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n. 2-2002 - © copyright.

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I – Sentenza 14 febbraio 2002 n. 873 - Pres. Coraggio, Est. De Felice - BLU s.p.a. (Avv. N. Longobardi) c. Comune di Benevento (Avv. R. Prozzo) - (accoglie).

1. Ambiente - Elettrosmog - Installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare - Sospensione delle determinazioni in materia - Motivato con riferimento alla mancanza di normativa regionale - Illegittimità - Riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 1998/381 - Possibilità.

2. Ambiente - Elettrosmog - Installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare - Previsione di un divieto generalizzato di installazione nel territorio comunale - Illegittimità

1. E’ illegittima la generalizzata sospensione delle determinazioni del Comune sulle domande di concessione edilizia relative alla installazione di stazione radio-base, motivata con riferimento alla mancata definizione, da parte della Regione, degli atti di sua competenza, atteso che, nelle more, si applicano, comunque, in quanto compatibili, le disposizioni del D.M. 1998/381 (1).

2. E’ illegittimo il generalizzato divieto di autorizzazioni e concessioni previsto da un Comune per la installazioni di stazione radio-base per telefonia cellulare, motivato con l’asserita mancanza di espressa normativa in materia di localizzazione di stazioni radio-base, atteso che le valutazioni di compatibilità urbanistico-edilizia dovranno essere assicurate dai Comuni tenendo comunque conto del carattere infrastrutturale e di servizio a rete proprio di tali impianti, nella realtà normativa esistente, facendo uso degli ordinari criteri ermeneutici e di analogia delle prescrizioni esistenti, fermo restando che i Comuni stessi, fino al positivo esercizio del potere regolamentare di cui all’art. 8 L. 36/2001, per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, devono continuare ad applicare gli strumenti urbanistici vigenti.

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(1) Cfr. T.A.R. Campania-Napoli, Sez. I n. 4988/2001 e T.A.R. Puglia, Bari, sezione II, 24 maggio 2001, n. 3136; per ulteriori riferimenti v. la pagina di approfondimento.

 

per l’annullamento

della ordinanza n.178/2001 comunicata il 17.11.2001, con la quale è stata ordinata la immediata sospensione del rilascio di autorizzazioni all’installazione di infrastrutture di radiotelecomunicazione e fatto divieto di installare nel territorio di Benevento nuovi dispositivi ricetrasmittenti

(omissis)

FATTO e  DIRITTO

Considerato che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli articoli 21, comma 10 e 26 comma 4 della L.1034/1971 e successive modifiche e integrazioni, il contraddittorio risulta correttamente instaurato e sussistono i presupposti per la immediata decisione della causa, che appare matura;

Considerato che il provvedimento comunale impugnato, che ordina la immediata sospensione del rilascio di autorizzazioni alla installazione di strutture radio-base e fa divieto di installare nel territorio comunale nuovi dispositivi ricetrasmittenti di telefonia cellulare, determina la sospensione a termine di centottanta giorni e in ogni caso fino a quando non sarà acquisita la documentazione tecnica dei livelli di inquinamento nel territorio comunale, e fino alla normazione della materia, anche da parte della Regione Campania;

Considerato che deve ritenersi illegittimo, da parte del Comune, la generalizzata sospensione della determinazione relativa a installazioni di stazione radio-base, motivata sulla mancata definizione, da parte della Regione, degli atti di sua competenza, in quanto, nelle more, si applicano,comunque, in quanto compatibili, le disposizioni del D.M.1998/381 (v. in tal senso sentenza di questa sezione di Tribunale Amministrativo Regionale n.4988/2001 e sentenza del TAR Puglia, Bari, sezione II, 24.5.2001, n.3136);

Considerato che è altresì illegittimo il generico e generalizzato divieto di autorizzazioni e concessioni in relazione alla mancanza asserita di espressa normativa in materia di localizzazione di stazioni radio-base, posto che, le valutazioni di compatibilità urbanistico-edilizia dovranno essere assicurate dai comuni tenendo comunque conto del carattere infrastrutturale e di servizio a rete proprio di tali impianti, nella realtà normativa esistente, facendo uso degli ordinari criteri ermeneutici e di analogia delle prescrizioni esistenti, fermo restando che i comuni, fino al positivo esercizio del potere regolamentare di cui all’art. 8 L.36/2001, per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, devono continuare ad applicare gli strumenti urbanistici vigenti;

Ritenuto che pertanto il ricorso deve ritenersi fondato;

Ritenuto che le spese debbano seguire le regole della soccombenza e pertanto vanno poste a carico del comune nell’importo liquidato in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione I, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento amministrativo suindicato.

Condanna il Comune di Benevento al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro millecinquecento, comprensivi di spese, diritti ed onorari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2002, con l’intervento dei Magistrati:

Dott. Giancarlo Coraggio Presidente

Dott.Luigi Domenico Nappi Componente

Dott. Sergio De Felice Componente,est.

Depositata il 14 febbraio 2002.

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