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TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I - Ordinanza 15 marzo 2000 n. 1326 - Pres. Coraggio, Est. Monaciliuni.

Nel caso in cui con ricorso sia stato richiesto da una Casa di cura nei confronti di una A.S.L il riconoscimento del diritto alla percezione di somme per le prestazioni di assistenza ospedaliera effettuate, il Giudice amministrativo, ove non risulti giustificato il comportamento omissivo dell’amministrazione (sulla quale comunque incombe l'obbligo di provvedere alle verifiche ed agli adempimenti amministrativo-contabili sui crediti vantati dalla Casa di cura, anche al fine di evitare ingiustificati oneri aggiuntivi a carico dell'Erario) può fissare all’Amministrazione stessa in sede cautelare un termine entro il quale deve provvedere al pagamento e può stabilire che, in mancanza, si procederà alla nomina di un commissario ad acta (1).

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(1) Riteniamo utile riportare di seguito uno stralcio della lettera di trasmissione inviata dagli Avv.ti Ennio Macrì e Massimo Ambroselli, del Foro di Napoli: "abbiamo il piacere di trasmetterLe, in allegato, copia dell'ordinanza cautelare indicata in oggetto, con cui il Tar Campania - Napoli ha accolto l'istanza di una Casa di cura privata convenzionata, finalizzata al pagamento di prestazioni assistenziali fatturate e non pagate.

I Giudici amministrativi campani, dopo un periodo di stasi, dovuto evidentemente: a) alla pendenza della questione di costituzionalità dell'art. 35 del Dlgs. 80/98, dagli stessi sollevata con ordinanza n. 445 del 18.2.1999; b) al generale deferimento all'Ad. Plenaria dell'ambito oggettivo della giurisdizione esclusiva in materia, di cui all'ordinanza del Consiglio di Stato Sez. V n. 2440 del 9.11.1999, involgente anche l'individuazione degli strumenti di tutela cautelare dei crediti pecuniari, hanno ritenuto di poter accordare nuovamente una parziale tutela interinale, facendo uso del potere cautelare, sia pur previa verifica dei presupposti di cui all'art. 21 L. 1034/1971.

L'ordinanza in argomento, pertanto, contribuisce a nostro avviso a fornire ulteriore sostegno all'orientamento giurisprudenziale in materia, in fase di costante sviluppo, ed a disattendere le isolate pronunzie che individuano nel Giudice amministrativo le ingrate caratteristiche del "profeta disarmato".

Lieti dell'incontro, porgiamo cordiali saluti".

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REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

NAPOLI

SEZIONE PRIMA

nelle persone dei Signori:

GIANCARLO CORAGGIO Presidente

CARLO D'ALESSANDRO Cons.

ARCANGELO MONACILIUNI Primo Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del l5 Marzo 2000

Visti gli artt. 19 e 21, Le., della Legge 6 dicembre 1971, n, 1034;' Visto il ricorso 2022/2000 proposto da:

SOC. CASA DI CURA …

rappresentato e difeso da:

MAGRI’ ENNIO

AMBROSELLI MASSIMO

con domicilia eletto in NAPOLI

contro

U.S.L. N. … GESTIONE LIQUIDATORIA

REGIONE CAMPANIA

Per il riconoscimento del diritto alla percezione della somma di £ 267.135.890 per le prestazioni di assistenza ospedaliera effettuate dalla casa dl cura ricorrente nei confronti della A.S.L. Napoli, nel corso dell'anno 1994;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Udito il relatore Primo Ref. ARCANGELO MONACILIUNI;

Uditi altresì per le parti l’Avv. M. Ambroselli;

RITENUTA l'illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione, peraltro non costituitasi in giudizio, sulla domanda di parte ricorrente;

CONSIDERATO che, allo stato, non appare giustificato il comportamento omissivo della stessa amministrazione, sulla quale incombe l'obbligo di provvedere alle verifiche ed agli adempimenti amministrativo - contabili siti crediti vantati dalla Casa di Cura"anche al fine di evitare ingiustificati oneri aggiuntivi a carico dell'Erario, ove confermata la sussistenza della debenza;

CHE a tal fine si ritiene di dover fissare un termine di giorni 60 (sessanta), provvedendosi, in mancanza, alla nomina di un commissario ad acta;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della legge 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE, nei sensi di cui in motivazione, la suindicata domanda incidentale di sospensione e, per l'effetto, ORDINA alla U. S. L. - Gestione Liquidatoria, in persona del suo legale rappresentante p.t., di provvedere nei sensi di cui in motivazione sulla domanda di pagamento inoltrate dalla Casa di Cura ricorrente.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI, li 15 marzo 2000

IL PRESIDENTE

IL PRIMO REFERENDARIO EST.

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