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n. 10-2002 - © copyright.

TAR ABRUZZO-PESCARA – Sentenza 10 ottobre 2002 n. 927Pres. Catoni, Est. Eliantonio – C. L. (Avv.ti Colalillo e Boschetti) c. Regione Abruzzo (Avv.ti Pasquali e Valeri) - (accoglie).

1. Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Direttore generale ASL – Provvedimenti di nomina o di mancata conferma nell’incarico – Controversie - Giurisdizione amministrativa – Sussiste – Ragioni.

2. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Controinteressato o no – Delibera della Giunta regionale di nomina di un organo di un ente – Ente destinatario della nomina - Non è controinteressato nel giudizio avverso la delibera.

3. Pubblico impiego – Direttore generale ASL – Mancata conferma nell’incarico – In assenza del parere della conferenza dei sindaci – Illegittimità.

4. Atto amministrativo – Procedimento – Pareri obbligatori – Potere dell'Autorità di amministrazione attiva di prescindere da essi – Ex art. 16 L. n. 241/90 – Nel caso di loro mancata emissione – Presupposti – Decorso del termine di 45 giorni – Necessità - Fattispecie.

1. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie relative all’atto di nomina o alla mancata conferma nell’incarico di direttore generale a seguito della verifica annuale dei risultati gestionali ottenuti (1). Invero, la posizione soggettiva del privato coinvolto nel procedimento di verifica dei risultati della gestione assume, al pari dell’atto di nomina, la consistenza dell’interesse legittimo, atteso che il provvedimento regionale che conclude la verifica dei risultati amministrativi e di gestione del direttore generale dell’azienda sanitaria locale dopo il primo anno, ai sensi dell’art. 1, VI comma, del D.L. 27 agosto 1994 n. 512, ha la stessa natura dell’atto di nomina.

2. Nel giudizio proposto avverso una deliberazione adottata dalla Giunta regionale concernente la nomina degli organi di un ente, l’ente destinatario della nomina non riveste la qualità di controinteressato e, comunque, di parte necessaria, non essendo portatore di uno specifico e qualificato interesse giuridico alla conservazione dell’atto impugnato, tale da distinguersi rispetto a quello dell’autorità amministrativa che ha adottato l’atto (2).

3. Ai sensi dell’art. 3 bis, VI comma, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, è illegittima la deliberazione regionale di mancata conferma di un direttore generale di una ASL adottata senza avere acquisito il parere della conferenza dei sindaci, che, seppure non vincolante, è obbligatoriamente richiesto per l’esercizio dello specifico potere.

4. In mancanza di un parere previsto dalla legge come obbligatorio, non può legittimamente invocarsi la disposizione di cui all’art. 16 della L. 7 agosto 1990, n. 241, che consente di prescindere dal parere degli organi consultivi laddove sia trascorso il termine senza che l’organo consultivo abbia formulato il proprio parere ovvero rappresentato esigenze istruttorie, qualora, al momento dell’adozione dell’atto lesivo, non sia ancora trascorso il prescritto termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di richiesta del parere (nel caso di specie il parere era stato formalmente richiesto in data 25 giugno 2002, mentre l’atto di mancata conferma era stato assunto in data 17 luglio 2002, nonostante che la conferenza dei sindaci avesse in precedenza rappresentato esigenze istruttorie per la formulazione del prescritto parere).

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(1) Cons. Stato, Sez. IV,  3 luglio 2000, n. 3649, in questa Rivista, n. 7/8-2000; v. anche Sez. IV, 1° settembre 1999, n. 1383 e Sez. VI, 18 dicembre 2000, n. 6744.

V. da ult.in questa Rivista Trib. Chieti, Sez. Lavoro, ordinanza 21 agosto 2002 n. 4172, secondo cui, in particolare, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell’A.G.O., sussistendo in materia la giurisdizione del Giudice amministrativo, per le controversie aventi ad oggetto la mancata conferma nell’ufficio di direttore generale di ASL, a seguito della verifica annuale dei risultati gestionali, poiché il relativo procedimento di verifica non si svolge su un piano paritetico, ma comporta una valutazione discrezionale dell’autorità regionale, rispetto alla quale l’interessato può fare valere posizioni di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.

(2) Cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 3 novembre 1999, n. 1220, e 24 luglio 1997, n. 567, nonché Cons. Stato,Sez. IV, 20 dicembre 1996, n. 1304, relativamente alla nomina di un direttore generale di una USL.

 

 

F A T T O

La Giunta regionale d’Abruzzo con deliberazione 27 novembre 2000, n. 1537, ha nominato a decorrere dal 1° dicembre successivo il dr. Luigi Conga Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Chieti Abruzzo, definendo ed assegnando diciannove obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi da raggiungere; con tale atto deliberativo è stato, inoltre, precisato che tale Direttore sarebbe stato assoggettato, dopo diciotto mesi dalla nomina (cioè al 31 maggio 2002), alla verifica dei risultati ai sensi del VI comma dell’art. 3-bis del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Con precedente deliberazione 27 novembre 2000, n. 1533, erano stati, nel frattempo, fissati i criteri di valutazione dell’attività dei Direttori Generali delle A.S.L. della Regione.

Alla scadenza di tali primi diciotto mesi con nota 23 aprile 2002, n. 278, pervenuta all’Amministrazione regionale il 12 giugno successivo, il Direttore Generale in parola ha trasmesso una articolata relazione sul raggiungimento dei predetti obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi.

La Giunta regionale, dopo aver espletato una articolata istruttoria, con deliberazione 17 luglio 2002, n. 574, ha, però, valutato negativamente, ai sensi del VI comma dell’art. 3-bis del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, l’attività espletata dal ricorrente e, conseguentemente, con decreto 20 luglio 2002, n. 183, il Presidente della Regione Abruzzo non ha confermato il dr. Luigi Conga nell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. di Chieti.

Avverso tali atti l’interessato è insorto dinanzi al Giudice ordinario, ma il G.U. del Tribunale di Chieti con ordinanza 21 agosto 2002, n. 4172, uniformandosi a costanti pronunce delle SS.UU. della Cassazione (10 marzo 1999, 114, 5 aprile 2000, 107, e 28 dicembre 2001, n. 16219) e del Consiglio di Stato (IV, 1 settembre 1999, n. 1383, e VI, 18 dicembre 2000, n. 6744) ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in materia e ciò in ragione della circostanza che il procedimento di verifica dei risultati gestionali non si svolge su un piano paritetico, ma comporta una valutazione discrezionale dell’autorità regionale, rispetto alla quale l’interessato può fare valere posizioni di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.

Avendo preso atto di tale decisione, il dr. Conga è tempestivamente insorto con il ricorso in esame avverso tali atti, impugnando, altresì, tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui le relazioni istruttorie e la deliberazione della stessa Giunta 27 novembre 2000, n. 1533, di fissazione dei criteri di valutazione dell’attività dei Direttori Generali delle A.S.L. della Regione Abruzzo.

Nel dedurre le censure di violazione dell’art. 3-bis, del VI comma, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, delle LL.RR. 24 dicembre 1996, n. 126, e 25 ottobre 1994, n. 72, e di eccesso di potere, si è nella sostanza lamentato delle seguenti circostanze:

- che non era stato acquisito il parere della conferenza dei sindaci e che non sussistevano particolari ragioni di urgenza per omettere l’acquisizione di tale parere;

- che il ricorrente non era stato messo in condizione di chiarire i dubbi e le perplessità evidenziate dalle relazioni dei dirigenti regionali, che erano state svolte senza un controllo documentale presso l’Azienda di Chieti;

- che i criteri di valutazione dell’attività dei Direttori Generali delle A.S.L. della Regione Abruzzo fissati con la deliberazione della stessa Giunta 27 novembre 2000, n. 1533, erano errati in quanto nel giudizio di verifica non avrebbe potuto farsi riferimento a percentuali numeriche di raggiungimento degli obiettivi, che in ogni caso dovevano essere raggiunti nel quinquennio e non nei primi diciotto mesi (per cui tale valutazione doveva essere effettuata in senso dinamico e relativamente ai primi 18 mesi in riferimento alla programmazione degli obiettivi stessi nell’ambito del quinquennio);

- che nella valutazione di verifica non avrebbero potuto trovare ingresso elementi di natura politica ed ambientale o le valutazione espresse da organi incompetenti (quali nella specie il Presidente del Comitato dei Sindaci, il Direttore generale regionale ed i Dirigenti regionali dei servizi);

- che la Giunta regionale, ove avesse avuto perplessità sui dati amministrativi e contabili indicati nella predetta relazione del 23 aprile 2002, n. 278, avrebbe dovuto convocare il Direttore Generale;

- che le relazioni dei Direttori dei servizi erano in ogni caso errate e prive di motivazione, in quanto in realtà gli obiettivi 8, 9, 19, 10, 18 e 2 erano stati tutti raggiunti, mentre gli obiettivi 5 e 6 erano stati raggiunti non parzialmente, ma pienamente.

Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 23 settembre 2002.

La Regione Abruzzo si è costituita in giudizio e con memorie depositate il 28 agosto ed il 21 settembre 2002, dopo aver pregiudizialmente eccepito la mancata notifica del ricorso all’Azienda USL di Chieti da ritenersi unico soggetto controinteressato, nel merito ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.

Con ordinanza collegiale 29 agosto 2002, n. 242, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati e con il consenso delle parti, che hanno rinunciato ai termini di legge, la causa è stata subito fissata per la trattazione nel merito.

Alla pubblica udienza del 26 settembre 2002 la causa è stata introitata a decisione.

D I R I T T O

1. - Con il ricorso in esame – come sopra esposto – sono stati impugnati tutti gli atti con i quali la Regione Abruzzo è pervenuta alla determinazione di non confermare, ai sensi del VI comma dell’art. 3-bis del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, il dr. Luigi Conga nell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. di Chieti.

In particolare, sono stati impugnati i seguenti atti:

a) il decreto 20 luglio 2002, n. 183, del Presidente della Regione Abruzzo, con il quale il ricorrente non è stato confermato nell’incarico in parola;

b) la deliberazione 17 luglio 2002, n. 574, con la quale la Giunta regionale d’Abruzzo ha valutato negativamente l’attività espletata dal ricorrente nei primi diciotto mesi,

c) le relazioni istruttorie del Direttore generale regionale e dei Dirigenti regionali dei servizi, allegate a tale atto deliberativo;

d) la deliberazione della stessa Giunta 27 novembre 2000, n. 1533, di fissazione dei criteri di valutazione dell’attività dei Direttori Generali delle A.S.L. della Regione Abruzzo.

2. - In via pregiudiziale il Collegio deve farsi carico di verificare se sussista o meno la giurisdizione di questo Tribunale a conoscere della controversia così come dedotta.

Premesso che, in applicazione del criterio del petitum sostanziale, al fine di stabilire se sussista la giurisdizione del giudice ordinario oppure quella del giudice amministrativo occorre dare rilievo decisivo non già alle richieste e alle deduzioni avanzate formalmente dalle parti, ma alla vera natura della controversia, con riferimento alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla disciplina legale della materia, deve rilevarsi che la posizione soggettiva del ricorrente fatta valere in giudizio abbia l’indubbia consistenza dell’interesse legittimo.

Come è noto – e come, peraltro, ha già avuto modo di rilevare il G.U. del Tribunale di Chieti con la predetta ordinanza 21 agosto 2002, n. 4172, emessa proprio nei confronti dell’odierno ricorrente – sulla questione le Sezione Unite della Cassazione hanno già avuto costantemente occasione di rilevare che in base all’art. 3 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, il rapporto di lavoro del direttore generale delle Unità sanitarie locali è regolato da un contratto di diritto privato e deve essere considerato come rapporto di lavoro autonomo, sì che le relative controversie rientrano nella giurisdizione della Autorità giudiziaria ordinaria, fatta eccezione solo per quelle che riguardano il provvedimento di nomina e la mancata conferma nell’incarico di direttore generale a seguito della verifica annuale dei risultati gestionali ottenuti, poiché queste non si svolgono su un piano paritetico, ma comportano una valutazione discrezionale rispetto alla quale i soggetti interessati possono far valere posizioni di interesse legittimo (così Cass. Sez. Un., 16 aprile 1998, n. 3882, 24 febbraio 1999, n. 100, 10 marzo 1999, n. 114, 5 aprile 2000, n. 107, e 28 dicembre 2001, n. 16219).

Non diversamente si è espresso il Consiglio di Stato quando, anche in recentissime pronunce, ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario relativamente al provvedimento di decadenza per gravi motivi contemplato dall’art. 3, VI comma, del D. Lgs. n. 502/1992 "trattandosi di controversia che coinvolge diritti soggettivi, svolgendosi su un piano paritetico, e la cui risoluzione presuppone l’accertamento, nel merito, dei singoli episodi addebitati al direttore generale" (così Cons. St., IV, 3 luglio 2000, n. 3649); mentre ha costantemente affermato la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie relative all’atto di nomina o – come quella ora all’esame – alla mancata conferma nell’incarico di direttore generale a seguito della verifica annuale dei risultati gestionali ottenuti (così, da ultimo, Cons. St., IV, 1° settembre 1999, n. 1383, e 3 luglio 2000, n. 3649, e VI, 18 dicembre 2000, n. 6744); e ciò in quanto la posizione soggettiva del privato coinvolto in tale procedimento di verifica dei risultati della gestione assume, al pari dell’atto di nomina, la consistenza dell’interesse legittimo, atteso che il provvedimento regionale che conclude la verifica dei risultati amministrativi e di gestione del direttore generale dell’azienda sanitaria locale dopo il primo anno, ai sensi dell’art. 1, VI comma, del D.L. 27 agosto 1994 n. 512, ha la stessa natura dell’atto di nomina.

Nè sul punto, assume specifico rilievo la circostanza che alcune di tali pronunce siano relative ad atti assunti quando erano vigenti le modifiche del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, in un primo tempo introdotte dal predetto art. 1 del D.L. 27 agosto 1994, n. 512, convertito nella L. 17 ottobre 1994, n. 590, e ciò in quanto le più recenti modifiche a tale decreto legislativo n. 502, da ultimo introdotte con il D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, non hanno nella sostanza modificato l’originario impianto normativa, che – come già ricordato – qualifica il rapporto di lavoro del direttore generale delle Aziende sanitarie locali come rapporto di lavoro autonomo, disciplinato dagli artt. 2222 e segg. del codice civile, da sottoporre al vaglio del giudice amministrativo solo limitatamente al provvedimento di nomina ed alla riconferma a seguito della verifica dei risultati dopo i primi mesi di attività.

Nè, ovviamente, trattandosi di lavoro autonomo, alcuna incidenza in merito può derivare dalla attribuzione al giudice ordinario delle controversie in materia di pubblico impiego disposta con il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

3. - Una volta acclarata la sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale a conoscere della controversia, così come proposta, e prima ancora di passare all’esame del merito del gravame, deve esaminarsi l’eccezione di rito dedotta dalla Amministrazione resistente, con la quale è stata pregiudizialmente eccepita la mancata notifica del ricorso all’Azienda USL di Chieti da ritenersi (unico) soggetto controin-teressato.

Tale eccezione è priva di pregio.

Deve, invero, in merito ricordarsi che – come è noto – la qualità di controinteressato nel processo amministrativo deve essere individuata con riferimento alla titolarità di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la proposizione del ricorso (elemento sostanziale) ed in relazione alla circostanza che il provvedimento impugnato riguardi nominativamente un soggetto determinato, esplicitamente menzionato o comunque agevolmente individuabile dal provvedi-mento (elemento formale), il quale abbia un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione del medesimo provvedimento (cfr. per tutti e da ultimo, Cons. St., IV, 20 febbraio 2002, n. 1003, e 10 gennaio 2002, n. 112); cioè, in definitiva, tale nozione comprende tutti coloro che sono coinvolti da un provvedimento amministrativo e che abbiano acquisito, in relazione a detto provvedimento, una posizione giuridicamente qualificata alla sua conservazione (Cons. St., ad. plen., 28 settembre 1987 n. 22).

Ora, esaminando fattispecie analoghe a quella in esame, deve ulteriormente ricordarsi che la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di chiarire che nel giudizio proposto avverso la deliberazione concernente la nomina degli organi di un ente, questo non riveste la qualità di controinteressato e, comunque, di parte necessaria, non essendo portatore di uno specifico e qualificato interesse giuridico alla conservazione dell’atto impugnato, tale da distinguersi rispetto a quello dell’autorità amministrativa che ha adottato l’atto (cfr. per tutti T.A.R. Puglia, sede Bari, II, 3 novembre 1999, n. 1220, e 24 luglio 1997, n. 567, e, relativamente proprio alla nomina di un direttore generale di una USL, Cons. St., IV, 20 dicembre 1996, n. 1304).

Con riferimento a tali considerazioni deve, pertanto, ritenersi che il ricorrente non avesse l’onere di notificare il ricorso anche alla Azienda USL di Chieti, in quanto tale ente non riveste di certo la posizione di controinteressata nel giudizio in esame.

4. - Una volta giunti a tale conclusione, può utilmente passarsi all’esame del merito del gravame.

Deve subito precisarsi che il ricorso appare fondato.

Carattere pregiudiziale ed assorbente riveste in merito la censura, con la quale il ricorrente, nel dedurre la censura di violazione dell’art. 3-bis, del VI comma, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, si è, tra l’altro, lamentato del fatto che non era stato acquisito il parere della conferenza dei sindaci e che non sussistevano particolari ragioni di urgenza per omettere l’acquisizione di tale parere.

Deve in merito ricordarsi che tale VI comma dell’art. 3-bis, che disciplina articolatamente il procedimento di verifica dei risultati in questione, dispone testualmente che "trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine".

Tale norma, cioè, richiede espressamente che la Regione, prima di assumere l’atto di conferma in parola, debba preventivamente acquisire il parere (di certo obbligatorio) della speciale Conferenza dei Sindaci dei Comuni ricompresi nell’ambito territoriale dell’Azienda USL, il quale – come è disposto dal comma 14 del precedente art. 3 – svolge, tramite una rappresentanza di cinque membri costituita nel suo seno, specifiche ed articolate funzioni di indirizzo e di controllo dell’attività di tale direttore generale; in particolare, tale organo, come si legge in tale norma, "provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione ".

Orbene, poichè tale normativa attribuisce all’organo politico in questione la specifica funzione di provvedere da un lato ad indicare le linee di indirizzo dell’attività dell’Azienda e dall’altro ad effettuare una costante verifica dell’andamento generale dell’attività in concreto svolta, appare evidente che le osservazioni ed i rilievi del comitato ristretto della conferenza dei sindaci non possano non assumere uno specifico rilievo proprio nel momento in cui debba procedersi alla verifica dei risultati dopo i primi mesi di attività (art. 3-bis, VI comma) o nel momento in cui debba, in ipotesi, dichiararsi la decadenza di tale direttore (art. 3-bis, VII comma).

Ora, poichè tale norma impone espressamente all’Amministrazione regionale di acquisire il parere di tale conferenza prima di assumere ogni determinazione in ordine alla posizione del direttore generale, l’atto di mancata conferma del direttore generale non può non essere assunto senza preventivamente acquisire il parere di tale organismo.

Ciò posto, deve innanzi tutto premettersi che nel caso di specie il procedimento di verifica del direttore regionale in parola doveva concludersi entro i tre mesi successivi alla scadenza, cioè entro il 31 agosto 2002.

Dagli atti di causa si evince, inoltre, che, una volta ricevuta il 12 giugno 2002 la relazione del Direttore generale dell’Azienda USL di Chieti sul raggiungimento dei predetti obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, il Direttore regionale con nota 25 giugno 2002, n. 20752/DIR, ha chiesto alla Conferenza dei Sindaci di far pervenire il proprio parere "entro e non oltre 3 giorni dalla ricezione della presente".

Il Presidente di tale Conferenza con una prima nota del 27 giugno 2002 ha espresso il proprio personale parere contrario alla conferma del Direttore generale in parola e con una successiva nota del 1° luglio 2002 (cui l’Amministrazione regionale non risulta abbia dato risposta) ha chiesto la concessione di un termine "non inferiore a venti giorni" per l’espressione del parere obbligatorio del Comitato ristretto dei Sindaci, rappresentando l’impossibilità di provvedere ad una immediata ricostituzione e convocazione di tale organismo. Successivamente, tale Comitato ristretto si è riunito nei giorni 12 e 16 luglio 2002, formulando, però, alcune richieste istruttorie al fine di poter esprimere il parere in questione.

Con l’impugnata deliberazione 17 luglio 2002, n. 574, la Giunta regionale d’Abruzzo ha, però, valutato negativamente l’attività espletata dal ricorrente nei primi diciotto mesi, ritenendo di poter prescindere dall’acquisizione del parere del Comitato ristretto della Conferenza dei Sindaci e ciò in quanto da un lato tale parere non era stato fornito nel termine di cui alla predetta nota del 25 giugno 2002 (cioè nei tre giorni dal ricevimento della richiesta), e dall’altro perchè tale organismo aveva denunciato più volte all’autorità giudiziaria la sussistenza di tutta una serie di gravi irregolarità, come evidenziato nella predetta nota del 27 giugno del Presidente di tale Conferenza.

Negli scritti difensivi la difesa dell’Amministrazione regionale ha, in aggiunta, precisato che, in ogni caso, si sarebbe potuto legittimamente prescindere dall’acquisizione del parere in questione in quanto sussistevano ragioni di urgenza a provvedere, atteso che l’atto di conferma avrebbe dovuto essere assunto entro termini perentori, e che era nella specie decorso il termine di 45 giorni di cui all’art. 16 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

In estrema sintesi, l’Amministrazione regionale ha ritenuto di poter prescindere dall’acquisizione di tale parere con riferimento a tali considerazioni:

a) poichè il parere non era stato fornito nel termine di tre giorni di cui alla predetta nota del 25 giugno 2002 del Dirigente regionale di richiesta del parere;

b) poichè la Conferenza dei Sindaci aveva denunciato più volte all’autorità giudiziaria la sussistenza di tutta una serie di gravi irregolarità;

c) poichè con nota del 27 giugno il Presidente di tale Conferenza aveva formulato parere contrario alla conferma del Direttore generale in parola;

d) poichè sussistevano ragioni di urgenza a provvedere, atteso che l’atto di conferma avrebbe dovuto essere assunto entro termini perentori;

e) poichè nella specie era decorso il termine di 45 giorni di cui all’art. 16 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Ritiene il Collegio che tali ragioni evidenziate nell’atto impugnato e negli scritti difensivi non appaiono idonee a giustificare l’operato della Giunta regionale.

Quanto alle ragioni sopra evidenziate alle lettere a) e d), che fanno nella sostanza riferimento a ragioni di urgenza a provvedere, sembra evidente che tali giustificazioni siano prive di pregio.

Infatti, il procedimento di verifica del direttore regionale in parola doveva concludersi – come già sopra precisato – entro il 31 agosto 2002, per cui sembra evidente da un lato che non vi era alcuna urgenza ad assumere l’atto deliberativo in questione il 17 luglio 2002, cioè oltre un mese prima della scadenza del termine in questione, e dall’altro che la Regione non avrebbe potuto fissare il 25 giugno il termine così irragionevolmente breve di tre giorni per la formulazione del parere, ove si considerino quelli che sono i tempi tecnici necessaari per la convocazione di un organo collegiale, tanto più che la legge non attribuisce al Direttore regionale il potere di fissare alcun termine. In aggiunta, deve anche evidenziarsi che l’Amministrazione regionale non ha dato alcun riscontro alla richiesta del Presidente della Conferenza dei Sindaci volta ad ottenere una proroga del termine di tre giorni in questione.

Per cui, in definitiva, non essendovi alcun motivo di urgenza, non vi era alcuna valida giustificazione per omettere l’acquisizione del parere in esame; inoltre, tale urgenza, peraltro inesistente, non avrebbe potuto giustificare la fissazione di alcun termine ed, in ogni caso, di fissare un termine irragionevolmente breve, ove si consideri che, relativamente ad una ben tipicizzata situazione di urgenza (nell’ipotesi in cui debba dichiararsi la decadenza del direttore in presenza di gravi motivi) l’art. 3-bis, VII comma, prevede che la Conferenza dei Sindaci debba esprimere il proprio parere entro dieci giorni.

La legge, inoltre, come già detto, dispone che il parere in questione debba essere fornito dal Comitato ristretto e con riferimento all’attività svolta dal Direttore generale nei primi diciotto mesi dalla nomina. Ciò posto, sembra evidente che alcun pregio possano assumere le cause giustificative sopra evidenziate alle lettere b) e c), che fanno riferimento all’esistenza di precedenti contrasti tra la Conferenza dei Sindaci ed il Direttore generale dell’Azienda ed al parere contrario alla conferma espresso dal Presidente della Conferenza.

Invero, il parere in questione andava espresso dalla Conferenza dei Sindaci con riferimento ad un ben preciso arco temporale di svolgimento dell’attività da parte del Direttore Generale (primi diciotto mesi dalla nomina), per cui non avrebbero potuto utilizzarsi – come sostituti al parere richiesto dalla legge – precedenti valutazioni formulate in relazione a specifici comportamenti di tale Direttore, tanto più ove si consideri che nel frattempo, a seguito della svolgimento delle elezioni amministrative, era cambiata la composizione di tale organismo.

Inoltre, appare per altro verso evidente che le valutazioni espresse dal Presidente della Conferenza non avrebbero potuto essere utilizzate in sostituzione del parere dell’organo collegiale.

Quanto, infine, alla circostanza, sopra evidenziata alla lettera e), che nella specie avrebbe potuto prescindersi dall’acquisire il parere in questione poichè era decorso il termine di 45 giorni di cui all’art. 16 della L. 7 agosto 1990, n. 241, deve ricordarsi che tale art. 16, così come modificato dall’art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127, dispone che gli organi consultivi siano tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti "entro quarantacinque giorni dal rice-vimento della richiesta" e che l’Amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere "in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie".

In base a detta normativa, cioè, il termine di 45 giorni in parola decorre dalla richiesta del parere; inoltre, il decorso di tale termine facultizza l’Amministrazione a concludere il procedimento solo ove l’organo adito non abbia rappresentato la necessità di esigenze istruttorie.

Dall’esame degli atti di causa sembra però evidente che alla data del 17 luglio 2002 il termine di 45 non era ancora decorso, in quanto la Regione aveva richiesto il parere solo il 25 giugno precedente; inoltre, il Comitato aveva formulato il 12 ed il 16 luglio delle richiesta istruttorie, per cui, in ogni caso, l’Amministrazione non avrebbe potuto concludere il procedimento.

5. - Alla luce delle suesposte considerazioni sembra, pertanto, evidente che l’atto deliberativo impugnato sia inficiato dal predetto vizio procedimentale, in quanto la Giunta regionale avrebbe dovuto preventivamente acquisire il parere (obbligatorio) del Comitato ristretto dei Sindaci.

Per cui possono ritenersi assorbite le altre censure dedotte, il cui compiuto esame imporrebbe, peraltro, lo svolgimento di una ulteriore attività istruttoria.

Il ricorso in esame deve, pertanto, essere accolto e, per l’effetto, debbono essere annullati gli atti impugnati; mentre restano ovviamente salve le successive ed ulteriori determinazioni che l’Amministrazione regionale riterrà di assumere, seguendo questa volta un corretto iter procedimentale.

Sussistono, per concludere, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, accoglie il ricorso specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il decreto 20 luglio 2002, n. 183, del Presidente della Regione Abruzzo, con il quale il ricorrente non è stato confermato nell’incarico in parola, e la deliberazione 17 luglio 2002, n. 574, con la quale la Giunta regionale d’Abruzzo ha valutato negativamente l’attività espletata nei primi diciotto mesi dal ricorrente; mentre restano salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.

Spese compensate.

Depositata in segretaria il 10 ottobre 2002.

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