Giustamm.it

Giurisprudenza
n. 6-2003 - © copyright.

C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE - Ordinanza 26 giugno 2003 n. 300 - Pres. Virgilio, Est. Trovato - Federazione Italiana Giuoco Calcio (Avv.ti M. Gallavotti, L. Medugno e G. Corso) c. Calcio Catania spa (Avv.ti L. Acquarone ed A. Scuderi), A.C. Venezia 1907 s.r.l. (Avv. R. Stincardini) , S.S. Calcio Napoli spa (Avv.ti G. ed O. Abbamonte), Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Avv.ti A. Angeletti e G. Liotta) - (conferma T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. II, 5 giugno 2003 n. 958, pubblicata in questa Rivista n. 6-2003).

1. Giustizia amministrativa - Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - Norme che riguardano la sua composizione - Questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanza del C.G.A. 13 maggio 2003 n. 185 - Non impediscono al C.G.A. l'esame degli appelli avverso le ordinanze cautelari del T.A.R. Sicilia.

2. Giurisdizione e competenza - Ordinamento sportivo - Atti emanati dagli organi di giustizia sportiva - Controversie - Nel caso in cui vengano in rilievo i principi fondamentali sulla organizzazione e sul funzionamento della giustizia sportiva - Rientrano nella giurisdizione del G.A. - Ragioni.

3. Ordinamento sportivo - Campionato di calcio 2002/2003 - Di serie B - Decisione della Corte federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Nei confronti della Calcio Catania s.p.a. - Appare illegittima - Ragioni - Ordinanza di sospensione del T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. II, 5 giugno 2003 n. 958 - Va confermata.

1. Nelle more della decisione della Corte costituzionale sulle varie questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanza del C.G.A. 13 maggio 2003 n. 185 (in questa Rivista n. 5-2003) in ordine alle norme che disciplinano la composizione ed il funzionamento del C.G.A., il C.G.A. stesso può provvedere in via interinale sulle domande cautelari  con le quali è stata chiesta la sospensione del provvedimento impugnato (1), nel caso in cui la fase di merito della controversia non sia ancora incardinata presso lo stesso organo giurisdizionale (nell'ordinanza in rassegna si dà peraltro atto che una delle questioni di costituzionalità sollevate con la citata ordinanza di rimessione è da ritenere superata per effetto della nomina di un nuovo componente laico).

2. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in cui siano stati impugnati atti emessi da organi di giustizia sportiva di una associazione aderente al CONI (nella specie si trattava della Federazione Italiana Giuoco Calcio), ove venga in considerazione non già la violazione di regole tecniche, bensì i principi fondamentali sulla organizzazione e sul funzionamento della giustizia sportiva i quali rifluiscono sulla valenza pubblicistica della attività sportiva stessa, così come riconosciuta dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 242/99; dalla violazione di tali principi, infatti, può discendere un pregiudizio alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva e, quindi, la concomitante lesione di posizioni di interesse legittimo, la cui tutela è demandata al giudice amministrativo (2).

3. Appare illegittima la decisione della Corte federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio nei confronti della Calcio Catania s.p.a., poiché nell'ordinamento della giustizia sportiva, per le controversie di che trattasi, non è previsto un terzo grado di giudizio e poiché, comunque, la opposizione di terzo, in base ai principi generali, dovrebbe proporsi avanti allo stesso giudice che ha emesso la pronuncia gravata con tale rimedio; va pertanto confermata l'ordinanza emessa dal T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. II, 5 giugno 2003 n. 958 (pubblicata in questa Rivista n. 6-2003).

----------------------

(1) Sulla possibilità di esercitare il potere cautelare nelle more della decisione di q.l.c. v. Corte costituzionale sent. 444/90; 367/91 e 4/2000; quest'ultima sentenza è stata pubblicata in questa Rivista, n. 1-2000.

(2) V. nello stesso senso TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I - Sentenza 11 settembre 2001*  (Pres. Ferrari, Est. Spagnoletti),  in questa Rivista n. 9-2002.

V. anche in materia D. DE CAROLIS,  Il CONI e le Federazioni nel quadro normativo nazionale, in questa Rivista n. 7-2000.

 

 

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA IN SEDE GIURISDIZIONALE

ORDINANZA

Visto l'articolo 21 della legge 1034/71, concernente l'istituzione dei Tar come sostituito dall'articolo 3 della legge 205/00;

visto l'appello proposto da

Federazione Italiana Giuoco Calcio - Figc, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti, Luigi Medugno e Guido Corso, con domicilio eletto in Palermo, via Rodi n. 1 presso lo studio di quest'ultimo;

contro

il Calcio Catania spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Acquarone ed Andrea Scuderi con domicilio eletto in Palermo, Via D. Trentacoste, n. 89 presso lo studio dell'avv. Pietro Allotta;

e nei confronti di

A.C. Venezia 1907 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ruggero Stincardini domiciliato presso la Segreteria del Cga;

Ascoli Calcio 1898 spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

S.S. Calcio Napoli spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe ed Orazio Abbamonte con domicilio eletto in Palermo, via Rodi n. 1 presso lo studio dell'avv. Ignazio Scardina;

Hellas Verona Football Club spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

F.C. Messina Peloro srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

A.C. Siena spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

A.S. Bari spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

Genoa Cricket And Football Club spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Angeletti e Giuseppe Liotta con domicilio eletto in Palermo, via Generale Arimondi n. 2/Q presso lo studio del secondo;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Tar per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione seconda) 958/03 del 5 giugno 2003;

visti l'atto di appello e la documentazione allegata;

visti gli atti di costituzione in giudizio degli avv.ti Andrea Scuderi e Lorenzo Acquarone per il Calcio Catania spa, dell'avv. Ruggero Stincardini per A.C. Venezia 1907 srl, degli avv.ti Giuseppe ed Orazio Abbamonte per la S.S. Calcio Napoli spa, degli avv.ti Alberto Angeletti e Giuseppe Liotta per il Coni;

udito il relatore Consigliere Pier Giorgio Trovato e uditi altresì per la parte appellante gli avv.ti Mario Gallavotti, Luigi Medugno e Guido Corso, gli avv.ti Andrea Scuderi e Lorenzo Acquarone per Calcio Catania spa, l'avv. Ignazio Scardina su delega dell'avv. Ruggero Stincardini per A.C. Venezia 1907 srl, l'avv. Orazio Abbamonte per S.S. Calcio Napoli spa, gli avv.ti Alberto Angeletti e Giuseppe Liotta per il Coni;

Vista l'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questo Consiglio 185/03;

Ritenuta superata una delle questioni di costituzionalità ivi sollevate per effetto della nomina di un componente laico di questo Consiglio;

Ritenuto peraltro che rimangono irrisolte altre questioni ma che, nelle more della decisione della Corte costituzionale, è possibile provvedere in via interinale sulle domande di sospensiva (Corte costituzionale 444/90; 367/91; 4/2000) dal momento che la fase di merito non è ancora incardinata presso questo Consiglio;

CONSIDERATO

infondata è la eccezione di improcedibilità dell'appello, sollevata dalla resistente società Calcio Catania, in relazione all'articolo 358 Cpc, atteso che il deposito dell'appello avanti a questo Consiglio è intervenuto in data 13 giugno 2003 e quindi anteriormente alla pronuncia di inammissibilità resa dalla sezione sesta del Consiglio di Stato in data 17 giugno 2003;

infondata è altresì la eccezione di inammissibilità del ricorso in primo grado sollevata dall'appellante per mancata notifica del ricorso alla Lega Nazionale Professionisti, in quanto la medesima non risulta parte necessaria del giudizio né in qualità di autorità emanante né in qualità di controinteressata;

è infondata la eccezione di difetto di interesse al ricorso in primo grado, sollevata con riferimento alla pendenza di analoghi procedimenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva, atteso che gli stessi allo stato non risultano ancora definiti;

RITENUTO

che ad un primo sommario esame appare sussistente la giurisdizione amministrativa atteso che nella specie non viene in considerazione la violazione di regole tecniche bensì di principi fondamentali sulla organizzazione e sul funzionamento della giustizia sportiva i quali rifluiscono sulla valenza pubblicistica della attività sportiva stessa, così come riconosciuta dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 242/99;

che dalla violazione di tali principi può discendere un pregiudizio alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva e, quindi, la concomitante lesione di posizioni di interesse legittimo la cui tutela è demandata al giudice amministrativo;

che la decisione della Corte federale impugnata in prime cure non appare condivisibile poiché nell'ordinamento della giustizia sportiva, per le controversie di cui trattasi, non è previsto un terzo grado di giudizio e poiché, comunque, la opposizione di terzo, in base ai principi generali, dovrebbe proporsi avanti allo stesso giudice che ha emesso la pronuncia gravata con tale rimedio;

Ritenuto pertanto che va confermata l'ordinanza appellata;

PQM

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale respinge l'appello in epigrafe.

Rinvia per il prosieguo alla Camera di Consiglio, da fissare su istanza di parte, successiva alla decisione della Corte costituzionale sulla ordinanza 185/03 di questo Consiglio ove, nelle more, non sia intervenuta la decisione di I° grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria della sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Depositata in Segreteria il 26 giugno 2003,

Copertina Stampa il documento Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico