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Giurisprudenza
n. 4-2003 - © copyright.

C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE - Sentenza 14 aprile 2003 n. 132 - Pres. Virgilio, Est. Parlato - Ragusa (Avv. Cosio) c. Azienda Consorziale Servizi Etnei (gia Consorzio Acquedotto Etneo) (Avv. De Luca) e Assessorato Regionale Enti Locali (Avv.ra Stato) - (annulla con rinvio T.A.R. Sicilia - Catania, sez. III, 22 maggio 2001, n. 1136)

Giurisdizione e competenza - Pubblico impiego - Controversie - A seguito del loro trasferimento al Giudice ordinario - Ex art. 45 D.L.vo n. 80/1998 - Riferimento al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - Necessità - Fattispecie.

Al fine di determinare la giurisdizione in materia di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 45, comma 17, D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, con riferimento ad atti negoziali del datore di lavoro asseritamente pregiudizievoli dedotti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio, si deve avere riguardo al momento dell'emanazione dei medesimi, in quanto il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa è sancito dal legislatore del 1998 con riguardo al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata, con la conseguenza che se la lesione del diritto del lavoratore è prodotto da un atto provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione (1) (alla stregua del principio, in riforma della sentenza di primo grado, è stata ritenuta sussistente la giurisdizione del G.A, sia perché il rapporto era cessato nel 1991, sia perché gli atti impugnati erano tutti antecedenti al 30 giugno 1998).

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 marzo 2001, n. 1167, in questa Rivista n. 3-2001.

Nella motivazione della sentenza in rassegna si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale del 23 luglio 2001 n. 275, in questa Rivista n. 7-8/2001, con la quale il Giudice delle leggi, interpretando la disciplina transitoria dell'art. 45, co. XVII, D.Lgs. 80/98, ha stabilito che: "Questo elemento temporale, è stato inteso dalla giurisprudenza di legittimità come riferito non al momento in cui è sorta o è stata conferita la posizione giuridica tutelata, ma la momento in cui si è verificata la lesione della stessa posizione giuridica soggettiva: ove, quindi, la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto (provvedimentale o negoziale che sia) dell'amministrazione, deve farsi riferimento, ai fini della individuazione dell'organo titolare di giurisdizione, all'epoca della emanazione dell'atto".

 

 

FATTO

La sig.ra Ragusa Grazia è stata dipendente del Consorzio Acquedotto Etneo (C.A.E.), oggi Azienda Consorziale Servizi Etnei (A.CO.S.ET.); il rapporto di lavoro dell'appellante è cessato il 19 gennaio 1991 a seguito di pensionamento per inabilità.

Con delibera n. 15 del 18/06/1984, il Consorzio predetto adeguava il trattamento economico-giudiziario del personale all'accordo di lavoro di cui al D.P.R. 25/06/1983, n. 347. Pertanto, veniva operato il riequilibrio dell'anzianità pregressa ai sensi dell'art. 41 del menzionato D.P.R., dividendo il valore della classe e dello scatto di stipendio in dodicesimi.

Emanato il D.L. 2 marzo 1989 n. 65, convertito in L. 20 aprile 1989 n. 155, con cui il coefficiente di calcolo è stato stabilito in ventiquattresimi e non in dodicesimi, il Consorzio sospendeva, con delibera n. 172 del 27 aprile 1989, l'erogazione mensile di tale indennità.

Con delibera del 10 dicembre 1991 n. 609, il Consorzio, avendo omesso di applicare i contratti di lavoro intervenuti nel corso degli anni, stabiliva di compensare in via transattiva con i propri dipendenti (ivi compresa l'appellante), quanto versato in più in dipendenza del riequilibrio dell'anzianità pregressa calcolato in dodicesimi, con quanto dovuto per rivalutazione ed interessi a seguito della ritardata applicazione degli accordi di lavoro.

Nelle more l'Assessorato Regionale agli Enti Locali nominava un Commissario ad acta per verificare la legittimità dell'operato del Consorzio.

Detto Commissario, con nota dell'8 novembre 1996, richiamata una precedente relazione del 7 giugno 1996, disponeva il recupero delle somme che il Consorzio aveva versato in più.

Pertanto, all'appellante veniva notificata la delibera del Consiglio di amministrazione n. 132 del 15 luglio 1997, con la quale si annullava un autotutela la delibera n. 609 del 10 dicembre 1991 e si procedeva al recupero delle somme erogate in più per valutazione dell'anzianità pregressa in dodicesimi anziché in ventiquattresimi.

Avverso tale provvedimento ed avverso la nota del Commissario ad acta dell'8 novembre 1996, e per il loro annullamento l'appellante proponeva al T.A.R. il ricorso n. 741/98 lamentando: 1) Violazione per falsa applicazione dell'art. 41 D.P.R. 347/1983; 2) Eccesso di potere per carena di presupposto, travisamento dei fatti e difetto di motivazione; 3) Violazione del principio del contrarius actus; 4) Violazione dei principi in materia di annullamento e revoca in autotutela; 5) Violazione del principio del giusto procedimento.

Successivamente, con la delibera n. 57 del 10 febbraio 1998, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio deliberava di recuperare le somme percepite dalla ricorrente in dipendenza del ricalcalo del riequilibrio dell'anzianità pregressa in dodicesimi per un totale di £. 18.742.997.

Tale ultima delibera costituiva l'oggetto del ricorso n. 1184/98, con i motivi di censura sostanzialmente coincidenti con quelli dedotti in occasione della proposizione del precedente ricorso.

Il Consorzio intimato si costituiva in giudizio relativamente ad entrambi i ricorsi chiedendone la reiezione.

Il giudice di prime cure, riuniti i ricorsi per connessione, con la sentenza impugnata li ha dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La sig.ra Ragusa, con il ricorso in appello, lamenta che il T.A.R. ha errato a dichiarare il difetto di giurisdizione e, per quanto riguarda il merito, rinnova il contenuto delle difese già spiegate in primo grado.

L'azienda Consorziale Servizi Etnei, con atto di costituzione depositato il 28 marzo 2002, rileva sia l'inammissibilità dell'appello "segnatamente con riguardo al petitum, in parte qua, ed al giudicato interno formatosi sul merito della controversia preso in esame dal primo giudice, nonostante la declaratoria sul difetto di giurisdizione", sia l'infondatezza "come ci si riserva di illustrare con più ampie difese".

Con successiva memoria, il resistente ha ribadito l'inammissibilità dell'appello, la correttezza della sentenza del T.A.R., nonché l'infondatezza dei motivi di ricorso di primo grado ripropostisi in appello.

L'appellante, con "note difensive" prodotte addì 28 settembre 2002, ha ulteriormente ribadito e precisato quanto già dedotto nel ricorso in appello.

DIRITTO

In difformità a quanto statuito nella sentenza impugnata, si deve riconoscere la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia in esame.

La decisione del giudice di prime cure è meritevole di censura in quanto frutto di una errata interpretazione della norma transitoria dettata dall'art. 45, co. 17, D.Lgs. 80/98.

Nella fattispecie in esame, infatti, non è dato ravvisare alcun elemento tale da potere incidere sul rapporto di lavoro in un periodo temporale successivo al 30 giugno 1998, dal momento che: il rapporto di lavoro dell'appellante è cessato il 19 gennaio 1991 a seguito di pensionamento per inabilità; gli atti impugnati sono la delibera n. 57 del 10 febbraio 1998; i ricorsi sono stati notificati il 20 gennaio 1998 ed il 16 marzo 1998.

Al riguardo, il Consiglio di Stato, con decisione n. 1167 del 2 marzo 2001, ha affermato che "al fine di determinare la giurisdizione in materia di pubblico impiego ai sensi dell'art. 45, comma 17, D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, con riferimento ad atti negoziali del datore di lavoro asseritamente pregiudizievoli dedotti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio, si deve avere riguardo al momento dell'emanazione dei medesimi, in quanto il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa è sancito dal legislatore del 1998 con riguardo al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata, con la conseguenza che se la lesione del diritto del lavoratore è prodotto da un atto provvedimentale o negoziale deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione".

Peraltro, la Corte Costituzionale con sentenza del 23 luglio 2001 n. 275, interpretando la disciplina transitoria dell'art. 45, co. XVII, D.Lgs. 80/98, ha stabilito che: "Questo elemento temporale, è stato inteso dalla giurisprudenza di legittimità come riferito non al momento in cui è sorta o è stata conferita la posizione giuridica tutelata, ma la momento in cui si è verificata la lesione della stessa posizione giuridica soggettiva: ove, quindi, la lesione del diritto del lavoratore sia pro dotta da un atto (provvedimentale o negoziale che sia) dell'amministrazione, deve farsi riferimento, ai fini della individuazione dell'organo titolare di giurisdizione, all'epoca della emanazione dell'atto".

Pertanto deve riconoscersi, nella fattispecie, la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, sia perché il rapporto era cessato nel 1991, sia perché gli atti impugnati sono tutti precedenti al 30 giugno 1998.

Determinato quanto precede, il Collegio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice di prime cure affinché si pronunci sul merito della controversia dedotta in giudizio.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia in esame, annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, addì 9 ottobre 2003 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, presidente, Raffaele Carboni, Paolo Turco, Vittorio Mammana, Andrea Parlato, estensore, componenti.

Depositata il 14 aprile 2003.

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