TAR SICILIA-CATANIA, SEZ. III – Ordinanza 24 ottobre 2001 n. 2007 – Pres. Zingales, Est. Messina – Telecom Italia Mobile S.p.A. (Avv.ti Marotta e Tribulato) c. Comune di Torrenova (Avv. Librizzi).
Ambiente - Inquinamento derivante da onde elettromagnetiche - Regolamento comunale che detta prescrizioni in materia - E’ da ritenere legittimo ex L. n. 36/2001, rientrando nelle competenze comunali.
E’ da ritenere legittimo, sotto il profilo della competenza, ai sensi dell’art. 8/6 L. n. 36/2001, un regolamento comunale con il quale si disciplina l’istallazione di antenne radio base per telefonia mobile nelle varie zone omogenee (1).
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(1) V. in senso opposto di recente TAR LAZIO, SEZ. II - Sentenze 25 agosto 2001* (secondo cui sono illegittime le disposizioni comunali e regionali che fissano, per le stazioni radio base, limiti alle emissioni o distanze minime da abitazioni), pubblicate in questa rivista elettronica, n. 7/8-2001, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarlazio2_2001-08-25-1.htm con nota di commento di N. LAIS.
V. anche la pagina di approfondimento http://www.giustamm.it/approf/appr_inquinamentoonde.htm
Per l’annullamento
Del provvedimento della C.E.C. del Comune intimato del 16/1/2001 sulla richiesta di autorizzazione edilizia per l’installazione di una antenna radio base avanzata dalla società ricorrente;
Visto il ricorso introduttivo del giudizio;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avv. S. Librizzi per il Comune di Torrenova;
Udito alla camera di consiglio dell’11-10-2001 il relatore Cons. Rosalia Messina e uditi altresì, l’Avv. G. Tribulato e l’Avv. S. Librizzi;
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Considerato che l’impugnato regolamento resiste alle censure dedotte, essendo stato genericamente contestato al potere regolamentare del Comune in materia, che invece (ammesso e non concesso che un potere regolamentare a contenuto urbanistico-edilizio non potesse essere legittimamente adottato anche prima) è adesso certamente legittimo, sotto il profilo della competenza, ai sensi dell’art. 8/6 L. n. 36/2001;
Rilevato che, anziché genericamente affermare che lo "spirito" del regolamento di tutelare la salute pubblica, parte ricorrente avrebbe dovuto chiedere la sospensione per l’annullamento di singole, specifiche disposizioni contrastanti con il sistema delle competenze centrali e locali in materia;
Il Tribunale Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sez. III) rigetta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione; essa viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Catania, lì 11 ottobre 2001.
Depositata in segreteria il 24 ottobre 2001.