TAR CALABRIA-CATANZARO - Sentenza 17 gennaio 2001 n. 39 - Pres. Brandileone, Est. Durante - Consiglio nazionale dei geologi e Ordine dei geologi della Calabria (Avv. A. Lagonegro) c. Comune di Rossano Calabro (Avv. P. Valensise) - (accoglie il ricorso).
Contratti della P.A. - Bando - Per l’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di alcuni lavori per il risanamento e consolidamento del centro storico - Omessa previsione di un bando di concorso parallelo per la sola redazione della relazione geologica - Illegittimità.
E’ illegittimo un bando per l’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di alcuni lavori (nella specie, per il risanamento e consolidamento del centro storico) il quale, in violazione dell’art. 17, co. 14-quinquies, l. 109/94, non prevede espressamente la partecipazione diretta dei geologi al progetto della relazione geologica ed allorchè non sia stato predisposto un bando di concorso parallelo per la sola redazione del detto elaborato (1).
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(1) Cenni sul c.d. "global service" nei servizi di progettazione
di FILIPPO BRUNETTI (Avvocato in Roma)
1. Il caso giudiziario oggetto della sentenza in commento riguarda un bando di gara per l’affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il risanamento e consolidamento dell’abitato del centro storico di un Comune.
Il locale ordine dei geologi sosteneva l’illegittimità del bando in parola nella parte in cui non prevedeva la possibilità di partecipazione diretta dei geologi (per quanto di loro competenza) alla gara di cui trattasi e quindi escludendo la categoria professionale dei geologi dalla partecipazione alla gara medesima.
La tesi era che i geologi sono gli unici competenti a firmare la relazione geologica richiesta nel caso di specie (parte integrante della progettazione e non sub-appaltabile); pertanto essi avrebbero dovuto essere ammessi a partecipare alla gara direttamente [1] oppure il Comune doveva bandire separata gara per l’individuazione del geologo cui affidare la relazione geologica.
2. In verità, nel caso di specie oggetto della gara era una attività di progettazione globale e complessa che comprendeva anche la relazione geologica, ma non solo. Il servizio oggetto del bando di gara comprendeva, infatti, l’insieme formato dai “servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata” e dagli “altri servizi tecnici concernenti la progettazione preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo” oltre che dalle “attività tecnico amministrative connesse alla progettazione” (cfr. art. 50 d.P.R. n. 554/99).
L’oggetto del bando di gara, in altre parole, rientrava nella categoria 12, di cui all’allegato 1 del d.lgs. 157/1995 e cioè “servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi”.
L’interesse dell’amministrazione, quindi, era di ottenere una progettazione complessa, completa in ogni sua parte e corredata di quanto necessario al suo corretto ed esaustivo espletamento. In altre parole era richiesto un “global service” [2] in un servizio di progettazione.
Per questa ragione erano stati chiamati a partecipare alla gara, da svolgersi secondo le forme della licitazione privata, i seguenti soggetti :
“Professionisti: a) iscritti in un registro professionale dello Stato di residenza o albo professionale per il quale non sussistono incompatibilità di legge: b) che abbiano prestato servizi di progettazione nell’arco dell’ultimo decennio per un importo pari a tre volte l’importo del servizio”.
Il bando cioè non riservava in alcun modo l’accesso alla gara ai soli ingegneri o ai soli architetti o ai soli geologi.
La
gara era aperta a tutti i professionisti iscritti in albo professionale, alle
società d’ingegneria ed ai raggruppamenti temporanei di professionisti in
grado di fornire, ciascuno secondo le proprie competenze legalmente definite,
la progettazione integrata oggetto del bando.
La gara pertanto era aperta anche ai geologi per quanto di loro competenza[3], i quali avrebbero potuto parteciparvi in regime di raggruppamento temporaneo di professionisti con ingegneri, architetti (secondo l’ordinamento italiano) o con gli altri professionisti stranieri appartenenti alla CEE, abilitati a fornire il servizio oggetto del bando di gara secondo le disposizioni del Paese di provenienza.
3. La suindicata formulazione del bando di gara è stata ritenuta illegittima dal TAR Calabria che, pronunciandosi con le forme della sentenza semplificata (art. 21, comma 9, l. n. 1034/1971) ha ravvisato “la manifesta fondatezza del gravame per violazione dell’art. 17, comma 14 quinquies l. 109/1994[4], non prevedendo espressamente il bando impugnato la partecipazione diretta dei geologi al progetto della relazione geologica e stante la mancata predisposizione di un bando di concorso parallelo per la sola redazione del detto elaborato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, ord. 14.03.2000, n. 1291)”.
Quello che sembra evincersi dai fatti di causa e dalla stringata motivazione in commento è che nei servizi di progettazione disciplinati, tra l’altro, dall’art. 17 l. 109/1994, non sarebbe ammissibile il “global service”, cioè l’amministrazione non potrebbe formulare un unico bando con il quale richiede a progettisti abilitati, ciascuno secondo le proprie competenze (quindi a raggruppamenti di ingegneri e geologi), di redigere in modo unitario e coordinato un’attività di progettazione globale e complessa. Tale conclusione, in verità, lascia particolarmente perplessi.
Probabilmente, il TAR Calabria ha invece inteso dire che i servizi di progettazione possono essere oggetto di un contratto di “global service”, ma in questo caso il bando di gara deve espressamente chiarire che alla gara sono ammessi a partecipare direttamente i geologi, per quanto di loro competenza, cioè la redazione della relazione geologica.
Tale
ultima lettura sembra doversi preferire anche perché appare in linea con la
motivazione dell’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1291/2000
(inedita), citata nella sentenza in commento. In
quel caso i giudici di palazzo Spada avevano sospeso l’efficacia di un
bando di gara limitatamente alla parte in cui esso non prevedeva la possibilità
per i geologi di partecipare al progetto della relazione geologica (la gara era
riservata agli ingegneri), ovvero per la mancata predisposizione di un parallelo
bando di concorso relativo alla sola redazione di detto elaborato.
[1] Cfr. TAR Basilicata 28.08.1999, n. 360, in Urb. e App., 1999, 1346, a tenore della quale “è illegittimo il bando di concorso per l’appalto del servizio di pianificazione e regolamentazione del Parco nazionale del Pollino nella parte in cui non ammette alla gara la categoria dei geologi”).
[2]
Sulla nozione di Global service negli appalti pubblici vedi TAR
Lazio, Sez. II, 13.02.2001, n. 1086, in www.giustamm.it
n. 6-2001, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarlazio2bis_2001-02-13-1.htm
, nella quale si legge che il “global service” è una tipologia
contrattuale che “consente di avere
un unico intelocutore responsabile delle varie prestazioni, con conseguente
razionalizzazione e riduzione dei costi e quindi con un migliore
soddisfacimento dell’interesse pubblico”. In dottrina vedi: CAROSI
A., Global service e pubblica
amministrazione, in Appalti,
Urbanistica, Edilizia, 1998, fasc.
4, pag. 198-201; ANDREOTTI
LORIA L. , Appalti misti: praticabilità del criterio quantitativo della Merloni
ter ai global service” in Nuova
Rassegna di legislazione, dottr. e giur., 1999, fasc. 19-20 , pag.
1989-1994; DI GIOIA V., La disciplina
dei contratti misti nella “merloni ter”, in Urb.
e appalti, 1999, fasc. 5, pag. 475- 482.
[3]
Non è questa la sede per dirimere l’annosa diatriba sulle competenze
geologiche degli ingegneri concorrenti con la competenza dei geologi, la
quale si qualifica esclusiva solo in talune ipotesi. Cfr, sul punto, D.M.
11.03.1988 e sue interpretazioni e, segnatamente Cons. Stato, A.G.,
2.06.1994, n. 154, in Cons. Stato, 1995,
I, 457. Vedi anche Cons. Stato, Sez. II, 25.03.1992, n.164/91, in Riv.giur. edil., 1994, I, pag. 357 e ss, con nota di LAGHI S., A
proposito di una autorevole pronuncia del Consiglio di Stato sulle
competenze degli ingegneri e dei geologi in materia geotecnica.
[4] Prevede l’art. 17, comma 14 quinquies, l. 109/1994: “In tutti gli affidamenti di cui alò presente articolo l’affidatario non può avvalersi del sub-appalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni gelogiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
* * *
per l’annullamento, previa sospensiva,
del bando del 26.10.2000 per l’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il risanamento e consolidamento del centro storico di Rossano.
Visto il ricorso, il controricorso e gli atti tutti del giudizio;
Relatore, alla camera di consiglio dell’11.1.2001, il dr. Nicola Durante;
Rilevato che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi dell’art. 21, co. 9, l. 1034/71 (come novellato dall’art. 3, co. 1, l. 205/00) che, in sede di decisione sulla domanda cautelare ed ove ne ricorrano i presupposti, faculta il T.A.R. ad adottare decisione in forma semplificata a norma dell’art. 26 l. 1034/71, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentendo sul punto le parti costituite;
Sentiti i difensori come da verbale d’udienza;
Ravvisata la manifesta fondatezza del gravame per violazione dell’art. 17, co. 14-quinquies, l. 109/94, non prevedendo espressamente il bando impugnato la partecipazione diretta dei geologi al progetto della relazione geologica e stante la mancata predisposizione di un bando di concorso parallelo per la sola redazione del detto elaborato (cfr. C.S., sez. IV, ord. 14.3.2000 n. 1291);
Ritenuto che le spese possono essere compensate per gravi ragioni.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria – sede di Catanzaro, sezione seconda, definitivamente pronunciando in forma semplificata sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2001.
Il presidente
F.to Francesco Brandileone
Il relatore
F.to Nicola Durante
Il segretario
F.to Ionadi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Iln 17 GEN. 2001
Il Segretario
F.to Domenico Scalise