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Giurisprudenza
n. 9-2002 - © copyright.

TAR ABRUZZO-L’AQUILA – Sentenza 12 settembre 2002 n. 486 - Pres. Barlba, Est. De Leoni - Santarelli (Avv. E. Formisani) c. Comune di Teramo (Avv. E. Fortuna) - (respinge).

1. Giurisdizione e competenza - Edilizia residenziale pubblica - Controversie relative ad assegnazione o decadenza di alloggi popolari - Giurisdizione del G.A. - Sussiste.

2. Comune e Provincia - Competenza - Provvedimenti riguardanti l’assegnazione, la revoca o la decadenza di alloggi economici e popolari - Competenza dei Dirigenti - Sussiste.

1. Le controversie relative agli alloggi di edilizia economica e popolare rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo sia nella fase dell’assegnazione che in quella in cui viene pronunciata la decadenza dell’assegnatario (1).

2. In forza del principio della separazione delle funzioni tra gli organi politici, cui sono affidate le funzioni di indirizzo e di controllo e gli organi cosiddetti dell’Amministrazione professionale, la competenza in ordine alle attività amministrative concernenti l’assegnazione ovvero la revoca o la decadenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica spetta ai funzionari o ai dirigenti del Comune, come individuati sulla base della articolazione organizzativa del Comune stesso (2).

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(1) V. nello stesso senso da ult. Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2001, n. 788, in Riv. giur. edilizia 2001, I, 490, e sez. IV, 21 dicembre 1999, n. 1892, ivi 2000, I, 485, secondo cui sussiste la giurisdizione amministrativa sulla controversia in ordine al provvedimento di revoca o annullamento dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

V. anche Cass. civile, sez. un., 10 agosto 2000, n. 563, in Giust. civ. Mass. 2000, 1473, secondo cui «in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione».

(2) Sulla separazione tra politica e gestione e sulla competenza dirigenziale v. in part. in questa Rivista:

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA GENERALE – Parere 10 giugno 1999 n. 7/1999

TAR EMILIA ROMAGNA, SEZ. PARMA - Sentenza 20 dicembre 2001 n. 1050

A. DI GIOIA, La difficile attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione negli enti locali ..

R. NOBILE, Le competenze dei dirigenti degli enti locali territoriali ed il sindaco-ufficiale di governo nel D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ..

L. OLIVERI, L’individuazione dei confini che separano la funzione di indirizzo e controllo spettante agli organi di governo e la funzione gestionale spettante alla dirigenza.

 

 

per l’annullamento

del provvedimento dirigenziale n. 13475 del 13.3.1997 di revoca dell’assegnazione di alloggio E.R.P., nonché del parere della Commissione per l’assegnazine degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

(omissis)

F A T T O

Con ricorso notificato l’8 aprile 1998, la ricorrente impugna l’atto specificato in epigrafe, con cui il Comune di Teramo ha disposto la revoca, ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 96 del 1996, dell’assegnazione dell’alloggio di edilizia economica popolare di cui la ricorrente è titolare, poiché, in conseguenza di accertamenti esperiti dalla Polizia Urbana, è risultato che la medesima è proprietaria di varie unità immobiliari siti in Teramo e Comuni limitrofi.

All’uopo deduce:

1)- Incompetenza; violazione dell’art. 34 della L.R. 96 del 1996 e dell’art. 51, comma 3, della legge n. 142 del 1990, come modificato dalla legge n. 127 del 1997, in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato dal Dirigente dell’ufficio Edilizia Residenziale Pubblica e non dal Sindaco;

2)- violazione degli artt. 2, 33 e 34 della L.R. n. 96 del 1996; eccesso di potere per difetto di istruttoria e per carenza di motivazione.

Assume la ricorrente che l’Amministrazione ha ignorato alcuni elementi di fatto, quali la inidoneità degli immobili di cui la medesima è titolare a costituire idoneo alloggio, adeguato alle condizioni abitative medie, secondo i parametri indicati alla lett. d) del’art. 2 della L.R. n. 96 del 1996. L’Amministrazione, peraltro, non ha tenuto conto che la medesima, con scrittura privata del 16.6.1988, ha ceduto ai fratelli i diritti vantati sugli immobili siti in Crognaleto, rimanendo titolare di diritti pari a 5/10 e 1/6 di usufrutto, derivanti dalla successione del proprio coniuge, mentre l’immobile sito in Bellante è di dimensioni limitate e, quindi, insufficiente ad ospitate un nucleo familiare composto da cinque soggetti.

Ne consegue, secondo l’assunto della ricorrente, che l’insufficienza dell’istruttoria ha condotto ad una errata valutazione di fatto ed a una non corretta ponderazione degli interessi coinvolti nel procedimento.

Conclude per l’accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, eccepisce, preliminarmente, il difetto di giurisdizione, nonché conclude per il rigetto del ricorso.

D I R I T T O

Va, in via preliminare, disattesa l’eccezione sollevata dall’Amministrazione resistente relativa al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Ed invero, l’Ente pubblico non si spoglia del potere di controllo e di verifica del permanere, in capo al soggetto assegnatario, dei requisiti di legittimazione all’assegnazione, che è espressione del più generale potere di autotutela della Pubblica amministrazione.

Ne consegue, che le controversie relative agli alloggi di edilizia economica e popolare rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo sia nella fase dell’assegnazione che in quella in cui viene pronunciata la decadenza dell’assegnatario.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Il primo motivo di ricorso, con cui viene dedotta la incompetenza del Dirigente dell’Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Teramo non è fondato.

Ed invero, sulla base del principio della separazione delle funzioni tra gli organi politici, cui sono affidate le funzioni di indirizzo e di controllo, e gli organi cosiddetti dell’Amministrazione professionale, la competenza sulle attività amministrative concernenti l’assegnazione ovvero la revoca o la decadenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica spetta ai funzionari o ai dirigenti del Comune, come individuati sulla base della articolazione organizzativa del Comune stesso.

Anche il secondo motivo di ricorso si appalesa infondato.

Dagli atti di causa e, in particolare dal verbale redatto dalla polizia municipale, che riporta un elenco di immobili di cui la ricorrente risulta proprietaria, si evince che l’Amministrazione ha condotto una capillare istruttoria. In particolare, risulta che il nucleo familiare è formato dalla sola ricorrente.

Ed infatti, il nucleo familiare relativo al figlio della medesima in data 2 marzo 1998 si è distaccato dalla famiglia di Santarelli Maria Luisa, come d’altra parte è confermato dal certificato dell’11 marzo 1998, ove si attesta che la famiglia, con abitazione in via Adiamoli Gelasio, n. 68 è composta dalla sola Santarelli Maria Luisa.

D’altro canto, la stessa ricorrente riconosce di essere proprietaria di vari immobili e, in particolare, dell’immobile sito in Bellante, che appare certamente idoneo a soddisfare le esigenze abitative della ricorrente medesima.

Per quanto sopra il ricorso va, pertanto, respinto.

Le spese, tuttavia, possono essere compensate.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2002, con la partecipazione dei magistrati:

Santo BALBA - Presidente

Luciano RASOLA - Consigliere

Maria Luisa DE LEONI - Consigliere

Depositata in cancelleria in data 12 settembre 2002.

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