TAR FRIULI VENEZIA GIULIA - Sentenza 21 agosto 2001 n. 533 - Pres. Sammarco, Est. Di Sciascio - Comune di Sacile (Avv.ti Marco Marchi e Bruno Belleli) c. Mineraria Sacilese s.p.a. ee Immobiliare Sacilese s.r.l. (Avv.ti Gian Luigi Rota e Giuseppe Rusconi).
Giurisdizione e competenza - Espropriazione per p.u. - Controversia promossa dalla P.A. nei confronti dei privati - A seguito di occupazione acquisitiva - Al fine di far dichiarare l’avvenuta acquisizione della proprietà del suolo - Giurisdizione esclusiva del G.A. - Ex art. 34 D.L.vo n. 80/1998 - Non sussiste - Giurisdizione dell’A.G.O. - Sussiste.
Non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come delineata dagli artt. 34 e 35 del D. Lgs. 31.3.1998 n. 80, introdotto dall’art. 7 della L. 21.7.2000 n. 205, ma in quella del Giudice ordinario una controversia promossa da una P.A. nei confronti di privati, al fine di affermare, nei loro confronti, la proprietà pubblica di un suolo a seguito della irreversibile trasformazione di quest’ultimo; in tale ipotesi, infatti, il comportamento, in cui si sostanzia l’occupazione acquisitiva, che si assume intervenuta, non è l’oggetto della controversia - come invece richiede, per la sussistenza della giurisdizione esclusiva, l’art. 34 del D. Lgs. n. 80/98 - ma soltanto il presupposto dell’azione essenzialmente petitoria (in sostanza il titolo dell’asserito acquisto della proprietà) promossa dalla P.A. stessa.
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(1) Alla stregua del principio il TAR Friuli ha dichiarato che la controversia in questione rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, in base agli ordinari criteri di riparto, vertendosi in materia di diritti soggettivi.
Nelle ipotesi di occupazione acquisitiva in cui la P.A. agisce per l’affermazione del diritto di proprietà, infatti - secondo il TAR Friuli - il ristoro, conseguente all’affermazione della proprietà o di altro diritto reale dell’amministrazione, è, al di là della denominazione utilizzata ("liquidazione del danno"), di carattere indennitario e non risarcitorio, in quanto correlato non al pregiudizio subito dal danneggiato ma, con alcune variazioni in aumento, all’indennità per legittima espropriazione.
Un simile regime giuridico - ad avviso del TAR Friuli - è incompatibile con la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come delineata dagli artt. 34 e 35 del D. Lgs. 31.3.1998 n. 80, introdotto dall’art. 7 della L. 21.7.2000 n. 205.
Invero nelle cause che ad essa partengono non può, per il suo carattere di giurisdizione piena, esservi differenza tra il giudice dell’annullamento o dell’accertamento e il giudice del risarcimento del danno ingiusto, che avviene non tramite la corresponsione di un’indennità ma, se del caso, mediante completo ristoro in forma specifica o per equivalente.
La sentenza, pur affrontando un caso peculiare, si pone in contrasto con l’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa che ha affermato in materia di occupazione acquisitiva la giurisdizione del G.A., anche in considerazione della ampia formula impiegata dall’art. 34 del D.L.vo n. 80/1998, confermata dall’art. 7 della L. n. 205/2000.
V. in proposito da ult. Consiglio di Giustizia amministrativa, sent. 14 giugno 2001 n. 296, in Giustizia amministrativa n. 7-8/2001, pag. 799 ss. ed in www.giustamm.it, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cga_2001-06-14-1.htm, con nota di G. VIRGA ed ivi ult. riferimenti.
per l’accertamento
del diritto del Comune ricorrente alla proprietà di una porzione del Foglio 14, mappale n. 2147, intestata alla Mineraria Sacilese s.p.a. e ceduta, in tutto o in parte all’Immobiliare Sacilese s.r.l., per effetto di intervenuta occupazione appropriativa;
(omissis)
F a t t o
Rappresenta il Comune ricorrente di aver approvato, con deliberazione consiliare n. 305 del 14.10.1987, il progetto esecutivo per la costruzione di un palazzetto sportivo, su terreno allora di proprietà della Mineraria Sacilese s.p.a., senza che alla dichiarazione di pubblica utilità seguissero provvedimenti ablatori o di occupazione e senza che fosse catastalmente definita l’area, su cui doveva sorgere il manufatto, peraltro irreversibilmente destinata ad opera pubblica nel 1994.
Si chiede pertanto, in via istruttoria, a questo Tribunale amministrativo di definire l’area di sedime dell’opera anzidetta e quella di pertinenza, che allo stato può definirsi soltanto nei termini riportati in epigrafe.
E’ peraltro stato comunicato al ricorrente l’acquisto, da parte dell’Immobiliare Sacilese s.r.l., di un vasto comprensorio di proprietà della Mineraria Sacilese s.p.a., nell’ambito del quale insiste l’edificio in parola.
Peraltro l’occupazione appropriativa, determinatasi per effetto dell’irreversibile trasformazione del fondo e della sua pubblica destinazione, da parte del Comune ricorrente, determinerebbe l’acquisizione, da parte sua, del diritto di proprietà.
Si chiede pertanto al giudice adito di accertare la titolarità, in capo al ricorrente, del diritto predetto.
Si sono costituite in giudizio le parti intimate, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, da parte della sola Immobiliare Sacilese s.r.l., altresì il difetto di legittimazione passiva, e controdeducendo altresì nel merito, con richiesta di condanna alle spese ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
D i r i t t o
Il ricorso non può essere esaminato nel merito.
Prima di pronunziarsi su ogni richiesta ed eccezione delle parti, ivi compresa quella di estromissione dal giudizio, è necessario, ad avviso del Collegio, verificare se il giudice adito sia fornito di giurisdizione sulla presente controversia.
Il ricorrente Comune ritiene che, nella specie, si versi nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica, di cui all’art. 34 del D. Lgs. 31.3.1998 n. 80, nel testo introdotto con l’art. 7 della L. 21.7.2000 n. 205, della quale farebbero parte anche le controversie, come la presente, in cui venga in rilievo l’occupazione appropriativa.
Senza entrare nel merito delle diverse prospettazioni, sostenute in argomento dalla giurisprudenza, in particolare circa la pertinenza della materia all’urbanistica, osserva il Collegio che il caso qui in discussione non rientra fra quelli, disciplinati dalla norma in parola.
Invero essa devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati in materia urbanistica ed edilizia".
In altre parole, qualificando l’occupazione acquisitiva come comportamento (illecito) della P.A. e volendolo, per amor di discussione, inquadrarlo nella materia urbanistica, la norma sottopone al giudice amministrativo le controversie che abbiano per oggetto detto comportamento, cioè quelle in cui esso costituisce oggetto di contestazione.
La lite pertanto deve essere promossa contro una pubblica amministrazione, di cui si pongano in discussione, in materia di urbanistica, o gli atti e provvedimenti o i comportamenti, secondo lo schema usuale del giudizio amministrativo, che vede sempre intimata la P.A. (ovvero il soggetto ad essa equiparato) emanante gli atti o autrice dei comportamenti.
Invero l’art. 36 del T.U. 26.6.1924 n. 1054 chiarisce che il ricorso al Consiglio di Stato va notificato all’autorità che ha emanato l’atto anche nei casi in cui "i termini siano fissati da leggi speciali, relative alla materia del ricorso" cioè anche nei casi di giurisdizione esclusiva, ove i termini sono quelli di prescrizione (e allo stesso modo va inteso l’art. 21 della L. 6.12.1971 n. 1034).
Il Collegio ritiene pertanto, in conformità del resto ad un indirizzo giurisprudenziale da tempo affermato (cfr. p. es. Cass. SS. UU. 12.5.1977 n. 1864; 1.3.1979 n. 1316; T.A.R. Lazio III Sez. 23.11.1987 n. 1902) che, anche nella giurisdizione esclusiva, la P.A. occupa istituzionalmente la parte di resistente necessaria, né è pertanto ammessa, anche quando attore sia un soggetto pubblico, la richiesta di accertamento di un diritto nei confronti di un soggetto privato.
Nella fattispecie il giudizio è invece promosso da una P.A. nei confronti di privati, al fine di affermare, nei loro confronti, la proprietà pubblica di un suolo e il comportamento, in cui si sostanzia l’occupazione acquisitiva, che si assume intervenuta, non è l’oggetto della controversia, come invece richiede, per la sussistenza della giurisdizione esclusiva l’art. 34 del D. Lgs. n. 80/98, ma soltanto il presupposto dell’azione essenzialmente petitoria (in sostanza il titolo dell’asserito acquisto della proprietà) promossa dal Comune ricorrente.
Non trovando pertanto applicazione alla presente vicenda detta giurisdizione esclusiva, deve affermarsi, in base agli ordinari criteri di riparto, vertendosi in materia di diritti soggettivi, la giurisdizione del giudice ordinario.
Quand’anche non volesse accedersi all’impostazione appena esposta, ritenendo invece che il fatto che la P.A. sia parte attrice non abbia influenza sulla giurisdizione, nello specifico caso dovrà comunque concludersi per la spettanza della controversia al giudice ordinario.
Invero l’istituto dell’accessione invertita non può ritenersi omogeneo, sia per la diversità delle fattispecie fattuali costitutive sia, in particolare per la diversa disciplina giuridica da cui i singoli casi che la determinano sono caratterizzate, che a volte impedisce ex se, indipendentemente da ogni altra considerazione, che le controversie possano essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Osserva invero il Collegio che, nel caso in esame, l’amministrazione ricorrente fonda la sua richiesta di accertamento della proprietà sulla costruzione, su terreno privato, di una struttura sportiva, precisando che "quanto meno a far tempo dall’anno 1994, l’area occupata … ha subito un’irreversibile destinazione … ad opera pubblica".
Dispone peraltro l’art. 5 bis, 7° comma bis, del D.L. 11.7.1992 n. 333, convertito in L. 8.8.1992 n. 359, nel testo introdotto dall’art. 3, 65° comma, della L. 23.12.1996 n. 662 che "in caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell’indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40%. In tal caso l’importo del risarcimento è aumentato del 10%".
In queste ipotesi di occupazione acquisitiva pertanto, verificatesi entro il ridetto ambito temporale, il ristoro, conseguente all’affermazione della proprietà o di altro diritto reale dell’amministrazione, sarà pertanto, al di là della denominazione utilizzata ("liquidazione del danno") di carattere indennitario e non risarcitorio, in quanto correlato non al pregiudizio subito dal danneggiato ma, con alcune variazioni in aumento, all’indennità per legittima espropriazione.
Un simile regime giuridico è incompatibile con la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come delineata dagli artt. 34 e 35 del D. Lgs. 31.3.1998 n. 80, introdotto dall’art. 7 della L. 21.7.2000 n. 205.
Invero nelle cause che ad essa pertengono non può, per il suo carattere di giurisdizione piena, esservi differenza tra il giudice dell’annullamento o dell’accertamento e il giudice del risarcimento del danno ingiusto, che avviene non tramite la corresponsione di un’indennità ma, se del caso, mediante completo ristoro in forma specifica o per equivalente.
Considerato che l’accessione invertita si produce per un comportamento per definizione illecito dell’amministrazione la cognizione del giudice amministrativo, ove sussistente, dovrebbe pertanto necessariamente estendersi alle conseguenze dell’accoglimento della domanda di accertamento del suo verificarsi, cioè al risarcimento, o del suo rigetto, cioè alla restituzione, non importa se attraverso uno o più gravami.
Bisogna perciò escludere che essa sussista nel caso di specie.
Trattandosi, infatti, di occupazione acquisitiva verificatasi anteriormente al 30.9.1996, l’art. 5 bis, 7° comma bis, del D.L. 11.7.1992 n. 333 non consente il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente agli intimati, cui spetta soltanto un compenso indennitario, la cui misura, se controversa, sarà stabilita dall’A.G.O., onde manca una delle caratteristiche salienti della giurisdizione esclusiva ex artt. 34 e 35 del D. Lgs. n. 80/98.
Ne consegue che anche la domanda di accertamento del diritto di proprietà in seguito ad occupazione acquisitiva, nel caso qui in esame, non può rientrare in detta giurisdizione esclusiva e il giudice competente al suo esame va individuato in base agli ordinari criteri di riparto.
Deve pertanto concludersi per la giurisdizione del giudice ordinario perché si controverte della sussistenza o meno del diritto di proprietà dell’attore, cioè di un diritto soggettivo.
Il presente gravame è pertanto da ritenersi inammissibile per difetto di giurisdizione, e tale statuizione coinvolge anche la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., in quanto la sua delibazione presuppone l’esame nel merito del ricorso in esame.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
p. q. m.
il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara inammissibile.
Condanna il Comune ricorrente al rimborso, in parti uguali, delle spese e competenze giudiziali a favore delle parti intimate, che liquida in complessive £ 8.000.000 (otto milioni).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 18 luglio 2001.
Depositata nella segreteria del Tribunale il 21 agosto 2001