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CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI – Sentenza 21 dicembre 2000, n. 1323 - Pres. Panzarani, Est. Roselli - P.M. Lo Cascio (conforme) – Regione autonoma Friuli Venezia Giulia c. Budach.

Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Regime transitorio – Ex art. 45, comma 17, del D.L.vo n. 80/1998 – Riferimento al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze – Necessità.

Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Regime transitorio – Ex art. 45, comma 17, del D.L.vo n. 80/1998 – Controversia che riguarda pretese ricadenti in un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998 – Giurisdizione rispettivamente del Giudice amministrativo e dell’A.G.O.

Ai fini di decidere a quale giudice (ordinario od amministrativo) appartenga una controversia proposta da un impiegato pubblico, occorre fare riferimento – ai fini della disciplina transitoria prevista dall’art. 45, comma 17, del D.L.vo n. 80/1998 –  al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze – così come posti a base della pretesa avanzata – in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia (1).

Nel caso in cui il dipendente pubblico, sul presupposto di un determinato inquadramento, agisca in giudizio per avanzare le proprie pretese retributive e contributive per un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, la competenza giurisdizionale non può che essere distribuita fra giudice amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario in relazione ai due periodi (2).

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(1) V. in tal senso Cassazione Sez. un. sent. n. 808/99. E’ stato osservato in particolare nella motivazione della sentenza in rassegna che l’articolo 45, comma 17, prima parte, (secondo cui "Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’articolo 68 D.Lgs. 29/1993, come modificato dal presente decreto (ossia le controversie di pubblico impiego) relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo") contiene una locuzione generica, tale da escludere un’interpretazione che colleghi rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell’amministrazione, dell’atto di gestione del rapporto che abbia determinato l’insorgere della questione litigiosa, oppure l’arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto, o, infine, il momento di insorgenza della contestazione.

(2) Ha aggiunto la Cassazione che non non poteva essere affrontata in questa sede la questione relativa all’interpretazione e applicazione della seconda parte del citato comma 17, che pone un termine di decadenza per la proposizione delle controversie rimaste attribuite alla giurisdizione amministrativa in materia di pubblico impiego.

Su tale questione v. da ult. TAR ABRUZZO-PESCARA - Sentenza 30 dicembre 2000 n. 853 in www.giustamm.it   n. 1/2001, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarabruzzopesc_2000-853.htm (dichiara inammissibile un ricorso in materia di p.i. proposto dopo 15.09.2000 ed afferma che comunque, per determinare la giurisdizione, occorre fare riferimento al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali).

Sul regime transitorio v. in questa rivista:

E. A. APICELLA, Una parola (forse definitiva) delle Sezioni unite sul regime transitorio del trasferimento di giurisdizione sulle controversie di impiego pubblico, pag. http://www.giustamm.it/articoli/apicella_giurisdizione.htm

A. PAGANO, L’art. 45 dlgs 80/1998: i criteri transitori di riparto nelle controversie di lavoro con la pubblica amministrazione, pag. http://www.giustamm.it/articoli/pagano_dlvo80.htm

G. VIRGA, L’ammaina bandiera del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego ed il regime transitorio, pag. http://www.giustamm.it/articoli/virgag_ammaina.htm

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al pretore di Trieste depositato il 3 luglio 1998 Dario Budach esponeva di lavorare alle dipendenze della regione Friuli Venezia Giulia con inquadramento nel ruolo unico regionale e la qualifica di coadiutore, ma con le mansioni effettive di giornalista telecineoperatore. L’assunzione nel ruolo unico era avvenuta formalmente il 13 giugno 1988; egli era stato iscritto nel registro dei praticanti annesso all’albo professionale dei giornalisti con decorrenza dal 3 settembre 1995 e nell’ordine dei giornalisti dall’8 settembre 1997.

Poiché la regione aveva respinto la richiesta d’inquadramento come giornalista, il Budach chiedeva che il pretore dichiarasse il relativo diritto e l’applicazione del contratto collettivo nazionale come praticante giornalista e come giornalista professionale, a partire dalle suddette date, con condanna al pagamento degli arretrati, interessi, rivalutazione e versamento dei contributi previdenziali.

La regione chiede ora a queste sezioni unite il regolamento di giurisdizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tesi della regione ricorrente è che, trattandosi pacificamente di controversia relativa a rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione (articolo 68, comma 1, D.Lgs. 29/1993), e, riferendosi la stessa a questioni attinenti al periodo anteriore al 30 giugno 1998, essa resti attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 45, comma 17, seconda parte, D.Lgs. 80/1998.

La tesi è in parte fondata.

Stabilisce l’articolo 45, comma 17, prima parte, ora richiamato:

«Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’articolo 68 D.Lgs. 29/1993, come modificato dal presente decreto (ossia le controversie di pubblico impiego) relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

Con ciò la disposizione contiene una locuzione generica, tale da escludere un’interpretazione che colleghi rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell’amministrazione, dell’atto di gestione del rapporto che abbia determinato l’insorgere della questione litigiosa, oppure l’arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto, o, infine, il momento di insorgenza della contestazione.

Viceversa l’accento va posto sul dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze – così come posti a base della pretesa avanzata –, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia (così Cassazione Sez. un. 808/99).

Nel caso, come quello di specie, in cui il lavoratore-attore, sul presupposto di un determinato inquadramento, riferisca le proprie pretese retributive e contributive ad un periodo in parte anteriore ed in parte, sia pure di poco, successivo al 30 giugno 1998, la competenza giurisdizionale non può che essere distribuita fra giudice amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario in relazione ai due periodi. Né può essere accolta la tesi del controricorrente, il quale asserisce di avere bene adito il giudice ordinario, avendo in corso di causa limitato le sue pretese al periodo successivo alla detta data. Egli infatti non precisa i termini della sua rinuncia, ma si limita ad affermare che «la domanda di riconoscimento del trattamento economico incide sulla causa petendi esclusivamente come diminuzione dell’arco temporale valutativo e non inerendo gli aspetti sostanziali del diritto» (penultima pagina del controricorso).

Non attiene al riparto della giurisdizione, affidato a queste sezioni unite, la questione relativa all’interpretazione e applicazione della seconda parte del citato comma 17, che pone un termine di decadenza per la proposizione delle controversie rimaste attribuite alla giurisdizione amministrativa in materia di pubblico impiego.

Sussistono – data la particolarità della fattispecie – giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le pretese dell’attore relative al periodo lavorativo fino al 30 giugno 1998 e la giurisdizione ordinaria per il periodo successivo. Compensa fra le parti le spese del presente procedimento.

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