CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. REGIONE ABRUZZO - Sentenza 31 dicembre 2002 n. 918 - Pres. Minerva, Est. Benvenuto - P.M. Perin c. S.C. (Avv. Parete).
1. Responsabilità amministrativa - Amministratori enti locali – Sindaco – Appropriazione da parte del sindaco per uso privato di materiale di risulta proveniente da lavori pubblici – Omessa valutazione del valore delle pietre di risulta da parte del direttore dei lavori – Danno erariale – Non sussiste.
2. Responsabilità amministrativa - Giudizio - Rimborso spese legali – Non consentito per fatti non collegabili all’esercizio di funzioni istituzionali.
1. In assenza di una precisa valutazione da parte del direttore dei lavori delle pietre provenienti dai lavori pubblici per il rifacimento del centro storico del paese, non sussiste un danno per l’amministrazione, a causa dell’utilizzazione, per scopi privati, delle predette pietre da parte del sindaco del comune.
2. Cosi come affermato dalla giurisprudenza amministrativa (1), anche le spese del giudizio di responsabilità amministrativa che vede prosciolto il pubblico amministratore vanno compensate, quando il procedimento giudiziario viene promosso per fatti non collegabili al diretto svolgimento delle funzioni istituzionali, bensì a comportamenti di carattere privato, i quali, secondo giurisprudenza amministrativa in parola, non danno neppure titolo al rimborso delle spese legali, anche quando l’amministratore locale sia stato assolto con formula ampia.
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(1) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2001, n. 3946, in Giust. amm. n. 9/2001, pag. 962 ed in questa Rivista, n. 7/8-2001.
V. anche
Cass. civ., sez. I, 3 gennaio 2001, n. 54 in questa
Rivista n. 1/2001, con commento di A. SAGNA, Sull’ammissibilità del
rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori di enti pubblici nei
procedimenti penali definiti con formula assolutoria.
SENTENZA
Sul giudizio di responsabilità iscritto al numero 249/E.L. (012249) del Registro di Segreteria, promosso con atto di citazione del 26 settembre 2001 dal Sostituto Procuratore regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, dottor Massimo Perin, nei confronti del signor C. S., nato a omissis, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Parete, presso il cui studio in Pescara, Piazza Alessandrini 22, è elettivamente domiciliato.
Uditi nella pubblica Udienza del 3 dicembre 2002, con l'assistenza del Segretario dottoressa Antonella Lanzi, il relatore Cons. Silvio Benvenuto, il Procuratore regionale, dottor Giuseppe Palumbi, l'avvocato Antonio Parete, in difesa del convenuto.
Esaminati gli atti e i documenti della causa.
FATTO
Con l'atto di citazione indicato in epigrafe, il signor C. S. è stato convenuto presso questa Sezione giurisdizionale per sentirsi condannare al pagamento a favore dell'Erario di lire 15.000.000 o di quella diversa somma che risultasse in corso di causa, aumentata della rivalutazione monetaria, degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e con le spese di giudizio.
La citazione trae origine dal fatto che con nota n.64/99 del 28.3.2001 del R.G.N.R., la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara aveva comunicato alla Procura regionale presso la Sezione regionale della Corte dei conti per la Regione Abruzzo, l'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio del signor C. S., in quanto imputato "del reato di cui all'art.314 cod. pen., quale presidente pro tempore del Consiglio della ' Comunità della Maiella e del Morrone', zona 'L', nonché sindaco del Comune di Abbateggio. Il primo ente appaltante e il secondo ente proprietario dei beni oggetti di lavori di risanamento del Centro storico di Abbateggio, perché: essendo stati detti lavori appaltati all'impresa ' Dante Gabriele s.r.l.' con la delibera n.232 della Giunta della Comunità montana, e successive perizie di variante suppletive approvate con delibere della Giunta della Comunità montana (presidente S. C.) n. 26 del 13.5.1994 e n. 130 del 13.4.1995 ( C.E. n.4/95 del 27.3.1995 a firma S. C.) riguardanti queste ultime - fra l'altro - lo spostamento della tipologia di pavimentazione da una zona periferica al centro storico e l'incremento dei cordoli in travertino per gradini di circa 280 mq; essendo stati detti lavori ultimati l'1.7.1995, epoca in cui S. C. rivestiva entrambe le cariche suddette; avendo per ragioni del proprio ufficio di Presidente della Comunità la disponibilità giuridica dei materiali di demolizione riutilizzabili - la cui proprietà, ai sensi dell'art.40 del Capitolato generale (richiamato dall'art.41 del Capitolato speciale d'appalto), spettava all'amministrazione appaltante - e, quale sindaco, avendo il possesso o comunque la disponibilità dei blocchi in pietra calcarea utilizzandoli, almeno in parte, per la realizzazione del muro di cinta della propria abitazione sita in Abbateggio, via S.Agata,n.4; fatti questi avvenuti in Abbateggio in epoca compresa tra il settembre 1993 e il giugno 1995".
Fissata l'Udienza pubblica di comparazione per il 5 febbraio, il signor C. S. si costituiva con atto depositato in pari data a firma dell'avvocato Antonio Parete, nominato procuratore e difensore nel giudizio in corso.
In tale atto, il convenuto respingeva gli addebiti mossi sostenendo che, per i fatti contestati, non vi era stato alcun danno erariale, né indebita appropriazione.
Nella stessa pubblica udienza, il Presidente, sentito il Collegio e con il consenso del Procuratore e dell'avvocato Parete, disponeva il rinvio della stessa udienza al 5 marzo 2002 , al fine di consentire alla difesa del convenuto il deposito della sentenza relativa al citato procedimento penale, nel frattempo intervenuta.
Tale sentenza del 31.1.2001 (depositata l'1.2.2002 ) dell'Ufficio del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara (n. 56/99 R.G. Gip; n. 64/99 R.G. numero 40/02 Reg. dep. sentenze) è stata acquisita presso questa sezione il 13 febbraio 2002.
La sentenza manda assolto dalle imputazioni, come sopra specificate, ascritte al signor S. C. perché il fatto non sussiste.
Nella pubblica udienza presso questa Sezione del 5 marzo 2002, dopo l'esposizione dei fatti da parte del relatore designato, cons. Silvio Benvenuto, la causa è stata rinviata a richiesta dell’avvocato Parete, alla presente udienza del 3 dicembre 2002.
Nel corso della discussione orale in quest’ultima Il Procuratore regionale ha insistito per la condanna del convenuto, affermando in particolare che la responsabilità amministrativa ha natura diversa da quella penale e che nel giudizio in discussione non era dubbio il fatto che il signor S. si fosse appropriato di materiali appartenenti al Comune. Per parte sua il difensore del convenuto, avvocato Antonio Parete ha posto in rilievo che la sentenza del giudice penale ha mandato assolto il signor S. perché il fatto non sussiste, avendo concluso che il materiale di scarto che era stato utilizzato dal signor S. era da considerare privo di valore e pertanto alla stregua di res nullius.
DIRITTO
Ancorché il giudizio di responsabilità amministrativa presso questa Corte sia autonomo e indipendente rispetto a quello che, per gli stessi fatti, si svolge in sede penale, questo Collegio ritiene che gli accertamenti dei fatti e le relative valutazioni che stanno a base della sentenza di assoluzione del signor S. C., pronunciata dal Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Pescara in data 31.1.2002 ( depositata l’1.2.2002), valgono anche ai fini del presente giudizio e della conseguente decisione.
Come si osserva in tale sentenza, non è dubbio che parte delle pietre risultanti dalle demolizioni dei cordoli del centro storico del Comune di Abbateggio, effettuate dall’impresa Gabriele, giusto apposito appalto deliberato dalla Giunta della Comunità montana, erano state utilizzate dal convenuto per la costruzione del muretto di cinta della sua abitazione.
Tuttavia, al di là del valore intrinseco delle pietre, esse sono state dall’amministrazione ritenute veri e propri rifiuti, non avendo il direttore dei lavori mai dato indicazioni sulla riutilizzabilità delle stesse. Per far ritenere il contrario non rileva la circostanza che le pietre, almeno in parte erano state riutilizzate dai cittadini del Comune di Abbateggio in tal modo dimostrandosi il valore effettivo del materiale.
In effetti, perché il materiale di risulta fosse da considerare di valore, sarebbe stata necessaria una precisa valutazione del direttore dei lavori.
Il materiale in parola, invece, era stato abbandonato dall’impresa Gabriele e, pertanto, andava considerato "res nullius" per la sua destinazione e, quindi, non soggetto all’appropriazione di chicchessia.
Ne consegue che il signor S. C. ha preso rifiuti privi di valore economico lasciati, peraltro, abbandonati in vari luoghi dall’impresa appaltatrice.
Per le considerazioni esposte, non essendo configurabile per i fatti, così come contestati nell’atto di citazione del presente giudizio, un danno a carico della pubblica amministrazione, il signor C. S. va mandato assolto dalla domanda di cui alla stessa citazione.
Per quanto riguardo le spese del presente giudizio, esse vanno compensate, considerato, altresì, che la citazione della Procura regionale traeva origine da un procedimento promosso in sede penale per fatti non collegabili al diretto svolgimento delle funzioni istituzionali, bensì a comportamenti di carattere privato (fatti, cioè, che secondo giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. V, 17.7.2001, n. 3946, non danno neppure titolo al rimborso delle spese legali, anche quando l’amministratore locale sia stato assolto con formula ampia).
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo
ASSOLVE
Come in motivazione il signor C. S. dalla domanda di cui all’atto di citazione indicato in epigrafe.
Spese compensate.
omissis