TAR LAZIO, SEZ. II – Ordinanza 31 ottobre 2001 – Pres. Marzano, Est. Politi – Telecom Italia Mobile – TIM S.p.A. (Avv.ti Sanino e Celani) c. Comune di Rignano Flaminio (Avv. De Felice) – (respinge).
Ambiente – Elettrosmog – Stazione radio base per telefonia cellulare – Concessione edilizia – Diniego di rilascio – Sospensione in via cautelare – Nel caso in cui lo strumento non precluda la realizzazione degli impianti in questione in altre zone – Non può essere concessa.
Non può essere sospesa una nota dirigenziale con la quale è stato negato il rilascio di una concessione edilizia richiesta per l’installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare, nel caso in cui la realizzabilità dell’impianto in questione non appaia ex se preclusa dal vigente strumento urbanistico in altre zone del territorio comunale.
In ogni caso lo strumento urbanistico è sindacabile dal G.A. laddove - e nel solo caso in cui - precluda la concreta realizzabilità ed operatività degli impianti di che trattasi (1).
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Commento di
SERGIO DE FELICE (Avvocato in Roma)
Quali poteri ai Comuni per il posizionamento delle antenne radio base per la telefonia mobile?
Il TAR Lazio, Seconda Sezione, con l'ordinanza sopra riportata, ritorna sulla questione mai sopita dei poteri comunali nella localizzazione degli impianti radio per la telefonia mobile.
Sembrava che dopo numerose pronunce fosse stato chiarito quale fosse il compito dei comuni in materia di installazione di impianti radio di cui in argomento.
In realtà il giudice amministrativo, tranne alcuni casi, si era trovato a decidere della legittimità dei provvedimenti comunali sotto il profilo della loro conformità alla normativa statale sulle emissioni elettromagnetiche, poiché le amministrazioni comunali negavano le concessioni edilizie in ossequio ad un preteso potere in materia di tutela della salute e dell'ambiente.
Più raramente, come nella fattispecie decisa con l'ordinanza in commento, il Giudice amministrativo ha statuito circa la legittimità dei provvedimenti di diniego delle concessioni edilizie con riferimento ai poteri di programmazione e pianificazione urbanistica di spettanza comunale e non più solamente con riferimento a questioni di tutela della salute e dell'ambiente.
Su questo nuovo campo di scontro sembra essere stato messo un punto fermo nella querelle.
I fatti esaminati dal TAR Lazio con l'ordinanza in commento sono relativi ad un provvedimento di diniego di concessione edilizia per l'installazione di un'antenna radio per telefonia mobile. Nel caso di specie il piano particolareggiato e le N.T.A. prevedono la suddivisione dell'area comunale c.d. industriale in zone omogenee in cui potere insediare varie tipologie di impianti. In particolare la zona in cui la società telefonica chiedeva la concessione per la realizzazione dell'impianto, era indicata dallo strumento urbanistico come "area per l'insediamento di unità produttive artigiane", mentre lo strumento urbanistico indicava un’altra zona come "area per attrezzature tecnologiche ", aree << …...... destinate ad accogliere gli edifici e le attrezzature tecnologiche funzionali alla gestione dell'agglomerato produttivo quali gli impianti di depurazione, le cabine per la distribuzione delle reti tecnologiche, i serbatoi idrici, le stazioni di servizio, di controllo, antincendio ..... ".
Sulla scorta delle deduzioni e considerazioni svolte dall'amministrazione, il TAR ha rilevato che in realtà non veniva negato a priori il diritto della compagnia telefonica ad ottenere una concessione per l'installazione degli impianti di che trattasi, bensì la pretesa della compagnia telefonica di posizionarlo dov'essa richiedeva.
Il TAR ha precisato che nel caso di specie " ...... la realizzabilità dell'impianto in questione non appare ex se preclusa nell'ambito del territorio comunale anche alla luce della vigente strumentazione urbanistica (la cui compatibilità appare comunque suscettibile di sindacabilità - con riferimento a coordinate ordinamentali di riferimento - laddove (e nel solo caso in cui) precludesse la concreta realizzabilità ed operatività degli impianti di che trattasi)
Era stato affermato (TAR Puglia, Bari, sez. II, ord. del 11.01.2001 n. 56) che gli strumenti urbanistici non possono introdurre in via generale dei limiti all'installazione, in ambito comunale, di impianti radio base per telefonia mobile, stabilendo astrattamente un divieto generalizzato a detta installazione e giustificare il diniego del rilascio della concessione in virtù di tali previsioni. Anche la semplice mancata previsione, negli strumenti urbanistici, della localizzazione di impianti tecnologici del genere, non può giustificare il diniego alla richiesta di concessione motivandolo proprio su tale mancata previsione (TAR Lombardia, Milano, sez. I, 25.10.1999).
Sulla scia di questi condivisibili orientamenti, il giudice amministrativo ha però precisato che rimane in potere delle amministrazioni comunali, attraverso lo strumento urbanistico, la individuazione delle aree che potranno accogliere impianti tecnologici come le antenne radio per la telefonia mobile, senza che ciò possa essere ritenuto lesivo di qualsivoglia interesse di parte, compreso quello costituzionalmente garantito alla libera iniziativa economica privata (TAR Emilia Romagna, sezione Parma, 20.04.2001 n. 226).
Invero, anche alcune pronunce che prima facie sembrano sconfessare il comportamento di chiusura dei comuni dinanzi alle richieste di concessioni edilizie delle compagnie telefoniche, in realtà a ben leggere nelle pieghe della motivazione riconoscono l'esistenza del potere comunale di assetto del territorio (TAR Umbria, sentenza n. 429/2001).
In particolare, pur ribadendo l'illegittimità del divieto generalizzato all'installazione di impianti sul territorio comunale (equivalendo ciò alla negazione dell'esercizio del servizio pubblico) si è affermato che "....... omissis .......in assenza di specifiche previsioni (sulla localizzazione, sia negativa che positiva, o sulle caratteristiche strutturali) la realizzazione degli impianti funzionali all'esercizio del servizio pubblico deve ritenersi compatibile con qualsiasi tipo di zonizzazione e prescinda dall'applicazione degli indici edilizi" (TAR Umbria, sentenza n. 429/2001), e che ".... omissis ......divieti di localizzazione con riferimento a zone omogenee possono essere introdotti soltanto se ed in quanto: a) finalizzati ad un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti .......; b) finalizzati alla minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici sul territorio comunale .......; c) compatibili .... con una adeguata funzionalità del servizio pubblico di telefonia radiomobile ...... " (TAR Umbria, sentenza n. 429/2001).
Dunque, le amministrazioni comunali, senza negare il diritto delle compagnie telefoniche a richiedere ed ottenere le concessioni edilizie per l'installazione delle antenne radio per telefonia mobile, possono verificare la conformità di detta richiesta, circa il posizionamento dell'impianto, alle scelte di pianificazione territoriale a monte operate dall'amministrazione, alla quale rimane l’esercizio del potere urbanistico ed edilizio non già per la fissazione di distanze minime delle stazioni radio mobili da particolari insediamenti abitativi, bensì al limitato scopo (ed esigenza) di razionale assetto del territorio. Negare la sussistenza di questo potere determina lo svuotamento della competenza delle amministrazioni comunali in materia urbanistica ed il riconoscimento della facoltà, per le società concessionarie del servizio di telefonia mobile, di scegliersi nell’ambito del territorio comunale la localizzazione più confacente alle proprie esigenze, al riparo della sbandierata offerta del servizio pubblico se non addirittura della pretesa (illimitata) autonomia e libertà di iniziativa economica.
La salvaguardia di questo potere delle amministrazioni comunali sembra confermato dall’ultimo comma dell’art. 8 della L. 36/20001 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) che riconosce la facoltà dei Comuni di << …. adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici>>.
Viene così salvaguardato il potere comunale di pianificazione che, nel rispetto delle competenze in materia di salvaguarda della salute dei cittadini e della tutela ambientale dalle emissioni di onde elettriche, magnetiche ed elettromagnetiche (di spettanza statale), può legittimamente riservare agli impianti tecnologici un'area delimitata del territorio comunale e negare la concessione edilizia a quelle compagnie telefoniche che la richiedono per realizzare le antenne radio base in aree diverse da quelle che le previsioni di piano indicano come deputate ad accogliere impianti di quel genere.
In materia di installazione di impianti base per telefonia cellulare v. l'apposita pagina di approfondimento*.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE SECONDA
Composta dai Signori Magistrati
Filippo Marzano Presidente
Francesco Giordano Consigliere
Roberto Politi Consigliere
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella Camera di Consiglio del 31 ottobre 2001
Visto l’art. 21, comma 8, della L. n. 1034/71 modif. dall’art. 3 comma 1 della L. 205/2000
Visto il ricorso n. 11281/2001 proposto da Soc. Telecom Italia Mobile – TIM S.p.A.
Rappresentata e difesa dall’avv. Mario Sanino e Carlo Celani, presso il quale elettivamente domiciliata in Viale Parioli, 180, 00197 Roma
contro
Comune di Rignano Flaminio
Rappresentato e difeso dall’avv. Sergio De Felice
per l’annullamento
Previa adozione di misure cautelari della nota dirigenziale prot. 9100 del 26/7/2001 di diniego concessione edilizia richiesta dalla TIM per l’installazione di una SRB per telefonia cellulare; ove occorra, dell’art. 5 delle N.T.A.; delib. C. C. n. 33 del 10/7/2001; parere C. E. del 20/7/2001;
Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di misure cautelari presentata da parte ricorrente;
Udito il relatore, Consigliere Roberto Politi;
Uditi altresì per le parti l’avv. C. Celani; l’avv. S. De Felice;
Ritenuto che non sussistono i presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione dell’atto impugnato in quanto la realizzabilità dell’impianto in questione non appare ex se preclusa nell’ambito del territorio comunale anche alla luce della vigente strumentazione urbanistica (la cui compatibilità appare comunque suscettibile di sindacabilità con riferimento a coordinate ordinamentali di riferimento laddove (e nel solo caso in cui) precludesse la concreta realizzabilità ed operatività degli impianti di che trattasi).
P.Q.M.
Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 31.10.2001