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TAR ABRUZZO - PESCARA - Sentenza 24 aprile 2002 n. 419 - Pres. f.f. ed Est. Eliantonio – Amoroso (Avv. M. Russo) c. Comune di Vasto e Regione Abruzzo (n.c.) e e nei cfr. della a r.l. F.lli Iacovitti (avv.ti L. V. Moscarini e G. Cerceo) e successivamente della curatela del fallimento della predetta società (n.c.).

1. Giustizia amministrativa - Risarcimento dei danni - Per lesione di interessi legittimi - Domanda da parte del terzo legittimato ad impugnare la concessione edilizia - Ammissibilità - Prova del danno - Va fornita.

2. Giustizia amministrativa - Risarcimento dei danni - Per lesione di interessi legittimi - Prova del danno - Va fornita dal ricorrente - Domanda di risarcimento dei danni avanzata con mera clausola di stile - Inammissibilità.

1. E’ ammissibile la domanda di risarcimento danni avanzata in seno al ricorso proposto per l’annullamento di una concessione edilizia da parte di terzo proprietario di un immobile adiacente a quello autorizzato con la concessione impugnata. Il terzo legittimato ad impugnare la concessione edilizia, nel chiedere il risarcimento dei danni derivanti da illegittimo rilascio della concessione edilizia, deve tuttavia fornire una puntuale quantificazione ed una congrua dimostrazione del danno conseguente all’illegittimo rilascio della concessione impugnata.

2. Anche nel giudizio amministrativo la domanda di risarcimento dei danni nei confronti della Pubblica Amministrazione deve essere fondata su una puntuale quantificazione ed una congrua dimostrazione del danno conseguente al vizio che determina l’annullamento giurisdizionale dell’atto impugnato, per cui sono inammissibili le domande di risarcimento dei danni avanzate con mera clausola di stile, atteso che anche nel giudizio amministrativo la domanda di risarcimento deve essere fondata su una puntuale prospettazione del danno in relazione alle concrete modalità della fattispecie (1).

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(1) Giurisprudenza ormai costante: cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 luglio 2001, n. 3865, 24 dicembre 2001, n. 6387, 16 gennaio 2002, n. 227, e 21 gennaio 2002, n. 350.

Sulla risarcibilità degli interessi legittimi v. la pagina di approfondimento.

 

 

omissis

per l’annullamento

- della concessione edilizia 23 luglio 1981, n. 299, rilasciata dal Sindaco del Comune di Vasto alla società F.lli Iacovitti per l’esecuzione dei lavori di costruzione di una villa bifamiliare in località S. Lucia;

- della concessione edilizia in sanatoria 9 ottobre 1984, n. 10428;

- dei relativi nulla-osta della Regione Abruzzo 26 maggio 1981 e 28 giugno 1984;

- di ogni altro atto connesso.

Omissis

F A T T O

Il Sindaco del Comune di Vasto ha assentito alla Società F.lli Iacovitti concessione edilizia 23 luglio 1981, n. 299, per l'esecuzione dei lavori di costruzione di una villa bifamiliare in località S. Lucia.

Con il ricorso in esame il sig. Luigi Amoroso, proprietario di un immobile adiacente, è insorto dinanzi questo Tribunale avverso tale concessione, nonché avverso la concessione edilizia in sanatoria 9 ottobre 1984, n. 10428, ed i relativi nulla-osta della Regione Abruzzo 26 maggio 1981 e 28 giugno 1984.

Ha dedotto a tal fine le seguenti censure:

1) Violazione delle N.T.A. vigenti per la zona ove sorge il fabbricato e dell’art. 4 del regolamento edilizio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti, per falsa rappresentazione della realtà e per errore di fatto.

Il fabbricato sviluppa una volumetria superiore a quella realizzabile con riferimento alla reale estensione del terreno disponibile. Tale lotto, infatti, è in realtà esteso mq. 1180, e non avrebbe potuto, inoltre, computarsi una fascia di terreno di mq. 70 vincolata a strada ed a servizi sociali.

2) Violazione dell’art. 23 del regolamento edilizio. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per vizio del consenso, per errore, per disparità di trattamento e per manifesta ingiustizia.

E’ stata assentita la costruzione di un fabbricato avente un’altezza superiore a sette metri.

3) Violazione delle N.T.A. vigenti nella zona. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per vizio del consenso.

Il fabbricato sorge ad una distanza inferiore a m. 4 dalla nuova strada di piano. Sono state erroneamente considerate come volumi tecnici tutte le zone sottostanti le falde del tetto, che in realtà sono praticabili, avendo un’altezza media di metri 2.

4) Violazione dell’art. 15 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, e dell’art. 18 della L. 6 agosto 1967, n. 765. Eccesso di potere per difetto di motivazione, per sviamento e per errore manifesto.

La concessione in sanatoria è stata assentita per un’ipotesi non prevista dalla legge e non riguarda tutte le opere abusive realizzate. La Regione, ove avesse avuto presente la realtà dei fatti, non avrebbe assentito il relativo nulla-osta.

Il Comune di Vasto e la Regione Abruzzo, ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.

Si è, invece, costituita in giudizio la società F.lli Iacovitti controinteressata, che con memorie depositate il 6 maggio 1992, il 25 maggio 1995 ed il 26 gennaio 1996 ha diffusamente confutato il fondamento delle doglianze dedotte.

Con sentenza interlocutoria 6 giugno 1992, n. 197, sono stati disposti incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione provinciale di Chieti, rimasti però ineseguiti.

Con ulteriori sentenze interlocutorie 19 luglio 1996, n. 524, e 9 maggio 1997, n. 294, è stato reiterato detto incombente istruttorio, che è stato solo in parte eseguito.

A seguito della dichiarazione di fallimento della società controinteressata il giudizio è stato interrotto con sentenza 20 maggio 2000, n. 393, ed è stato successivamente riassunto dal ricorrente con atto notificato il 4 agosto 2000 e depositato il giorno 11 successivo. Con tale atto di riassunzione il ricorrente ha altresì chiesto la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti.

Con sentenza interlocutoria 13 gennaio 2001, n. 18, è stato nominato, ai sensi degli artt. 191 del c.p.c., un C.T.U. nella persona dell’ing. Nicola Genoese con l’incarico di provvedere, previo sopralluogo ed in contraddittorio con gli eventuali consulenti tecnici di parte, a chiarire, con specifico riferimento ai motivi di gravame dedotti, le seguenti circostanze di fatto:

- l’esatta estensione del lotto di proprietà della controinteressata;

- la cubatura all’epoca realizzabile e quella realizzata (con riferimento anche alle opere per le quali è stata successivamente presentata, ed eventualmente accolta, domanda di condono);

- l’altezza del fabbricato e quella realizzabile;

- la distanza dalla strada di piano.

Tale incombente istruttorio è stato puntualmente adempiuto.

La parte ricorrente ha ulteriormente illustrato le doglianze dedotte con memorie depositate il 20 marzo 1992, il 12 aprile 1997, il 21 dicembre 2000 ed il 28 marzo 2002.

Alla pubblica udienza dell’11 aprile 2002 la causa è stata introitata a decisione.

D I R I T T O

1. - Con il ricorso in esame – come sopra esposto in narrativa – è stata impugnata, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, la concessione edilizia 23 luglio 1981, n. 299, rilasciata dal Sindaco del Comune di Vasto alla società F.lli Iacovitti per l’esecuzione dei lavori di costruzione di una villa bifamiliare in località S. Lucia.

Il ricorso è fondato.

Lo svolgimento della complessa attività istruttoria a mezzo del consulente tecnico nominato da questo Tribunale ai sensi dell’art. 16 della L. 21 luglio 2000, n. 205, ha permesso, invero, di acclarare che la concessione assentita era inficiata dai vizi denunciati dal ricorrente con il primo e con il terzo motivo di gravame.

Con tali doglianze l’istante si è, invero, lamentato da un lato del fatto che il fabbricato sviluppava una volumetria superiore a quella realizzabile con riferimento alla reale estensione del terreno disponibile e dall’altro che tale fabbricato sorgeva ad una distanza inferiore a m. 4 dalla nuova strada di piano.

Ora dagli accertamenti tecnici accuratamente svolti dal predetto consulente tecnico è emerso innanzi tutto che il volume della costruzione è eccedente di mc. 98,99 rispetto a quello realizzabile anche ove fosse accolta la richiesta di condono nel frattempo presentata dalla controinteressata.

Tali accertamenti tecnici hanno, inoltre, permesso di accertare che il fabbricato era posizionato ad una distanza inferiore a m. 4 dalla strada di piano.

Di qui le illegittimità a ragione lamentata con il gravame, per cui, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, deve essere annullata – in parte qua – l’impugnata concessione edilizia.

2. - Tale concessione appare al contrario immune dalla censura dedotta con il secondo motivo e con la quale è stato contestato il mancato rispetto dei limiti di altezza previsti dallo strumento urbanistico.

Dall’esame degli atti risulta, invero, che nella zona D (estensiva 1°) in cui ricade il lotto interessato dal fabbricato in questione, le costruzioni avrebbero dovuto rispettare il limite massimo di altezza di quattordici metri (e non di sette metri come supposto con il gravame) e nella specie tale limite non risulta superato dall’edificio in questione.

3. - Con l’atto di riassunzione il ricorrente – come già sopra precisato – ha anche chiesto la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti.

Tale richiesta non può però essere accolta in quanto sfornita dell’imprescindibile supporto probatorio.

La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, in merito costantemente precisato che per il principio dell’onere della prova anche nel giudizio amministrativo la domanda di risarcimento dei danni nei confronti della Pubblica Amministrazione deve essere fondata su una puntuale quantificazione ed una congrua dimostrazione del danno conseguente al vizio che determina l’annullamento giurisdizionale dell’atto impugnato; per cui è stata costantemente dichiarata l’inammissibilità di domande di risarcimento dei danni avanzate – come nel caso di specie – con mera clausola di stile, atteso che anche nel giudizio amministrativo la domanda di risarcimento deve essere fondata su una puntuale prospettazione del danno in relazione alle concrete modalità della fattispecie (cfr. per tutti e da ultimo, Cons. St., V, 11 luglio 2001, n. 3865, 24 dicembre 2001, n. 6387, 16 gennaio 2002, n. 227, e 21 gennaio 2002, n. 350).

Mentre nel caso in esame dagli atti di causa non risulta fornita dalla parte ricorrente una puntuale quantificazione ed una congrua dimostrazione del danno conseguente all’illegittimo rilascio della concessione impugnata.

4. - Concludendo, alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, pertanto, essere accolto nel senso e nei limiti sopra precisati e, per l’effetto, deve essere annullato l’impugnata concessione edilizia.

Le spese, come di regola seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, accoglie nel senso precisato in motivazione il ricorso di cui all’epigrafe e, per l’effetto, annulla le concessioni edilizie 23 luglio 1981, n. 299, e 9 ottobre 1984, n. 10428, rilasciate dal Sindaco del Comune di Vasto

Condanna il Comune di Vasto al pagamento in favore del C.T.U. ing. Nicola Genoese delle spese e degli onorari per lo svolgimento della predetta consulenza tecnica, che liquida nella complessiva somma di euro 3.000 (tremila).

Condanna in solido il Comune di Vasto e la società a r.l. F.lli Iacovitti al pagamento in favore del ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio che liquida nella complessiva somma di euro 6.000 (seimila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio dell’11 aprile 2002.

Il Presidente f.f., estensore

Pubblicata mediante deposito il 24.04.2002.

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