TAR LAZIO, SEZ. II BIS - Sentenza 28 febbraio 2003 n. 1669 - Pres. Giulia, Est. Speranza - Raganella (Avv. Raganella, in proprio) c. Comune di Agosta (RM) (n.c.) - (accoglie).
1. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Nei confronti di atti e documenti attestanti la situazione giuridica di un immobile - Nel caso in cui si tratti di accertare la proprietà pubblica o privata di una strada - Sono da ritenere accessibili - Diniego tacito della P.A. - Illegittimità - Sussiste - Fattispecie.
2. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Diniego tacito della P.A. - Annullamento in s.g. - Domanda di risarcimento del danno - Formulata con il rito accelerato ex art. 25, L. n. 241/1990 - Inammissibilità - Proposizione con il rito ordinario - Necessità - Sussiste.
1. Devono ritenersi accessibili gli atti e documenti amministrativi attestanti la situazione giuridica di una strada aperta al pubblico transito, nel caso in cui il richiedente faccia valere l’interesse (che è da ritenere giuridicamente rilevante) di conoscere il rapporto giuridico esistente tra la medesima strada ed il Comune nel cui territorio essa ricade, al fine di accertarne la classificazione (alla stregua del principio è stato accolto un ricorso, ex art. 25 L. n. 241/1990, proposto da un comproprietario di un immobile, al fine di accedere agli atti amministrativi e di conoscere se la strada di accesso allo stesso immobile fosse una strada comunale - e, quindi, demaniale - ovvero vicinale, di proprietà dei soggetti frontisti, aperta all’uso pubblico, onde acclarare i relativi obblighi di manutenzione ed i soggetti responsabili in caso di sinistro).
2. E’ inammissibile la domanda di risarcimento del danno derivante da lesione del diritto di accesso agli atti della P.A., nel caso in cui tale domanda sia stata proposta con il rito accelerato ex art. 25, L. n. 241/1990 e non già con il rito ordinario, atteso che la diversità del rito che contraddistingue il rimedio ex art. 25 L. n. 241/1990 da quello ordinario, consente soltanto la tutela giurisdizionale del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, senza possibilità di introdurre nel relativo procedimento domande diverse da quelle sull’accesso medesimo (1).
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(1) La sentenza in rassegna è particolarmente rilevante nella parte in cui afferma che la domanda di risarcimento del danno, conseguente a lesione del diritto di accesso ai documenti della P.A., è inammissibile, ove proposta contestualmente con lo speciale rito accelerato dell’actio ad exibendum, ex art. 25, l. n. 241/1990, dovendo, invece, la stessa, essere necessariamente proposta con il rito ordinario.
Non sembra che constino precedenti in termini.
Nell’affermare, implicitamente, l’ammissibilità della tutela risarcitoria del diritto di accesso, sia pure con il limite della proposizione con il rito ordinario, il Collegio ha, preliminarmente, anche ricordato: "… la giurisprudenza ha avuto occasione di evidenziare (cfr. C.d.S, VI,12 aprile 2000, n. 2190; IV, 14 gennaio 1999, n. 32; VI, 28 aprile 1998, n. 575; IV, 15 gennaio 1998, n. 14) che il c.d. diritto di accesso ai documenti amministrativi ha natura autonoma rispetto alla posizione giuridica posta a base della relativa istanza ed è tutelato dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 indipendentemente dalla pendenza di un giudizio nel quale sussistono poteri istruttori del giudice".
Sul risarcimento del danno da lesione del diritto di accesso ai documenti della P.A. v. L. VIOLA, La tutela risarcitoria del diritto di accesso e il danno esistenziale, in questa Rivista, n. 1-2003.
(omissis)
per ottenere
l’annullamento del diniego tacito della intimata Amministrazione all’accesso ai documenti relativi alla situazione giuridica sottesa a Via della Pineta e per il conseguente riconoscimento del diritto di accedere ai documenti stessi, nonché per il risarcimento del danno conseguente;
(omissis)
FATTO e DIRITTO
I. Con ricorso notificato a mezzo posta, spedito al Comune in data 26.10.02(da questo ricevuto il 28.10.2002) e depositato il 9 novembre successivo, il nominato in epigrafe ha chiesto l’annullamento del silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza (2.9.02) rivolta ad ottenere l’accesso agli atti e documenti attestanti la situazione giuridica di immobile sito in Via della Pineta del quale ha dichiarato di essere comproprietario, al fine di accertare se si tratti di strada comunale ordinaria e, quindi, demaniale ovvero di strada vicinale di proprietà dei soggetti frontisti e, nella seconda eventualità, accertarne l’uso pubblico.
Espone il ricorrente: di essere comproprietario di un villino sito in Via della Pineta, zona di campagna ubicata nel circondario del comune di Agosta; di avere proposto la suindicata istanza di accesso agli atti e documenti in possesso del Comune che attestassero la situazione giuridica relativa a detta via, motivata con la necessità di sapere la natura della strada in parola, conoscenza strumentale alla definizione dell’obbligo di manutenzione della strada e dei soggetti responsabili in caso di sinistro, finalità particolarmente avvertita in quanto le piogge estive cadute nel mese di agosto avevano contribuito a divellere il cemento che copre la strada, a far crollare i muri di sassi che la fiancheggiano e a provocare l’apertura di buche insidiose e reso la strada per alcuni tratti impercorribile; che dall’istanza sono decorsi i 30 previsti dall’art.25 della legge n.241/1990 senza che il Comune si sia pronunciato sulla stessa.
A sostegno del gravame l’istante ha dedotto: violazione dell’art.22 legge 1990, n. 241.
Il diniego tacito di accesso sarebbe illegittimo in quanto nella specie ne ricorrevano i presupposti legittimanti e, in particolare, l’interesse giuridicamente rilevante di conoscere, quale proprietario di detto immobile, il rapporto giuridico esistente fra il Comune, dove l’immobile è sito, e la strada attraverso cui si accede al medesimo), interesse, oltre che personale, sarebbe concreto ed attuale, atteso che le piogge sopra ricordate hanno provocato diversi danni alla strada in parola, richiedendo un pronto intervento di manutenzione.
il Comune avrebbe quindi violato l’art.25 della legge n.241/90, avendo la ricorrente individuato l’oggetto dell’istanza di accesso e l’interesse ad essa sotteso.
Il ricorrente ha formulato altresì domanda di risarcimento del danno in quanto l’illegittimo rifiuto di accesso integrerebbe anche un illecito civile. In particolare, prosegue il ricorrente, sia che si aderisca all’orientamento che ricollega la responsabilità civile della P.A. all’illecito aquiliano ovvero a illecito contrattuale, nel caso in esame vi sarebbero diritti soggettivi preesistenti, il cui esercizio sarebbe stato pregiudicato dal diniego sull’istanza di accesso.
II. Con l’istanza in data 2 settembre 2002, prot. n. 3027, il ricorrente ha chiesto al Comune di Agosta l’accesso alla documentazione sopra riferita, risultante dalla relativa istanza, sulla quale si è formato il silenzio rifiuto del Comune oggetto della presente impugnativa.
Il ricorso appare fondato sotto il profilo sostanziale e va conseguentemente accolto con annullamento del rifiuto impugnato.
Va preliminarmente ricordato che la giurisprudenza ha avuto occasione di evidenziare(cfr. C.d.S, VI,12.4.2000,n.2190; IV, 14.1.99,n.32; VI,28.4.98,n.575; IV, 15.1.98,n.14) che il c.d. diritto di accesso ai documenti amministrativi ha natura autonoma rispetto alla posizione giuridica posta a base della relativa istanza ed è tutelato dagli artt.22 e ss. della legge n.241 del 1990 indipendentemente dalla pendenza di un giudizio nel quale sussistono poteri istruttori del giudice.
Occorre anche ricordare che la legge n.241 del 1990(art.22) riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla stessa legge, al dichiarato "fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale", specificando che è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione con qualunque mezzo effettuata o di qualunque altra specie del contenuto di atti, "anche interni", formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, "utilizzati ai fini dell’attività amministrativa".
Pertanto, la legge in parola considera accessibile, secondo le modalità da essa previste, ogni atto o documento, anche se proveniente da soggetti privati, comunque utilizzati dall’A.ne nell’ambito di procedimenti rivolti a conseguire le proprie finalità istituzionali.
La medesima legge(art.24, comma 1) esclude il diritto di accesso per i documenti coperti da segreto di Stato(ex art.13 della legge n.801 del 1997), nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall’ordinamento, autorizzando il Governo, nei sensi e nei termini ivi stabiliti, ad adottare uno o più decreti intesi a disciplinare " le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione all’esigenza di salvaguardare alcuni specifici interessi pubblici(la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; la politica monetaria e valutaria; l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità), nonché "la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese", peraltro espressamente garantendo, in questo caso, ai richiedenti quantomeno la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
Il successivo D.P.R.22.6.1992,n.352(contenente il regolamento emesso in attuazione dell’art.24, comma 2, della legge n.241/90), nel disporre che le singole amministrazioni provvedono all’emanazione dei regolamenti di cui al successivo comma 4, dell’art.24, della legge in parola, ribadisce che possono essere sottratti all’accesso(art.8, comma 5), i documenti di cui alle lettere a), b), c) ,d) ed alle condizioni ivi stabilite.
Al riguardo, osserva il Collegio che la giurisprudenza ha considerato come regola il diritto di accesso alla documentazione amministrativa e come eccezioni i casi di limitazioni del diritto stesso rispetto alla tutela dei terzi sulla cui riservatezza viene ad incidere la richiesta di accesso.
Va anche ricordato che la giurisprudenza ha esteso il diritto di accesso anche agli atti di gestori di pubblici servizi, anche se derivanti da valutazioni e per finalità di natura imprenditoriale(cfr. C.d.S., IV, 30.3.2000,n.1821).
Ciò premesso in generale, va osservato che, nella specie non è dubitabile che l’istante sia titolare di una situazione giuridicamente rilevante per la cui tutela viene legittimato, ai sensi dell’art.22 della legge n.241/90, l’accesso alla documentazione amministrativa.
Né è opposto(né risulta) che vi sia un regolamento dell’A.ne, che in applicazione dell’art.24, comma 4, della legge medesima, abbia incluso la documentazione in questione in una categoria di atti sottratti all’accesso.
L’unico modo per rifiutare questo ultimo era dunque quello di evidenziare, così come precisato dal D.P.R.27.6.92,n.352, l’esigenza di salvaguardare qualcuno degli interessi di cui all’art.24 della legge in parola.
A ciò si aggiunga che il D.P.R. N.352/92, dispone testualmente che il diritto di accesso (art.2, comma 2) " si esercita, con riferimento agli atti del procedimento, e anche durante il corso dello stesso, nei confronti dell'autorità che è competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente".
Nella specie, il comportamento completamente omissivo dell’A.ne viola anche il principio posto dall’art.1 della legge, secondo cui l’attività amministrativa, in particolare, è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità, secondo le modalità ivi previste, nonché da altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dal successivo art.22, in virtù del quale a chiunque abbia un interesse qualificato è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi, esercitabile secondo quanto previsto dall’art.25.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e per l’effetto, ai sensi dell’art.25, ultimo comma, della legge n.241/90, va ordinato al Comune di Agosta di fornire al ricorrente copia della documentazione oggetto dell’istanza 2.9.2002, il cui contenuto è stato anche trascritto al precedente paragrafo I.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno come sopra formulata, essa va dichiarata inammissibile in quanto doveva essere proposta con il rito ordinario, atteso che il particolare rito accelerato previsto dalla legge n.241/1990(cfr. art.25 sulla dimidiazione dei termini di impugnativa delle determinazioni dell’A.ne e di appello contro le decisione del T.A.R.), nella specie utilizzato, consente soltanto l’esercizio giurisdizionale del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, senza possibilità di introdurre nel relativo procedimento domande diverse da quelle sull’accesso medesimo.
In conclusione, il ricorso va in parte accolto e in parte dichiarato inammissibile(risarcimento del danno).
Le spese processuali seguono possono compensarsi fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II BIS, accoglie il ricorso e per l’effetto ordina al Comune di Agosta di fornire al ricorrente copia della documentazione oggetto della domanda di accesso suindicata.
Spese compensate fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2002.
Patrizio GIULIA PRESIDENTE
Evasio SPERANZA CONSIGLIERE, EST.
Depositata in segreteria in data 28 febbraio 2003.