TAR ABRUZZO - L’AQUILA - Sentenza 9 giugno 2003 n. 339 - Pres. ed Est. Balba - De Luca (Avv. Torrelli) c. Ministero della Pubblica Istruzione (Avv. Stato) - (accoglie).
1. Concorso - Prove scritte - Regola dell’anonimato - Ratio - Annullamento per segni di riconoscimento e/o identificazione - Natura oggettivamente anomala del segno - Necessità - Sussiste.
2. Concorso - Prove scritte - Annullamento per segni di riconoscimento - Cancellature o segni di matita presenti nel foglio di "brutta" dell’elaborato - Non costituiscono segno di riconoscimento - Annullamento della prova scritta disposto per tale motivo - Illegittimità.
1. La ratio della norma che vieta l’apposizione di "contrassegni" (cioè di segni di riconoscimento) negli elaborati scritti di un concorso pubblico, è quella di garantire l’anonimato dell’elaborato, a salvaguardia della par condicio tra i candidati; ciò che a tal fine rileva non è tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato attraverso un segno a lui particolarmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione; il che ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, a nulla rilevando che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato scritto (1).
2. E’ illegittimo l’annullamento della prova scritta di un concorso pubblico, disposto a seguito della rilevata presenza, nel foglio di "brutta" dell’elaborato, di cancellature o di segni di matita apposti dal concorrente, atteso che le prime sono largamente frequenti, per comune esperienza, nei fogli di "brutta", e i secondi possono essere ritenuti – nel caso in cui siano scarsamente visibili - mere annotazioni provvisorie di pensiero del candidato, successivamente confermate a penna; pertanto, in tal caso, dette cancellature e segni di matita non possono considerarsi idonei elementi di riconoscimento, tali da comportare l’annullamento della prova (alla stregua del principio è stato ragionevolmente escluso, altresì, che alcuni segni presenti su una pagina della "brutta" dell’elaborato - ritenuti dalla commissione come "fiorellini-cerchio" - potessero essere considerati segni di riconoscimento, atteso che, verosimilmente, si trattava di numeri destinati, in un primo momento, a indicare la sequenza di lettura di un periodo poi abbandonato, ma, successivamente, cancellati dal candidato, e che, solo a seguito della cancellatura, avevano assunto la forma di un pallino pieno).
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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 29 settembre 1999, n. 1208 in Foro amm. 1999, 1438 (fattispecie in cui il candidato aveva scritto otto righe dell’elaborato in caratteri dell’alfabeto greco) e da ult. T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. I, 10 aprile 2002 n. 972, in questa Rivista n. 4-2002 (ed ivi ulteriori riferimenti), secondo cui "nelle prove scritte di un concorso pubblico, la astratta idoneità del segno/simbolo a fungere da elemento di identificazione deve ravvisarsi soltanto laddove tale segno assuma un carattere oggettivamente anomalo rispetto alle ordinarie manifestazioni del pensiero" (alla stregua del principio in quel caso era stato ritenuto che "è illegittima l’esclusione da un concorso di un concorrente il quale ha apposto nell’elaborato di una delle prove scritte la dicitura 'brutta copia', atteso che l’apposizione di tale dicitura non sembra integrare alcun concreto segno di riconoscimento dell’elaborato stesso, quanto piuttosto la espressione della esigenza del singolo candidato di rendere immediatamente percepibile la versione definitiva dello scritto, anche al fine di agevolare lo svolgimento della correzione ad opera della Commissione di esame").
Ha osservato in proposito il T.A.R. Abruzzo che è costante l’orientamento giurisprudenziale secondo cui nelle procedure concorsuali la regola dell’anonimato degli elaborati scritti, benché essenziale, non può essere intesa in modo tanto assoluto e tassativo da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sussista un’astratta possibilità di riconoscimento, perché, se così non fosse, sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi con esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, benché il relativo elaborato sia formalmente anonimo; pertanto la regola dell’anonimato va intesa nel senso che non deve esserci nell’elaborato alcun segno oggettivamente suscettibile di riconoscibilità , si da far pensare ad una eventuale collusione fra il candidato e la commissione o un membro di essa, con la conseguenza che il rispetto della regola deve ritenersi assicurato ove non sia possibile attribuire con certezza la paternità dell’elaborato scritto ad un certo candidato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 ottobre 1990, n. 743, in Giur. it. 1991, III, 1, 1).
(omissis)
per l’annullamento
della determinazione di annullamento della prova scritta, nonché di ogni atto inerente, connesso e presupposto, ivi compresi i criteri di massima adottati dalla Commissione per la correzione e la valutazione della prova scritta.
(omissis)
Esposizione del fatto
Con ricorso notificato in data 8/6/2000 e depositato il 14/6 successivo la sig.ra Antonella De Luca impugnava la suindicata determinazione di annullamento della prova scritta nel concorso ordinario per esami e per titoli nella scuola materna per segni di riconoscimento riscontrati nell’elaborato e ne chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, per violazione o falsa applicazione della normativa di riferimento, carenza dei presupposti, travisamento, illegittima espansione del potere discrezionale, inidoneità della motivazione, eccesso di potere, in quanto i segni riscontrati nel suo elaborato e ritenuti dalla commissione segni di riconoscimento sarebbero del tutto irrilevanti e insieme inidonei al riconoscimento.
Resisteva al ricorso l’amministrazione intimata, che ne chiedeva il rigetto in una con la richiesta misura cautelare.
Con ordinanza collegiale 5/7/2000, n.278 il Tribunale accoglieva la domanda incidentale di sospensione, ai fini dell’ammissione con riserva.
Chiamato una prima volta all’udienza del 27/11/2002 e trattenuto in decisione, il Collegio, anche ai fini di verificare l’attuale interesse alla decisione, riteneva necessario accertare presso l’amministrazione resistente (che avrebbe riferito con apposita nota di chiarimenti) se e quali determinazioni fossero state adottate e quale sviluppo avesse avuto per la ricorrente la controversa procedura concorsuale (a seguito dell’ordinanza collegiale n.278/2000 di accoglimento della domanda di sospensione).
Eseguito l’incombente istruttorio -- (l’amministrazione ha comunicato che la ricorrente, ammessa con riserva, ha superato la prova orale e, con riserva, è stata inclusa nell’elenco provinciale degli abilitati e nell’elenco finale dei candidati che hanno partecipato al concorso sia per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento che per l’accesso ai ruoli del personale docente di scuola materna) -- il ricorso si ripresenta per la decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso – (che pretende l’annullamento della determinazione con la quale la commissione giudicatrice ha annullato la prova scritta della ricorrente per segni di riconoscimento riscontrati nell’elaborato) – è fondato e va accolto.
Secondo l’insegnamento giurisprudenziale costante (e la ricorrente puntualmente lo ricorda nell’ambito delle censure dedotte) la ratio della norma che vieta l’apposizione di "contrassegni" (cioè di segni di riconoscimento) negli elaborati scritti di un concorso pubblico è quella di garantire l’anonimato dell’elaborato, a salvaguardia della par condicio tra i candidati per cui ciò che rileva non è tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato attraverso un segno a lui particolarmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione; il che ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato scritto (Cons. di Stato, Sez. V, 29/9/1999, n.1208 – nella fattispecie ivi esaminata il candidato aveva scritto otto righe dell’elaborato in caratteri dell’alfabeto greco). Costante è anche l’orientamento giurisprudenziale secondo cui nelle procedure concorsuali la regola dell’anonimato degli elaborati scritti, benché essenziale, non può essere intesa in modo tanto assoluto e tassativo da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sussista un’astratta possibilità di riconoscimento, perché, se così non fosse, sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi con esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, benché il relativo elaborato sia formalmente anonimo; pertanto la regola dell’anonimato va intesa nel senso che non deve esserci nell’elaborato alcun segno oggettivamente suscettibile di riconoscibilità , si da far pensare ad una eventuale collusione fra il candidato e la commissione o un membro di essa, con la conseguenza che il rispetto della regola deve ritenersi assicurato ove non sia possibile attribuire con certezza la paternità dell’elaborato scritto ad un certo candidato (Cons. di Stato, Sez. IV, 10/10/1990, n.743).
Alla stregua delle enunciazioni giurisprudenziali sopra richiamate, che il Collegio condivide, si può ragionevolmente escludere che i segni riscontrati nella prova scritta della ricorrente - (prescindendo da concezioni rigorosamente formalistiche, che in teoria sembrano offrire maggiori garanzie di imparzialità, ma concretamente finiscono spesso per essere in molti casi ingiustamente e ingiustificatamente penalizzanti: cfr. TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 5/5/1993, n.306) – siano da considerare idonei segni di riconoscimento da comportare l’annullamento della prova; ciò si dice anzitutto per le cancellature o i segni di matita presenti nel foglio di brutta, le une (cancellature) largamente frequenti per comune esperienza nei fogli di brutta (nella fattispecie peraltro nemmeno particolarmente consistenti); gli altri (segni di matita), peraltro scarsamente visibili, che possono essere considerati annotazioni provvisorie di pensiero successivamente confermate a penna; ma vale anche per i segni presenti in una pagine della brutta (che la commissione ha indicato come "fiorellini-cerchio", ritenendoli segni di riconoscimento) che verosimilmente sono numeri cancellati (e con la cancellatura hanno assunto la forma di un pallino pieno) in un primo momento destinati a indicare (come si espone in ricorso) la sequenza di lettura di un periodo, successivamente abbandonato.
Il che è sufficiente per accogliere il ricorso, annullando l’atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza nella liquidazione che se ne fa in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente a rifondere alla ricorrente le spese e gli onorari del giudizio, che liquida nella somma complessiva di € 1.000, 00 (mille euro).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del 30 aprile 2003.
Santo Balba Presidente, estensore
Depositata in segreteria in data 9 giugno 2003.