TAR LAZIO, SEZ. II – Sentenza 12 settembre 2002 n.
7958 – Pres. Giordano, Est. Sapone - Cooperativa sociale a r.l. Servizio Psico Socio Sanitario (Avv.ti Sandulli e De Nitto) c. Comune di Roma (Avv. Murra) – (accoglie).Atto amministrativo – Diritto di accesso – Nei confronti degli atti di una procedura concorsuale – Sussiste.
I partecipanti ad una procedura amministrativa di tipo concorsuale hanno diritto di accedere ai relativi atti, in quanto sono portatori di un interesse sicuramente differenziato rispetto a quello della generalità degli appartenenti alla comunità, in funzione della tutela di una posizione (quella di partecipante ad una pubblica gara) avente rilevanza giuridica.
E’ pertanto illegittimo il diniego di accesso (nella specie, formatosi tacitamente, a seguito dell’inutile decorso del termine di 30 giorni dalla data dell’istanza) agli atti di una gara opposto ad una ditta che aveva partecipato alla gara stessa e l’amministrazione va conseguentemente condannata a consentire l’esibizione dei documenti di gara e l’eventuale estrazione di copia degli stessi (1).
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(1) V. in materia da ult. in questa Rivista TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I, sentenza 3 settembre 2002, n. 3827, secondo cui, in particolare, è illegittimo il diniego di accesso agli atti della gara motivato facendo riferimento all’esigenza di tutelare la riservatezza delle imprese o di proteggere le opere di ingegno ed i brevetti, potendo la P.A., ex art. 4 D.M. n. 292/2001, differire soltanto l’accesso sino alla conclusione della procedura di gara.
per ottenere
l’annullamento del silenzio rifiuto formatosi in merito alla richiesta di accesso ai documenti, presentata in data 12 dicembre 2001 dalla cooperativa ricorrente, tesa ad ottenere la "presa visione, estrazione e copia di tutta la documentazione presentata dagli organismi partecipanti alla gara bambine e bambini con scadenza 20/11/2001 di Viale Angelico n.28 nonché dei verbali di gara, determinazioni dirigenziali, convenzione con organismo vincitore e di ogni altra documentazione afferente la citata gara".
(omissis)
FATTO e DIRITTO
La cooperativa ricorrente ha partecipato, con domanda presentata in data 20 novembre 2001, alla gara indetta dal Municipio XVII del Comune di Roma per il reperimento di soggetti giuridici per la sperimentazione di un servizio integrativo agli asili nido comunali per l’accoglienza di bambini dai 18 ai 36 mesi per il periodo dicembre 2001-luglio 2002 presso lo stabile sito in Viale Angelico 28.
Non avendo ricevuto alcuna comunicazione in ordine all’esito della gara de qua, la predetta cooperativa, con istanza presentata il 12 dicembre 2001, ha chiesto di prendere visione della documentazione, in epigrafe indicata, concernente la ripetuta gara, e, non avendo l’amministrazione comunale adottato nel termine di 30 gg. alcun provvedimento al riguardo, ha proposto il presente gravame contestando il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso e chiedendo l’accertamento del proprio diritto a prendere visione della citata documentazione.
Il ricorso è affidato al seguente ed articolato motivo di censura:
Violazione degli artt.22 e ss. della L. n.241/1990, dell’art.10 del D.Lgvo n.267/2000 e degli artt.1 e ss. del regolamento comunale sul diritto di accesso ai documenti amministraivi. adottato nonché di fare copia dei relativi atti e documenti.
Si è costituita l’amministrazione comunale contestando genericamente la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla Camera di Consiglio del 26 giugno 2002 il ricorso è stato assunto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Al riguardo il Collegio, uniformandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, la cui notorietà esime da ogni citazione al riguardo, osserva che i partecipanti ad una procedura concorsuale, qual è indubbiamente la gara indetta dal resistente comune, sono titolari del diritto di accesso ai relativi atti, in quanto sono portatori di un interesse sicuramente differenziato da quello della generalità degli appartenenti alla comunità, in funzione della tutela di una posizione (quella di partecipante ad una pubblica gara) avente rilevanza giuridica.
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto, con conseguente condanna dell’intimata amministrazione comunale all’esibizione dei richiesti documenti ed all’eventuale estrazione di copia degli stessi.
Le spese di giudizio, quantificate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1850 del 2002, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’intimata amministrazione comunale all’esibizione della richiesta documentazione, con facoltà della cooperativa ricorrente di estrarre copia della stessa.
Condanna il resistente comune al pagamento a favore della cooperativa ricorrente delle spese di giudizio quantificate in € 1000.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2002.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Depositata il 12 settembre 2002.