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n. 4-2003 - © copyright.

CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 24 aprile 2003 n. 144 - Pres. CHIEPPA, Red. MEZZANOTTE - (giudizio promosso con ordinanza dell’11 aprile 2002 dal T.A.R. della Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria, iscritta al n. 296 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2002).

Giurisdizione e competenza - Pubblico impiego - Trasferimento della competenza delle controversie in materia all’A.G.O. - Ex art. 45 del D.L.vo n. 80/1998 - Regime transitorio previsto dal 17° comma dell’art. 45 cit. - Termine ultimo di efficacia del 15 settembre 2000 previsto per la proposizione delle controversie - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità, per omessa considerazione che la norma in questione è stata sostituita, con diversa formulazione, dall’art. 69, comma 7°, del d.lgs. n. 165 del 2001.

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione - dell’articolo 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il quale, dopo aver attribuito al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dallo stesso decreto n. 80 del 1998, relative a questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, dispone che "le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000".

Il remittente, infatti, nel sollevare l’anzidetta questione di legittimità costituzionale, ha omesso di prendere in esame l’effetto dell’intervenuta abrogazione della disposizione censurata e della contestuale riformulazione della stessa ad opera dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 e non ha quindi svolto alcuna argomentazione circa la perdurante applicabilità della disposizione abrogata ai fini della definizione del giudizio principale (1).

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(1) V. nello stesso senso in precedenza Corte cost., ordinanza n. 184 del 2002.

Sul regime transitorio previsto per le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato v. in questa Rivista di recente:

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Sentenza 5 aprile 2003 n. 1804, secondo cui, in particolare, il termine del 15 settembre 2000, previsto dall’art. 45, comma 17, del d.l.vo 31 marzo 1998, n. 80 (confermato, con analoga formulazione, dall’articolo 69, comma 7 del d. l.vo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui le controversie relative a questioni attinenti al rapporto di lavoro con una Pubblica amministrazione anteriori al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sempreché siano state proposte entro il 15 settembre 2000), non ha natura di termine processuale, diretto a determinare l’ambito temporale della giurisdizione del giudice amministrativo nella materia, ma costituisce, piuttosto, un termine di decadenza sostanziale della situazione giuridica soggettiva di cui si assume titolare il dipendente. Infatti tale situazione giuridica, qualora non sia stata fatta valere con azione proposta entro il 15 settembre 2000, si estingue non potendo essere più esperito alcun mezzo processuale a sua tutela né dinanzi al giudice amministrativo né dinanzi al giudice civile.

TRIBUNALE DI COSENZA, SEZ. II CIVILE - Sentenza 21 novembre 2001 n. 1769, secondo cui, in particolare, la giurisdizione del G.A. permane anche se trattasi di controversie proposte dopo il 15.9.2000, non potendosi viceversa ritenere che l’espressione usata dall’art. 69 del T.U. 165/2001 (secondo cui le controversie in questione "… restano attribuite alla giurisdizione del GA solo qualora sia state proposte a pena di decadenza entro il 15.9.2000") sia da interpretare nel senso che le controversie dei pubblici dipendenti restano attribuite al G.A. se proposte entro il 15.9.2000, mentre qualora il diritto non sia prescritto e non sia già proposta domanda davanti al G.A., l’interessato potrà proporre domanda innanzi al G.O.

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO - Ordinanza 21 novembre 2002 n. 22, che ha sollevato q.l.c. della disciplina prevista dall'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (secondo cui "Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000"), il quale - eccedendo dai limiti della delega conferita - ha modificato parzialmente il precedente art. 45, comma 17, decreto legislativo n. 80/1998 ed ha reintrodotto la possibilità di far valere i diritti da cui il dipendente delle pubbliche amministrazioni era decaduto per inosservanza del termine del 15 settembre 2000, con azione innanzi al giudice ordinario.

 

 

ORDINANZA N.144

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

- Alfio FINOCCHIARO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ordinanza dell’11 aprile 2002 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria, iscritta al n. 296 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2003 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria, chiamato a decidere sulla domanda di un pubblico dipendente volta ad ottenere l’accertamento del proprio diritto ad essere inquadrato nella IX qualifica funzionale a decorrere dal 1° gennaio 1987 e ad ottenere la condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze stipendiali tra la qualifica rivestita e quella spettante, oltre interessi e rivalutazione – domanda proposta con ricorso notificato il 23 maggio 2001 - , con ordinanza in data 11 aprile 2002, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

che la disposizione censurata stabilisce che "sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000";

che, ad avviso del remittente, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per decadenza dall’azione, proposta dall’Avvocatura generale dello Stato, per l’amministrazione convenuta, sarebbe fondata, giacché il ricorso è stato notificato il 23 maggio 2001, e quindi ben oltre il termine del 15 settembre 2000, stabilito dalla disposizione censurata a pena di decadenza;

che, tuttavia, il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, in quanto essa, attraverso la compressione del termine processuale per la proposizione della domanda, introdurrebbe una deroga alla disciplina della prescrizione, così creando una ingiustificata sperequazione tra i dipendenti pubblici che, trascorso il termine del 15 settembre 2000, non troverebbero mezzi per la tutela delle proprie pretese giuridiche, e i lavoratori privati che godrebbero invece dei più lunghi termini prescrizionali; sperequazione che, soggiunge il remittente, non potrebbe ritenersi giustificata dalla necessità di assicurare un fluido transito della giurisdizione sull’impiego privatizzato dal giudice amministrativo a quello ordinario, giacché un simile obiettivo avrebbe dovuto essere realizzato con il concorso di tutta la "Comunità" e non facendone gravare il costo solo su alcuni consociati;

che la medesima disposizione contrasterebbe, poi, con la pienezza della tutela giurisdizionale, garantita dall’art. 24 della Costituzione, in quanto la riduzione del tempo utile per la presentazione della domanda giurisdizionale inciderebbe sulle posizioni soggettive dei lavoratori che, per temporanee ragioni di vario tipo (di salute, finanziarie, familiari o personali) o anche per mera non conoscenza della fissazione del termine decadenziale, non siano stati in grado di far valere le proprie pretese entro il nuovo e ridotto termine fissato autoritativamente dal legislatore;

che, infine, secondo il remittente, l’art. 45, comma 17, incidendo, come nella specie, su posizioni soggettive, quali la retribuzione e i diritti fondamentali del lavoratore, che trovano tutela nell’art. 36 della Costituzione, si porrebbe in contrasto, in assenza di qualsiasi forma di adeguato bilanciamento di interessi, anche con tale norma costituzionale;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto, in via preliminare, che, conformemente a quanto deciso da questa Corte con l’ordinanza n. 183 del 2002, venga disposta la restituzione degli atti al giudice remittente per nuovo esame sulla rilevanza della questione, in quanto la disposizione censurata è stata abrogata ad opera dell’art. 72, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se nel contempo la stessa è stata riprodotta, con diversa formulazione, nell’art. 69, comma 7, del medesimo decreto;

che, nel merito, l’Avvocatura dello Stato ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata in relazione a tutti i parametri evocati.

Considerato che, con ordinanza in data 11 aprile 2002, il Tribunale amministrativo regionale della Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria dubita, in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il quale, dopo aver attribuito al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dallo stesso decreto n. 80 del 1998, relative a questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, dispone che "le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000";

che il decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, supplemento ordinario n. 112/L, ed entrato in vigore il successivo 24 maggio, ha disposto, all’art. 72, comma 1, lettera bb), l’abrogazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ad eccezione degli artt. da 33 a 42 e 45, comma 18, e, all’art. 69, comma 7, ha riprodotto la disposizione contenuta nell’art. 45, comma 17, del citato d.lgs. n. 80 del 1998, modificandone la formulazione;

che il remittente, nel sollevare l’anzidetta questione di legittimità costituzionale, ha omesso di prendere in esame l’effetto dell’intervenuta abrogazione della disposizione censurata e della contestuale riformulazione della stessa ad opera dell’art. 69, comma 7, del citato d.lgs. n. 165 del 2001 e non ha quindi svolto alcuna argomentazione circa la perdurante applicabilità della disposizione abrogata ai fini della definizione del giudizio principale;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanza n. 184 del 2002).

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2003.

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