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Giurisprudenza
n. 9-2002 - © copyright.

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I – Sentenza 16 settembre 2002 n. 5004 - Pres. Coraggio, Est. De Felice - Studio Odontostomatologico dott. Mario Cardinale s.a.s. (Avv. Carbone) c. Unità Sanitaria Locale n. 44 (Avv. Arena) e Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv.ra Stato) - (respinge).

1. Professioni - Professione medica - Esercizio in forma societaria - Condizioni e limiti - Erogazione di prestazioni poliambulatoriali - Necessità.

2. Sanità pubblica - Rapporti in regime di convenzionamento -  Trasferimento del rapporto individuale ad una società - Ex art. 4, comma 2, della L. n. 412/1991 - Ammissibilità - Condizioni - Costituzione di una società poliambulatoriale - Necessità - Revoca della convenzione  - Disposta perché la società costituita non eroga prestazioni poliambulatoriali - Legittimità.

1. La L. 30 dicembre 1991, n. 412, nel consentire l’esercizio in forma societaria della professione medica, limitandone la possibilità alla ipotesi di erogazione di prestazioni poliambulatoriali, se da un lato abolisce certamente il divieto assoluto di costituzione di società di medici professionisti, dall’altro, ne limita la liceità soltanto alle ipotesi ritenute a quel tempo meritevoli di valutazione positiva da parte del legislatore (la società poliambulatoriale), con una previsione che non appare irragionevole.

2. Deve ritenersi legittima la revoca della autorizzazione al trasferimento della convenzione dallo studio del professionista individuale alla struttura societaria da quest'ultimo costituita, nel caso in cui il trasferimento della convenzione riguardi una società non poliambulatoriale, che eroga prestazioni monospecialistiche (nella specie, la revoca era stata disposta perchè la società erogava non già prestazioni poliambulatoriali, ma esclusivamente prestazioni monospecialistiche di odontoiatria) (1).

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(1) V. in arg. da ult. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 26 settembre 2002 n. 4939 ed ivi ulteriori riferimenti.

 

 

per l’annullamento

della deliberazione dell’amministratore straordinario della USL 44 n.748 del 14.5.92 con la quale si revoca la deliberazione n.488 del 3.4.92 avente ad oggetto il trasferimento della convenzione di odontoiatria della gestione individuale del dott. Mario Cardinale alla gestione societaria della s.a.s. Studio Odonotostomatologico Mario Cardinale, nonché degli atti presupposti e connessi.

(omissis)

F A T T O

Il ricorrente espone che il dott. Cardinale è da tempo convenzionato esterno per la branca di odontoiatria con la USL 44, e, a seguito di istanza dello stesso, con delibera n. 488 del 3.4.92 l’amministratore straordinario della USL 44 ha concesso il trasferimento della predetta convenzione dalla gestione del dott. Cardinale alla gestione della s.a.s. Studio Odontostomatologico dott. Mario Cardinale.

Con delibera n. 748 del 14.5.92, la USL ha revocato la predetta delibera n.488/92, poiché ritenuta in contrasto con la "norma finale n.3" del DPR 119/88 e con il comma secondo dell’art. 4 L.412/1991.

Avverso gli atti su indicati il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge (norma finale n. 3 del DPR 119/88, dell’art. 4 L.412/1991, L.241/90, L.1815/1939, L.833/1978) ed eccesso di potere sotto vari profili.

Il ricorrente deduce violazione della norma finale n. 3 del DPR 119/88 d del comma II dell’art. 4 L.412/91, in quanto la limitazione da tali disposizioni prevista si riferisce soltanto alle società che sono sprovviste della autorizzazione sindacale prevista dall’art. 193 T.U. Leggi Sanitarie (1934/1265).

L’art. 4 L.412/91 prevede che le convenzioni possano essere stipulate con società che eroghino prestazioni poliambulatoriali, ma si riferisce solo alle nuove convenzioni e non al trasferimento del rapporto convenzionale.

Il provvedimento impugnato è inoltre un atto di secondo grado, una revoca, rispetto al già concesso trasferimento, e pertanto avrebbe dovuto essere motivato con riferimento all'interesse pubblico.

In estremo subordine si deduce la incostituzionalità dell’art. 4 L.412/91, se interpretato come inteso dalla intimata amministrazione.

L’Usl 44 si è costituita con memoria nella quale eccepisce in via preliminare il difetto di legittimazione attiva, in quanto l’atto impugnato è diretto al dott. Mario Cardinale, mentre la società ricorrente è soggetto autonomo.

Nel merito insiste nel rigetto del ricorso, perché infondato, in quanto la norma finale n. 3 DPR 119/88 e l’art. 4 L.412/91 prevedono la possibilità di stipulare convenzioni con studi sanitari gestiti da società soltanto se eroghino prestazioni poliambulatoriali, mentre la società ricorrente, alla quale sarebbe stata trasferita la convenzione, eroga esclusivamente prestazioni monospecialistiche di odontoiatria.

Con ordinanza n.695/1992 in data 8 luglio 1992, questa Sezione accoglieva la richiesta cautelare di sospensione, ritenendola assistita da sufficiente fumus boni juris

D I R I T T O

La ricorrente agisce per la illegittimità della revoca della autorizzazione al trasferimento della convenzione dallo studio del professionista individuale dott. Mario Cardinale alla struttura societaria da essa costituita.

Sostanzialmente con unico motivo di censura si sostiene la contrarietà al principio di cui all’art. 4 L.412/1991, che consente il trasferimento della convenzione anche a società non poliambulatoriali, non potendo desumersi chiaramente alcuna limitazione per le società.

La censura è infondata e il ricorso va pertanto rigettato.

E’ vero che l’art. 4 comma 2 L.412/1991 non prevede specificamente una decadenza del rapporto convenzionale in atto nel caso di trasformazione soggettiva, da individuale a societaria, della titolarità della struttura convenzionata.

Tuttavia, la esistenza di una struttura, nella quale il titolare originario dovesse essere presente e corresponsabilizzato, quale effetto della trasformazione della gestione, presuppone, alla luce della normativa vigente, la liceità delle società di professionisti esercenti l’attività sanitaria, liceità, della quale, con varie oscillazioni giurisprudenziali, si è dubitato, quantomeno all’epoca nella quale si colloca nel tempo la questione sottoposta a questo giudice (per il divieto di esercitare in forma societaria attività sanitarie protette, si veda, tra tante, Corte d’Appello di Napoli, 7 aprile 1995, 13 dicembre 1994; sulla valenza dell’art. 24 della c.d. legge Bersani 266/1997, che ha abolito l’art. 2 L.1815/1939, statuente il divieto di costituire società di professionisti, v. TAR Lazio sez.III, 19 maggio 2002, n. 4107; sulla non retroattività della abolizione v. Tribunale Monza, 8 ottobre 1999) .

La questione della ammissibilità delle società di medici o meglio « aventi ad oggetto l'esercizio di attività mediche », nel nostro ordinamento, è stata in passato controversa, sul rilievo della permanenza del divieto di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 1815 del 1939, oltre al disposto della legge finanziaria 1991.

A sua volta l'art. 4, secondo comma della legge n. 412 del 1991, derogatrice per questo aspetto alla legge n. 1815 del 1939, recita: « Le convenzioni possono essere stipulate anche con istituzioni sanitarie private gestite da persone fisiche e da società che erogano prestazioni poliambulatoriali, di laboratorio generale e specialistico in materia di analisi chimico cliniche, di diagnostica per immagini, di medicina fisica e di riabilitazione, di terapia radiante ambulatoriale, di medicina nucleare in vivo ed in vitro », e pertanto sembra chiaramente esistere una limitazione per i soggetti societari, essendo imposto che essi prestino necessariamente prestazioni poliambulatoriali.

Il divieto di cui alla legge n. 1815 del 1939 aveva lo scopo originario, seppure discutibile, di non consentire l'esercizio della professione sanitaria in comune nei rapporti fra il medico ed il paziente, con necessità conseguente di rendere individuabile il singolo professionista che operi nell'istituzione sanitaria.

La L.412/1991, nel consentire l’esercizio in forma societaria della professione medica, limitandone la possibilità alla ipotesi di erogazione di prestazioni poliambulatoriali, se da un lato abolisce certamente il divieto assoluto di società di medici professionisti, dall’altro, ne limita la liceità soltanto alle ipotesi ritenute a quel tempo meritevoli di valutazione positiva da parte del legislatore (la società poliambulatoriale), con una previsione che sotto tale aspetto non appare irragionevole.

Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.

Con riguardo alle spese di giudizio, si ritiene di disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione I, rigetta il ricorso in epigrafe. Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell’8 maggio 2002, con l’intervento dei Magistrati:

Dott. Giancarlo Coraggio Presidente

Dott. Alessandro Pagano Componente

Dott. Sergio De Felice Componente,est.

Depositata in segreteria il 19 settembre 2002.

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