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CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI – Sentenza 10 dicembre 2001 n. 15602 - Pres. Vela, Est. Roselli - Saya c. Comune di Venetico - P.M. Lo Cascio (conforme).

1. Giurisdizione e competenza - Concorsi - Controversie in materia di concorsi riservati - A seguito del D.L.vo n. 80/1998 - Giurisdizione dell’A.G.O. - Sussiste.

2. Giurisdizione e competenza - Ricorso in Cassazione per conflitto negativo di giurisdizione  -  Nel caso in cui la declinatoria di giurisdizione sia avvenuta nella fase cautelare - Conflitto negativo di giurisdizione - Inconfigurabilità.

3. Giurisdizione e competenza - Ricorso in Cassazione per conflitto negativo di giurisdizione - Conversione del ricorso in regolamento preventivo di giurisdizione - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.

4. Giurisdizione e competenza - Regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibilità prevista dall’art. 41 c.p.c. (assenza di una pronuncia sul merito o sulla giurisdizione) - Non si produce nel caso in cui la pronuncia sulla giurisdizione sia intervenuta nella fase cautelare.

1. Rientra nella giurisdizione dell’A.G.O. una controversia relativa ad un bando del concorso riservato al personale interno, trattandosi di una controversia che riguarda atti di gestione dei rapporti di lavoro, espressione della «capacità» e di esercizio dei «poteri del privato datore di lavoro», relativi al rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione ai sensi del primo comma dell’articolo 68 del decreto legislativo 29/1993, nel testo sostituito prima dall’articolo 29 del decreto legislativo 80/1998 e poi dall’articolo 63 del decreto legislativo 165/01 (1).

2. Non è configurabile alcun conflitto negativo di giurisdizione nel caso in cui il Giudice del lavoro declini la giurisdizione su una richiesta di misura cautelare ai sensi dell’articolo 700 c.p.c.  ed analoga declinatoria sia stata effettuata dal T.A.R. in sede di istanza di sospensiva dell’atto impugnato, atteso che il provvedimento cautelare non è vincolante, quanto alla giurisdizione, nell’eventuale e successivo giudizio di merito (2).

3. L’inammissibilità del ricorso in cassazione per conflitto negativo ex articolo 362, secondo comma, numero 1, del c.p.c. non osta alla conversione dello stesso in richiesta di regolamento preventivo di giurisdizione ex articolo 41 del c.p.c., qualora ne ricorrano i requisiti (3); tali requisiti debbono ritenersi sussistenti, in particolare, nel caso in cui che il ricorso per cassazione  sia stato notificato all’Amministrazione intimata non solo presso la sua sede, ma altresì presso il difensore che la rappresentò nel giudizio amministrativo (4).

4. La disposizione dell’articolo 41 c.p.c., secondo cui il regolamento preventivo non è più ammissibile quando il giudice adito abbia emesso una pronuncia (sul merito o sulla giurisdizione), non può essere riferita al caso in cui il giudice amministrativo si sia pronunciato soltanto in sede di istanza di sospensiva ex articolo 21 legge 134/71 (5), oppure quando il giudice ordinario abbia deciso in sede cautelare (6).

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(1) Hanno osservato in proposito le Sez. Unite che, nel nuovo sistema di riparto delineato dall’articolo 68 del decreto legislativo 29/1993, nel testo sostituito prima dell’articolo 29 del decreto legislativo 80/1998 e poi dall’articolo 63 del decreto legislativo 165/01 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), vengono «devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro ancorché vengano in considerazione atti presupposti» (primo comma), mentre «restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni» (quarto comma).

Alla stregua di questa normativa, secondo le Sezioni unite, deve ritenersi che ogni vicenda modificativa del rapporto di lavoro, quale quella attinente allo svolgimento di un concorso interno, non possa essere riportata al quarto comma citato, ossia alle «procedure concorsuali per l’assunzione» e che conseguentemente rientrino nella giurisdizione dell’A.G.O.  una controversia relativa ad un bando del concorso riservato al personale interno, trattandosi di una controversia che riguarda atti di gestione dei rapporti di lavoro, espressione della «capacità» e di esercizio dei «poteri del privato datore di lavoro», relativi al rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.

La questione, sino a qualche anno addietro era controversa in giurisprudenza; V. in questa rivista sul punto: T.A.R. ABRUZZO-PESCARA - Sentenza 26 febbraio 2000 n.132 (che ritiene sussistente la giurisdizione amministrativa per procedure per il conferimento di incarichi di dirigente medico); v. in senso analogo TRIBUNALE DI NOVARA - Ordinanza 28 gennaio 2000* (che dichiara il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in materia di procedure di conferimento incarichi). V. invece TAR LIGURIA, SEZ. II - Sentenza 30 novembre 1999* e TAR FRIULI VENEZIA GIULIA - Sentenza 18 dicembre 1999  (con breve nota), che hanno dichiarato il difetto della giurisdizione amministrativa in materia; v. tuttavia la sentenza dello stesso TAR FRIULI 6 dicembre 1999 che ha ritenuto illegittima un'analoga procedura, ritenendo implicitamente sussistente la giurisdizione amministrativa e TAR FRIULI, 17 gennaio 2000 n. 2, con la quale si ritiene sussistente la giurisdizione amministrativa per controversie riguardanti procedure selettive volte a valutare l’attitudine a svolgere incarichi di pubblici dipendenti in servizio.

Negli ultimi tempi tuttavia la giurisprudenza si è orientata in senso conforme alla sentenza delle S.U. in rassegna: v. da ult.  TRIBUNALE DI TRAPANI, SEZ. LAVORO - Ordinanza 2 gennaio 2001, ivi, n. 1/2001, con nota di A. PROVENZANO, Note in margine a sentenza in materia di competenza dell’Autorità Giudiziaria a decidere sulle controversie per le progressioni verticali e TAR VENETO, SEZ. III - Sentenza 3 settembre 2001 n. 2509, in questa rivista, n. 7-8/2001 ed ivi ult. riferimenti. V. in materia anche G. CIARAVINO, La progressione verticale nel rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni: questioni di costituzionalità e di giurisdizione, ivi, n. 2/2001.

Prevede ormai l’art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (nel quale è stato trasfuso l’art. 68 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, nel testo sostituito prima dall’art. 33 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall’art. 29 del D.Lgs. n. 80 del 1998)che:Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”.

(2) Cfr. Cass., Sez. un., 7264/90, 11682/90, 8638/91.

(3) Cfr. Cass., Sez. un., 350/78, 8638/91 citata, 14/2000.

(4) Cfr. Cass., Sez. un., 12727/97.

(5) Cfr. Cass., Sez. un., 138/98.

(6) Cfr. Cass., Sez. un., 6228/97.

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ritenuto che con ricorso del 18 febbraio 1999 al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, Antonio Saya, qualificatosi vincitori di concorso riservato al personale interno per vigile urbano nel comune di Venetico (Messina), chiedeva l’annullamento di una delibera di giunta comunale del 12 gennaio precedente, caducatoria della sua nomina a vincitore del concorso, deliberata dalla stessa giunta il 13 ottobre 1998;

che, costituitosi il comune, il Tar con ordinanza del 29 marzo 1999 dichiarava inammissibile la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, negando la propria giurisdizione;

che il Saya adiva il giudice ordinario, chiedendo al pretore di Messina la dichiarazione del suo diritto soggettivo ad essere nominato vincitore del concorso e la conseguente condanna del comune a chiamarlo in servizio;

che il pretore, pronunciano in sede cautelare, rigettava la domanda ritenendo anch’egli il proprio difetto di giurisdizione, stante che l’oggetto della controversia era dato da una procedura concorsuale ossia di materia riservata ex articolo 68 decreto legislativo 29/1993 al giudice amministrativo;

che il Saya denuncia a questa Corte il conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell’articolo 362, secondo comma, numero 1 del Cpc.

Considerato che in relazione al provvedimento con cui il pretore declini la giurisdizione sulla richiesta di statuizione cautelare a norma dell’articolo 700 del Cpc, non è configurabile alcun conflitto negativo di giurisdizione, rispetto ad analoga declinatoria, emessa dal tribunale amministrativo in sede di istanza di sospensiva dell’atto impugnato, atteso che il provvedimento cautelare non è vincolante, quanto alla giurisdizione, nell’eventuale e successivo giudizio di merito (Cassazione 7264/90, 11682/90, 8638/91);

che tuttavia l’inammissibilità del ricorso in cassazione per conflitto negativo ex articolo 362, secondo comma, numero 1, del Cpc non osta alla conversione dello stesso in richiesta di regolamento preventivo di giurisdizione ex articolo 41 del Cpc, qualora ne ricorrano i requisiti (Cassazione, sezioni unite, 350/78, 8638/91 citata, 14/2000);

che la disposizione dell’articolo 41 citato, secondo cui il regolamento preventivo non è più ammissibile quando il giudice adito abbia emesso una pronuncia (sul merito o sulla giurisdizione), non può essere riferita al caso in cui il giudice amministrativo si sia pronunciato soltanto in sede di istanza di sospensiva ex articolo 21 legge 134/71 (Cassazione, sezioni unite, 138/98) oppure quando il giudice ordinario abbia deciso in sede cautelare (Cassazione, sezioni unite, 6228/97);

che l’attuale ricorso per cassazione può essere considerato come istanza di regolamento di giurisdizione, invece che come denuncia di conflitto negativo, anche poiché è stato notificato al comune intimato non solo personalmente, nella sede comunale, ma altresì presso il difensore che lo rappresentò nel giudizio amministrativo (cfr. Cassazione, sezioni unite, 12727/97);

che, per quanto attiene alla questione di giurisdizione, nel nuovo sistema di riparto delineato dall’articolo 68 del decreto legislativo 29/1993, nel testo sostituito prima dall’articolo 29 del decreto legislativo 80/1998 e poi dall’articolo 63 del decreto legislativo 165/01 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), vengono «devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro ancorché vengano in considerazione atti presupposti» (primo comma), mentre «restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni» (quarto comma);

che pertanto ogni vicenda modificativa del rapporto di lavoro, quale quella attinente allo svolgimento di un concorso interno, non può essere riportata a tale quarto comma, ossia alle «procedure concorsuali per l’assunzione»;

che il bando del concorso riservato al personale interno ed il conseguente svolgimento della procedura selettiva sono atti di gestione dei rapporti di lavoro, espressione della «capacità» e di esercizio dei «poteri del privato datore di lavoro», di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 80/1998 e poi all’articolo 5, secondo comma, decreto legislativo 165/01, con la conseguenza che le controversie ad essi attinenti sono relative al rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione ai sensi del primo comma ultimo citato;

che, in tal senso le sezioni unite si sono già espresse con la sentenza 128/01;

che, dichiarata la giurisdizione ordinaria, possono essere compensate per giusti motivi le spese della fase processuale svoltasi davanti al giudice amministrativo e di questo regolamento di giurisdizione.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e compensa le spese della fase processuale svoltasi davanti al giudice amministrativo e di questa fase di cassazione.

Così deciso alla c.c. del 6 luglio-2001.

Depositata il 10 dicembre 2001.

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