TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I – Sentenza 3 settembre 2002 n. 3827 – Pres. Ferrari, Est. Spagnoletti - La Lucente S.p.A. (Avv. G. Valla) c. Politecnico di Bari (Avv. Stato Campanile) e Ecorad S.r.l. ed altri (n.c.) – (accoglie).
1. Atto amministrativo – Diritto di accesso – Nei confronti degli atti di una gara di appalto – Una volta che la gara si sia conclusa – Sussiste – Fattispecie.
2. Atto amministrativo – Diritto di accesso – Nei confronti degli atti di una gara di appalto – Diniego – Generico riferimento all’esigenza di tutelare la riservatezza delle imprese partecipanti – Insufficienza – Potere solo di differire l’accesso sino alla conclusione della procedura – Sussiste ex art. 4 D.M. n. 292/2001.
3. Atto amministrativo – Diritto di accesso – Nei confronti degli atti di una gara di appalto – Limiti – Limite generale previsto dall’art. 22 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 – Riguardante il divieto di divulgazione degli elenchi delle ditte partecipanti e di quelle invitate – Implica solo un differimento dell’accesso.
4. Atto amministrativo – Diritto di accesso – Nei confronti degli atti di una gara di appalto – Limiti – Limite speciale previsto dall’art. 4 D.M. n. 292/2001 – Implica anch’esso un differimento dell’accesso.
5. Atto amministrativo – Diritto di accesso – Nei confronti degli atti di una gara di appalto – Limiti – Limite speciale previsto dall’art. 4 D.M. n. 292/2001 – Applicabilità a tutte le amministrazioni aggiudicatrici in via analogica.
6. Atto amministrativo – Diritto di accesso – Nei confronti degli atti di una gara di appalto – Diniego – Riferimento all’esigenza di tutelare la riservatezza delle imprese partecipanti e le norme in materia di opere d’ingegno - Illegittimità - Fattispecie.
1. Sussiste il diritto di una ditta che ha partecipato ad una gara di appalto (nella specie si trattava di una licitazione privata per l’affidamento di servizi), una volta che si sia conclusa la procedura, di accedere a tutti i documenti della procedura stessa, ivi comprese le offerte e i progetti e/o le relazioni progettuali, nella forma dell’esame e dell’estrazione di copia delle medesime, salva la sola corresponsione del costo di riproduzione (nella specie una ditta risultata non aggiudicataria aveva chiesto di accedere ai documenti di gara ed in particolare aveva chiesto di visionare le offerte economiche ed i progetti tecnici delle ditte partecipanti e di ottenere copia dei verbali della commissione di gara) (1).
2. Il diritto di una impresa che ha partecipato ad una gara di appalto di accedere a tutti i documenti della procedura di gara non può essere negato facendo generico riferimento all’esigenza di tutelare la riservatezza delle imprese partecipanti alla gara, perché, in assenza di specifiche disposizioni regolamentari che annettano tutela preminente a quegli interessi, deve senz’altro ammettersi, anche in relazione all’art. 4 del d.m. 14 marzo 2001, n. 292 (da ritenere applicabile, in via di analogia legis, a tutte le amministrazioni appaltanti) che tali esigenze possono giustificare il solo differimento dell’accesso sino alla conclusione delle procedure di scelta del contraente, ma non anche il diniego di accesso una volta che si sia conclusa la procedura di gara.
3. In materia di diritto di accesso agli atti dei pubblici appalti esiste un limite esplicito (temporaneo) all’accesso, posto dalla disposizione dell’art. 22 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (riguardante a) l’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime; b) l’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l’affidamento a trattativa privata). L’inosservanza di tale divieto comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi "l’applicazione dell’articolo 326 del codice penale" (e quindi la responsabilità per il delitto di rivelazione di segreti d’ufficio, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, ovvero, in caso di agevolazione colposa, con la reclusione sino ad un anno).
4. In materia di diritto di accesso agli atti degli appalti pubblici, salvo il limite generale (implicante il mero differimento dell’accesso) posto dall’art. 22 della legge n. 109 del 1994 (e prescindendosi dalla sua problematica applicabilità analogica, in quanto norma espressamente derogatoria alle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, agli appalti di servizi e forniture), altri limiti speciali, particolarmente orientati, rispettivamente, alla esclusione dell’accesso e al suo differimento possono rinvenirsi soltanto nell’art. 4 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 marzo 2001, n. 292 (il quale si limita a differire l’accesso "….ai sottoelencati documenti sino a quando la conoscenza degli stessi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa: a), b), c), d), e), f), omissis, g) documenti relativi a procedure concorsuali per l’aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi, nonché atti che possano pregiudicare la sfera di riservatezza dell’impresa o ente in ordine ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali"). L’ultimo comma dell’art. 4 citato precisa, significativamente, che, "per una adeguata tutela degli interessi richiamati, l’accesso è consentito mediante estratto esclusivamente per notizie riguardanti la stessa impresa o ente richiedente, fino alla conclusione delle procedure di scelta del contraente".
Le disposizioni dell’art. 4 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 marzo 2001, n. 292, non escludono affatto l’accesso ai documenti di gara (intesi nell’accezione più lata e quindi comprensivi anche della documentazione tecnico-economica, delle offerte e dei progetti o relazioni ad esse allegate) e nemmeno lo limitano alla sola forma della visione, sebbene lo differiscono alla conclusione delle procedure di gara e, nel relativo intervallo temporale, lo circoscrivono alle notizie, per estratto, riguardanti l’impresa o ente richiedente.
5. Le disposizioni dell’art. 4 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 marzo 2001, n. 292, in difetto di specifiche disposizioni di segno contrario emanate in via regolamentare dalla singola amministrazione aggiudicatrice, vanno applicate, in via di analogia legis, anche nei confronti di Amministrazioni diverse da quelle dei lavori pubblici.
6. L’accesso agli atti delle gare di appalto non può essere precluso dalle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, nè da quelle concernenti la tutela delle opere d’ingegno e dei brevetti (alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto illegittimo il diniego di accesso agli atti di una gara già conclusa motivato facendo riferimento alle "norme relative alla privacy ed alle opere d’ingegno") (2).
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(1) Come si dà atto lealmente nell’ampia motivazione della sentenza in rassegna, in materia di accesso ai documenti posti a corredo delle offerte nelle procedure concorsuali d’appalto, ivi comprese le relazioni e progetti tecnici, si sono formati due orientamenti giurisprudenziali:
A) Secondo il primo orientamento – al quale aveva già aderito il T.A.R. Puglia-Bari, Sez. I, con la sentenza n. 312 del 10 febbraio 2001- muovendo dal rilievo che la suddetta documentazione è resa necessariamente ostensibile ai fini della comparazione e del confronto delle offerte, si sostiene che essa è destinata "….per sua natura a considerarsi soggetta ai principi della trasparenza e della pubblicità, rispetto ai quali recede l’interesse alla riservatezza", onde l’accesso deve senz’altro ammettersi anche nella forma della estrazione di copia "…dopo l’espletamento della gara" (vedi anche, in tal senso, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. 2, 20 giugno 2000, n. 5075, 10 luglio 1998, n. 1161 e Sez. 1, 14 maggio 1998, n. 1597; T.A.R. Lombardia, Brescia, 10 ottobre 1997, n. 887 e 6 novembre 1992, n. 1198; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 19 ottobre 1995, n. 456).
B) L’altro orientamento assume, invece, che, proprio a tutela della riservatezza delle imprese partecipanti alla gara e dei loro interessi imprenditoriali, in funzione dei quali sono da individuare sicuramente come controinteressate rispetto alla richiesta d’accesso ed al ricorso ex art. 25, e tenuto conto che il progetto è "…prodotto di studi, scelte, esperienza professionale e capacità d’inventiva, che non possono essere resi pubblici, pena un sicuro pregiudizio economico dei titolari" (Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2002, n. 1002) non può farsi luogo alla "divulgazione" del progetto (salvo che nella ristretta forma funzionale alla valutazione dei progetti-offerta da parte dell’organo chiamato al suo esame comparativo) ed ammette l’accesso nella sola forma della visione in funzione del presupposto della cura e difesa di un interesse giuridicamente rilevante del richiedente (oltre alla citata decisione, vedi Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 1999, n. 518; T.A.R. Toscana, 15 gennaio 2001, n. 24; T.A.R. Veneto, 9 giugno 1998, n. 967 e 1 luglio 1997, n. 1084; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. 1, 7 giugno 1996, n. 276).
Il T.A.R. Puglia, con la sentenza in rassegna, ha confermato l’orientamento già espresso con la richiamata sentenza n. 312 del 10 febbraio 2001, aggiungendo inoltre delle importanti precisazioni.
(2) Ha precisato in proposito il T.A.R. Puglia che non appaiono innanzitutto pertinenti in materia le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (sulla tutela dei dati sensibili).
Infatti, ove anche si escluda la "clausola generale" di cui all’art. 43 comma 2, che tiene ferme, tra le altre, le "…vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi…", e precisato che, in funzione del loro contenuto, non può richiamarsi la più intensa tutela dettata per i c.d. dati sensibili di cui all’art. 22 (ovvero "i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"); deve riflettersi che l’art. 20 della legge ammette senz’altro la "comunicazione e diffusione" dei dati personali in relazione a "adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria" (comma primo lettera e) (e quindi anche delle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, del d.P.R. n. 352 del 1992 e del d.m. n. 292 del 2001), nonché "se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale o industriale".
Inoltre, l’art. 26 della legge n. 675 del 1996 esclude la notificazione per il trattamento (o la sua cessazione) "…di dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni…".
E’ stato rimarcato, altresì, che ai sensi dell’art. 12 della legge (che va dunque letto in coordinamento con l’art. 20), non è richiesto il consenso dell’interessato se il trattamento dei dati riguarda, tra l’altro, "dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria" (comma 1 lettera a) -e tali sono per certo i documenti, anche progettuali, acquisiti nell’ambito di una procedura di evidenza pubblica-, nonché quando il trattamento "è necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per l’acquisizione delle relative informative precontrattuali attivate su richiesta di quest’ultimo, ovvero per l’adempimento di un obbligo legale" (comma 1 lettera b) -ed appare arduo negare che offerta, progetti e documentazione tecnico-economica afferiscano ad informative precontrattuali, essendo orientate a fornire all’amministrazione appaltante elementi conoscitivi o valutativi per la scelta del contraente nell’ambito della procedura di evidenza pubblica- ed infine se il trattamento "riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche…" (comma 1 lettera f).
Inoltre, secondo il T.A.R. Puglia, nessuna preclusione all’esercizio del diritto di accesso può essere rappresentato dalle disposizioni concernenti la tutela delle opere d’ingegno e dei brevetti.
A prescindere, infatti, dal rilievo che nel novero delle opere contemplate dalla tutela della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dal d.lgs. 29 dicembre 1992, n. 306 e poi dal d.lgs. 6 maggio 1999, n. 169, rientrano, bensì, per quanto qui possa interessare, le sole "opere attinenti all’architettura" (art. 1) ed in specie "i disegni e le opere dell’architettura" (art. 2 n. 5), la tutela accordata dall’art. 99 "all’autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici", si risolve nel riconoscimento del diritto esclusivo di riproduzione economica dei piani e disegni e del diritto ad equo compenso qualora il progetto sia realizzato senza il suo consenso.
Più in generale deve osservarsi che l’eventuale utilizzazione illecita da parte del richiedente l’accesso degli elaborati progettuali di cui egli abbia estratto copia non può, logicamente prima ancora che giuridicamente, risolversi in una atipica ipotesi di esclusione dell’esercizio del diritto d’accesso, dando luogo il comportamento materiale successivo all’accesso soltanto all’esperimento, da parte dell’interessato, della tutela civile e penale prevista dalla legge n. 633 del 1941 (art. 156 e ss.), secondo quanto già efficacemente puntualizzato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. le citate T.A.R. Lombardia, Brescia, 10 ottobre 1997, n. 887 e 6 novembre 1992, n. 1198; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 19 ottobre 1995, n. 456).
Sui rapporti tra diritto di accesso e tutela della privacy in materia di gare di appalto v. tra l'altro in questa Rivista:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 5 maggio 1999 n. 518
T.A.R. VENETO, SEZ. II - Sentenza 14 luglio 2000 n. 1349 (documento .pdf)
Sui diritto di accedere agli atti di una gara per il conferimento di un pubblico appalto v.:
T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZ. III TER - Sentenza 12 febbraio 2002 n. 917.
per l’accertamento
del diritto di accesso agli atti di cui alle istanze del 2 maggio e 30 maggio 2002, nella precisata forma dell’esame e dell’estrazione di copia, previo annullamento del diniego espresso con atto del direttore amministrativo del Politecnico di Bari di cui alla nota n. 9122 di prot. del 6 giugno 2002, trasmessa a mezzo fax il 12 giugno 2002
(omissis)
FATTO
La società "La Lucente" S.p.A., con sede in Bari, ha partecipato a licitazione privata per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili afferenti al Politecnico di Bari, senza risultare aggiudicataria.
Con istanza del 2 maggio 2002 ha chiesto di accedere ai documenti di gara, ed in particolare "…che sia consentita la visione delle offerte economiche e dei progetti tecnici delle ditte partecipanti alla gara e che sia disposto il rilascio di copia dei verbali della commissione di gara…".
Con successiva istanza del 30 maggio 2002, richiamate le intese telefoniche circa il rilascio della copia dei verbali della commissione di gara, ha reiterato "…la richiesta di visionare i progetti tecnici…", invocando anche giurisprudenza di questo Tribunale (sentenza n. 312 del 10 febbraio 2001), ed evidenziando come "…conclusasi la procedura concorsuale, i documenti prodotti dalle ditte partecipanti assumono rilevanza esterna (ciò che) legittima la…richiesta di esaminare i progetti tecnici, anch’essi soggetti ai principi della trasparenza e della pubblicità rispetto ai quali recede l’interesse alla riservatezza".
Con nota del direttore amministrativo n. 9122 di prot. del 6 giugno 2002, trasmessa a mezzo fax (secondo quanto si evince dallo stesso frontespizio dell’atto) il 12 giugno 2002 alle ore 12.00, il Politecnico di Bari, nel ribadire "quanto già espresso per le vie brevi", ha significato che l’accesso ai progetti tecnici delle altre imprese partecipanti alla gara "…non può essere consentito perché i progetti stessi sono tutelati dalle norme relative alla privacy ed alle opere dell’ingegno…" e che comunque "…la procedura concorsuale di che trattasi non è ancora conclusa".
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 4-8 luglio 2002 e depositato in Segreteria il 12 luglio 2002, la società "La Lucente" S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ha proposto cumulative domande di accertamento del diritto di accesso, nella forma dell’esame ed estrazione di copia, previo annullamento del diniego, deducendo le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 comma 2 lettera d) della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e sviamento.
Le ragioni addotte a sostegno del diniego sono erronee e inconferenti, posto che le relazioni e i progetti tecnici, resi ostensibili con la presentazione delle offerte, costituiscono atti acquisiti alla procedura di evidenza pubblica ed al confronto comparativo, e come tali devono ritenersi assoggettati all’accesso, secondo quando precisato nell’invocata sentenza di questo Tribunale n. 312 del 10 febbraio 2002, senza che possa rilevare il richiamo alla tutela della privacy (peraltro concernente i c.d. dati sensibili).
2) Eccesso di potere per sviamento, erroneo apprezzamento dei presupposti.
Né può sostenersi che la procedura concorsuale sia ancora in itinere e non conclusa, essendo stati resi ostensibili le offerte e i progetti e svolto il confronto comparativo, e quindi superata la fase procedimentale nella quale possono rilevare le addotte esigenze di riservatezza.
Il Politecnico di Bari si è costituito in giudizio con mero atto di stile.
Nella Camera di Consiglio del 28 agosto 2002 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.
D I R I T T O
1.) Il ricorso in epigrafe è fondato e come tale deve essere accolto.
1.1) Giova rammentare che, ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è riconosciuto a "chiunque vi abbia interesse per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti" il diritto di accesso "…ai documenti amministrativi", intendendosi per tali "ogni rappresentazione grafica, fotocinematrografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa".
E’ altresì noto che, a tenore del successivo art. 24, il diritto di accesso è escluso per determinate categorie di documenti (oltre a quelli coperti da segreto di stato o relativi ai procedimenti di cui alla legge 15 marzo 1991, n. 82 e dal d.lgs. 29 marzo 2993, n. 119 ed in generale "nei casi di segreto o divieto di divulgazione altrimenti previsti dall’ordinamento"), da definire con appositi decreti, di natura regolamentare, intesi anche a disciplinare le modalità di accesso, in funzione della tutela di una serie di interessi pubblici e privati nominati (sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali: comma secondo lett. a); politica monetaria e valutaria: comma secondo lettera b); ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalità: comma secondo lettera c); riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese, con garanzia della visione degli atti necessari per la cura e difesa degli interessi giuridici del richiedente l’accesso: comma secondo lettera d)) e salvo il differimento dell’accesso se la conoscenza dei documenti possa "…impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa".
L’art. 8 del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, in attuazione della previsione del citato art. 24 comma primo, dopo aver precisato che la sottrazione dei documenti all’accesso è consentita solo quando essi "…siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell’art. 24…(e solo) nell’ambito e nei limiti di tale connessione", ha dettato ulteriori disposizioni per l’emanazione dei decreti regolamentari, da parte delle singole amministrazioni, relativi alla definizione delle modalità dell’accesso, all’esclusione dall’accesso e al temporaneo differimento di quest’ultimo.
Per quanto qui interessa, viene in esame la lettera d) del comma quinto, che consente la sottrazione all’accesso "…quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono".
Epperò, anche quando l’accesso sia escluso, a tutela dei suddetti interessi, esso è sempre consentito ai richiedenti, nella forma "…(del)la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici".
1.2) Con specifico riguardo all’accesso ai documenti posti a corredo delle offerte nelle procedure concorsuali d’appalto, ivi comprese le relazioni e progetti tecnici, si sono formati due orientamenti giurisprudenziali.
Secondo il primo -cui ha aderito questo Tribunale con la invocata sentenza n. 312 del 10 febbraio 2001- muovendo dal rilievo che la suddetta documentazione è resa necessariamente ostensibile ai fini della comparazione e del confronto delle offerte, si sostiene che essa è destinata "….per sua natura a considerarsi soggetta ai principi della trasparenza e della pubblicità, rispetto ai quali recede l’interesse alla riservatezza", onde l’accesso deve senz’altro ammettersi anche nella forma della estrazione di copia "…dopo l’espletamento della gara" (vedi anche, in tal senso, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. 2, 20 giugno 2000, n. 5075, 10 luglio 1998, n. 1161 e Sez. 1, 14 maggio 1998, n. 1597; T.A.R. Lombardia, Brescia, 10 ottobre 1997, n. 887 e 6 novembre 1992, n. 1198; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 19 ottobre 1995, n. 456).
L’altro orientamento assume, invece, che, proprio a tutela della riservatezza delle imprese partecipanti alla gara e dei loro interessi imprenditoriali, in funzione dei quali sono da individuare sicuramente come controinteressate rispetto alla richiesta d’accesso ed al ricorso ex art. 25, e tenuto conto che il progetto è "…prodotto di studi, scelte, esperienza professionale e capacità d’inventiva, che non possono essere resi pubblici, pena un sicuro pregiudizio economico dei titolari" (Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2002, n. 1002) non può farsi luogo alla "divulgazione" del progetto (salvo che nella ristretta forma funzionale alla valutazione dei progetti-offerta da parte dell’organo chiamato al suo esame comparativo) ed ammette l’accesso nella sola forma della visione in funzione del presupposto della cura e difesa di un interesse giuridicamente rilevante del richiedente (oltre alla citata decisione, vedi Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 1999, n. 518; T.A.R. Toscana, 15 gennaio 2001, n. 24; T.A.R. Veneto, 9 giugno 1998, n. 967 e 1 luglio 1997, n. 1084; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. 1, 7 giugno 1996, n. 276).
1.3) Orbene, osserva il Collegio che deve confermarsi l’adesione di principio all’orientamento già espresso con la sentenza n. 312 del 10 febbraio 2001, con le precisazioni che seguono.
1.3.1) Sotto un primo aspetto, deve osservarsi che un limite esplicito (temporaneo) all’accesso, in materia di appalti di lavori pubblici è contenuto nella disposizione dell’art. 22 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, a tenore del quale:
"Nell’ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto all’amministazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:
a) l’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) l’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l’affidamento a trattativa privata.
L’inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l’applicazione dell’articolo 326 del codice penale" (e quindi la responsabilità per il delitto di rivelazione di segreti d’ufficio, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, ovvero, in caso di agevolazione colposa, con la reclusione sino ad un anno).
In effetti la disposizione, che regola un’ipotesi di temporaneo differimento dell’accesso, e non già di esclusione in senso proprio, è orientata non tanto alla tutela della sfera di riservatezza delle imprese partecipanti al pubblico incanto o aspiranti all’invito alla gara (ristretta o informale), sebbene alla garanzia della correttezza e trasparenza dei comportamenti connessi alla presentazione delle offerte (o degli inviti alla gara).
Come posto bene in luce dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella determinazione n. 25/2000 del 22 maggio 2000, la ratio sottesa al differimento temporaneo dell’accesso alle informazioni relative alle imprese partecipanti all’incanto o interessate a partecipare alla gara (ristretta o informale) va individuata "…nella necessità di salvaguardare l’effettività della libera concorrenza (nel senso che) la genuinità della concorrenza stessa potrebbe essere pregiudicata dalla conoscenza, prima della definizione della gara, dei nominativi dei partecipanti alla gara (che) potrebbe suggerire accordi tra i candidati intesi ad alterarne i risultati, ovvero consentire pressioni o minacce tra gli stessi al fine di limitarne la libertà di determinazione in ordine al contenuto delle offerte"; laddove, scaduto il termine di presentazione delle offerte, nel caso dei pubblici incanti, o comunque definito e comunicato l’elenco delle imprese da invitare, nel caso di procedure ristrette o gara informale, il segreto non trova più giustificazione in senso assoluto (per i pubblici incanti, una volta che presentate le offerte sono da escludere manovre intese a incidere sull’effettività del confronto concorrenziale) ed in senso relativo (per le procedure ristrette o le gare informali, nelle quali il legislatore ha inteso accordare tutela attraverso l’accesso alle suddette informazioni, alle imprese pretermesse e non invitate).
In definitiva, il differimento dell’accesso, come disposto dall’art. 22 della legge n. 109 del 1994, mira ad evitare qualsiasi forma di agevolazione a condotte intese a turbare la regolarità e genuinità del confronto concorrenziale che, peraltro, non va dimenticato, ove poste in essere, assurgono ad illecito sanzionato penalmente dall’art. 353 cod. pen. (ed eventualmente, ove ne ricorrano i presupposti, dal successivo art. 354 cod. pen.).
1.3.2) Orbene, salvo il limite generale (implicante si ribadisce il mero differimento dell’accesso) posto dall’art. 22 della legge n. 109 del 1994 (e prescindendosi dalla sua problematica applicabilità analogica, in quanto norma espressamente derogatoria alle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, agli appalti di servizi e forniture), altri limiti speciali, particolarmente orientati, rispettivamente, alla esclusione dell’accesso e al suo differimento possono rinvenirsi, a quanto è dato di conoscere, soltanto nel decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 marzo 2001, n. 292, recante il "Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, in attuazione dell’articolo 24, comma 4, della legge n. 241/1990".
Il suddetto decreto ministeriale distingue tra documenti sottratti all’accesso e documenti ad accesso differito.
In particolare, l’art. 2 prevede, testualmente, che:
"Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’articolo 8, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 353, ed in relazione all’esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratti all’accesso i seguenti documenti, compresi quelli ad essi direttamente connessi, relativi alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla costruzione e collaudazione di:
a) opere la cui realizzazione derivi da accordi internazionali;
b) opere la cui realizzazione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza;
c) opere classificate".
Giova rammentare che nelle suddette ipotesi l’esclusione dell’accesso (anche nella forma della sola visione, prevista solo per i documenti afferenti agli interessi enumerati dall’art. 24, comma 2, lettera d) della legge n. 241 del 1990, come ulteriormente precisati dall’art. 8 comma 5 lettera d) del d.P.R. n. 352 del 1992) trova giustificazione, anche sul piano del bilanciamento dei valori costituzionali, nell’assoluta preminenza degli interessi pubblici potenzialmente incisi dall’accesso (sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali, anche in funzione della tutela della sovranità nazionale e della continuità e correttezza delle relazioni internazionali, anche a fonte pattizia).
Né può sfuggire che l’esclusione dall’accesso, nelle ipotesi considerate, appresta coeva tutela anche all’interesse delle imprese partecipanti alle gare quando, per il loro oggetto, assuma diretta valenza pubblicistica la conservazione del segreto su progetti inerenti alle particolari categorie di opere contemplate nella disposizione (si pensi in particolare alle c.d. opere classificate).
D’altro canto, l’esclusione dell’accesso si accompagna, nella generalità dei casi considerati, anche all’enucleazione di disposizioni derogatorie alle discipline ordinarie delle procedure di evidenza pubblica (si pensi all’esclusione dell’applicabilità delle disposizioni della legge n. 109 del 1994 in materia di pubblicità e modalità di svolgimento delle gare, secondo le previsioni del regolamento d’attuazione, relative alle "…opere destinate ad attività delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza…o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali dello Stato": art. 33 della legge n. 109 del 1994; o, altrimenti, all’esclusione dell’applicabilità delle disposizioni del d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358 per gli appalti di forniture "…dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza…o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali dello Stato", oppure, per quelle "…riguardanti il settore della difesa, la fabbricazione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico…": art. 6 comma 1 lettere c) ed e) del d.lgs. n. 352 del 1992; o, ancora, all’esclusione dell’applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157 per gli appalti di servizi "…nel settore della difesa…" o "…relativi a servizi dichiarati segreti o la cui prestazione debba sempre essere accompagnata…da misure di sicurezza ovvero quando lo esiga la tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato": art. 5 comma 2 lettere h) ed l) del d.lgs. n. 157 del 1995).
Al contrario, l’art. 4 del d.m. 14 marzo 2001, n. 292, si limita a differire l’accesso "….ai sottoelencati documenti sino a quando la conoscenza degli stessi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa: a), b), c), d), e), f), omissis, g) documenti relativi a procedure concorsuali per l’aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi, nonché atti che possano pregiudicare la sfera di riservatezza dell’impresa o ente in ordine ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali".
E l’ultimo comma dell’art. 4 precisa, significativamente, che: "per una adeguata tutela degli interessi richiamati, l’accesso è consentito mediante estratto esclusivamente per notizie riguardanti la stessa impresa o ente richiedente, fino alla conclusione delle procedure di scelta del contraente".
In altri termini, le richiamate disposizioni regolamentari non escludono affatto l’accesso ai documenti di gara (intesi nell’accezione più lata e quindi comprensivi anche della documentazione tecnico-economica, delle offerte e dei progetti o relazioni ad esse allegate), e nemmeno lo limitano alla sola forma della visione, sebbene lo differiscono alla conclusione delle procedure di gara e, nel relativo intervallo temporale, lo circoscrivono alle notizie, per estratto, riguardanti l’impresa o ente richiedente.
1.3.3) Può senz’altro discutersi se le richiamate disposizioni abbiano valenza generale ed efficacia obbligatoria per tutte le amministrazioni aggiudicatici, anche diverse dall’amministrazione del lavori pubblici: epperò, in difetto di specifiche disposizioni di segno contrario emanate in via regolamentare dalla singola amministrazione aggiudicatrice, deve senz’altro ammettersene l’applicazione in via di analogia legis.
1.4) Non paiono, invece, pertinenti al discorso in esame le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Infatti, ove anche si escluda la "clausola generale" di cui all’art. 43 comma 2, che tiene ferme, tra le altre, le "…vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi…", e precisato che, in funzione del loro contenuto, non può richiamarsi la più intensa tutela dettata per i c.d. dati sensibili di cui all’art. 22 (ovvero "i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"); deve riflettersi che l’art. 20 della legge ammette senz’altro la "comunicazione e diffusione" dei dati personali in relazione a "adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria" (comma primo lettera e) (e quindi anche delle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, del d.P.R. n. 352 del 1992 e del d.m. n. 292 del 2001), nonché "se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale o industriale".
Inoltre, l’art. 26 della legge n. 675 del 1996 esclude la notificazione per il trattamento (o la sua cessazione) "…di dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni…".
Va rimarcato, altresì, che ai sensi dell’art. 12 della legge (che va dunque letto in coordinamento con l’art. 20), non è richiesto il consenso dell’interessato se il trattamento dei dati riguarda, tra l’altro, "dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria" (comma 1 lettera a) -e tali sono per certo i documenti, anche progettuali, acquisiti nell’ambito di una procedura di evidenza pubblica-, nonché quando il trattamento "è necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per l’acquisizione delle relative informative precontrattuali attivate su richiesta di quest’ultimo, ovvero per l’adempimento di un obbligo legale" (comma 1 lettera b) -ed appare arduo negare che offerta, progetti e documentazione tecnico-economica afferiscano ad informative precontrattuali, essendo orientate a fornire all’amministrazione appaltante elementi conoscitivi o valutativi per la scelta del contraente nell’ambito della procedura di evidenza pubblica- ed infine se il trattamento "riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche…" (comma 1 lettera f).
1.5) Né alcuna preclusione all’esercizio del diritto di accesso può essere rappresentato dalle disposizioni concernenti la tutela delle opere d’ingegno e dei brevetti.
A prescindere, infatti, dal rilievo che nel novero delle opere contemplate dalla tutela della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dal d.lgs. 29 dicembre 1992, n. 306 e poi dal d.lgs. 6 maggio 1999, n. 169, rientrano, bensì, per quanto qui possa interessare, le sole "opere attinenti all’architettura" (art. 1) ed in specie "i disegni e le opere dell’architettura" (art. 2 n. 5), la tutela accordata dall’art. 99 "all’autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici", si risolve nel riconoscimento del diritto esclusivo di riproduzione economica dei piani e disegni e del diritto ad equo compenso qualora il progetto sia realizzato senza il suo consenso.
Più in generale deve osservarsi che l’eventuale utilizzazione illecita da parte del richiedente l’accesso degli elaborati progettuali di cui egli abbia estratto copia non può, logicamente prima ancora che giuridicamente, risolversi in una atipica ipotesi di esclusione dell’esercizio del diritto d’accesso, dando luogo il comportamento materiale successivo all’accesso soltanto all’esperimento, da parte dell’interessato, della tutela civile e penale prevista dalla legge n. 633 del 1941 (art. 156 e ss.), secondo quanto già efficacemente puntualizzato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. le citate T.A.R. Lombardia, Brescia, 10 ottobre 1997, n. 887 e 6 novembre 1992, n. 1198; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 19 ottobre 1995, n. 456).
2.) Alla luce delle osservazioni che precedono deve dunque escludersi, secondo quanto esattamente dedotto dalla società ricorrente, la pertinenza ed esattezza del richiamo, contenuto nella nota dirigenziale di diniego d’accesso, alle "norme relative alla privacy ed alle opere d’ingegno".
D’altro canto il diniego d’accesso opposto dal Politecnico di Bari non può trovare legittimo fondamento nemmeno nella generica esigenza di "riservatezza" delle imprese partecipanti alla gara, perché, salva la loro debita intimazione in quanto potenzialmente controinteressate come ritualmente esperita dalla società ricorrente (ed in effetti nessuna di esse si è costituita in giudizio), in assenza di specifiche disposizioni regolamentari che annettano tutela preminente a quegli interessi (non richiamate nel diniego di accesso e che comunque sarebbero assoggettabili al sindacato giurisdizionale di legittimità), deve senz’altro ammettersi, anche in relazione all’illustrato contenuto del d.m. 14 marzo 2001, n. 292, e segnatamente alla disposizione dell’art. 4 del medesimo, da ritenere applicabile in via di analogia legis, il solo differimento dell’accesso sino alla conclusione delle procedure di scelta del contraente.
Quanto a quest’ultimo profilo, poi, deve rilevarsi che, essendo il limite orientato a salvaguardare la speditezza dell’azione amministrativa (secondo quanto chiaramente enucleabile dall’art. 4 comma 1 del citato d.m., che consente il differimento dell’accesso "…sino a quando la conoscenza degli stessi (documenti) possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa"), cade ogni diaframma ostativo all’esercizio del diritto d’accesso nel momento in cui è stata già compiuta la valutazione comparativa delle offerte e individuata quella aggiudicataria, senza che possa invece rilevare la pendenza della successiva fase di approvazione dell’aggiudicazione.
3.) In conclusione deve quindi riconoscersi ed affermarsi il diritto di accesso della società ricorrente a tutti i documenti della procedura di gara, ivi comprese le offerte e i progetti e/o le relazioni progettuali, nella forma dell’esame e dell’estrazione di copia delle medesime, salva la sola corresponsione del costo di riproduzione.
4.) Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza tra le parti costituite, mentre può disporsi la compensazione nei confronti delle altre parti private intimate non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari – Sezione I, così provvede sul ricorso in epigrafe n. 1105 del 2002:
1) riconosce il diritto della società "La Lucente" S.p.A., con sede in Bari, ad esercitare l’accesso, mediante esame ed estrazione di copia, a tutti i documenti della licitazione privata per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili del Politecnico di Bari, ivi comprese le offerte, i progetti, le relazioni progettuali presentate dalle altre imprese partecipanti alla gara, come intimate col ricorso;
2) ordina al Politecnico di Bari, in persona del Rettore Magnifico pro-tempore, di rilasciare copia dei documenti di cui sub 1), salva la sola corresponsione da parte della società "La Lucente" S.p.A. del costo di riproduzione;
3) condanna il Politecnico di Bari, in persona del Rettore Magnifico pro-tempore, alla rifusione, in favore della società ricorrente "La Lucente" S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, delle spese ed onorari del giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila/00);
4) dichiara compensate tra la società ricorrente e le controinteressate intimate le spese ed onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 28 agosto 2002, con l’intervento dei magistrati:
Gennaro FERRARI Presidente
Amedeo URBANO Componente
Leonardo SPAGNOLETTI Componente Est.
Depositata in cancelleria il 3 settembre 2002.