di precedenza e preferenza – Deve intendersi come un rinvio dinamico.
6. Concorso – Graduatoria – Titoli di preferenza – Preferenza accordata ai più giovani di età – Prevista dalla legge n. 191/98 – Applicabilità anche ai concorsi in itinere alla data di entrata in vigore della legge.
1. Ciascuna fase del procedimento amministrativo, salvo che non sia diversamente disposto, è retta dalla normativa vigente al momento del suo svolgimento, per cui, ove nel corso di una fase procedimentale intervenga una modifica della relativa disciplina, questa trova immediata applicazione nella fase in svolgimento, se non ancora conclusa (1).
2. Il principio secondo cui è normalmente applicabile la jus superveniens alle fasi procedimentali ancora in itinere, vale anche per i procedimenti concorsuali ed è applicabile di regola, salva l’eventualità di una difforme manifestazione di volontà legislativa mediante apposite norme transitorie e salvo il principio della intangibilità delle situazioni giuridiche ormai consolidate.
3. Ove la procedura di concorso si divida in varie fasi coordinate, ma dotate di una certa autonomia, la nuova normativa può trovare applicazione per le fasi che all’atto della sua entrata in vigore non siano state ancora realizzate, mentre l’applicazione ne è esclusa per le fasi già espletate e compiute, per il principio di irretroattività e per quello secondo cui tempus regit actum, oltre che per esigenze di economia dell’azione amministrativa (2).
4. La fase concorsuale relativa alla formazione ed approvazione della graduatoria, anche se in essa non siano riconosciuti dei poteri discrezionali all’Amministrazione, costituisce pur sempre una autonoma fase ed, anzi, è la fase principale e culminante del procedimento concorsuale; l’autonomia della fase in questione, pertanto, impone di ritenerla soggetta alle previsioni di legge sopravvenute al bando.
5. Il richiamo che un bando faccia alle norme vigenti in tema di titoli di precedenza e preferenza, deve intendersi compiuto, almeno di regola, per conoscenza (per memoria dei concorrenti), piuttosto che nell’esplicazione di un particolare potere di regolamentazione, che sotto questo profilo all’Amministrazione non compete. Il rinvio del bando alle norme in materia, quindi, deve essere ritenuto sempre di tipo dinamico, e non di tipo recettizio.
6. Legittimamente, in sede di formazione della graduatoria di un concorso, l’Amministrazione applica una disposizione sopravvenuta al bando e contenuta nella legge n. 191/98, in base alla quale a parità di punteggio va preferito il più giovane d’età, anziché il criterio tradizionale in materia di pubblici concorsi che assegna la preferenza al maggiore d’età (art. 5 del d.p.r. n. 487/94).
----------------------
(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1 aprile 1980, n. 330 e 10 novembre 1998, n. 1474; Sez. VI, 7 aprile 1999, n. 402.
(2) Cons. Stato, Sez. VI, 26 maggio 1999, n. 694; T.A.R. Lazio, Sez. III, 5 febbraio 2001, n. 924; T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. II, 30 settembre 1999, n. 703; cfr. anche C.G.A., 15 febbraio 1999, n. 50.
Sul principio secondo il quale, nel caso in cui nel corso dell'iter concorsuale, sopraggiunga una nuova disciplina, quest'ultima trova immediata applicazione, restando preclusa la possibilità per l'Amministrazione di emanare un provvedimento finale sulla scorta della legge previgente, v. da ult. in questa Rivista:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 22 aprile 2002 n. 2177.
FATTO
Con il presente ricorso notificato il 4-2-1999 al Ministero della Giustizia ed alla sig. Simeoni, la ricorrente ha impugnato la graduatoria pubblicata in. B.U. 28-2-1999 del concorso riservato a 954 posti di operatore amministrativo- V q.f. nella quale l’interessata è stata collocata al posto n. 4818.
L’interessata lamenta che la graduatoria sia stata formata applicando l’art. 2comma 9, della legge n. 191/98 secondo cui sono aboliti i titoli preferenziali relativi all’età e a parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.
A fondamento del gravame la ricorrente deduce che, la violazione dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994, della legge n. 127/97 e l’ultronea applicazione della legge n. 191/98, nonché l’eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio in resistenza all'impugnativa l'Amministrazione intimata.
Con ordinanza in data 18\4\2000 la Sezione ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio, cui la ricorrente ha ottemperato nelle forme dei pubblici proclami.
All’udienza dell’8-5-2002 la causa è stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
Il ricorso è infondato.
La ricorrente si duole che nella formazione della graduatoria del concorso in narrativa sia stata fatta applicazione della disposizione sopravvenuta al bando e contenuta nella legge n. 191/98, in base alla quale a parità di punteggio va peferito il più giovane d’età, anziché il criterio tradizionale in materia di pubblici concorsi che assegna la prefrenza al maggiore d’età (art. 5 del d.p.r. n. 487/94).
La sezione ha già avuto modo di affermare e di ribadire, in varie pronuncie, che l’amministrazione ha rettamente fatto applicazione, nella fattispecie della norma sopravvenuta.
Secondo un insegnamento consolidato (C.d.S., IV, n. 330 dell’1.4.1980 e n. 1474 del 10.11.98; VI, n. 402 del 7.4.99), ciascuna fase del procedimento amministrativo, salvo che non sia diversamente disposto, è retta dalla normativa vigente al momento del suo svolgimento, per cui, ove nel corso di una fase procedimentale intervenga una modifica della relativa disciplina, questa trova immediata applicazione nella fase in svolgimento, se non ancora conclusa.
Il principio, che da ciò consegue, dell’ordinaria applicabilità dello jus superveniens alle fasi procedimentali ancora in itinere, vale di regola anche per i procedimenti concorsuali, non ravvisandosi ragioni che possano giustificare la loro sottrazione "in blocco" al suo impero.
Piuttosto, il principio incontra quale limite –a parte l’eventualità, che qui non rileva, di una difforme manifestazione di volontà legislativa mediante apposite norme transitorie- quello della intangibilità delle situazioni giuridiche ormai consolidate. E’ stato puntualizzato, difatti, che, ove la procedura di concorso si divida in varie fasi coordinate, ma dotate di una certa autonomia, la nuova norma può trovare applicazione per le fasi che all’atto della sua entrata in vigore non siano state ancora realizzate, mentre l’applicazione ne è esclusa per le fasi già espletate e compiute, per il principio di irretroattività e per quello secondo cui tempus regit actum, oltre che per esigenze di economia dell’azione amministrativa (C.d.S., VI, n. 694 del 26\5\1999; T.A.R. Lazio, III, n. 924 del 5\2\2001; T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 703 del 30\9\1999; cfr. anche C.G.A., n. 50 del 15\2\1999).
Osserva il Tribunale che, peraltro, l’autonomia della fase concorsuale relativa alla formazione ed approvazione della graduatoria appare innegabile: per quanto, infatti, non siano riconosciuti in tale sede dei poteri discrezionali all’Amministrazione, essa costituisce pur sempre una autonoma fase –e, anzi, la fase principale e culminante- del procedimento concorsuale.
L’autonomia della fase in questione, dunque, impone per quanto si è detto di ritenerla soggetta alle previsioni di legge sopravvenute al bando.
Né osta a questa conclusione il principio che definisce ogni bando come lex specialis della correlativa procedura, e trae da ciò i corollari dell’incondizionato dovere dell’Amministrazione di fare applicazione del bando, e della prevalenza delle sue prescrizioni su ogni altra norma giuridica, di rango secondario o persino primario.
Il richiamo che un bando faccia, invero, alle norme vigenti in tema di titoli di precedenza e preferenza, deve intendersi compiuto, almeno di regola, per conoscenza (per memoria dei concorrenti), piuttosto che nell’esplicazione di un particolare potere di regolamentazione –che sotto questo profilo all’Amministrazione non compete -.
Il rinvio del bando alle norme in materia, quindi, deve essere ritenuto sempre di tipo dinamico, e non di tipo recettizio.
Da quanto esposto discendono le ragioni dell’applicabilità al caso concreto della normativa.
Occorre, peraltro, evidenziare che la normativa posta dall’art. 2 della citata legge n. 191/98 è non solo sopravvenuta rispetto al bando di concorso, ma anche rispetto alla fase concorsuale di approvazione della graduatoria (fase in cui vengono in rilievo i titoli di precedenza e preferenza), in forza della quale la preferenza tra candidati a pari merito deve essere accordata ai più giovani di età, secondo quanto dispone l’art. 3, comma 7, legge 15 maggio 1997 n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998 n. 191.
Conclusivamente il Collegio respinge il ricorso siccome infondato.
Si ravvisano ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I, respinge il ricorso in epigrafe;.
Spese compensate.
La presente decisione sarà eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio dell’8 maggio 2002.
Il Presidente
L'Estensore
Depositata in cancelleria in data 7 agosto 2002.