1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Interesse all’impugnazione – Ditta partecipante ad una gara per una fornitura di durata – Interesse ad impugnare le successive gare riguardanti la medesima fornitura e concernenti lo stesso periodo – Sussiste – Circostanza che la ditta non abbia partecipato a tali successive gare – Irrilevanza.
2. Contratti della P.A. – Bando o lettera di invito – Previsione che sono pubbliche la fase di ammissione e quella di valutazione delle offerte economiche e di aggiudicazione - Successiva fase di valutazione tecnica delle offerte - Deve essere svolta in seduta non pubblica.
3. Contratti della P.A. – Offerte – Valutazione contestuale sotto il profilo tecnico ed economico – Nel caso in cui il bando preveda la preliminare comunicazione ai rappresentanti delle ditte concorrenti dei punteggi attribuiti dalla Commissione tecnica – Non occorre.
4. Contratti della P.A. – Bando o lettera di invito – Integrazione successiva dei criteri di valutazione delle offerte – Impossibilità.
5. Giustizia amministrativa – Istruzione probatoria – Consulenza tecnica – Prevista dall’art. 16 della L. n. 205/2000 – Presupposti per l’ammissione – Incompletezza dell’istruttoria o di contrasto tra documenti – Necessità – Fattispecie.
6. Giustizia amministrativa – Risarcimento danni – Per lesione di interessi legittimi – Nel caso di interessi legittimi pretesivi – Presupposti per il riconoscimento – Individuazione.
1. Il concorrente ad una gara per un contratto destinato a durare per un periodo di tempo (nella specie si trattava di una fornitura in service per un periodo biennale di un litotritore mobile), che abbia visto annullare l’aggiudicazione e che contesti in giudizio l’attività di rinnovazione degli atti annullati, espletata dalla P.A., ha interesse a gravarsi contro tutti gli ulteriori procedimenti di gara che l’amministrazione abbia indetto per procurarsi analoghi beni o servizi nel periodo previsto dal bando, indipendentemente dal fatto che egli vi partecipi o meno, in quanto egli agisce non per aggiudicarsi dette ulteriori gare, ma per impedire l’improcedibilità, che altrimenti si verificherebbe, del suo gravame con conseguente impossibilità di aggiudicarsi la gara per l’intero arco di tempo indicato in origine o ottenere, per l’intera durata del contratto, il risarcimento del danno.2. Nel caso in cui il bando e il capitolato della gara prevedano espressamente che siano pubbliche solo la fase di ammissione e quella di valutazione delle offerte economiche e di aggiudicazione, deve ritenersi che la fase di valutazione tecnica delle offerte deve essere svolta in seduta non pubblica.
3. Non può ritenersi che la valutazione delle offerte sotto il profilo tecnico ed economico debba avvenire contestualmente, nel caso in cui sia prevista (nella specie, dal capitolato) la preliminare comunicazione ai rappresentanti delle ditte concorrenti dei punteggi attribuiti dalla Commissione tecnica, che necessariamente si è riunita in altro momento, atteso il carattere riservato delle sue sedute.
4. Le Commissioni di gara non possono introdurre nuovi criteri di aggiudicazione, né specificazioni ed integrazioni degli originari criteri, indicati nel bando di gara o nel capitolato, dopo l’apertura delle buste recanti le offerte dei partecipanti, per giunta senza nemmeno darne notizia alla ricorrente, che ha visto così la propria offerta, formulata secondo le regole stabilite in precedenza, venir giudicata sulla base di canoni diversi, introdotti ex novo, con palese violazione dell’imparzialità della P.A. e sviamento di potere (1).
5. La consulenza tecnica, introdotta nel giudizio amministrativo attraverso un’integrazione del 1° comma dell’art. 44 del R.D. 26.6.1924 n. 1054 e successive modificazioni ad opera dell’art. 16 della L. 21.7.2000 n. 205, può essere disposta solo nei casi di incompletezze dell’istruttoria o di contrasto dell’atto finale del procedimento con quelli endoprocedimentali. Quand’anche si desse alla norma che prevede la consulenza tecnica una lettura per quanto possibile ampia mai si potrebbe giungere alla sostituzione, a mezzo del consulente, del giudice nelle funzioni dell’organo amministrativo, preposto nella specie a valutazioni di merito, cioè alla confusione tra giurisdizione e amministrazione attiva, espressamente disponendo la ricordata norma che la consulenza tecnica rimane nei limiti dell’attività istruttoria, di acquisizione cioè del materiale probatorio ritenuto necessario e non disponibile allo stato (alla stregua del principio nella specie è stata ritenuta inammissibile la richiesta della ricorrente volta a far disporre una consulenza tecnica d’ufficio tendente ad accertare la valutazione sull’idoneità tecnica dell’apparecchiatura offerta in sede di gara per l’aggiudicazione di una fornitura).
6. In materia di interessi pretensivi, il diritto al risarcimento del danno deve ammettersi soltanto quando l’attività amministrativa rinnovatoria, prescritta di norma in seguito all’annullamento, si connoti in termini tali da far ragionevolmente escludere ogni ulteriore apprezzamento discrezionale in ordine all’adozione del provvedimento ampliativo richiesto, mentre non può riconoscersi nel caso contrario, quando residui la possibilità di una legittima determinazione, che non consista nel provvedimento predetto (2).
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(1) Cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 26 gennaio 2001, n. 264, in www.giustamm.it n. 1-2001, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cds5_2001-264.htm
(2) Cfr. T.A.R. Puglia, Sez. II, 17 gennaio 2000, n. 169, in www.giustamm.it n. 1-2000, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarpugliaba2_2000-169.htm . Alla stregua del principio nella specie, il TAR Friuli ha ritenuto non accoglibile la domanda di risarcimento "poiché spetta tuttora all’amministrazione di valutare nel merito l’idoneità dell’offerta della ricorrente, e può anche darsi, in astratto, che sia adottato un provvedimento attuativo della presente sentenza senza che venga assicurato all’istante il bene della vita, il cui conseguimento costituisce la ragione del presente gravame, non essendo l’ottenimento di detto bene conseguenza vincolata della presente pronunzia".
per l’annullamento
del verbale della Commissione tecnica del 23.5.2000, con cui, preso atto del precedente verbale del 15 maggio 2000, si esclude la ricorrente, unica rimasta in gara nella procedura aperta per la fornitura in service di un litotritore mobile, per non aver riportato il punteggio minimo richiesto, con conseguente impossibilità di aggiudicazione della fornitura;
della lettera d’invito del 19.5.2000 a procedura negoziata per l’affidamento in service di un litotritore mobile per il periodo 1.6-31.10.2000;
del verbale della Commissione tecnica del 31.5.2000 e della determinazione dirigenziale n. 644 di pari data, che lo approva, aggiudicando il servizio alla controinteressata Dornier Medical Systems Italy s.r.l.;
Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e della controinteressata rimasta aggiudicataria;
Visti i motivi aggiunti di gravame, notificati il 17 e 20.10.2000 e depositati il 24.10.2000
per l’annullamento
del bando di gara per l’affidamento in service di un litotritore mobile per la durata complessiva di 36 mesi;
del relativo capitolato d’appalto;
delle norme di partecipazione alla gara stessa, con i relativi allegati;
per il risarcimento
in via subordinata all’annullamento degli atti impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, attraverso il risarcimento del danno ingiusto subito anche mediante la reintegrazione in forma specifica, ovvero per equivalente, nella misura di £ 106.800.000 annue per la durata del contratto illegittimamente attribuito a Lithomobile, per il successivo periodo fino alla revoca di detto servizio, per il periodo di affidamento temporaneo alla Dornier e per quello di tutte le successive gare illegittimamente bandite, oltre alla perdita di chance, al dispendio di tempo e risorse umane e al danno all’immagine;
Viste le controdeduzioni dell’amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 26 gennaio 2001 la relazione del Presidente f.f. Enzo Di Sciascio ed uditi altresì i difensori delle parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F a t t o
Con il ricorso in esame la ricorrente rappresenta che questo Tribunale amministrativo, con sentenza n. 49 del 14.1.2000, ha annullato il provvedimento di aggiudicazione alla controinteressata Lithomobile s.r.l. della fornitura in service per il periodo 22.2.1999 – 22.2.2001 di un litotritore mobile all’amministrazione intimata, a far data dall’assegnazione dei punteggi, disponendo la rinnovazione della procedura a partire dalla fase di ammissione delle offerte, con esclusione delle ditte a suo tempo ammesse e con nuova valutazione dell’offerta della ricorrente.
A tale scopo l’Azienda sanitaria ha invitato la Mobile Service s.r.l. a prendere contatto con tre medici, di cui non indicava la veste in tale fase del procedimento, per sottoporre in prova agli stessi l’apparecchio offerto.
La richiesta di chiarimenti in proposito, avanzata dalla ricorrente, non sortiva effetto.
Le è stato invece comunicato che la Commissione tecnica si sarebbe riunita a porte chiuse il 12 maggio 2000.
Con nota del successivo 19 maggio il responsabile del Provveditorato ha preannunciato che in una successiva riunione della Commissione, convocata per il 23 maggio, cui questa volta la società istante è stata invitata, si sarebbe data lettura dell’esito della gara.
Nella medesima data del 19.5.2000 peraltro l’Azienda sanitaria ha revocato l’aggiudicazione alla Lithomobile s.r.l. e ha invitato la ricorrente a partecipare a nuova gara mediante trattativa privata per una nuova fornitura in service dell’apparecchiatura in parola, per un numero di accessi da 3 a 5.
Nella data preannunciata, poi, la Commissione ha dato lettura del verbale con cui, assegnandole un punteggio basso, ha nuovamente escluso la ricorrente dalla valutazione economica della propria offerta.
Detta esclusione non risulta approvata con atto dell’Azienda stessa né motivata a’sensi del capitolato di gara.
Con determinazione dirigenziale n. 644 del 31.5.2000 il servizio è stato affidato alla controinteressata Dornier, specificando solo allora che la fornitura sarebbe stata per un numero complessivo di 5 accessi nel periodo 1.7-31.12.2000.
La ricorrente chiede l’annullamento degli atti in epigrafe per i seguenti motivi:
1) eccesso di potere per violazione del bando di gara e del capitolato speciale d’appalto nell’assunto che la rinnovazione parziale della procedura aperta di affidamento in service dell’apparecchiatura sanitaria in parola avrebbe dovuto svolgersi nel rispetto delle disposizioni regolanti la relativa gara, nel mentre è stata richiesta alla ricorrente la preventiva visione del macchinario offerto, da esse non previsto, dal che si potrebbe inoltre dedurre che, prima in occasione della gara poi annullata e poi in occasione della sua rinnovazione, le valutazioni siano state espresse sulla base della conoscenza, previamente acquisita o non, dei macchinari offerti da parte dei sanitari dell’Azienda, con ciò violando la par condicio fra i concorrenti e ponendo illegittimamente ostacoli all’ingresso di nuovi prodotti, e nemmeno si sarebbero osservate, in sede di rinnovazione, le disposizioni in rubrica, facendo svolgere in due momenti separati la rivalutazione dell’offerta della ricorrente (per giunta a porte chiuse) e la lettura del relativo verbale, mentre in origine sarebbe stata prevista la contestuale valutazione tecnica ed economica e l’aggiudicazione, alla presenza dei rappresentanti delle aziende invitate;
2) violazione dell’art. 7 della L. 7.8.1990 n. 241 non avendo l’amministrazione intimata comunicato l’avvio del procedimento a soggetti, quale la ricorrente, nei confronti dei quali l’atto è destinato a produrre effetti diretti, se non per motivi d’urgenza, nel caso non configurabili, né invitato la medesima a partecipare al procedimento stesso, da ritenersi di secondo grado, al fine di poter esporre le sue deduzioni;
3) eccesso di potere per violazione del capitolato speciale e contraddittorietà nell’assunto che, in sede di rinnovazione, il punteggio tecnico sarebbe stato assegnato in base a criteri diversi da quelli in origine previsti, in quanto: a) la profondità di campo richiesta all’inizio (non inferiore a 15 cm) sarebbe stata modificata (valutando con punteggi differenziati le profondità di campo sia inferiori che superiori ai 15 cm) b) per la valutazione del puntamento ecografico, di cui in principio è stata chiesta la mera descrizione, sarebbero stati introdotti dei sottocriteri, tali da differenziare in peius nel punteggio gli apparecchi prodotti dalla ricorrente (a puntamento satellitare) rispetto a quelli prodotti dalla Storz (a puntamento in line) c) sarebbero state introdotte più restrittive caratteristiche di sicurezza, con ulteriore differenziazione di punteggio d) le referenze sulle precedenti forniture in service, riguardanti in origine il solo Triveneto, sarebbero state estese anche all’intero territorio nazionale, con ulteriore differenziazione di punteggio;
4) eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa dal momento che l’introduzione delle indicate modifiche alle condizioni di gara, che non sarebbe stata richiesta dalla sentenza del T.A.R., che ha annullato l’aggiudicazione, non sarebbe stata nemmeno comunicata alla ricorrente, inducendola a mantenere ferma la propria offerta sotto il profilo tecnico, che non avrebbe pertanto potuto essere adeguato alle nuove richieste dell’amministrazione, e a non fornire ulteriori precisazioni sotto il medesimo profilo, che avrebbero potuto indurre l’Azienda sanitaria ad assegnare un diverso punteggio per la stessa apparecchiatura offerta;
5) violazione dell’art. 25 del D.P.G.R. n. 0232/Pres. del 23.6.1998 in quando l’amministrazione intimata non si sarebbe curata, come deve avvenire nelle procedure in cui la gara è aggiudicata in base all’offerta più vantaggiosa, di enunciare nel bando o nel capitolato i criteri di aggiudicazione, di cui essa prevede l’applicazione;
6) eccesso di potere per inosservanza del giudicato in quanto la sentenza n. 49/2000 ha annullato espressamente il punteggio assegnato all’offerta tecnica della ricorrente per difetto di motivazione, vizio che sarebbe stato inammissibilmente riprodotto nella procedura di rinnovazione della gara de qua;
7) eccesso di potere per elusione del giudicato in quanto l’indizione di una nuova gara mediante fornitura negoziata per un affidamento temporaneo del servizio in discussione mirerebbe a eludere il giudicato che, se osservato, avrebbe comportato l’aggiudicazione alla ricorrente, consentendo inoltre alla controinteressata Lithomobile, solo tardivamente esclusa, di continuare a fornire il proprio macchinario Storz dal 22.2.1999 al 19.5.2000.
Ha richiesto inoltre il risarcimento del danno nei termini di cui in epigrafe;
La ricorrente chiede altresì la nomina di un consulente tecnico d’ufficio affinché possa, in luogo dell’Azienda sanitaria intimata, valutare, sotto il profilo tecnico, l’offerta della ricorrente evitando gli errori della Commissione, che non hanno consentito di prenderne in considerazione la parte economica, che esponeva un costo di gran lunga inferiore a quanto offerto dalla controinteressata.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, controdeducendo.
Si è altresì costituita la controinteressata Dornier, che ha preliminarmente eccepito il difetto di interesse della ricorrente all’annullamento dell’aggiudicazione a suo favore dell’affidamento temporaneo per cinque mesi del servizio controverso, fondato su autonomi presupposti, contestando inoltre la fondatezza dei motivi di gravame.
Gli ulteriori provvedimenti, distintamente indicati in epigrafe, sono stati oggetto di motivi aggiunti di gravame.
Al riguardo la ricorrente rappresenta che, essendo stata già fissata l’udienza di discussione nel merito del ricorso originariamente da essa presentato, è venuta a conoscenza dell’indizione di una nuova gara per l’affidamento in service di un litotritore mobile per 36 mesi, le cui condizioni erano tali da non consentirle la partecipazione.
I provvedimenti relativi sono peraltro connessi a quelli, oggetto dei motivi originariamente proposti, essendo anch’essi conseguenza della mancata ottemperanza alla sentenza n. 49/2000 di questo Tribunale amministrativo, onde di essi si può chiedere l’annullamento per i seguenti motivi aggiunti:
1) violazione del dispositivo della sentenza n. 49/2000 in quanto, per le ragioni già esposte, il nuovo esame dell’offerta della società istante, che la pronuncia in rubrica ha imposto, sarebbe stato condotto illegittimamente, con i vizi già sopra segnalati, il che inficierebbe qualsiasi atto adottato dalla P.A. in conseguenza dello stesso, per illegittimità derivata;
2) eccesso di potere per illogicità dato che il prezzo annuo presunto sarebbe stato determinato in rapporto a quello praticato dalla controinteressata Dornier nella gara a procedura negoziata per soli cinque accessi, senza tener conto che nella precedente gara a procedura aperta il prezzo annuo, fissato dalla stessa amministrazione, è stato il doppio di quello attuale, con palese irragionevolezza, se si considerano anche le caratteristiche del macchinario richiesto, mettendo la ricorrente nell’alternativa o di chiedere un prezzo corrispondente al valore delle prestazioni dell’apparecchiatura, e risultare non affidataria, ovvero abbassarle rispetto ai prezzi già in due occasioni offerti, e venire esclusa, come in questa circostanza prevede il bando, per il carattere anormalmente basso del prezzo rispetto alla prestazione stessa;
3) eccesso di potere per violazione della par condicio in quanto sarebbero richieste caratteristiche tecniche tali che, agli occhi di un esperto, prefigurerebbero la scelta di un prodotto diverso da quello offerto dalla ricorrente, per giunta condotta attraverso un procedimento anomalo;
Sono state ulteriormente dettagliate le richieste di risarcimento del danno.
L’amministrazione intimata ha controdedotto ai motivi aggiunti eccependone preliminarmente l’inammissibilità, in quanto atterrebbero ad un nuovo procedimento di gara, non toccato dal giudicato ed in quanto la ricorrente difetterebbe di legittimazione ed interesse a ricorrere avverso il nuovo bando e i successivi atti concorsuali, per non aver partecipato alla gara, concludendo altresì per la loro infondatezza nel merito.
La ricorrente ha ulterioremente esposto le proprie tesi con memoria.
D i r i t t o
Ritiene opportuno il Collegio verificare in limine, sia in seguito ad eccezioni di parte, sia d’ufficio, se e in che misura la ricorrente abbia un interesse attuale alla definizione nel merito del presente ricorso, con riferimento ai vari atti oggetto del gravame principale e dei motivi aggiunti e al petitum di risarcimento del danno.
Allo scopo esso ritiene debba andar sottolineato che, nella specie, si controverte della rinnovazione di un procedimento di gara mediante procedura aperta per la fornitura in service di un litotritore mobile per il periodo 2.2.1999 – 2.2.2001, in seguito alla sentenza di questo Tribunale amministrativo n. 49 del 14 gennaio 2000, che ne ha annullato l’aggiudicazione ed ha disposto che la gara, previa esclusione di due concorrenti, vada ripresa a far tempo dall’assegnazione dei punteggi alle ditte dei partecipanti, con conseguente rivalutazione di quella della ricorrente.
Formano oggetto di gravame i provvedimenti assunti dall’Azienda sanitaria intimata per l’esecuzione della predetta sentenza, con cui si è assegnato nuovamente all’offerta della ricorrente un punteggio di insufficienza sotto il profilo tecnico, escludendola dalla valutazione economica, degli atti di gara per l’affidamento della fornitura in service, mediante procedura negoziata, per il periodo 1.6 – 31.10.2000, di un litotritore mobile, nonché, con i motivi aggiunti, degli atti di gara per l’affidamento in service, mediante procedura negoziata, di un litotritore mobile per 36 mesi, rinnovabile per altri 12 mesi, a partire dall’1.11.2000.
Si richiede inoltre il risarcimento del danno per equivalente, nella misura in cui non sia possibile ottenerlo in forma specifica.
Il Collegio ritiene che tutte le domande proposte siano ammissibili, nei termini di seguito specificati.
Invero il bene della vita che la ricorrente intende assicurarsi con il ricorso in esame è l’aggiudicazione (magari a seguito di ulteriore attività conformativa della P.A.) della gara a suo tempo bandita per il periodo 22.2.1999 – 22.2.2001, ovvero, in suo luogo, il risarcimento in forma specifica o per equivalente.
Deve pertanto necessariamente insorgere contro tutti gli atti che, disponendo altre procedure di gara nello stesso periodo, possano determinare, se non tempestivamente impugnati, la sopravvenuta carenza di interesse, in tutto o in parte, al ricorso.
Il concorrente ad un procedimento di scelta del contraente per un contratto destinato a durare per un periodo di tempo, che abbia visto annullare l’aggiudicazione e che contesti in giudizio l’attività di rinnovazione degli atti annullati, espletata dalla P.A., ha pertanto interesse a gravarsi contro tutti gli ulteriori procedimenti di gara, che l’amministrazione abbia indetto per procurarsi analoghi beni o servizi nel periodo indicato, indipendentemente dal fatto che egli vi partecipi o meno, in quanto egli agisca non per aggiudicarsi dette ulteriori gare, ma per impedire l’improcedibilità, che altrimenti si verificherebbe, del suo gravame con conseguente impossibilità di aggiudicarsi la gara per l’intero arco di tempo indicato in origine o ottenere, per l’intera durata del contratto, il risarcimento del danno.
Nella specie, infatti, nulla obbligava l’amministrazione ad incaricare, mediante trattativa privata, altra ditta del medesimo servizio per un limitato periodo, essendo disponibile la precedente aggiudicataria fino alla definizione della lite, né a bandire un’ulteriore gara per un periodo lungo, ma comunque incidente su quello della gara originaria, oggetto del presente ricorso, per lo stesso motivo.
Pertanto la ricorrente ha interesse a ricorrere contro la prima trattativa, cui ha partecipato, ed anche contro la seconda, cui non ha partecipato, nei limiti peraltro, in questo secondo caso, dell’impugnazione dell’atto di indizione, che è l’unico che, ricadendo nel periodo per cui è stata bandita la gara, della cui rinnovazione si controverte, può lederla nel senso sopra esposto.
Rispetto al bando di quest’ultima gara, non con riferimento alle condizioni che contiene ma alla mera circostanza che esso indice una nuova gara per un periodo in parte coincidente con quella, cui essa ha partecipato e sulla cui rinnovazione ed aggiudicazione si controverte con il presente ricorso, infatti, la Mobile Service s.r.l. non è, infatti, un quivis de populo, ma ha un interesse legittimo qualificato ad ottenerne l’annullamento, onde non vedersi precludere l’ottenimento dei risultati che si prefigge con il gravame.
E’ invece inammissibile il ricorso nella parte in cui, con i motivi aggiunti, impugna il capitolato d’appalto e le norme di partecipazione a detta procedura, anche quelle, come il prezzo presunto, contenute nel bando stesso, non potendo dolersi delle modalità di una gara chi non vi partecipa.
Vanno pertanto esaminati i motivi di gravame ritenuti ammissibili.
Il primo motivo è infondato.
Il bando e il capitolato della gara, della cui rinnovazione si tratta, prevedono, infatti, espressamente che siano pubbliche la fase di ammissione e quella di valutazione delle offerte economiche e di aggiudicazione, onde il silenzio serbato sulla fase di valutazione tecnica non può che significare che essa sarà svolta in seduta non pubblica.
Non può nemmeno sostenersi, alla luce degli atti indicati, che la valutazione delle offerte sotto il profilo tecnico ed economico debba avvenire contestualmente, essendo prevista (art. 4 del capitolato) la preliminare comunicazione ai rappresentanti delle ditte concorrenti dei punteggi attribuiti dalla Commissione tecnica, che necessariamente si è riunita in altro momento, atteso il carattere riservato delle sue sedute.
Priva di effetti lesivi e perciò inammissibile è la parte del motivo che concerne la richiesta di previa visione, da parte di sanitari dell’Azienda, non si sa a quale titolo incaricati, del macchinario offerto dalla ricorrente.
Invero, anche se tale modus procedendi può dare un’impressione non favorevole sulla preparazione dei medesimi, la Commissione tecnica è stata in grado di valutare l’apparecchiatura indipendentemente da tale visione, che in fatto non c’è stata, né ci sono prove che detto organo sia stato influenzato in qualche modo nel suo giudizio da detti avvenimenti.
Del pari infondato è il secondo motivo.
Non si vede perché debba qualificarsi procedimento di secondo grado quello conseguente non al potere di revoca, da parte della P.A., di sue precedenti valutazioni, del tutto discrezionale nell’an, sul cui esercizio efficacemente possono inserirsi le deduzioni degli interessati, ma quello, sotto tale aspetto del tutto vincolato, conseguente all’obbligo di dare esecuzione a una sentenza di annullamento di atti amministrativi da parte del giudice.
Condivide invece pienamente il Collegio il terzo, il quarto e il sesto motivo di gravame.
Invero costituisce ius receptum (v. da ultimo C.D.S. IV Sez. 26.1.2001 n. 264) che le Commissioni di gara non possono introdurre nuovi criteri di aggiudicazione, né specificazioni ed integrazioni degli originari criteri, indicati nel bando di gara o nel capitolato, dopo l’apertura delle buste recanti le offerte dei partecipanti, come invece avvenuto nella fattispecie, per giunta senza nemmeno darne notizia alla ricorrente, che ha visto così la propria offerta, formulata secondo le regole stabilite in precedenza, venir giudicata sulla base di canoni diversi, introdotti ex novo, con palese violazione dell’imparzialità della P.A. e sviamento di potere.
Tali gravissimi vizi risultano presenti nella rinnovata valutazione dell’offerta della ricorrente, in quanto, con l’appena censurata integrazione, la Commissione tecnica ha palesemente tentato di eludere, sulla scorta di noti indirizzi giurisprudenziali che consentono, in presenza di criteri sufficientemente dettagliati, il giudizio espresso solo in termini numerici, l’obbligo di motivazione espressa ed analitica dell’esclusione della Mobile Service s.r.l., con ciò violando altresì il decisum della sentenza n. 49/2000 di questo Tribunale amministrativo, passata in giudicato.
Va ritenuto inammissibile, per difetto di interesse, il quinto motivo, che mira all’annullamento del bando e del capitolato, di cui la stessa ricorrente richiede l’applicazione.
Vanno invece accolti il settimo motivo e il primo motivo aggiunto.
Invero l’indizione di due nuove gare per il medesimo servizio, del cui affidamento tuttora si controverte, ricadenti entrambe nel periodo per il quale è stata bandita la gara, della quale la ricorrente chiede l’aggiudicazione a suo favore, mediante rinnovazione degli atti e risarcimento del danno, oggettivamente è idonea a rendere vano il presente gravame, rendendo impossibile all’istante acquisire un utile risultato, ed inoltre si fonda sul presupposto, dimostratosi errato, del fatto che la procedura aperta originariamente bandita si sia legittimamente conclusa senza un vincitore.
A questo punto va esaminata la richiesta della ricorrente volta a far disporre una consulenza tecnica d’ufficio, onde la valutazione sull’idoneità tecnica dell’apparecchiatura in discussione sia espressa dal giudice, con l’aiuto del perito incaricato, anziché dalla Commissione tecnica.
Una simile domanda non può essere accolta.
La consulenza tecnica è stata introdotta nel giudizio amministrativo attraverso un’integrazione del 1° comma dell’art. 44 del R.D. 26.6.1924 n. 1054 e successive modificazioni ad opera dell’art. 16 della L. 21.7.2000 n. 205.
Il testo vigente di detto 1° comma è ora il seguente:
"Se la sezione a cui è stato rimesso il ricorso riconosce che l’istruzione dell’affare è incompleta, o che i fatti affermati nell’atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, può richiedere all’amministrazione interessata nuovi schiarimenti o documenti, ovvero ordinare all’amministrazione medesima di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti, ovvero disporre consulenza tecnica".
I presupposti del ricorso, nel giudizio amministrativo, a tale mezzo istruttorio, come agli altri già in precedenza previsti, rimangono pertanto le eventuali incompletezze dell’istruttoria o il contrasto dell’atto finale del procedimento con quelli endoprocedimentali.
Quand’anche si desse alla norma una lettura per quanto possibile ampia mai si potrebbe giungere al risultato richiesto dalla ricorrente, cioè alla sostituzione, a mezzo del consulente, del giudice nelle funzioni dell’organo amministrativo, preposto nella specie a valutazioni di merito, cioè alla confusione tra giurisdizione e amministrazione attiva, espressamente disponendo la ricordata norma che la consulenza tecnica rimane nei limiti dell’attività istruttoria, di acquisizione cioè del materiale probatorio ritenuto necessario e non disponibile allo stato.
Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile nella parte in cui impugna il capitolato e le modalità di gara del procedimento a procedura negoziata di fornitura in service di un litotritore mobile per 36 mesi, a partire dall’1.11.2000.
Va invece accolto, per quanto concerne il petitum di annullamento, nella parte rimanente e, di conseguenza vanno annullati il bando della predetta gara, il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara del 1999 così come rinnovata, e quello che indice e quello che aggiudica alla controinteressata Dornier l’ulteriore gara per il periodo 1.6 – 31.10.2000.
Ne segue l’obbligo all’ulteriore rinnovazione degli atti dell’originaria procedura aperta, in conseguenza dell’illegittimità di quella illegittimamente espletata dall’amministrazione.
L’Azienda sanitaria intimata pertanto dovrà provvedere nuovamente, a mezzo della competente Commissione, alla valutazione dell’offerta tecnica della ricorrente, nel rispetto della presente sentenza e del giudicato formatosi sulla sentenza n. 49/2000, assumendo quindi le determinazioni consequenziali.
In primo luogo dette operazioni dovranno essere svolte soltanto sulla base dei criteri originariamente previsti dal bando di gara e dal capitolato.
In secondo luogo il giudizio tecnico non potrà risolversi in uno o più giudizi numerici, ma dovrà essere rigorosamente ed analiticamente motivato, in relazione a ciascun elemento rilevante per la valutazione, prescritto dalle norme di gara, tenendo altresì conto che si tratta di valutare un’apparecchiatura largamente presente sul mercato.
Dal pronunciato annullamento non deriva la fondatezza della domanda di risarcimento del danno.
Invero in materia, quale quella di cui in questa sede si controverte, di interessi pretensivi, il diritto al risarcimento del danno deve ammettersi soltanto quando l’attività amministrativa rinnovatoria, prescritta di norma in seguito all’annullamento, si connoti in termini tali da far ragionevolmente escludere ogni ulteriore apprezzamento discrezionale in ordine all’adozione del provvedimento ampliativo richiesto, mentre non può riconoscersi nel caso contrario, quando residui la possibilità di una legittima determinazione, che non consista nel provvedimento predetto (cfr. T.A.R. Puglia Sez. II 17.1.2000 n. 169).
Nel caso di specie, poiché spetta tuttora all’amministrazione di valutare nel merito l’idoneità dell’offerta della ricorrente, può anche darsi, in astratto, che sia adottato un provvedimento attuativo della presente sentenza senza che venga assicurato all’istante il bene della vita, il cui conseguimento costituisce la ragione del presente gravame, non essendo l’ottenimento di detto bene conseguenza vincolata della presente pronunzia.
La domanda risarcitoria dev’essere pertanto rigettata.
In conclusione il ricorso in parte va dichiarato inammissibile, in parte va rigettato ed in parte va accolto nei termini sopra indicati.
Le spese seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti dell’amministrazione resistente.
Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio nei confronti delle controinteressate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo rigetta e in parte lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e di conseguenza annulla il verbale della Commissione tecnica del 23.5.2000, la lettera d’invito del 19.5.2000, il verbale della Commissione tecnica del 31.5.2000 e la determinazione dirigenziale n. 644 di pari data, nonché il bando di gara per l’affidamento in service di un litotritore mobile per la durata complessiva di 36 mesi.
Condanna l’amministrazione intimata al rimborso delle spese e competenze giudiziali, che liquida in complessive £ 15.000.000 (quindici milioni), a favore della ricorrente.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio nei confronti delle controinteressate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 26 gennaio 2001.
Enzo Di Sciascio – Presidente f.f., estensore
Depositata nella segreteria del Tribunale il 10 febbraio 2001.