TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. IV - Sentenza 8 maggio 2003 n. 5330 - Pres. Monteleone, Est. Russo - Albarano (Avv.Palma) c. Comune di Mariglianella (Na) (n.c.) - (accoglie).
1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Rilascio - In zona non urbanizzata - Previa adozione di uno strumento urbanistico attuativo - Necessità - In zona completamente urbanizzata o per lotto intercluso - Strumento urbanistico attuativo - Non occorre - In zona parzialmente urbanizzata - Valutazione circa lo stato di urbanizzazione già presente nella zona - Necessità.
2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Diniego - Per mancanza di piano di lottizzazione - Nel caso in cui la P.A. non abbia adeguatamente ponderato lo stato di urbanizzazione della zona interessata dall’intervento - Difetto di motivazione e di istruttoria - Si configura - Fattispecie.
2. Giustizia amministrativa - Risarcimento dei danni - Per lesione di interessi legittimi - Nel caso di annullamento in s.g. di diniego di concessione edilizia - Possibilità per la P.A. di riesercitare discrezionalmente il proprio potere in ordine al rilascio del titolo ampliativo - Condanna contestuale al risarcimento del danno - Impossibilità.
1. Per rilasciare una concessione edilizia è necessario che sia già stato adottato un piano esecutivo (piano di lottizzazione o piano particolareggiato) nel caso in cui si tratti di asservire per la prima volta all’edificazione, mediante la costruzione di uno o più fabbricati, aree non ancora urbanizzate – che obiettivamente richiedano, per il loro armonico raccordo col preesistente aggregato abitativo, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (1). Nel caso invece di lotto intercluso o in altri analoghi casi nei quali la zona risulti totalmente urbanizzata, attraverso la realizzazione delle opere e dei servizi atti a soddisfare i necessari bisogni della collettività – quali strade, spazi di sosta, fognature, reti di distribuzione del gas, dell’acqua e dell’energia elettrica, scuole, etc. – lo strumento urbanistico esecutivo non può ritenersi necessario e non può, pertanto, essere consentito all’Ente locale di negare il rilascio di una concessione edilizia per la mancanza della strumentazione urbanistica di dettaglio (2). Nel caso infine in cui il territorio risulti già, più o meno intensamente, urbanizzato, la mancanza dello strumento attuativo non può essere invocata per negare la concessione edilizia; in quest’ultima ipotesi, infatti, la reiezione di una domanda di concessione edilizia può giustificarsi soltanto nel caso in cui l’Amministrazione abbia adeguatamente valutato lo stato di urbanizzazione già presente nella zona e abbia congruamente evidenziato le concrete e ulteriori esigenze di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzione (3).
2. E’ illegittimo, per difetto di motivazione e di istruttoria, il diniego di concessione edilizia motivato con esclusivo e generico riferimento alla mancanza del piano di lottizzazione ovvero del piano particolareggiato, nel caso in cui la P.A. non abbia provveduto a valutare adeguatamente lo stato di urbanizzazione già presente nella zona interessata dall’intervento edilizio e non abbia congruamente e in concreto evidenziato, da un lato, i profili di inadeguatezza delle opere di urbanizzazione esistenti, e, dall’altro, le concrete ed ulteriori esigenze di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzione (4).
3. Allorché sia annullato in s.g. un provvedimento di diniego di rilascio della concessione edilizia, non può essere accolta la contestuale domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente, nel caso in cui residui in capo all’Amministrazione un margine di apprezzamento discrezionale, tale da far configurare solo come eventuale il rilascio dell’atto di assenso edificatorio ed il conseguente ampliamento della sfera giuridico-patrimoniale dell’interessato (5).
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(1)
Cfr., Cons. Stato, Ad. Plen., 20 maggio 1980 n. 18; Sez. V, 13 novembre 1990 n. 776; 6 aprile 1991 n. 446 e 7 gennaio 1999 n. 1.(2) V. per tutte T.A.R. Campania-Napoli, Sez. IV, 6 giugno 2000 n. 1819.
(3) Cfr., Cons. Stato, Ad. Plen., 6 ottobre 1992 n. 12; Sez. V, 3 ottobre 1997 n. 1097, 25 ottobre 1997 n. 1189 e 18 agosto 1998 n. 1273; T.A.R. Lazio, Sez. II, 29 settembre 2000 n. 7649; T.A.R. Campania-Napoli, Sez. IV, 2 marzo 2000 n. 596 e 18 maggio 2000 n. 1413.
(4) Alla stregua del principio, nella specie è stato ritenuto illegittimo il diniego di concessione edilizia - fondato sul solo motivo della mancanza di piano di lottizzazione - per la realizzazione di tre villette a schiera, su lotto ubicato in zona servita da strada di accesso, ben collegata al sistema viario comunale, da linee elettriche e telefoniche, da rete idrica comunale di acqua potabile, da rete fognaria comunale per acque bianche e nere, rispetto alla quale erano anche attualmente in corso lavori di potenziamento; e, in relazione alle opere di urbanizzazione secondaria, caratterizzata dalla presenza, nelle vicinanze, di edifici scolastici per scuole materne, elementari e medie di primo grado, attrezzatura sportiva ed edifici di culto.
(5) Sul risarcimento dei danni a seguito di annullamento di concessione edilizia v. Cons. Stato, sez. V, 14 gennaio 2003 n. 87, in questa Rivista n. 1-2003 e TAR Lazio, Sez. II bis, 13 febbraio 2001 n. 1090, ivi n. 2-2001.
(omissis)
PER L’ANNULLAMENTO
previa sospensione del provvedimento prot. n.2564 del 4 marzo 2002, con il quale il Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Mariglianella ha disposto il diniego della concessione edilizia richiesta dal ricorrente nonché del richiamato parere contrario della Commissione edilizia espresso nella seduta del 28 febbraio 2002 e di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente;
E PER OTTENERE
la condanna del Comune intimato al risarcimento del danno ingiusto conseguente all’illegittimo diniego;
(omissis)
FATTO
Con atto notificato in data 30 aprile 2002 e depositato il 28 maggio 2002, il sig. ALBARANO Luigi ha premesso di essere comproprietario di un suolo sito nel Comune di Mariglianella, riportato in catasto al foglio di mappa n.3, particella n.184, ricadente in zona C3 di espansione del PRG approvato il 29 dicembre 1983.
In data 18 luglio 2001, egli inoltrava richiesta di concessione edilizia per la costruzione di tre villette a schiera, assunta al protocollo generale del Comune al n.6233 .
Con il provvedimento fatto oggetto d’impugnazione, in data 4 marzo 2002, il responsabile del servizio urbanistica – edilizia privata dell’Ente respingeva la domanda, su conforme parere contrario della Commissione Edilizia, espresso in data 28 febbraio 2002.
Avverso tale atto di diniego, il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di diritto :
Contraddittorietà - violazione del principio di ragionevolezza - eccesso di potere per incongruenza manifesta e carenza dei presupposti – irragionevolezza – illogicità – violazione e falsa applicazione art.3 L. n.241/1990 – violazione e falsa applicazione art.18 norme di attuazione del PRG – eccesso di potere per difetto di motivazione – carenza di istruttoria – violazione del giusto procedimento – perplessità – violazione del principio del buon andamento della P.A. (art.97 Cost.) ;
Violazione e falsa applicazione art.18 delle norme di attuazione del PRG – difetto di motivazione – carenza di istruttoria – illogicità – perplessità ;
Violazione e falsa applicazione artt.28 e 41 quinquies L. n.1150/1942, art.18 L. n.47/1985, 18 norme di attuazione PRG – difetto assoluto di motivazione – eccesso di potere per carenza di istruttoria inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto – illogicità – perplessità – ingiustizia manifesta.
Assume il ricorrente che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato che, come si evincerebbe dalla relazione tecnica allegata, la zona interessata dall’intervento risulterebbe già completamente urbanizzata, con la conseguenza di far venir meno la necessità della previa adozione del piano di lottizzazione convenzionato.
Ad avviso dell’interessato, il Comune non avrebbe inoltre evidenziato congruamente le concrete ulteriori esigenze di urbanizzazione connesse alla realizzazione dell’intervento edilizio progettato.
Il ricorrente ha concluso con domanda di annullamento del gravato atto nonché di condanna del Comune intimato al risarcimento dei danni subiti per effetto del mancato rilascio della concessione.
Con successiva memoria parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste.
Alla pubblica udienza del 2 aprile 2003, la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è il provvedimento con il quale il Comune di Mariglianella ha respinto l’istanza di concessione edilizia presentata dal ricorrente per la costruzione di tre villette a schiera su di un suolo ricadente in zona C3 di espansione del vigente P.R.G., approvato il 29 dicembre 1983, che subordina l’edificazione alla previa approvazione di un piano di lottizzazione, secondo quanto disposto dall’art.18 delle relative norme di attuazione.
Il responsabile del competente servizio ha denegato il rilascio del titolo ampliativo conformemente al parere contrario espresso dalla Commissione edilizia, ritenendo che "le opere di urbanizzazione presenti potrebbero considerarsi sufficienti a far fronte alle esigenze della popolazione attuale, ma certamente non sufficienti a far fronte alle esigenze della popolazione futura, a seguito della realizzazione di edifici, mediante intervento diretto sui comparti edificatori C3; in quanto si priverebbe la collettività del 30% dell’area da destinare alle opere di urbanizzazione primarie e secondarie (parcheggi, verde privato, area per l’istruzione, per verde a parco e sport)".
2. Osserva il Collegio che sulla questione di diritto sottesa alla ragione di impedimento posta dal Comune alla base della determinazione adottata, si è formato un orientamento giurisprudenziale, che si è andato via via affinando e consolidando nel corso degli anni, attraverso l’individuazione di distinte soluzioni interpretative in rapporto alle diverse situazioni concrete di volta in volta emergenti.
2.1. Così, nel caso in cui si tratti di asservire per la prima volta all’edificazione, mediante la costruzione di uno o più fabbricati, aree non ancora urbanizzate – che obiettivamente richiedano, per il loro armonico raccordo col preesistente aggregato abitativo, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria – si è costantemente richiesta la necessità del piano esecutivo (piano di lottizzazione o piano particolareggiato) quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia (cfr., C.d.S., Ad. Plen., 20.5.1980 n.18 e 6.12.1992 n.12 ; V Sezione, 13.11.1990 n.776 ; 6.4.1991 n.446 e 7.1.1999 n.1 ; T.A.R. Campania, IV Sezione, 2.3.2000 n.596).
E’ evidente che in tale prima fattispecie, nella quale l’integrità d’origine del territorio non è sostanzialmente vulnerata, deve essere rigorosamente rispettata la cadenza, in ordine successivo, dell’approvazione del piano regolatore generale e della realizzazione dello strumento urbanistico d’attuazione, che garantisce una pianificazione razionale e ordinata del futuro sviluppo del territorio dal punto di vista urbanistico.
2.2. Per contro, nel caso inverso di lotto intercluso o in altri analoghi casi nei quali la zona risulti totalmente urbanizzata, attraverso la realizzazione delle opere e dei servizi atti a soddisfare i necessari bisogni della collettività – quali strade, spazi di sosta, fognature, reti di distribuzione del gas, dell’acqua e dell’energia elettrica, scuole, etc. – lo strumento urbanistico esecutivo non può ritenersi più necessario e non può, pertanto, essere consentito all’Ente locale di trincerarsi dietro l’opposizione di un rifiuto, basato sul solo argomento formale della mancata attuazione della strumentazione urbanistica di dettaglio (cfr., per tutte, T.A.R. Campania, IV Sezione, 6.6.2000 n.1819).
2.3. Oscillazioni possono cogliersi nella giurisprudenza nelle situazioni intermedie, nelle quali il territorio risulti già, più o meno intensamente, urbanizzato.
In tali casi, caratterizzati da una sostanziale, anche se non completa urbanizzazione, appare convincente, in quanto realizza un equilibrato contemperamento dei diversi interessi, la soluzione interpretativa che si è affermata, per la quale la mancanza dello strumento attuativo non può essere invocato ad esclusivo fondamento del diniego di concessione edilizia.
In questa prospettiva, si ritiene che la reiezione possa giustificarsi soltanto nel caso in cui l’Amministrazione abbia adeguatamente valutato lo stato di urbanizzazione già presente nella zona e abbia congruamente evidenziato le concrete e ulteriori esigenze di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzione (cfr., C.d.S., Ad. Plen., 6.10.1992 n.12 ; V Sezione, 3.10.1997 n.1097, 25.10.1997 n.1189 e 18.8.1998 n.1273 ; T.A.R. Lazio, II Sezione, 29.9.2000 n.7649 ; T.A.R. Campania, IV Sezione, 2.3.2000 n.596 e 18.5.2000 n.1413).
L’Ente locale, infatti, essendo in possesso delle informazioni concernenti l’effettiva consistenza del reticolo connettivo del suo territorio, comprendente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, i servizi pubblici nonché le edificazioni pubbliche e private già esistenti, è sicuramente in grado di stabilire se e in che misura un ulteriore, eventuale carico edilizio possa armonicamente inserirsi nell’assetto del territorio già realizzato o in via di realizzazione.
Naturalmente, in questo caso, al Comune è consentito, pur sempre, di rifiutare ulteriori assensi edilizi, a condizione, tuttavia, che motivi adeguatamente le ragioni del diniego, in rapporto alla situazione generale del comprensorio a quel momento esistente.
3. Venendo al caso in trattazione, il Collegio osserva che, sulla base della documentazione versata in giudizio, la concreta situazione dei luoghi interessata dal progettato intervento appare collocarsi all’interno della fattispecie da ultimo delineata (al punto 2.3.).
Il ricorrente ha infatti evidenziato, allegando perizia giurata, comprensiva di aerofotogrammetria e rilievi planimetrici e fotografici, che con il passare degli anni l’area ricadente in zona C3 di espansione del Piano Regolatore Generale è stata quasi completamente edificata con realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Quanto alle prime, la zona ove è ubicato il lotto interessato all’intervento è servita da strada di accesso (via S. Eucalione) ben collegata al sistema viario comunale, da linee elettriche e telefoniche, da rete idrica comunale di acqua potabile, da rete fognaria comunale per acque bianche e nere, rispetto alla quale sono anche attualmente in corso lavori di potenziamento. Quanto alle opere di urbanizzazione secondaria viene rilevata la presenza nelle vicinanze di edifici scolastici per scuole materne, elementari e medie di primo grado, attrezzatura sportiva ed edifici di culto.
A fronte di tali specifiche risultanze, il Comune resistente, nel provvedimento impugnato, si è limitato a constatare, da un lato, la sufficienza delle opere di urbanizzazione presenti rispetto alla edificazione preesistente, dall’altro, genericamente, l’inidoneità a fronteggiare le esigenze discendenti dalle nuove costruzioni, senza evidenziare in concreto i profili di inadeguatezza e le ulteriori specifiche opere di urbanizzazione occorrenti.
Pertanto, alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, non avendo l’Ente locale, nell’adozione del provvedimento impugnato, ponderato adeguatamente se l’ulteriore realizzazione edilizia proposta potesse essere consentita dallo stato di urbanizzazione nella zona, risulta fondata la dedotta censura di difetto di motivazione e di istruttoria.
3.1. Alla stregua di quanto fin qui considerato, quanto alla domanda impugnatoria, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’atto di diniego, con salvezza, peraltro, delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione resistente.
Restano assorbite le ulteriori censure non esaminate.
4. Va respinta, invece, la domanda risarcitoria, atteso che l’accoglimento del ricorso non comporta l’obbligo del rilascio della richiesta concessione edilizia, residuando in capo all’Amministrazione un margine di apprezzamento discrezionale, nei termini appena descritti, tale da far configurare solo come eventuale l’ampliamento della sfera giuridico-patrimoniale dell’interessato.
5. Tenuto anche conto della peculiarità delle questioni trattate, ricorrono sufficienti ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sede di Napoli Sezione quarta – accoglie il ricorso in epigrafe n.5599/2002 e, per l’effetto, annulla il diniego di concessione edilizia impugnato.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità Amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2 aprile 2003.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE (Pierluigi Russo) (Nicolò Monteleone)
Depositata l'8 maggio 2003.