Giust.it

Giurisprudenza
n. 4-2002 - © copyright.

TAR ABRUZZO, SEZ. PESCARA - Sentenza 22 marzo 2002 n. 336 - Pres. ed Est. Catoni - Istituti riuniti di assistenza San Giovanni di Chieti c. Regione Abruzzo.

1. Atto amministrativo - Atto di controllo - Controlli sugli atti degli enti locali - Da parte dei Comitati regionali di controllo (CO.RE.CO.) - A seguito della riforma costituzionale operata con la L. n. 3/2001 - Sono venuti meno.

2. Atto amministrativo - Atto di controllo - Controlli sugli atti delle IPAB - In Abruzzo - Da parte dei Comitati regionali di controllo (CO.RE.CO.) - A seguito della riforma costituzionale operata con la L. n. 3/2001 – Illegittimità.

L’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha espressamente abrogato l’articolo 130 della Costituzione che prevedeva il controllo da parte di un Organo della Regione sugli atti degli Enti locali (1).

Ne consegue che, nelle Regione Abruzzo, è illegittima la decisione del comitato di controllo che ha annullato la delibera degli Istituti riuniti di assistenza San Giovanni di Chieti di approvazione del bilancio di previsione sul presupposto che il controllo preventivo di legittimità di cui all’art. 130 Cost. si estendeva anche agli Enti di assistenza e beneficenza, atteso che essa è stata adottata in assenza di un potere di annullamento che, con la citata legge costituzionale, ha perduto del tutto i suoi effetti.

-------------------

(1) Sulla specifica questione, con riferimento ad una Regione a Statuto speciale, la giurisprudenza ha di recente escluso l’effetto di automatica abrogazione delle leggi regionali. In tal senso v. TAR SICILIA-CATANIA, SEZ. II – sentenza 22 marzo 2002 n. 539, in www.giustamm.it, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarct2_2002-03-22.htm ed ivi i richiami della dottrina.

Nella sentenza del TAR Abruzzo, sez. Pescara, viene, seppure implicitamente, affermato il principio opposto laddove si tratti di Regioni a statuto ordinario.

 

 

omissis

per l’annullamento

del provvedimento della sezione di controllo di Chieti prot.n.1286/2 del 22.1.2002 con cui è stata annullata la deliberazione consiliare n. 74 del 27.12.2201 con cui l’Istituto ricorrente ha approvato il bilancio di previsione;

omissis

Ritenuto che stante la chiara fondatezza, del ricorso sussistono i presupposti richiesti dalla legge 21 luglio 2000, per assumere una decisione succintamente motivata;

Considerato in fatto e diritto quanto segue:

Gli Istituti riuniti S. Giovanni Battista di Chieti hanno impugnato la decisione negativa di controllo sull’approvazione del loro bilancio assunta dalla sezione di controllo sostenendo la violazione ed erronea applicazione di legge dell’art.126 del D.LGS 267/2000, siccome abrogato dalla L. Cost. 18.10.2001 N.3 .

In effetti l’art.9 della legge costituzionale citata ha espressamente abrogato l’articolo 130 della Costituzione che prevedeva il controllo da parte di un Organo della Regione sugli atti degli Enti locali.

Ne consegue che la pronuncia dell’organo di controllo intimato che ha assunto la deliberazione di annullamento sul presupposto che il "controllo preventivo di legittimità" di cui all’art. 130 si estendeva anche agli Enti di assistenza e beneficenza, è stata adottata in assenza di un potere di annullamento che, proprio di recente, con legge costituzionale ha perduto del tutto i suoi effetti.

Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con l’annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese possono essere compensate sussistendone le ragioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l’Abruzzo, sezione di Pescara, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento

Spese compensate.

Depositata il 23 marzo 2002.

Copertina Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico