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n. 3-2002 - © copyright.

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA - Sentenza 23 febbraio 2002 n. 35 - Pres. Sammarco, Est. Settesoldi - Malaspina (Avv. Ventura) c. Ministero di Grazia e Giustizia (Avv.ra Stato) - (accoglie).

1. Concorso - Domanda di partecipazione - Smarrimento - A causa di un disservizio postale - Ripresentazione della domanda da parte del candidato con la prova dell'avvenuta spedizione - Ammissibilità - Esclusione del candidato dal concorso - Non può essere disposta.

2. Concorso - Domanda di partecipazione - Smarrimento - A causa di un disservizio postale - Previsione nel bando della mancata assunzione di responsabilità dell’Amm.ne in caso di dispersione di comunicazioni per eventuali disguidi postali - Regolarizzazione ex post mediante produzione di copia della domanda andata smarrita - Ammissibilità.

1. E' illegittimo il provvedimento di esclusione da un concorso pubblico di un candidato che è risultato vittima di un gravissimo disservizio postale che ha portato allo smarrimento della sua domanda di partecipazione al concorso, nel caso in cui il  candidato stesso abbia fornito all’Amministrazione la dimostrazione di aver tempestivamente ottemperato alle prescrizioni di bando ed abbia riprodotto la domanda andata smarrita (1).

2. La clausola contenuta nel bando di concorso in ordine alla mancata assunzione di responsabilità dell’Amministrazione in caso di dispersione di comunicazioni per eventuali disguidi postali, se può valere ad esonerare l’Amministrazione stessa da qualunque richiesta risarcitoria in ordine alla mancata considerazione di domande di cui non abbia traccia, non la abilita comunque a non accogliere le domande che risultino tempestivamente e regolarmente presentate e di cui le sia stata tempestivamente documentato lo smarrimento ad esclusiva responsabilità dell’amministrazione postale, fornendole nel contempo, e sempre in tempo utile, tutte le indicazioni necessarie per provvedere comunque all’ammissione del candidato (2).

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(1) Ha osservato in particolare il TAR Friuli che il candidato del concorso de quo aveva pacificamente adempiuto alle prescritte modalità di presentazione della domanda, spedendola per raccomandata essendo stato costretto a ciò anche dal fatto che l’indirizzo previsto dal bando riguardava un ufficio sito a Roma; né valeva opporre che il bando prevedeva anche la consegna diretta della doamnda all’ufficio stesso.

La previsione di una possibilità di presentazione diretta ad un ufficio romano, infatti, secondo il TAR Friuli, equivaleva in pratica alla prescrizione dell’invio a mezzo raccomandata postale come unico mezzo di presentazione per tutti i candidati non residenti a Roma.

E’ pertanto evidente che l’Amministrazione non poteva poi penalizzare con l’esclusione dal concorso un candidato che era risultato vittima di un gravissimo disservizio postale che aveva portato allo smarrimento della sua domanda, ma che aveva comunque fornito all’Amministrazione la dimostrazione di aver tempestivamente ottemperato alle prescrizioni di bando e che aveva riprodotto la domanda andata smarrita.

(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 25 maggio 2000, n. 3040, in Foro amm. 2000,1793, secondo cui «nel caso in cui il bando di concorso a pubblico impiego preveda che la domanda di partecipazione debba essere presentata mediante recapito postale o dia facoltà agli interessati di avvalersi del predetto servizio, il rischio del mancato recapito grava sull'amministrazione destinataria, ancorché nello stesso bando sia espressa la norma che "l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità" in caso di dispersione di comunicazioni per cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, avendo tale norma riferimento ad ipotesi diverse dalla trasmissione della domanda di concorso.

V. in materia in questa Rivista Internet:

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Sentenza 3 luglio 2001 n. 3668, con nota di G. VIRGA, Le conseguenze che si producono nel caso di mancato recapito della domanda di partecipazione al concorso, pag. http://www.giustamm.it/cds1/cds6_2001-3668.htm

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 25 ottobre 2001 n. 882, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/taremilaparma_2001-10-25.htm

 

 

FATTO

La ricorrente insorge contro la mancata ammissione al concorso pubblico a 507 posti di dattilografo di cui al decreto del 28.4.89 Ministro di Grazia e Giustizia a causa del mancato recapito della domanda di partecipazione spedita con raccomandata postale.

Vengono dedotti i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione art. 3, II c. , decreto Ministro di Grazia e Giustizia del 28.4.1989 (bando di concorso), nonché violazione di legge.

Il bando di concorso prescrive che per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento faranno fede timbro e data dell’ufficio postale accettante. Si deve pertanto prescindere dalla data di effettivo recapito al Ministero ed anche, come nel caso di specie, dal fatto stesso che siano state recapitate. Può semmai porsi il problema di carattere pratico derivante dalla materiale impossibilità del Ministero di provvedere in ordine ad istanze di cui non è a conoscenza ma, nel caso di specie, il problema non si pone perché la ricorrente, oltre ad aver provveduto ad inviare nei termini previsti documentazione aggiuntiva, ha presentato al Ministero un’ulteriore istanza rappresentando tutta la situazione venutasi a creare per effetto dello smarrimento del plico da parte dell’amministrazione postale e la stessa dichiarazione delle Poste costituirebbe prova della data di spedizione.

2) Eccesso di potere per difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, omesso esame dei presupposti, ingiustificata disparità di trattamento.

La motivazione non tiene conto delle circostanze e degli elementi di prova forniti.

La ricorrente viene ingiustamente penalizzata pur avendo ottemperato ad ogni suo onere.

La decisione negativa sull’istanza della ricorrente sarebbe contraddittoria e arbitraria non avendo giustificazione di legge.

La decisione non da conto di aver esaminato i presupposti su cui avrebbe dovuto fondarsi

La ricorrente è stata ingiustificatamente penalizzata rispetto agli altri concorrenti che hanno adempiuto agli stessi incombenti.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato controdeducendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Dispone l’art. 3 del bando di concorso in questione che " La domanda di ammissione ... andrà indirizzata e presentata, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo....

Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento faranno fede timbro e data dell’Ufficio postale accettante.

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata."

La candidata ha pacificamente adempiuto alle prescritte modalità di presentazione della domanda, essendo, tra l’altro, ovvio che la previsione di una possibilità di presentazione diretta ad un ufficio romano equivale in pratica alla prescrizione dell’invio a mezzo raccomandata postale come unico mezzo di presentazione per tutti i candidati non residenti a Roma.

E’ pertanto evidente che l’amministrazione non può poi penalizzare con l’esclusione dal concorso un candidato che, come la ricorrente, è risultato vittima di un gravissimo disservizio postale che ha portato allo smarrimento della sua domanda, ma che ha comunque fornito all’amministrazione la dimostrazione di aver tempestivamente ottemperato alle prescrizioni di bando oltre alla riproduzione della domanda smarrita, con l’esclusione dal concorso.

Né può essere a tal fine invocata la soprariportata clausola del terzo comma dell’art. 3 in ordina alla mancata assunzione di responsabilità dell’amministrazione in caso di dispersione di comunicazioni per eventuali disguidi postali. Trattasi infatti di clausola che se può valere ad esonerare l’amministrazione da qualunque richiesta risarcitoria in ordine alla mancata considerazione di domande di cui non abbia traccia, non la abilita comunque a non accogliere le domande che risultino tempestivamente e regolarmente presentate e di cui le sia stata tempestivamente documentato lo smarrimento ad esclusiva responsabilità dell’amministrazione postale, fornendole nel contempo, e sempre in tempo utile, tutte le indicazioni necessarie per provvedere comunque all’ammissione del concorrente.

Nello stesso senso si è del resto espresso anche il Consiglio di Stato con la decisione della 6^ Sezione n. 3040 del 25 maggio 2000.

Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Le spese possono essere comunque compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste, in Camera di Consiglio, il 24 gennaio 2002.

Il Presidente L'Estensore

Depositata nella segreteria del Tribunale il 23 febbraio 2002

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