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TAR SICILIA-PALERMO, SEZ. I – Sentenza 10 aprile 2002 n. 972 - Pres. Giallombardo, Est. Quiligotti - Giuffrida (Avv. G. Corbino) c. A.U.S.L. n. 1 di Agrigento (Avv. M. Di Benedetto) - (accoglie).

1. Concorso - Prove scritte - Regola dell’anonimato - Annullamento per segni di riconoscimento - Apposizione della dicitura "brutta copia" nell’elaborato - Non costituisce segno di riconoscimento - Esclusione dal concorso disposta per tale motivo - Illegittimità.

2. Concorso - Prove scritte - Regola dell’anonimato - Annullamento per segni di riconoscimento - Natura oggettivamente anomala del segno - Necessità.

1. E’ illegittima l’esclusione da un concorso di un concorrente il quale ha apposto nell’elaborato di una delle prove scritte la dicitura "brutta copia", atteso che l’apposizione di tale dicitura non sembra integrare alcun concreto segno di riconoscimento dell’elaborato stesso, quanto piuttosto la espressione della esigenza del singolo candidato di rendere immediatamente percepibile la versione definitiva dello scritto, anche al fine di agevolare lo svolgimento della correzione ad opera della Commissione di esame (1).

2. Nelle prove scritte di un concorso pubblico, la astratta idoneità del segno/simbolo a fungere da elemento di identificazione deve ravvisarsi soltanto laddove tale segno assuma un carattere oggettivamente anomalo rispetto alle ordinarie manifestazioni del pensiero (2).

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(1) Cfr. T.A.R. Sardegna-Cagliari, 29 novembre 1994, n. 2070, secondo cui «nelle procedure concorsuali la regola dell'anonimato degli elaborati scritti, benché essenziale, non può essere intesa in modo tanto assoluto e tassativo da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista la possibilità di riconoscimento, perché se cosi fosse, sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi con esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, benché il relativo elaborato sia formalmente anonimo; pertanto, la regola dell'anonimato va intesa nel senso che non deve esserci nell'elaborato alcun segno che sia "in astratto" ed "oggettivamente" suscettibile di riconoscibilità» (nella specie, il termine "brutta" apposto dal ricorrente sull'elaborato non era stato interpretato come segno di riconoscimento, ma come mera formula di stile che, anche in base a reminiscenze scolastiche, possono essere usate dai candidati per indirizzare la Commissione verso la stesura finale e corretta dell'elaborato).

(2) In applicazione del principio nella specie il T.A.R. Sicilia ha ritenuto che, anche sotto tale profilo, nessuna anomalia poteva riscontrarsi nella indicazione "brutta copia" apposta nell’elaborato della ricorrente.

V. in materia Cons. Stato, Sez. V, 29 settembre 1999, n. 1208, secondo cui«la ratio della norma che vieta l'apposizione di "contrassegni" (cioè di segni di riconoscimento) negli elaborati scritti in un concorso pubblico è quella di garantire l'anonimato dell'elaborato, a salvaguardia della par condicio tra i candidati, per cui rileva non tanto l’identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, il che ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la Commissione o singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato scritto» (nella specie, il candidato aveva scritto otto righe dell'elaborato in caratteri dell'alfabeto greco).

V. anche T.A.R. Pescara, 9 novembre 2000 n. 680, con la quale è stato  escluso che costituisca segno di riconoscimento la doppia risposta ad una domanda contenuta in un questionario.

Sulla regola dell'anonimato nei concorsi pubblici v. in questa Rivista:

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 21 gennaio 2002 n. 342, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cds5_2002-01-21_2.htm

 

PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

del verbale n. 4 dell’8.1.2001 e della lettera prot. n. 2039 del 22.1.2002 con la quale è stata comunicata alla ricorrente la esclusione dal concorso pubblico a n. 7 posti di Dirigente Medico I livello di Psichiatria.

(omissis)

FATTO

Con ricorso notificato in data 13 febbraio 2002 e depositato il 18 febbraio 2002, la ricorrente impugnava il provvedimento in epigrafe deducendo i seguenti fatti:

L’AUSL n. 1 di Agrigento bandiva una procedura concorsuale per n. 7 posti di Dirigente Medico Psichiatra. L’odierna ricorrente presentava regolare istanza di partecipazione al suddetto concorso e, in quanto ammessa, svolgeva la prova scritta.

A seguito di tale prova le veniva comunicato in data 25.1.2002 di essere stata esclusa in quanto l’elaborato scritto avrebbe contenuto un segno di riconoscimento ed in particolare la dicitura ‘brutta copia’, in uno dei tre fogli nella parte alto del rigo superiore.

Deduceva la ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483 (primo motivo), in quanto la citata norma non prevederebbe l’esclusione per la violazione dell’adempimento di cui al comma 6, inerente alla eventuale apposizione di contrassegni, da intendersi, in ogni caso, nel senso restrittivo inteso dal consolidato orientamento giurisprudenziale nella materia, non ricomprensivo di ogni segno incluso nel compito che possa in astratto condurre alla riconoscibilità del candidato e violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 10/1991 nonché eccesso di potere per difetto di motivazione ed illogicità manifesta ( secondo motivo), in quanto l’apposizione della dicitura "brutta copia" non potrebbe certamente considerarsi anomala.

La Azienda USL resistente si costituiva in giudizio, con memoria depositata alla camera di consiglio del 5.3.2002, deducendo in via preliminare la inammissibilità del ricorso e, nel merito, la infondatezza dello stesso.

Alla adunanza Camerale del 5 marzo 2002, su conforme richiesta di entrambe le parti, la causa veniva assunta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Dalla lettura degli atti e documenti di causa non è emersa la idoneità dei segni rilevati in sede di correzione degli elaborati a costituire elementi di riconoscimento degli stessi scritti.

In particolare, nell’elaborato oggetto del presente ricorso, la dicitura ‘brutta copia’ non risulta integrare, ad avviso del Collegio, alcun concreto segno di riconoscimento dell’elaborato, quanto piuttosto la espressione della esigenza del singolo candidato, di rendere immediatamente percepibile la versione definitiva dello scritto anche al fine di agevolare lo svolgimento della correzione ad opera della Commissione di esame (T.A.R. Cagliari n. 2070 del 29 novembre 1994 "Nelle procedure concorsuali la regola dell'anonimato degli elaborati scritti, benché essenziale, non può essere intesa in modo tanto assoluto e tassativo da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista la possibilità di riconoscimento, perché se cosi fosse, sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi con esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, benché il relativo elaborato sia formalmente anonimo; pertanto, la regola dell'anonimato va intesa nel senso che non deve esserci nell'elaborato alcun segno che sia «in astratto» ed «oggettivamente» suscettibile di riconoscibilità. (Nella specie, il termine «brutta» apposto dal ricorrente sull'elaborato non è stato interpretato come segno di riconoscimento, ma come mera formula di stile che, anche in base a reminiscenze scolastiche, possono essere usate dai candidati per indirizzare la Commissione verso la stesura finale e corretta dell'elaborato)".

D’altra parte, occorre anche evidenziare come la astratta idoneità del segno/simbolo a fungere da elemento di identificazione deve ravvisarsi soltanto laddove tale segno assuma un carattere oggettivamente anomalo rispetto alle ordinarie manifestazioni del pensiero sicchè, anche sotto tale profilo, alcuna anomalia si riscontra nella indicazione "brutta copia" (Cons. Stato, Sez. V, n. 1208 del 29 settembre 1999 "La ratio della norma che vieta l'apposizione di «contrassegni» (cioè di segni di riconoscimento) negli elaborati scritti in un concorso pubblico è quella di garantire l'anonimato dell'elaborato, a salvaguardia della par condicio tra i candidati, per cui rileva non tanto l’identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, il che ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la Commissione o singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato scritto. (Nella specie, il candidato aveva scritto otto righe dell'elaborato in caratteri dell'alfabeto greco); T.A.R. Pescara n. 680 del 9 novembre 2000 "La ratio della norma che vieta l'apposizione di «contrassegni» (cioè di segni di riconoscimento) negli elaborati scritti di un concorso pubblico è quella di garantire l'anonimato dell'elaborato, a salvaguardia della par condicio tra i candidati, per cui rileva non tanto l’identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, il che ricorre quando la particolarità riscontrata assume un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo (nella specie, è stato escluso che costituisca segno di riconoscimento la doppia risposta ad una domanda contenuta nel questionario)".

Conseguentemente e per i motivi sopra esposti, il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2002 con l’intervento dei Signori Magistrati:

- Giorgio Giallombardo, Presidente;

- Cosimo Di Paola, Consigliere;

- Maria Cristina Quiligotti, Referendario- estensore;

Depositata in Segreteria il 10.04.2002.

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