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n. 12-2001 - © copyright.

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I – Sentenza 29 novembre 2001 n. 5109 - Pres. Coraggio, Est. Pagano - Comune di Meta (Avv. Pinto) c. Regione Campania e Comitato regionale di controllo (CORECO) di Napoli (Avv. Colosimo) - (respinge).

Comune e Provincia - Statuto - Numero degli assessori - Previsione di un numero oscillante di assessori - Illegittimità.

Fonti - Testo unico enti locali - Natura - Individuazione - Natura novativa e non meramente compilatoria - Va riconosciuta.

Ai sensi dell’art. 33, 1° comma, della L. 142/1990 (secondo cui “la giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della Provincia, che la presiedono e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti che non deve essere superiore ad un terzo..”), deve ritenersi che gli statuti comunali possono prevedere gli assessori solo in numero fisso, essendo illegittima la previsione in essi di un numero di assessori oscillante e variabile (alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto illegittimo uno statuto comunale nella parte in cui prevedeva che il numero degli assessori comunali fosse “non inferiore a quattro e non superiore a sei”) (1).

Il T.U. enti locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, non ha carattere ricognitivo e natura meramente compilatoria, ma è provvedimento in grado di operare una novazione dei testi legislativi raccolti e, quindi, costituisce un testo unico-fonte grazie al quale il corpus normativo esistente si adegua ad una realtà in continuo divenire (2).

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(1) In senso analogo, ritenendo illegittima la disposizione contenuta in uno Statuto comunale che non stabilisce il numero degli assessori, in violazione all’art. 33 co. 1 l. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, ma che rimette ad organi diversi da quello consiliare (nella specie, al Sindaco) la determinazione concreta del numero degli assessori, pur all’interno di limiti invalicabili fissati per relationem alla legge medesima v. T.A.R. Calabria-Catanzaro - sentenza 2 maggio 2001 n. 676, in questa rivista, n. 9/2001.

V. sempre in questa rivista in senso opposto la circolare del Ministero dell'Interno n. 7199, prot.n.15900/1476/1Bis/c.le.142 del 19.11.1999 (documento .pdf), con commento di Lucio De Marinis, Giunte municipali e provinciali a rischio; v., sempre in questa rivista, L. Olivieri, La composizione delle giunte comunali e provinciali ed il successivo contributo dello stesso A., Ancora sulla composizione delle Giunte comunali e provinciali.

Come si dà atto lealmente nella motivazione della sentenza, in senso diverso si è anche espresso in sede consultiva il Consiglio di Stato (Sez. I, parere 7 agosto 2000 n. 741); quest’ultimo orientamento è stato disatteso dal  T.A.R. Campania innanzitutto perché dal dettato letterale dell'art. 31 L. 142/1990 risulta che le giunte sono composte da un numero di assessori stabilito dallo statuto. La dizione usata dal legislatore impone pertanto di interpretare la norma nella sua lessicale portata: non appare quindi dubitabile che si è richiesto allo statuto uno sforzo identificativo specifico della consistenza assessorile.

Dirimente è stato in ogni caso considerato il raffronto tra l’art. 31 L. 142/1990 cit. e l’art. 47 del  T.U. enti locali D.Lgs 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che gli statuti possano fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

Secondo il T.A.R. Campania,  per prevedere la discussa oscillabilità, il legislatore ha dovuto affermarla esplicitamente: per il passato vale dunque il principio ubi tacuit non voluit, attesa l’affermata natura innovativa (e non meramente compilatoria) del T.U.

(2) Contra, nel senso cioè di ritenere che il nuovo T.U. ee.ll. ha natura meramente compilatoria, v. CONSIGLIO DI STATO, AD. GEN., parere 8 giugno 2000 n. 87, pubblicato in questa rivista, n. 6/2000; TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA, sentenza 30 luglio 2001, ivi, n. 7/8-2001 e P. VIRGA, Con il testo unico si è raggiunto l'obiettivo della stabilità nella legislazione degli enti locali?, ivi, n. 1/2001 (che richiama il citato parere dell'Ad. Generale).

 

 

PER L’ANNULLAMENTO

del provvedimento n. 200600 vrb. 62 del 4.8.2000 con il quale il Coreco ha annullato la delibera del Comune di Meta del 22 agosto 2000 limitatamente all’art. 20 dello Statuto, per contrasto con l’art. 33, I° comma della legge 8.6.1942 n. 142, in quanto il numero degli assessori deve essere stabilito dallo statuto, giusta normativa sopra riportata,

visti tutti gli atti e documenti di causa;

uditi all’udienza del 2/5/2001 –rel. il cons. A. Pagano– gli avv.ti: come da verbale di udienza;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Con il presente ricorso, il Comune di Meta di Sorrento si duole che il Coreco abbia disposto l’annullamento dello statuto comunale nella parte in cui ha previsto che il numero degli assessori comunali fosse “non inferiore a quattro e non superiore a sei”.

Ha articolato pertanto un motivo di ricorso con cui ha dedotto la violazione di legge (art. 33 L. 142/1990) la violazione della circolare del ministero degli Interni n. 7 del 19.11.1999 e l’eccesso di potere sotto molteplici profili.

2.- Resiste l’amministrazione.

3.- All'udienza indicata, la causa é stata trattenuta in decisione.

4.- Il ricorso è infondato.

4.1.- L’art. 33 comma 1 della L. 142/1990 prevede (rectius: prevedeva) che “La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della Provincia, che la presiedono e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti che non deve essere superiore ad un terzo..”.

Il comune impugnante, in sede di redazione della norma statutaria contestata, ha stabilito che la giunta fosse composta di un numero di assessori non inferiore a quattro e non superiore a sei.

Tale indicazione non è stata legittima in sede di controllo, ritenendosi la necessità dell’indicazione numerica puntuale.

Il problema giuridico da risolvere è dunque se lo statuto comunale possa prevedere un’indicazione oscillante, per quanto attiene la consistenza numerica, degli assessori.

Il Tribunale, pur consapevole del parere favorevole alla tesi della parte ricorrente, espresso dal Consiglio di Stato (CdS, sez I, 7 agosto 2000 n. 741) , ritiene che la caducazione operata dal Coreco sia legittima.

Valga innanzitutto un riferimento ermeneutico testuale.

La lettera dell'art. 31, L. 142/1990 cit., afferma che le giunte sono composte da un numero di assessori stabilito dallo statuto.

L’argomento letterario impone pertanto di interpretare la norma nella sua lessicale portata: non appare dubitabile che si è richiesto allo statuto uno sforzo identificativo specifico della consistenza assessorile.

L’argomento è ulteriormente rilevante se letto in relazione al sistema delle fonti ove si richiede alla legge di fissare la normativa di principio e allo statuto quella di dettaglio: tanto implica che quest’ultimo non può mantenersi in posizione elastica ma deve, appunto, indicare il “numero" cioè esprimere un elemento astratto riferito ad una data quantità.

Il dato testuale è inoltre in sintonia con la necessaria previsione della espressività dei limiti alla autonomia normativa dei Comuni. La norma in esame ha infatti sancito un massimo di assessori nominabili (numero stabilito che non deve essere superiore ad un terzo non superiore a sedici unità) indicando quindi un primo limite; ha poi lasciato ampia discrezione nella identificazione del minimo, affermando però l’esigenza della sua numerazione.

In altri termini, numero stabilito dagli statuti vuole indicare appunto, da un lato, la possibilità di tarare la scelta con riferimento alle esigenze comunali, dall’altro, che, effettuata tale ricognizione, la scelta stessa sia espressa riferendosi ad un numero definito.

Altro è quindi, in conclusione, riconoscere che lo statuto possa discrezionalmente fissare il numero minimo degli assessori, altro è affermare, contrariamente alla lettera della legge, che lo si possa definire in modo variabile.

Dirimente è, infine, il raffronto con la disposizione contenuta nel T.U. enti locali D.Lgs 267 del 18 agosto 2000, di cui si esclude il carattere ricognitivo con natura meramente compilatoria, identificandolo in un provvedimento in grado di operare una novazione dei testi legislativi raccolti e quindi testo unico-fonte grazie al quale il corpus normativo esistente si adegua ad una realtà in continuo divenire.

Nello stesso, in particolare, è previsto (art. 47) che gli statuti possano fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

Per prevedere la discussa oscillabilità, il legislatore ha dovuto affermarla esplicitamente: per il passato, (l’atto del Coreco impugnato è del 4 agosto 2000 su delibera comunale del 12 luglio 2000) vale dunque il principio ubi tacuit non voluit.

Il ricorso è riassuntivamente da respingere.

5.- Attesa la particolarità della questione, sussistono giusti motivi per la compensazione totale delle spese.

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo della Campania-Napoli (sezione prima) pronunciando sul ricorso summenzionato, lo respinge. Spese di causa interamente compensate.

Ordina all’amministrazione di uniformarsi.

Così deciso in Napoli, il 2/5-3/10 2001, nella camera di consiglio del TAR. Campania-Napoli.

Giancarlo Coraggio pres.

Alessandro Pagano rel. est.

Depositata il 29 novembre 2001.

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