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n. 11-2001 - © copyright.

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. II – Sentenza 13 novembre 2001 n. 4841 - Pres. Onorato, Est. Cernese - Rossitecnica S.r.l. (Avv.. Monica Mazziotti) c. Regione Campania (Avv. Adriana Ciniglio) e Ditta Fratelli Amodio (n.c.) - (dichiara il ricorso irricevibile).

Contratti della P.A. - Gara - Esclusione - Termine per l’impugnazione - Nel caso in cui un rappresentante legale munito di procura ad hoc risulti presente durante le operazioni di gara - Decorre dalla data di adozione del provvedimento di esclusione.

La presenza di un rappresentante di una ditta partecipante alla gara di appalto nel corso della seduta durante la quale la commissione giudicatrice ha escluso la ditta stessa dalla gara non comporta ex se piena conoscenza dell’atto di esclusione, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, solo quando risulti che il rappresentante stesso non era munito di mandato ad hoc.

Viceversa, la presenza alla gara, debitamente verbalizzata, di un rappresentante munito di procura comporta conoscenza del provvedimento di esclusione che sia stata adottato nei confronti della ditta stessa e fa decorrere il termine di impugnazione (alla stregua del principio il ricorso è stato ritenuto irricevibile, essendo stato proposto oltre il termine di 60 giorni dalla data di adozione del provvedimento di esclusione, provvedimento questo conosciuto tramite un rappresentante legale munito di procura presente in sede di gara) (1).

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(1) V. sul punto in questa rivista Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 12 luglio 1999 n. 1217, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cds4_1999-1217.htm e, più recentemente, Sez. V, sent. 3 aprile 2001 n. 1998, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cds5_2001-1998.htm (che non ritiene nemmeno necessaria la procura affinché possa considerarsi realizzata la piena conoscenza delle operazioni di gara).

 

 

per l’annullamento

a) del verbale di gara del 21.2.2001, nella parte in cui la società ricorrente non è ammessa alla gara de quo;

b) dell’intervenuta aggiudicazione di cui al verbale del 14.3.2001;

c) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, ivi compresa la determina di aggiudicazione eventualmente adottata dall’Amministrazione resistente nei confronti della Ditta F. lli Amodio;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTI gli atti tutti della causa;

UDITA alla Camera di Consiglio del 25 ottobre 2001 la relazione del dr. Vincenzo Cernese;

UDITI, altresì, i difensori delle parti come da verbale d’udienza;

VISTI gli artt. 21, comma 10 e 26, comma 5, della legge n. 1034/71;

SENTITI sul punto i procuratori delle parti;

RITENUTO in fatto e considerato in diritto:

- che il ricorso in epigrafe è diretto all’annullamento di un verbale di gara per pubblico incanto nella parte in cui non ammette alla gara de quo la Società ricorrente in quanto dalla documentazione contenuta nel plico da quest’ultima inviato "manca la dichiarazione sostitutiva attestante il fatturato annuo complessivo negli ultimi tre anni. Vengono solo elencati gli importi relativi a forniture per gli anni 1997/98/99 la cui somma, per ogni anno è inferiore a settecento milioni";

- che, tuttavia, il proposto ricorso è irricevibile in quanto, in quanto alla seduta di gara del 21.2.2001 - in cui è stata disposta la non ammissione della Ditta ricorrente (unitamente all’aggiudicazione alla Ditta controinteressata) - era presente il rappresentante legale della Ditta ricorrente, munito di procura (come risulta verbalizzato);

- che secondo la giurisprudenza: "la presenza di un rappresentante della ditta partecipante alla gara di appalto nella riunione nella quale la Commissione giudicatrice ha escluso la ditta stessa dalla competizione non comporta ex se piena conoscenza dell’atto di esclusione ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione qualora non risulti che il rappresentante stesso era munito di mandato ad hoc" (C. di S., sez. VI n. 1483 del 1999 e, più recentemente, n. 2919 del 2001);

- che, alla stregua di quanto sopra, deve ritenersi che la presenza alla seduta di gara del 21.2.2001 del rappresentate della ditta ricorrente comporta piena conoscenza dell’atto di esclusione;

- che, pertanto, il ricorso in esame risulta manifestamente irricevibile, sotto il profilo della tardività della sua proposizione;

- che nulla si dispone per le spese non essendo l’intimata Amministrazione e la controinteressata costituiti in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 9523/2001 R.G.) proposto da Rossitecnica S.r.l., lo dichiara irricevibile.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2001.

ANTONIO ONORATO Presidente

VINCENZO CERNESE Referendario Estensore

Depositata il 13 novembre 2001.

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