T.A.R. ABRUZZO, SEZ. PESCARA - Ord. 29 aprile 1999, n. 184 - Pres. e Est. Catoni C. contro Comune di Penne.
Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Appalti Rescissione contratto - Controversie - Dopo lentrata in vigore dellart. 33 del D.Lvo 31.3.1998, n. 80 - Giurisdizione amministrativa - Esclusione.
Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Appalti Rescissione contratto - Controversie - Dopo lentrata in vigore dellart. 33 del D.Lvo 31.3.1998, n. 80 - Domanda cautelare - Insussistenza dei presupposti.
Pur dopo lentrata in vigore dellart. 33, comma 2, lett. e), del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 80, sussistono fondate incertezze sulla attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie in materia di rescissione di contratti di appalto (1).
Pertanto, non sussistono i presupposti per ladozione della misura cautelare in ordine allimpugnazione di un provvedimento di rescissione di un contratto di appalto.
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(1) Nel senso della permanenza della giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie in materia di rescissione dei contratti di appalto v. la sentenza del TAR Marche, 12 marzo 1999, n. 260, pubblicata in questa sito.
OMISSIS
Visto il ricorso proposto . Per lannullamento, previa sospensione della delibera (di) Rescissione del contratto di appalto
OMISSIS
Ritenuto che non sussistono i presupposti richiesti dallart 21 della legge 6-12-1971, n. 1034, considerato che, alla luce della legislazione vigente, sussistono dubbi fondati sulla giurisdizione del G.A. in ordine allunico atto presupposto che ha determinato il provvedimento impugnato
P.Q.M.
Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.