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Giurisprudenza
n. 4-1999 - © copyright.

T.A.R. ABRUZZO, SEZ. PESCARA - Ord. 29 aprile 1999, n. 184 - Pres. e Est. Catoni – C. contro Comune di Penne.

Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Appalti – Rescissione contratto - Controversie - Dopo l’entrata in vigore dell’art. 33 del D.Lvo 31.3.1998, n. 80 - Giurisdizione amministrativa - Esclusione.

Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Appalti – Rescissione contratto - Controversie - Dopo l’entrata in vigore dell’art. 33 del D.Lvo 31.3.1998, n. 80 - Domanda cautelare - Insussistenza dei presupposti.

Pur dopo l’entrata in vigore dell’art. 33, comma 2, lett. e), del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 80, sussistono fondate incertezze sulla attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie in materia di rescissione di contratti di appalto (1).

Pertanto, non sussistono i presupposti per l’adozione della misura cautelare in ordine all’impugnazione di un provvedimento di rescissione di un contratto di appalto.

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(1) Nel senso della permanenza della giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie in materia di rescissione dei contratti di appalto v. la sentenza del TAR Marche, 12 marzo 1999, n. 260, pubblicata in questa sito.

 

 

OMISSIS

Visto il ricorso proposto …. Per l’annullamento, previa sospensione della delibera… (di) – Rescissione del contratto di appalto

OMISSIS

Ritenuto che non sussistono i presupposti richiesti dall’art 21 della legge 6-12-1971, n. 1034, considerato che, alla luce della legislazione vigente, sussistono dubbi fondati sulla giurisdizione del G.A. in ordine all’unico atto presupposto che ha determinato il provvedimento impugnato

P.Q.M.

Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

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