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n. 7/8-2002 - © copyright.

TAR LAZIO, SEZ. II TER – Sentenza 11 luglio 2002 n. 6264 – Pres. Leva, Est. Taglienti - EDS Electronic Data Systems S.p.A. (Avv.ti Scoca, Ripa di Meana, Scordino, Brizzi e Grisostomi Travaglino) c. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e Ministero della Giustizia (Avv.ra Stato), Collegio Nazionale degli Agrotecnici (Avv.ti Prosperetti e Caruso) e Finsiel Consulenza ed Applicazioni Informatiche s.p.a. (Avv.ti Annesi, Clarizia, P. e D. Vaiano) - (in parte dichiara il ricorso inammissibile, per la restante parte lo respinge; condanna alle spese, liquidate in 40.000 Euro).

1. Giustizia amministrativa - Attività istruttoria – Consulenza tecnica – A seguito delle innovazioni della L. 205/2000 – Sua previsione nell’ambito del giudizio di mera legittimità – Non può modificare l’oggetto del giudizio.

2. Giustizia amministrativa - Attività istruttoria – Consulenza tecnica – A seguito delle innovazioni della L. 205/2000 – Casi in cui è da ritenere ammissibile – Individuazione – Ipotesi in cui la valutazione tecnica richieda apprezzamenti opinabili – Inammissibilità – Fattispecie relativa a valutazione offerte di un appalto-concorso.

3. Contratti della P.A. – Appalto-concorso – Offerte – Valutazione - E’ rimessa alla commissione di gara – Sindacabilità in s.g. – Limiti.

4. Contratti della P.A. – Offerte – Offerte anomale – Giudizio sulla anomalia dell’offerta – Sindacabilità in s.g. – Limiti.

5. Contratti della P.A. – Bando – Pubblicità delle operazioni di gara – Limitazione alla sola apertura dei plichi ed all’esame della loro integrità – Legittimità – Esclusione della pubblicità delle sedute riguardanti la valutazione delle offerte – Nel caso di appalto-concorso – Legittimità.

6. Contratti della P.A. – Bando – Pubblicità delle operazioni di gara – Previsione di limitazioni – Possibilità – Limiti – Fattispecie.

7. Contratti della P.A. – Bando – Disapplicazione da parte della P.A. – Impossibilità.

8. Contratti della P.A. – Bando – Clausole immediatamente lesive – Vanno tempestivamente impugnate – Fattispecie.

9. Contratti della P.A. – Appalto-concorso – Offerte economiche – Debbono rimanere chiuse fino alla valutazione dei progetti - Verbalizzazione che le offerte, nonostante l’apertura delle relative buste, non sono state lette – Insufficienza.

10. Contratti della P.A. – Appalto-concorso – Offerte – Valutazione – Motivazione – Attribuzione di un punteggio numerico – Sufficienza.

1. L’introduzione nel giudizio amministrativo di mera legittimità dello strumento della consulenza tecnica, operata dall’art. 16 della legge 21 luglio 2000 n. 205 che ha modificato il testo dell’art. 44 del Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, non può modificare l’oggetto del giudizio stesso e consentire al Giudice di sconfinare nel merito amministrativo, o di effettuare un penetrante esame della discrezionalità tecnica; in sede di legittimità, pertanto, la valutazione rimane incentrata su una situazione giuridica soggettiva che è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo perfetto, con le necessarie conseguenze in ordine ai poteri di sindacato giurisdizionale.

2. La consulenza tecnica nel processo amministrativo può essere impiegata nelle ipotesi in cui le regole tecniche siano verificabili alla stregua di scienze esatte, al fine di verificare l’assenza di palesi irrazionalità nell’esercizio della discrezionalità tecnica operata nell’ambito di una specifica scienza (1); quando invece la valutazione tecnica richiede apprezzamenti opinabili (ad esempio concetto di bellezza paesistica o ambientale), il Giudice non può sostituire le scelte fatte dall’Amministrazione con quelle rimesse al consulente tecnico, ma può effettuare solo un controllo esterno di razionalità sulle valutazioni effettuate (2) (alla stregua del principio il T.A.R. Lazio ha ritenuto non possibile ammettere una consulenza tecnica al fine di verificare la valutazione operata da una commissione di un un appalto concorso, sia perché l’accertamento dei fatti presupposti derivava direttamente da prove documentali, sia perché le eventuali valutazioni tecniche richieste al Giudice avrebbero sconfinato palesemente nel merito, non potendosi sostituire alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione l’apprezzamento del G.A.).

3. Nell’appalto concorso, l’apprezzamento tecnico del progetto presentato dai candidati, elemento fondamentale nel giudizio relativo all’aggiudicazione dell’appalto, nei confronti del quale anche l’offerta economica in linea di principio è destinata a recedere (3), è rimesso alle valutazioni ampliamente discrezionali dell’Amministrazione, che incontrano solo il tradizionale limite della irragionevolezza e della palese illogicità, pur potendo il relativo sindacato giurisdizionale avvalersi, come parametro di riferimento, del progetto di massima presentato dall’Amministrazione (4).

4. In sede di verifica dell’anomalia delle offerte presentate nelle gare per l’aggiudicazione di appalti di lavori o di servizi pubblici, il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica non può sfociare nella sostituzione dell’opinione del giudice a quella espressa dall’organo amministrativo, ove tale opinione, pur se non condivisa sul piano soggettivo in dipendenza della fisiologica opinabilità che connota l’interpretazione e l’applicazione di scienza non esatta, non venga considerata errata sul piano della tecnica, essendo compito primario del giudice verificare se il potere amministrativo sia stato esercitato con un utilizzo delle regole tecniche conforme a criteri di logicità, congruità, ragionevolezza e corretto apprezzamento dei fatti (5).

5. Non contrasta con i principi di trasparenza e pubblicità, se espressamente contenuta nelle regole della gara, la previsione del bando di regole di pubblicità che limitino alla sola apertura dei plichi, ovvero all’esame della loro integrità, la seduta pubblica, e riservino, soprattutto nelle gare di appalto concorso, alla seduta non pubblica l’apertura delle buste contenenti le offerte (6).

6. Il principio della pubblicità e trasparenza della procedura concorsuale incontra sempre dei limiti, posti in ragione della necessità di rispettare concorrenti principi: per tale motivo, ad es., i rappresentanti delle imprese non sono ammessi a seguire tutti i lavori della commissione di gara, cosa che configurerebbe la più ampia estrinsecazione del principio di pubblicità e trasparenza. E’ quindi necessario esaminare caso per caso se le modalità attraverso le quali l’Amministrazione ha ritenuto di dare attuazione al principio possono ritenersi ragionevoli in relazione al rispetto di altre concorrenti esigenze (alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto che, il fatto di consentire ai rappresentanti delle imprese di controllare l’integrità dei plichi contenenti le tre buste, due delle quali relative all’offerta tecnica ed economica, significava sostanzialmente garantire il controllo sul fatto che nei plichi non fossero stati inseriti o sottratti da parte dell’Amministrazione o di chiunque altro, documenti che le ditte partecipanti non avevano o avevano incluso; ciò inoltre automaticamente comportava la garanzia che anche le singole buste contenenti le offerte non erano state manomesse, in quanto, altrimenti, i rappresentanti delle imprese presenti avrebbe constatato la non integrità del plico).

7. Per giurisprudenza costante, le regole procedimentali della gara non possono essere disapplicate né dall’Amministrazione né dalla Commissione di gara (7).

8. Le clausole del bando che comportino una immediata lesione (come quella che limita alla prima fase dell’apertura delle buste la pubblicità della seduta) debbono essere tempestivamente impugnate nei termini di decadenza (8).

9. Nel caso di appalto-concorso, poiché le offerte economiche devono restare segrete per tutta la fase procedimentale in cui la commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici delle offerte, è indispensabile che le relative buste restino chiuse, in quanto non si può ammettere che, a seguito di una indebita apertura, sorgano contestazioni sulla più o meno corretta conservazione dei plichi e sulla concreta possibilità di prendere visione dei loro contenuti; in questi casi la segretezza del contenuto dell’offerta economica non può essere surrogata dall’apposizione a verbale della precisazione che la stessa, malgrado l’apertura delle buste, non è stata letta da alcuno, atteso che l’integrità della busta contenente l’offerta economica non ammette equipollenti (9).

10. In sede di valutazioni tecniche delle offerte presentate per un appalto-concorso, l’obbligo di motivazione può ritenersi assolto con la stessa attribuzione del punteggio, che configura una forma sintetica ma eloquente di esternazione delle valutazioni tecniche (10).

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(1) Ha osservato in particolare il T.A.R. Lazio che il nuovo strumento consente di pervenire ad una maggiore chiarezza sull’accertamento dei presupposti di fatto, ove per esso si renda necessaria la conoscenza delle regole tecniche di settore.

Ha aggiunto inoltre che, al di fuori dell’applicazione di regole appartenenti alle scienze esatte, è sempre difficile individuare un limite netto oltre il quale il controllo sulla ragionevolezza della scelta sconfina nel sindacato di merito; ciò ovviamente comporta l’impossibilità di definire aprioristicamente regole precise e la necessità di valutare caso per caso, con un giudizio incentrato su valutazioni di prevalenza, che tenga conto degli orientamenti specifici di quel settore della scienza applicabile alla singola fattispecie.

(2) Cfr. sul principio ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 601/99.

(3) Cfr. in part. Cons. Stato, Sez. V, 9 febbraio 2001 n. 578.

(4) Cons. Stato, Sez. V, 6 dicembre 1999 n. 812; TAR Lazio, Sez. III, 28 agosto 1997 n. 2051.

(5) Cons.Stato, Sez. VI, 3 maggio 2002 n. 2334.

(6) Cons. Stato, Sez.V, 30 maggio 1997, n. 576; Sez. V, 23 agosto 2000, n. 4577.

(7) Cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 20 maggio 2002, n. 2717.

(8) Cfr. Consiglio di Stato Sez. V 17.5.2000, n. 2884.

(9) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31 dicembre 1998, n. 1996.

(10) Cons. Stato, Sez. IV, 1 febbraio 2001, n. 367; Sez. VI, 24 maggio 1996, n. 731.

Documenti correlati:

TAR EMILIA - ROMAGNA - BOLOGNA, SEZ. I – Sentenza 12 luglio 2002 n. 928 (sulla nuova funzione della c.t.u. a seguito delle innovazioni della L. n. 205/2000 e sulla sindacabilità della discrezionalità tecnica tramite questo strumento istruttorio - fattispecie in materia di gara d'appalto), pubblicata in questo numero della Rivista ed ivi ult. riferimenti.

 

PER L’ANNULLAMENTO

del Decreto del Responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, prot.435/M SIA 31.8.01, con cui è stata approvata la graduatoria finale ed aggiudicata al raggruppamento temporaneo di imprese con Finsiel s.p.a. capogruppo la gara mediante procedura ristretta bandita dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l’affidamento unitario dei servizi del SIAN;

del D.M. n. 4945 del 14.12.00. con cui è stata nominata la Commissione aggiudicatrice, dei verbali della stessa e della graduatoria finale;

del D.M. 258/MSIA del 22.5.01, con cui è stata nominata la Commissione incaricata di valutare l’anomalia dell’offerta del RTI Finsiel, dei verbali e della relazione finale della stessa;

dei verbali della Commissione istituita con D.M. 34721/ 1075 del 31.7. 01 e della relazione finale, nonché della nota n. 35015,pos.1075 del Gabinetto del Ministro con cui la Commissione ha ritenuto che l’appalto di servizi in questione è stato svolto regolarmente ;

del bando di gara n.1/00 , pubblicato sulla GUCE n.76 del 18.4.00. e sulla GURI n.91, parte II del 18.4.00, nonché della lettera di invito alla procedura, delle norme di gara, dei relativi allegati e del capitolato tecnico, mediante i quali il Ministero delle P.A.F.ha bandito e regolamentato la gara mediante procedura ristretta (appalto concorso) per la gestione e l’integrazione dei servizi a supporto dei procedimenti amministrativi e dei relativi adempimenti istruttori di gestione e controllo concernenti l’applicazione della normativa comunitaria e nazionale del settore agricolo, forestale e della pesca;

della Comunicazione del Collegio Nazionale degli Agrotecnici in data 10.11.00., prot. N. 4243 OR/ml;

nonché di ogni altro ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente;

E PER

l’ordine di esibizione dei documenti di cui alla richiesta di accesso proposta da RTI Eds;

NONCHÉ PER OTTENERE

la condanna, ex art. 35 del D.Lgs n. 80/98, dell’Amministrazione resistente alla corresponsione del risarcimento dei danni provocati al RTI ricorrente;

e sul ricorso incidentale

presentato da Rti Finsiel, come sopra individuato, rappresentato e difeso

contro

i Ministeri precedentemente indicati

e nei confronti

della BULL ITALIA S.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e nella qualità di mandataria del Rti costituito con la AKROS INFORMATICA S.r.l., non costituita in giudizio

della EDS Italia S.p.a., in proprio e quale mandataria di Rti, come sopra individuato, rappresentato e difeso;

per l’annullamento

degli atti di gara precedentemente indicati;

(omissis)

FATTO

A) Espone il raggruppamento temporaneo d’imprese ricorrente che in attuazione della normativa nazionale in materia di decentramento agli enti locali (L.59/97 e D.Lgs.143/97) e della continua evoluzione della politica comunitaria, si è reso necessario un complessivo riassetto del sistema dei servizi connesso al comparto agricolo; in questa ottica, è stata bandita una gara promossa dall’Amministrazione che ha ad oggetto l’affidamento unitario dei servizi del Settore Agricolo Nazionale (SIAN); servizi che risultano compositi, in parte "ingegnieristici" (ideazione organizzativa e tecnica del comparto agricolo), in parte "informatici "puri", ed in parte amministrativi (di supporto all’azione tipica amministrativa), e rispetto ad essi il Capitolato ha previsto le attività di presa in carico e di gestione, di integrazione e di evoluzione verso un nuovo assetto unitario.

Con bando n. 1/00, pubblicato sulla GUCE n. 76 del 18.4.00.e sulla GURI n. 91, parte II del 18.4.00., Il Ministero delle P.A.F. ha indetto quindi una gara mediante procedura ristretta per la gestione e l’integrazione dei servizi a supporto dei procedimenti amministrativi e dei relativi adempimenti istruttori di gestione e controllo concernenti l’applicazione della normativa comunitaria e nazionale del settore agricolo, forestale e della pesca.

La procedura di gara aveva in particolare come riferimento la ripartizione dei servizi informatici del comparto agricolo, come di seguito indicata:

a) Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF):

Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), istituito con L. n. 194/84 per l’esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole attraverso l’acquisizione, l’elaborazione e la verifica di tutti i dati del comparto;

AIMA (ora AGEA):

Sistema Informativo dell’AIMA, che consente di erogare aiuti a società interessate alla trasformazione e alla distribuzione dei prodotti agricoli;

Schedario oleicolo e viticolo, realizzati ai fini del controllo propedeutico all’erogazione degli aiuti nei relativi settori;

Controlli integrati sul territorio, basati sia sui controlli oggettivi presso le aziende, sia sulla rilevazione e fotointerpretazione del territorio ad uso agricolo.

In data 6.6.2000 con "Domanda di ammissione al procedimento" la Società Eds e le singole componenti del RTI ricorrente hanno chiesto di essere invitate a presentare offerta.

Con lettera 26.6.2000. il Ministero formulava l’invito, precisando che l’offerta doveva essere presentata in conformità alle "norme di gara".

In data 14.12.2000. veniva nominata la Commissione per l’aggiudicazione della gara in questione.

In data 21.12.2000. la Commissione si è riunita una prima volta e in data 25.1.2001 ha esaminato i criteri di aggiudicazione indicati nelle norme di gara , redigendo schema per i parametri di valutazione delle offerte tecniche con indicazione del rispettivo fattore ponderato.

In data 29.1.2001 la Commissione provvedeva al riscontro della regolarità ed integrità dei plichi contenenti le offerte presentate per poi dare inizio all’apertura degli stessi.

Nella seduta del 16.2.2001 , la Commissione di gara ripartiva la fase istruttoria di lavoro in sottogruppi, ritenendo opportuno che " il riscontro a livello ricognitivo della documentazione venga compiuto dai componenti in gruppi di almeno due membri", riferendo, in un tempo successivo, i commissari di ciascun sottogruppo , agli altri dell’attività svolta e delle conclusioni raggiunte.

Nella seduta del 28.3.2001 e nelle sette sedute successive, terminata l’attività ricognitiva, la Commissione procedeva all’attribuzione dei primi punteggi relativi all’offerta tecnica e in data 6.4.2001 essa terminava il lavoro di valutazione relativo a tali offerte, per giungere all’attribuzione dei seguenti punteggi:

Rti Bull punti 30,55; Rti Eds punti 53,40; Rti Finsiel punti 53,50.

In data 11.4.2001 la Commissione convocava nuovamente i rappresentanti delle imprese partecipanti al fine di constatare l’integrità dei sigilli delle buste contenenti le offerte economiche e il giorno successivo attribuiva gli ultimi punteggi; la graduatoria finale risultava, quindi, la seguente : (1°) Rti Finsiel con punteggio complessivo di 98,500; (2°) Rti Eds con punteggio complessivo di 94, 596; (3°) Bull con punteggio complessivo di 60,060; nello stesso verbale conclusivo dei lavori, la Commissione aggiudicatrice accertava inoltre, che l’offerta economica di Rti Finsiel era anormalmente bassa, poiché presentava un ribasso complessivo del 40,774%.

Con nota n. 155516 D.G.S. Ag del 27.4.2001 l’Amministrazione richiedeva al Rti Finsiel i chiarimenti e le precisazioni in ordine all’accertata anomalia; in particolare veniva richiesto di fornire " precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta stessa ritenuti pertinenti e in relazione ai prezzi offerti, precisandone i criteri in base ai quali si è pervenuti alla loro determinazione".

Con nota del 7.5.2001 il Rti Finsiel forniva relazione introduttiva alle proprie giustificazioni ed allegati esplicativi.

In data 22.5.2001 veniva nominata un’apposita Commissione incaricata di valutare le giustificazioni addotte dal Rti Finsiel, con decreto del responsabile dei sistemi informativi;e successivamente, in data 13.6.2001. veniva redatta una relazione finale nella quale emergeva testualmente che le ragioni esplicative riportate "sono considerate idonee a giustificare lo scostamento dei prezzi offerti dal Rti Finsiel rispetto alle singole voci di costo poste dall’Amministrazione a base d’asta", di guisa che il ribasso praticato non avrebbe compromesso l’affidabilità delle prestazioni a carico dell’offerente.

A seguito di svariati esposti anonimi pervenuti all’Amministrazione circa la gara in questione, il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali con decreto 31.7.2001, considerati i prospettati dubbi sulla regolarità della procedura, nominava una terza Commissione con il compito di verificare la correttezza del procedimento di gara; a conclusione dei propri lavori, veniva redatta un’apposita relazione che constatava l’inesistenza di motivi ostativi per la procedura di aggiudicazione della gara in favore della Rti Finsiel.

In data 5.9.2001 il Responsabile dei Sistemi Informativi Automatizzati comunicava al Rti Finsiel il risultato della gara; successivamente, a seguito di tale risultato, il Rti Eds presentava formale istanza di accesso a tutti i documenti e agli atti relativi al procedimento di gara in oggetto, ma l’Amministrazione nelle more non esibiva tutta la richiesta documentazione.

B) La EDS – Electronic Data System Italia S.p.A., società facente parte di un gruppo internazionale (controllato dalla Electronic Data System Corporation, con sede in Plano, nel Texas - USA), operante nel campo dell’informatica, capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con le società AQUATER, ITALECO e NORTEL NETWORKS (appartenenti rispettivamente al gruppo ENI, al gruppo IRI e al gruppo NORTEL) e con la società AGRICONSULTING, operatore internazionale per la consulenza agricola e per l’applicazione di tecnologia nel settore agricolo, nonché con il Consorzio CISA – DAM e la SYSTED s.r.l., entrambi specialisti del settore agricolo, (mentre tra i sub appaltatori del RTI EDS sono compresi la Compagnia Generale Riprese Aeree, Alenia - gruppo Finmeccanica - Sun, Compaq, Oracle e Sigma Moore), ha impugnato l’aggiudicazione al RTI FINSIEL della gara suddetta nonché tutti gli atti connessi, meglio specificati in epigrafe, deducendo che i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi e gravemente lesivi degli interessi del Rti Eds sotto diversi profili, tutti riconducibili a quattro macro-categorie.

a) Una prima categoria attiene ai profili di illegittimità dell’operato della Commissione nominata per la valutazione dell’anomalia e delle mancate giustificazioni addotte dal Rti Finsiel nel procedimento di valutazione medesimo.

La commissione avrebbe espresso un parere in relazione ad un’offerta diversa rispetto a quella presentata in sede di gara e in relazione alla quale è stato attribuito il punteggio;si ritiene, pertanto, che l’intero operato della Commissione vada annullato e che la Rti Finsiel vada esclusa dalla procedura.

b) Una seconda categoria attiene ai profili di illegittimità del contenuto dell’offerta Rti Finsiel e alla violazione delle norme di gara e al principio di buona fede; l’offerta sarebbe in aumento, presentata con capziosità a danno dell’Amministrazione, e particolarmente onerosa rispetto all’offerta della ricorrente , e sarebbe scaduta al momento dell’aggiudicazione.

c) Una terza categoria attiene, poi, all’illegittimità del contenuto dell’offerta presentata dal Rti Finsiel e alla violazione dei vincoli minimi della prescrizione di gara e del Capitolato tecnico; la ricorrente intende dimostrare poi come la stessa offerta presentata dal Rti Finsiel sia inferiore a quella della ricorrente; pertanto, chiede l’anteposizione della Rti Eds in graduatoria rispetto al Rti Finsiel.

d) Infine, l’ultima categoria attiene all’illegittimità dell’operato della Commissione aggiudicatrice con riguardo alle modalità procedurarali ed all’assenza di motivazione dei relativi provvedimenti; la Comissione avrebbe formulato le proprie valutazioni avvalendosi di sottocommissioni e non nel plenum dei propri componenti, senza dare motivazione ai punteggi attribuiti.

In particolare la ricorrente solleva i seguenti motivi di gravame:

1 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del D.Lgs. 17.3.1995. n. 157 e delle norme di gara sotto il profilo del mancato e/o non corretto esperimento della procedura di valutazione dell’anomalia dell’offerta economica del Rti Finsiel e sotto il profilo della mancata esclusione del Rti Finsiel. Eccesso di potere per falso presupposto in fatto, per difetto di istruttoria e per manifesta irrazionalità. Difetto assoluto di motivazione del provvedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta economica del Rti Finsiel.

Premesso che l’offerta presentata dal Rti Finsiel risulta essere anormalmente bassa ai sensi dell’art. 25 D.Lgs. 17.3.95 n.157 e delle stesse norme di gara, si ritiene che il Rti stesso abbia, in corso di gara, alterato il contenuto dell’offerta tecnico-economica presentata e ciò sia con riferimento al dimensionamento delle risorse , sia alle tariffe ad esse associate; pertanto, non varrebbero le giustificazioni addotte dalla stessa, poiché le indicazioni contenute nelle tabelle allegate dal Rti Finsiel alla relazione introduttiva alle giustificazioni differiscono sostanzialmente da quanto invece riportato nell’offerta tecnica dello stesso.

A tal proposito, peraltro, si ritiene che la Commissione , non avendo evidenziato la palese alterazione dei dati contenuti nelle giustificazioni fornite dalla controinteressata rispetto a quanto, invece, prospettato nella propria offerta, non abbia compiuto una approfondita lettura ed analisi del testo, ma si sia limitata ad un’istruttoria parziale e come tale inidonea a fornire un quadro esaustivo in ordine alla validità delle giustificazioni fornite dal Rti Finsiel.

2 - Violazione e falsa applicazione dell’art.25 del D.Lgs. 17.3.95,n.157 e delle norme di gara sotto il profilo della mancata esclusione del Rti Finsiel. Omesso assolvimento dell' onere di presentare le giustificazioni richieste e di corretta formulazione dell’offerta. Violazione dei principi di trasparenza, veridicità, correttezza e buona fede. Eccesso di potere per manifesta irrazionalità, per falso presupposto in fatto, difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione della L.7.11.2000, n.327.

Gli elementi più significativi dell’alterazione dei dati forniti dalla Rti Finsiel in sede di giustificazione ( premesso che in sede di giustificazioni dovevano essere tenute distinte le differenti categorie di prezzi richiesti dall’Amministrazione) sono relativi:

ai prezzi a forfait;

ai prezzi a misura.

La Commissione nella valutazione dell’anomalia avrebbe dovuto tenere distinte le citate offerte economiche (a forfait e a misura) e giustificare (all’interno di esse) il numero di risorse associate nell’offerta tecnica.

RTI Finsiel in sede di giustificazioni ha dichiarato 27 risorse in meno rispetto alle risorse effettivamente indicate nella propria offerta.

Emerge anche il difetto di motivazione della Commissione laddove la stessa esamina la quantità, la qualità e la composizione delle risorse professionali impiegate affermando che "per ogni servizio viene specificata la quantità di risorse umane per ciascuna categoria professionale, che dà luogo ad una composizione dei gruppi di lavoro con una buona organizzazione del lavoro stesso…".

RTI Finsiel avrebbe, altresì, modificato la natura lavorativa e la tariffa associata ad altre 44 risorse, giustificando ben 73 risorse originariamente incluse nell’offerta tecnica nei settori compensati secondo corrispettivi a forfait, come compensate dai corrispettivi a misura relativi ai servizi c.d. indifferibili e urgenti.

Per i servizi con corrispettivo a forfait erano state indicate nell’offerta 584 unità, per i servizi indifferibili e urgenti da pagare a misura, 29 unità. Nelle giustificazioni la controinteressata ha indicato 557 unità ed ha aggiunto le 29 unità che però non sono risorse fisse ma a chiamata.

In conclusione sul punto, il raggruppamento ricorrente evidenzia come:

- il Rti Finsiel non abbia fornito le giustificazioni richieste, non avendo reso le precisazioni relative agli elementi costitutivi dell’offerta presentata;

- le giustificazioni addotte attengano ad un’offerta diversa da quella presentata in sede di gara e valutata dalla Commissione aggiudicatrice, alterando l’Amministrazione le finalità proprie del procedimento di verifica dell’anomalia;

- l’avallo dell’Amministrazione in sede di valutazione della congruità delle giustificazioni alla modifica dell’offerta originaria e dei suoi componenti quantitativi e qualitativi si ponga in contrasto con il principio di non mutabilità dell’offerta in fase esecutiva;

- tale principio rivesta, nella fattispecie, ancor più valore atteso che proprio sulla base dell’originaria offerta la Commissione ha formulato la graduatoria;

- tale modifica implichi necessariamente il mancato assolvimento dell’onere di puntuale giustificazione gravante sul Rti Finsiel, rendendo definitiva l’anomalia.

3 - Violazione e falsa applicazione dell’art.25 del D.Lgs.11.3.95, n.157 e delle norme di gara sotto il profilo della mancata esclusione del Rti Finsiel. Contraddittorietà ed insufficienza delle giustificazioni fornite dal Rti Finsiel nel prcedimento di valutazione dell’anomalia. Violazione dei principi di trasparenza, veridicità, correttezza e buona fede. Eccesso di potere per falso presupposto in fatto, difetto di istruttoria e di motivazione.

Nella realzione introduttiva delle giustificazioni vengono indicate risorse fisse che poi non corrispondono a quelle specificate nei prospetti allegati (Servizi AIMA. 290,22 – 279,20).

Le giustificazioni fornite sarebbero contraddittorie, insufficienti ed inidonee, risultando altresì viziata la valutazione operata dalla Commissione, sotto diversi profili:

a) il criterio adottato dalla Commissione, in ordine alla verifica dell’anomalia;

esso non risulterebbe conforme al criterio dettato all’art.25 D.Lgs.157/97, in quanto la norma non sembra richiedere la giustificazione dello scostamento dei singoli prezzi offerti da quelli posti a base di gara, ma di fornire la giustificazione della composizione degli stessi e della relativa remuneratività;

b) l’inadeguatezza, l’assoluta genericità, contraddittorietà e non veridicità delle giustificazioni "di carattere generale" accolte dalla Commissione;

risulta solo parzialmente la corrispondenza tra i soggetti componenti del Rti Finsiel e coloro che si sono in precedenza occupati dei servizi oggetto di gara; appare quindi evidente il travisamento dei fatti in cui è incorsa la Commissione , ritenendo infondatamente che la posizione del Rti Finsiel fosse in qualche modo peculiare rispetto a quella vantata dagli altri concorrenti;

c) l’inidoneità e la non veridicità delle tariffe dichiarate dal Rti Finsiel;

le tariffe dichiarate dal Rti Finsiel risultano inferiori ai minimi previsti per legge; esse vengono giustificate dal controinteressato sulla base di una Convenzione stipulata tra l’AGEA e i tre ordini professionali interessati (agronomi, agrotecnici e periti agrari), che, tuttavia, non risulta applicabile al caso in specie; e sulla base di una lettera del Collegio Nazionale degli Agrotecnici, anch’essa inapplicabile per inesistenza di ogni potere decisorio e regolamentare;

d) l’inidoneità , contraddittorietà e non veridicità delle dichiarate efficienze sui costi relativi ai materiali cartacei;

il Rti Finsiel pretenderebbe di giustificare la propria offerta formulando deduzioni e generalizzate efficienze sui costi relativi ai materiali cartacei per il settore dei controlli oggettivi in campo, forniti dalle soluzioni tecnologiche predisposte in sede di offerta tecnica ; in realtà, le "soluzioni tecnologiche" si ridurrebbero all’adozione di un palmare (PDA), la cui capacità risulta limitata e, pertanto, non si dovrebbe considerare idoneo alla sostituzione dei supporti cartacei tradizionali;

e) la ripartizione degli ammortamenti;

la ripartizione degli ammortamenti degli investimenti illustrata dal Rti Finsiel risulterebbe palesemente irrazionale ed illogica, pretendendo di associare una quota degli stessi anche ad interventi indifferibili ed urgenti;

f) la non sostenibilità degli oneri finanziari indicati dal Rti Finsiel;

il controinteressato sostiene di non aver considerato gli oneri finanziari, pur avendo delineato un piano di evoluzione del contratto con una gestione in perdita per i primi anni; l’assunto,pertanto, appare contrario ai più basilari principi di economia.

Il conto economico effettivo dimostrerebbe la non sostenibilità dell’offerta.

4 -Violazione e falsa applicazione dell’art 25 del D.Lgs.157/95. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L. 6.6.1986, n. 251. Violazione della par condicio tra i concorrenti. Violazione dei precetti costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione pubblica. Eccesso di potere per manifesta irrazionalità ed illogicità. Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Incompetenza. Manifesta ingiustizia.

Le giustificazioni adottate dal Rti Finsiel per sostenere la propria offerta economica si basano sul richiamo di tariffe consentite da una comunicazione del Collegio Nazionale degli Agrotecnici in data 10.11.2000; essa, tuttavia, risulterebbe illegittima nella parte in cui pretende di determinare, modificare o derogare le tariffe degli Agrotecnici senza rispettare il procedimento, che ai sensi del rubricato art.4 , deve essere sottoposto all’approvazione del Ministro di Giustizia; e nella parte in cui modifica le tariffe ad esclusivo vantaggio di una società (la Finsiel s.p.a.) che non svolge attività agrotecnica , né risulta iscritta al Collegio medesimo;

Ritiene, peraltro, il ricorrente che la comunicazione in questione sia stata fornita all’evidente scopo di giustificare tale anomalia dell’offerta, tenuto conto che, secondo quanto emerge da documentazione pubblica notarile, sia il Collegio Nazionale degli Agrotecnici sia il suo presidente sono soci dell’Agrifuturo Soc.Coop. a.r.l. , ovvero di una società partecipante al raggruppamento Finsiel.

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici avrebbe violato norme contenute nelle leggi 251/86 e nel D.legvo 157/95.

5 - Violazione e falsa applicazione delle prescrizioni di gara sotto il profilo della valutazione dell’offerta economica del Rti Finsiel e della inammissibilità di offerte in aumento. Mancata esclusione del Rti Finsiel . Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione.

Il Rti Finsiel ha presentato la propria offerta economica con prezzi a forte ribasso per i servizi remunerati a forfait ed invece prezzi in aumento per i servizi remunerati a consumo, con evidente violazione delle prescrizioni di gara e della par condicio con gli altri concorrenti, a danno dell’Amministrazione; l’Amministrazione avava infatti chiaramente affermato che non erano ammesse offerte in aumento.

6 - Violazione della lex specialis di gara e dei principi generali in materia di buon andamento, efficacia ed economicità dell’azione della Pubblica Amministrazione. Capziosità dell’offerta e violazione della par condicio tra i concorrenti. Violazione dei principi di trasparenza, veridicità, correttezza e buona fede. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e del travisamento dei fatti.

La procedura di gara è stata indetta non solo per la gestione e integrazione dei servizi del comparto agricolo attuali, bensì anche per l’evoluzione dei servizi stessi.

Rispetto all’oggetto di gara correttamente considerato (inclusivo della evoluzione dei servizi e della esecuzione dello Studio di Fattibilità) l’offerta RTI Finsiel è stata surrettiziamente presentata nel presupposto di recuperare nel tempo uno scarto particolarmente accentuato sui servizi inizialmente forniti e forfettizzati nel prezzo base offerto. Recupero di redditività del prezzo iniziale offerto, reso possibile, sia dalla richiesta (dell’Amm.ne) di servizi aggiuntivi ( gli interventi indifferibili e urgenti), sia attraverso gli interventi strutturali sul sistema dei servizi oggetto di gara dovuti all’evoluzione dei servizi stessi in relazione alla Studio di Fattibilità.

Dunque, tutti i servizi che l’aggiudicatario sarà tenuto a fornire sulla base della Convenzione saranno regolati dai prezzi e dalle tariffe unitarie offerte dall’aggiudicatario stesso per i c.d. servizi indifferibili e urgenti, cioè da quei corrispettivi che RTI Finsiel ha offerto in aumento.

7 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del R.D. 18.11.1923, n.2440. Violazione e falsa applicazione degli artt.12 e 13 del D.Lgs 12.2.93 , n.39. Violazione e falsa applicazione dell’art.3 del D.p.c.m 6.8.97, n.452. Violazione del bando e delle norme di gara , dei principi in tema di gara e falsa rappresentazione della realtà. Eccesso di potere.

Tutte le disposizioni sopra richiamate prescrivono che la stipulazione da parte delle Amministrazioni di contratti per la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la conduzione operativa di sistemi informativi deve essere obbligatoriamente preceduta dall’esecuzione di studi di fattibilità volti alla definizione, da un lato, degli obiettivi organizzativi e funzionali dell’Amministrazione interessata e, dall’altro lato, dei costi della realizzazione; nella fattispecie mancherebbe detto studio di fattibilità per la parte concernente l’evoluzione del sistema.

8 - Violazione delle prescrizioni del bando e delle norme di gara quali lex specialis della procedura. Avvenuta scadenza dell’offerta e della cauzione provvisoria. Violazione dell’art.97 Cost. e del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per illogicità e carenza di attività istruttoria.

L’offerta tecnica del Rti Finsiel ha una validità limitata nel tempo; il termine di presentazione e la cauzione provvisoria risulterebbero scaduti prima dell’aggiudicazione senza che il controinteressato abbia mai provveduto al relativo rinnovo.

Sul punto, evidenzia il ricorrente che un’impresa , scaduto il termine finale di validità della sua offerta, non può essere più ritenuta come partecipante alla gara e interessata alla sua aggiudicazione .

9 - Violazione del bando , delle prescrizioni di gara e del capitolato di gara sotto il profilo della mancata esclusione del Rti Finsiel. Violazione dei vincoli minimi di offerta. Mancata corrispondenza dell’offerta tecnica del Rti Finsiel alle prescrizioni del Capitolato tecnico. Violazione dei principi di correttezza e buona fede.

L’offerta della controinteressata non sarebbe in alcun modo validamente riconducibile al Capitolato tecnico di gara ed alle prescrizioni dell’Amministrazione sotto i seguenti molteplici profili:

a) violazione delle prescrizioni di gara e mancata corrispondenza dell’offerta del Rti Finsiel al Capitolato in ordine all’acquisizione di beni e servizi in nome e per conto dell’Amministrazione : l’adeguamento tecnologico;

secondo quanto previsto dal Capitolato di gara, il Fornitore avrebbe dovuto predisporre il Piano di adeguamento in espresso accordo con l’Amministrazione e secondo le indicazioni di questa; eseguire il Piano di adeguamento ricorrendo ad apposita procedura di evidenza pubblica per individuare il contraente della Pubblica Amministrazione.

In realtà, risulterebbe che il Rti Finsiel abbia presentato una proposta difforme da quella richiesta, offrendo una serie di forniture e di servizi che esulano dall’oggetto della gara , non rientrando neppure nella base d’asta;

- b) Violazione delle prescrizioni di gara e mancata corrispondenza dell’offerta del Rti Finsiel al Capitolato in ordine ai costi direttamente sostenuti dall’Amministrazione: la rete integrata:

l’offerta del Rti Finsiel contiene un dimensionamento abnorme rispetto a quanto effetivamente richiesto dall’Amministrazione con riferimento ai collegamenti necessari per la realizzazione della rete integrata, ciò comportando notevole spesa a carico dell’Amministrazione, palesemente sproporzionata rispetto alle esigenze da soddisfare; mentre si ritiene che l’offerta del Rti Eds sia perfettamente aderente al Piano dei Fabbisogni e alle necessità effettive dell’Amministrazione, poiché volta ad un contenimento dei costi complessivi attraverso interventi di ottimizzazione puntualmente descritti nella propria offerta.

c) Violazione delle prescrizioni di gara e mancata corrispondenza dell’offerta del Rti Finsiel al Capitolato in materia di controlli sui produttori;

Il Capitolato prevede un meccanismo ben definito , cui dovrebbe provvedere l’aggiudicatario , relativo ai controlli da effettuarsi sui produttori, individuati come presidio essenziale per la verifica della corretta utilizzazione dei contributi comunitari; esso specifica la necessità di spedizione di lettere Raccomandate A.R. per la notifica al produttore e tale esigenza non sembra essere considerata nell’offerta della controinteressata;

d) Violazione delle prescrizioni di gara e mancata corrispondenza dell’offerta del Rti Finsiel al Capitolato in materia di decentramento;

emerge dal testo del Capitolato la necessità di un decentramento degli sportelli utenza per garantire una maggior diffusione sul territorio; l’offerta del controinteressato non mostra elementi organizzativi capaci di realizzare il decentramento, poiché preferisce ricorrere allo sportello utenza centralizzato;

e) Violazione delle prescrizioni di gara e mancata corrispondenza dell’offerta del Rti Finsiel al Capitolato in materia di Disaster Recovery:

il Disaster Recovery rappresenta la misura di sicurezza principale per consentire ad un qualsiasi ente di sopravvivere qualora si verifichi un evento tale da menomare o paralizzare il sistema; la predisposizione di tale strumento risulta essere richiesta dal Capitolato e il piano presentato dal Rti Finsiel non sembrerebbe in grado di fronteggiare eventuali situazioni di emergenza;

10 - Violazione del bando, delle prescrizioni di gara e del Capitolato tecnico sotto il profilo della valutazione delle offerte tecniche . Eccesso di potere per incongruenza, per difetto di motivazione e per sviamento. Mancata attribuzione di un punteggio finale maggiore in graduatoria.

Qualora non si ritenga necessario escludere il Rti Finsiel per le evidenti difformità sopra esposte rispetto al Capitolato, si ritiene , comunque, che all’offerta del controinteressato dovesse essere assegnato un punteggio inferiore in relazione alle voci sopra indicate.

11- Violazione del bando , delle prescrizioni di gara e del capitolato di gara sotto il profilo della valutazione delle offerte tecniche. Eccesso di potere per incongruenza, per difetto di motivazione e per sviamento. Mancata attribuzione al Rti Eds di un punteggio finale maggiore.

I punteggi attribuiti al Rti Finsiel si manifestano come illogici e irrazionali; i criteri di valutazione adottati porterebbero a ritenere che, nel suo complesso, l’offerta Rti Eds sia superiore; il raggruppamento ricorrente si diffonde quindi ad esaminare l’attribuzione di punteggi in relazione a diversi criteri di valutazione, in particolare: a) criterio di valutazione 1.B.2.7. relativo al "livello di compatibilità degli interventi di integrazione con il processo di decentramento del comparto agricolo"; b) criterio di valutazione 1.B.2.6. relativo alla "Facilità di utilizzo dei servizi integrati da parte degli utenti, assistenza alla formazione e operatività"; c) criterio di valutazione 1.A.1 relativo al "Piano di integrazione e relativo timing"; d) criterio di valutazione 1.A.2 "Infrastruttura informatica risultante dal progetto di integrazione"; e) criterio di valutazione 2.C.2 relativo alla "Esperienza di servizi non informatici"; f) criterio 1.D relativa al "Miglioramento dei livelli di servizio".

12 - Violazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione. Violazione del bando di gara e delle norme di gara in ordine alla determinazione da parte della Commissione dei sottocriteri di valutazione delle offerte. Eccesso di potere per incongruenza, per difetto di motivazione e per sviamento.

La Commissione di gara ha provveduto alla redazione di uno schema di criteri e subcriteri di valutazione delle offerte tecniche con l’indicazione del relativo fattore ponderato; in realtà , la griglia elaborata risulterebbe incompleta ed incongrua sotto diversi profili.

Va, altresì, censurata l’assoluta carenza di motivazione della Commissione a supporto della determinazione della griglia. La Commissione non ha individuato criteri che consentissero la valutazione dei costi che, secondo il Capitolato, erano a carico dell’Amm.ne quali oneri a rimborso o oneri direttamente sostenuti dall’Amm.ne.

13 - Violazione dell’art.97 della Costituzione e dei principi di imparzialità, di buon andamento e trasparenza nei procedimenti amministrativi della P.A. Violazione del bando di gara relativamente alla composizione della Commissione.

In aperto contrasto con i principi generali sopra rubricati, nella Commissione giudicatrice non sarebbero stati presenti membri che avessero competenze specifiche in materia ingegnieristica di controlli oggettivi sul territorio.

14 - Violazione dei principi generali che regolano il funzionamento delle Commissioni di gara. Mancanza del plenum del collegio . Carenza o totale assenza di verbalizzazione. Violazione del principio della continuità delle gare. Violazione dell’art. 3 della L.241/90. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e del difetto di motivazione.

Si richiede l’annullamento della procedura per le modalità con cui la Commissione di gara ha condotto il proprio operato, poiché funzioni essenziali sarebbero state compiute dalla stessa in adunanze nelle quali mancava la presenza di tutti i componenti; non risulterebbero redatti verbali sull’attività ricognitiva svolta dalle sottocommissioni; sarebbe stato violato il principio di continuità della gara stessa; l’apertura delle buste sarebbe avvenuta in seduta segreta.

15 - Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e del difetto di motivazione.

Dalla mera attribuzione dei punteggi assegnati dalla Commissione aggiudicatrice non risulta possibile ricostruire l’iter logico seguito dalla stessa; di qui, ne discende la carenza di motivazione e l’illegittimità della valutazione in merito alla procedura, e ciò con particolare riferimento ai punteggi attribuiti alle voci 1.A.1; 1.A.2; 1.B.2.5; 1.B.2.6; 1.B.2.7; 1.D; 2.C.2.

La ricorrente chiede altresì col medesimo ricorso l’accoglimento dell’istanza ex art. 25 c. 5 L. 241/90 in relazione alla richiesta produzione di documenti non esibiti; chiede inoltre il risarcimento dei danni subìti a causa della disposta illegittima aggiudicazione.

C) Costituitasi la controinteressata Finsiel – Consulenza e Applicazioni Informatiche S.P.A. in proprio e quale mandataria del RTI come in precedenza individuato, ha in primo luogo sostenuto l’infondatezza del ricorso per le seguenti ragioni.

Un primo gruppo di motivi di ricorso si rivolge avverso l’operato della Commissione appositamente nominata per la valutazione della pretesa anomalia dell’offerta del RTI Finsiel ( motivi da 1 a 4 ).

Premesso che per la verifica della supposta anomalia di tale offerta l’Amministrazione ha nominato apposita Commissione di valutazione e che quest’ultima, a seguito di un’analitica attività di riscontro, prottrattasi nell’arco di cinque sedute, ha reso puntuale relazione affrontando tutti i profili di giustificazione, il controinteressato osserva quanto segue:

1 – sul primo motivo di impugnazione rileva come la censura proposta dal ricorrente sull’operato della Commissione appaia generica e inattendibile, poiché basata su aprioristiche affermazioni di difformità; si rileva, infatti, come sul piano documentale la Commissione abbia sempre avuto a disposizione tutti gli atti rilevanti ai fini delle verifiche da svolgere.

2 – sul secondo motivo, con il quale la ricorrente pretende di dimostrare l’alterazione dei dati dell’offerta tecnica originaria del Rti Finsiel, risulta infondato, poiché in tutti i documenti presentati , sia nell’offerta tecnica che nelle giustificazioni dell’anomalia è stato sempre dichiarato un numero identico di risorse per l’esecuzione dei servizi oggetto di gara.

Risulta , inoltre, che in tutti i documenti presentati sia sempre stato dichiarato che le risorse relative agli interventi indifferibili ed urgenti sono ricomprese all’interno dei gruppi di lavoro , complessivamente dimensionati in 584 risorse, coerentemente con quanto richiesto dall’Amministrazione stessa in ordine ai gruppi produttivi trasversali; estranea alla richiesta del capitolato è poi la distinzione tra corrispettivi a forfait e corrispettivi a misura, operata dalla ricorrente.

3 - Il terzo motivo di impugnazione denuncia la violazione dell’art. 25 del d.lvo 157/95, per avere assunto criteri di verifica dell’anomalia inappropriati e inappaganti; osserva al riguardo la controinteressata come la Commissione abbia utilizzato parametri previsti dalla normativa in materia.

Il Rti Finsiel osserva come esso utilizzi personale che, per circa l’80%, svolge attualmente il lavoro per il Ministero, ed ha quindi al suo interno professionalità specifiche non comparabili con quelle del ricorrente raggruppamento; i giorni lavorativi sono stati conteggiati calcolando anche ferie, malattie, permessi ecc.; erronea l’affermazione relativa all’efficienza per i costi per materiale cartaceo, in quanto l’offerta tiene conto dei supporti cartacei richiesti dal capitolato; poiché le attività indifferibili ed urgenti utilizzano le infrastrutture informatiche di integrazione, corretta appare l’attribuzione ad essi di una quota di ammortamento; la previsione degli oneri e dei proventi finanziari, rapportata all’intera durata contrattuale, comporta un saldo economicamente neutro.

4 - Il quarto motivo di ricorso dovrebbe essere considerato inammissibile nella parte in cui assume ad oggetto della sua impugnazione la comunicazione del Collegio Nazionale degli Agrotecnici , poiché la determinazione del valore delle prestazioni degli stessi , assunta a base del calcolo dell’offerta del deducente RTI , sarebbe stata indicata in sede impropria; risulta evidente, infatti, come tra la procedura di gara e il provvedimento del Collegio non intercorra alcun nesso procedimentale idoneo a far considerare quest’ultimo quale atto presupposto al procedimento di gara; peraltro si è trattato di una deroga tariffaria ammissibile per prestazioni rese ad enti pubblici.

5 - Il quinto motivo sostiene che l’offerta economica del RTI Finsiel avrebbe dovuto essere considerata inammissibile e, pertanto, da escludere dalla gara perché integrante un’offerta in aumento.

Tale impostazione appare del tutto inattendibile – ad avviso del controinteressato - essendo errato il punto di partenza dal quale muove il ricorrente: vale a dire che, nell’ambito della base d’asta complessiva indicata dall’Amministrazione, dovesse farsi luogo alla scomposizione di tante distinte basi d’asta quante erano le tipologie di servizi che il Capitolato richiedeva; in realtà, si è in presenza di un’unica gara e non di tante procedure di affidamento distinte quante le tipologie di servizi; la stessa ricorrente del resto avrebbe presentato prezzi in aumento per ben 15 tipologie unitarie.

6 - Il sesto motivo di ricorso imputa all’offerta del RTI Finsiel una connotazione di capziosità che deriverebbe da un asserito trascinamento dei corrispettivi , regolati a prezzi e tariffe unitarie, sulle esigenze di evoluzione; si sostiene, come tale censura sia palesemente inammissibile, atteso che le esigenze dell’evoluzione sono espressamente escluse da Capitolato, e rinviate allo Studio di Fattibilità al quale dovrà conseguire la rinegoziazione dei corrispettivi ad essi associati.

7 - Il settimo motivo di ricorso costituisce sviluppo del precedente; si afferma che l’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto , in sede di gara, dei risultati dello studio sulla Fattibilità, pena l’illegittimità dell’indizione della gara; a tale proposito il controinteressato evidenzia una confusione tra quanto costituisce dichiaratamente oggetto di gara e quanto non è compreso nell’oggetto dell’appalto, perché riconducibile ad un obbligo, ad esclusivo carico del fornitore, di successiva contrattualizzazione previa rinegoziazione dei corrispettivi.

- L’ottavo motivo di ricorso lamenta la violazione del bando e delle norme di gara, nonché dei principi di imparzialità dell’azione amministrativa; la censura riposa, in realtà, sull’erroneo presupposto di fatto della scadenza: il Rti Finsiel aveva formalmente presentato all’amministrazione la proroga della validità dell’offerta, confermando l’accettazione di tutte le clausole, vincoli e obblighi.

- Il nono motivo di ricorso sostiene che il Rti Finsiel avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura perché non avrebbe rispettato le prescrizioni tecniche del capitolato di gara:

quanto "all’adeguamento tecnologico", che la deducente assume come stravolto nelle sue finalità dall’offerta Rti Finsiel, lo stesso Rti osserva come esso non comporti oneri per l’Amministrazione essendo ricompreso negli interventi di integrazione come condizione necessaria affinchè l’Amministrazione stessa possa utilizzare appieno i nuovi servizi;

quanto alla "rete integrata" , sostiene sempre il controinteressato, la doglianza della ricorrente pretende di accreditare il proprio metodo di valutazione al riscontro eseguito dalla Commissione di gara, non potendo, invece, che essere riservati a quest’ultima gli apprezzamenti circa il corretto dimensionamento dei collegamenti, il proporzionamento rispetto alle esigenze della Pubblica Amministrazione e la misura dei benefici;

quanto alla convocazione dei produttori osserva il Rti FINSIEL di aver indicato nella propria offerta di effettuarla a mezzo convocazione postale, proponendo una modalità di postalizzazione elettronica che non comporta alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione.

Quanto al servizio disaster decovery osserva Rti FINSIEL che nessun servizio di tal genere prevedeva il Capitolato, occupandosi solo di prescrivere ai concorrenti le formulazioni di proposte che assicurassero "la continuità della gestione dei servizi"; il Rti FINSIEL ha offerto servizi di disaster decovery sia per il periodo transitorio che per l’integrato.

- Con il decimo motivo di ricorso – deduce il Rti Finsiel – la ricorrente pretende di sostituirsi alla Commissione nell’assegnare i punteggi ai concorrenti, di qui l’inamissibilità e l’infondatezza.

- L’undicesimo motivo ripropone le questioni esaminate dai due precedenti, in termini di comparazione tra punteggi rispettivamente assegnati al ricorrente e al deducente, a fronte di proposte tecniche che si assumono più meritevoli. In particolare:

Sub a: considera come elemento unico di valutazione la mera messa a disposizione di un supporto logistico periferico; osserva Rti FINSIEL che quanto sopra è riduttivo. Per sostenere il decentramento amministrativo pienamente funzionale devono essere previste azioni più complesse e di altra dimensione;

Sub b: soluzione tecnica basata sulla disponibilità di presidi territoriali polifunzionali;

osserva Rti FINSIEL che essa offre molteplicità di soluzioni tecnico-organizzative;

Sub c: Rti EDS garantisce l’integrazione con un mese di anticipo rispetto al RTI FINSIEL; osserva Rti FINSIEL che esso assicura l’attivazione dei servizi integrati entro il sesto mese con netto anticipo rispetto al ricorrente;

Sub d: ribadisce la prevalenza del Rti EDS in ragione del sistema del disaster covery; osserva Rti FINSIEL che si vorrebbe assumere il disaster ricovery ad elemento determinante nell’apprezzamento della "infrastruttura informatica" risultante dal progetto di integrazione, laddove appare chiaro che all’infrastruttura informatica di integrazione era richiesto di svolgere un ruolo diverso;

Sub e: relativo all’esperienza di "servizi non informatici"; Rti FINSIEL si richiama alle deduzioni in replica al motivo sub b;

Sub f: si basano sull’assunto che ciascun livello di servizio sia equivalente a tutti gli altri; osserva RTI FINSIEL che è semplicistico valutare una proposta come migliorativa rispetto ad un’altra semplicemente contando il numero di livelli di servizio che tale proposta offre come migliorativi, in quanto ciascun livello di servizio dovrebbe essere pesato in funzione della maggiore o minore importanza all’interno del sistema di servizi stesso.

- Il dodicesimo motivo è rivolto nei confronti dei criteri elaborati dalla Commissione per la valutazione delle offerte tecniche.

La ripartizione dei coefficienti – deduce il controinteressato - da apprezzarsi in termini di validità tecnica delle offerte, rientra nel novero della discrezionalità della Commissione aggiudicatrice. I coefficienti assegnati per la voce "efficacia e tempestività dei controlli territoriali" non avrebbe ricevuto (in termini di peso ponderale) la stessa incidenza che, sotto il profilo economico, i servizi di controllo oggettivo rivestivano rispetto alla spesa complessiva a base d’asta; osserva Rti FINSIEL che errore di fondo appare quello di sostenere che la validità tecnica (di un componente) della offerta debba essere correlata all’entità degli oneri economici che l’amministrazione ha valutato come riconducibili a tale voce di spesa.

La distribuzione del punteggio per le distinte caratteristiche di validità tecnica delle offerte non può che basarsi sull’entità del punteggio complessivamente disponibile per tale tipologia di apprezzamenti, come indicato nelle Norme di gara, poi ripartiti su sette sub categorie, tra le quali vi è l’efficacia e tempestività dei controlli territoriali.

- Il tredicesimo motivo di ricorso è rivolto nei confronti della composizione della Commissione che si lamenta non essere stata dotata di membri con specifica competenza tecnica; e da tale premessa il ricorrente desume di essere stato penalizzato per il punteggio ad esso assegnato per la voce "efficacia e tempestività dei controlli territoriali"; ma, ex adverso, si sostiene che i componenti risultano essere dotati di comprovata capacità tecnica ed esperienza rispetto all’oggetto della gara; riguardo, poi, alla penalizzazione che la ricorrente lamenta, essa è smentita dai fatti, ove si ricordi che Rti Eds ha riportato per tale voce il massimo punteggio a disposizione.

- Il quattordicesimo motivo di ricorso si manifesta del tutto infondato: si sostiene dal ricorrente che sarebbero stati violati i principi che regolano il funzionamento delle Commissioni di gara, per essere state le sedute svolte in carenza del quorum totalitario dei componenti; a tale riguardo il Rti Finsiel precisa che non si è fatto luogo a nessuna costituzione di sotto-commissioni, ma si è trattato solo di un mezzo tecnico, quello della ripartizione , indispensabile affinchè tutti i componenti potessero visionare, secondo un modulo organizzativo ordinato, tutta la documentazione.

- Il quindicesimo motivo si basa sull’assunto che sussisterebbe carenza di motivazione e di istruttoria nell’attribuzione di punteggi da parte della commissione; in realtà, osserva il controinteressato, sul punto esiste un ampio orientamento giurisprudenziale che esclude, in siffatte ipotesi, un onere motivazionale.

D) Nella propria memoria di costituzione il Rti Finsiel con riferimento al IX° motivo del ricorso principale ha sottolineato come l’adeguamento tecnologico offerto non comporti oneri per l’Amministrazione, essendo lo stesso ricompreso negli interventi di integrazione, e affermando, altresì, di sostenere gli stessi a proprio carico. A seguito di ciò, il ricorrente EDS lamenta una modifica dell’offerta stessa da parte della Finsiel e proprio dalla richiamata variazione postuma fa derivare l’interesse a proporre motivi aggiunti.

1. Il primo motivo aggiunto si concretizza in una violazione del principio della immodificabilità delle offerte, nella violazione della par condicio e delle norme di gara, nell’indeterminatezza, contraddittorietà e perplessità dell’offerta dell’Rti Finsiel e nell’erroneità della verifica dell’anomalia dello stesso. Avendo, infatti, il Rti Finsiel inserito nella propria offerta tecnica, sotto la veste di "adeguamento tecnologico" la variazione di una notevole quantità di hardware, software e servizi di manutenzione, si constata la palese violazione del principio per cui le offerte, una volte presentate, non possono più essere modificate dai concorrenti.

2. Con il secondo motivo aggiunto, il Rti EDS lamenta la violazione delle norme di gara, l’indeterminatezza, la contraddittorietà, la perplessità dell’offeta del Rti Finsiel e l’erroneità della verifica dell’anomalia della stessa. Il Rti EDS specifica come il convenuto avrebbe dovuto essere escluso dalla gara alla stregua di tali profili. Appare evidente come la perplessità in ordine a tale offerta si concretizzi nell’alterazione della portata testuale della stessa operata in sede successiva e, altresì, evidente risulta la mancata giustificazione in sede di verifica dell’anomalia in ordine alla possibilità economico-finanziaria di sostenere un così rilevante onere a carico esclusivo dell’offerente e a costo zero per l’Amministrazione. Restando, quindi, confermati i profili di illegittimità relativi alla verifica dell’anomalia già dedotti in ricorso principale, il Rti EDS specifica come la mancata valutazione della richiamata voce di costo rappresenti una grave lacuna nella relazione della Commissione; ciò condurrebbe a ritenere o la gratuità della fornitura, oppure il mancato inserimento del costo all’interno del conto economico, trattandosi, ove così fosse, di illegittima violazione delle norme di gara, in entrambi i casi.

E) Il Rti Finsiel ha peraltro proposto ricorso incidentale avverso le operazioni di gara.

1 - In primo luogo, la Finsiel osserva come l’amministrazione avrebbe dovuto escludere dalla gara il raggruppamento Eds per una molteplicità di ragioni; la prima, riguarda l’inadempimento dell’obbligo , stabilito a pena di esclusione, di indicare il numero di unità del personale da assumere; la seconda, nasce dalla circostanza che il Rti Eds abbia offerto una lira ( 0,0005 euro) per le attività di controllo oggettivo, disattendendo così le richieste dell’amministrazione. Si assume, poi, come tale offerta tecnica non rispetti le condizioni e le prescrizioni stabilite dagli atti di gara; come essa non assicuri la "continuità di servizi" , non garantisca una delimitazione oggettiva delle responsabilità e la salvaguardia dei servizi erogati dal fornitore uscente e come essa violi le prescrizioni del Capitolato quanto alla tempistica indicata per la presa in carica dei servizi; inoltre, si precisa come il Rti Eds non proceda alla classificazione di tutte le componenti nei diversi settori definendone la tipologia, e come essa ometta di considerare come rilevanti alcuni aspetti della gestione di servizi del SIGC che il Capitolato prescrive di indicare.

2 - In secondo luogo, la Finsiel rileva che la Bull doveva esser esclusa per non essere stata l’offerta redatta in conformità alle prescrizioni n.3 delle norme di gara, attraverso la compilazione di cinque tabelle, e come l’incertezza della stessa risulti anche con riferimento ai corrispettivi per l’evoluzione dei servizi da prestare;nemmeno l’offerta tecnica risulterebbe presentata seconda le prescrizioni del capitolato:

1) il Capitolato richiedeva l’indicazione di soluzioni atte a garantire la continuità nella gestione nei servizi; 2) per i controlli oggettivi richiedeva l’indicazione di specifiche attività da parte dei concorrenti; 3) venivano richieste esperienze pregresse sui servizi oggetto di gara; 4) sempre per i controlli oggettivi, il Capitolato richiedeva per la realizzazione della base grafica di presentare apposite certificazioni della case costruttrici; 5) il RTI BULL, disattendendo il Capitolato, non ha indicato le strutture organizzative destinate ai controlli sul territorio nei richiesti termini di risorse, strumenti e sedi per i controlli stessi.

Dall’esclusione del Rti Bull sarebbe derivata l’insussistenza dell’anomalia della propria offerta.

3 - Il Rti Finsiel sottolinea, infine, come l’apertura del procedimento per la valutazione della sospetta anomalia della propria offerta sia avvenuta illegittimamente nella misura in cui l’amministrazione non abbia tenuto in alcun conto l’importante criterio dell’offerta più vantaggiosa , quale presupposto della gara; la decisione di sottoporre a controllo di anomalia il prezzo offerto dalla Rti Finsiel è avvenuta, infatti, solo in base al criterio quantitativo del superamento del quinto della media delle offerte ammesse.

F) A tale ricorso incidentale proposto da Rti Finsiel, replica il Rti Eds, producendo memoria difensiva.

1 - In primo luogo viene osservato come non vengano individuati gli atti oggetto dell’impugnazione incidentale, né a dire che gli atti di cui in questione possano considerarsi i medesimi impugnati dal Rti Eds, posto che ove così fosse il ricorso incidentale resterebbe indistintamente diretto all’annullamento di quegli atti che invece attribuiscono vantaggio diretto ed esclusivo a favore del Rti Finsiel e che quest’ultimo non ha vantaggio a vedere annullati.

2 - Nel merito, poi, sottolinea come infondati risultino tutti i motivi di ricorso incidentale avversario.

2.1 - Il Rti Finsiel sostiene nel secondo motivo, esaminato per primo dal Rti ricorrente, che, secondo quanto esplicitamente indicato nel capitolato di gara, dovesse essere presentata un’offerta valida ed adeguata per ciascuna attività richiesta; se tale ricostruzione fosse corretta, sarebbe allora anche vero e provato che l’offerta presentata dal Rti Finsiel, in aumento di quasi il 10%, avrebbe dovuto essere considerata esclusa dalla gara.

2.2 - Con il primo motivo di ricorso incidentale si sostiene che il Rti Eds dovesse essere escluso per inadempimento alle prescrizioni di cui al punto 5 delle norme di gara, non avendo espresso il numero delle unità di personale da impiegare per ogni attività; a riguardo viene osservato come sia stata dichiarata la propria disponibilità ad utilizzare " tutte le risorse che esprimono gradimento" , individuando quindi indirettamente un numero preciso di soggetti.

2.3 - Con il terzo motivo il Rti Finsiel osserva come non vi sia stata precisione nell’indicazione della quota parte percentuale di prezzo riferita alla componente informatica e come tale omissione di specificità avrebbe dovuto comportare l’esclusione della concorrente dalla gara; sul punto, merita evidenziare che tale indicazione, quale mera specificazione di dettaglio, non verrebbe ad intaccare alcun interesse dell’amministrazione, non essendo stata prevista dalle norme della procedura concorsuale come "a pena di esclusione"; comunque il Rti EDS assume di aver indicato la quota percentuale di ciascun prezzo offerto riferito alla componente informatica, con un dettaglio fino alla indicazione dell’1%.

2.4 - Il quarto motivo di impugnazione incidentale pretenderebbe di dimostrare il mancato rispetto da parte del Rti Eds dei vincoli previsti dal Capitolato di gara in materia di servizi operativi, per il subentro nei servizi SIGC, nel settore seminativi e nel settore olio, servizi applicativi e sicurezza; in realtà, le modalità e i tempi di presa in carico per la documentazione contenuti nell’offerta tecnica del Rti Eds rispondono pienamente alle prescrizioni, soddisfacendo ampiamente alle condizioni minime prescritte.

2.5 - Con il quinto motivo il Rti Finsiel impugna la mancata esclusione dalla gara del Rti con capogruppo la Bull Italia s.p.a.; giova osservare, a riguardo, come il ricorso incidentale non risulti essere stato notificato alla Bull Italia s.p.a. e, ove così risultasse vero, vi sarebbe inammissibilità dello stesso per difetto di notifica, essendo , infatti, la stessa società controinteressata e come tale parte necessaria dell’azione introdotta con il predetto ricorso. In ogni caso vi sarebbe carenza d’interesse, atteso che il carattere anomalo dell’offerta permarrebbe comunque.

2.6 - Infine, il sesto motivo di impugnazione tenta di dimostrare come l’apertura del procedimento per la valutazione dell’anomalia dell’offerta Finsiel sarebbe avvenuta illegittimamente per non avere l’Amministrazione tenuto in alcun conto la circostanza che la gara fosse stata bandita secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa; tale motivo si rivela privo di fondamento sulla base di un orientamento giurisprudenziale che consente l’applicazione dell’art. 25 del D.Lgs. 157/95, anche nella presente fattispecie.

G) Successivamente, sono stati presentati ulteriori motivi aggiunti al ricorso incidentale dal Rti Finsiel :

1 - Violazione delle norme di gara . Indeterminatezza e incompletezza dell’offerta economica per i servizi agrometereologici;

Si ritiene in evidente contrasto con le norme di gara l’offerta economica del Rti Eds per l’assenza dell’indicazione del quantum riguardante sia il costo dell’abbonamento telefonico quale mezzo di diffusione dei dati agrometereologici, sia la quota dei costi di esercizio del Rti; inoltre, non risulta consentito, sempre dagli atti di gara, di scorporare attività o utilizzare modalità di remunerazione differenziate, come invece si riscontra nell’offerta del Rti Eds; ciò rende, pertanto, l’offerta economica non confrontabile con quelle degli altri concorrenti e condizionata , in quanto l’effettiva realizzazione delle attività offerte è subordinata all’accettazione, da parte dell’utente,di un abbonamento a titolo oneroso per un importo indeterminato.

2 - Violazione del punto 5 delle norme di gara;

2.1 Il plico B, offerta tecnica, avrebbe dovuto contenere, pena l’esclusione, la documentazione di cui ai paragrafi 6.1, 6.2, 6.3, del Capitolato tecnico; in più punti il Rti Eds richiede numerosi adempimenti da parte del fornitore uscente non previsti dall’allegato AIMA 19 al Capitolato di gara, generando, di fatto, oneri aggiuntivi non previsti nel contratto attualmente in essere tra l’Amministrazione e i propri fornitori.

2.2 Inoltre, si constata una insufficiente presenza di garanzie nella continuità della erogazione dei servizi AGEA, per l’inadeguatezza dei piani di subentro proposti dal Rti Eds di offrire all’Amministrazione una possibile realizzazione di quanto descritto: nessun dettaglio risulta evidenziato per sostenere un parallelismo delle diverse attività, la cui scansione temporale appare pertanto inattendibile, e altrettanto non risulta per il dimensionamento dei sistemi da utilizzare per l’erogazione dei servizi.

2.3 Il Rti Eds non prevede poi, come invece il Capitolato richiederebbe, la verifica delle fasi di servizio prese in carico per la delimitazione oggettiva delle responsabilità per i servizi del SIGC dell’AGEA.

2.4 Esso non fornisce neanche le apposite certificazioni per dimostrare l’idoneità delle attrezzature proposte per la realizzazione della base grafica.

2.5 Non fornisce il fatturato, scomposto nelle varie tipologie di servizi per forniture analoghe, nonché la quantità e qualità delle risorse impiegate per tali forniture.

3 - Indeterminatezza della scadenza dell’offerta economica del Rti Eds;

L’offerta economica prevedeva inizialmente una validità di 150 giorni, e nel mese di maggio il Rti Eds ha confermato tale validità ma senza precisare una data di scadenza; ciò costituisce, pertanto, motivo di esclusione.

H) Per contrastare ulteriormente il ricorso incidentale del Rti Finsiel, nonché i motivi integrativi ed aggiunti al ricorso incidentale, ha depositato altra memoria il Rti Eds.

1 - In via pregiudiziale il Rti Eds ribadisce l’eccezione di inammissibilità del petitum del ricorso, in quanto privo della richiesta di annullamento di qualsiasi atto e, prima ancora, dell’indicazione dei provvedimenti impugnati; si sottolinea, pertanto, la assoluta genericità per la mancata espressa impugnativa di specifici atti del procedimento e della domanda stessa.

Ulteriore ed autonoma ragione di inammissibilità si riscontra nella tardività dei motivi integrativi ed aggiunti al ricorso incidentale, essendo essi stati proposti ben oltre il termine di 15 giorni dalla data di deposito del ricorso principale.

2 - Si osserva ,poi, come nel merito essi risultino infondati, ritenendo valide le seguenti considerazioni.

2.1 - Il primo motivo aggiunto si basa su una voluta alterazione dell’offerta del Rti Eds, dalla quale risulterebbe che alcune attività connesse all’integrazione dei servizi venga remunerata attraverso il rimborso dei costi a carico dell’utilizzatore finale; in realtà, l’intervento di integrazione proposto da Rti Eds risulta in perfetta corrispondenza con il Capitolato di gara, riferendosi erroneamente la Finsiel ad un’opzione per un servizio aggiuntivo non previsto dall’Amministrazione.

2.2 - Il secondo motivo aggiunto imputa al Rti Eds di richiedere numerosi adempimenti a carico del fornitore uscente non previsti dall’Allegato AIMA 19 al Capitolato di gara; in realtà, il Rti ricorrente osserva di aver dimostrato di avere formulato e descritto il proprio piano di subentro, avendo avuto cura di individuare esattamente tutti i passaggi formali e sostanziali necessari, nella garanzia di una adeguata visibilità ed informativa per l’Amministrazione.

2.3 - Il terzo motivo aggiunto cerca di dimostrare come il Rti Eds non offrirebbe sufficienti garanzie nella continuità dei servizi AGEA , per la assenza "di caratteristiche tecniche e dimensionali degli elementi oggetto delle attività"; anche qui, il ricorrente ricorda come nei capitoli 7.1, 7.2 e 7.3 dell’offerta tecnica del Rti Eds vengano compiutamente dettagliate le caratteristiche tecniche e dimensionali degli strumenti necessari a tali attività.

Si tiene ulteriormente a precisare come risulta del tutto irrilevante la affermazione della controparte secondo cui il subentro del Rti Eds non si completerebbe in 90 giorni , ma in 105; tale censura appare infondata nella misura in cui il termine contrattuale previsto di 120 giorni rimarrebbe comunque rispettato.

2.4 - Il quarto motivo aggiunto riguarda le modalità e i tempi della presa in carico dei servizi e della documentazione , realizzando censure già dedotte nel primo ricorso, altrettanto infondate e inconsistenti; anche il quinto e sesto motivo aggiunto, deduce il Rti ricorrente, appaiono infondati in quanto sono state fornite tutte le indicazioni richieste dal capitolato in ordine ai fatturati ed ai servizi effettuati nell’ultimo triennio; il termine di validità dell’offerta è stato prorogato.

I) Si è costituito, altresì, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici per sostenere l’infondatezza del ricorso principale, nella parte in cui sono stati impugnati propri atti.

In primo luogo, eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire del Rti Eds; si osserva, infatti, come un eventuale accoglimento non comporterebbe alcun effetto concreto, non essendo sufficiente a mutare l’esito della gara espletata, in quanto non viene dimostrato specificatamente il superamento della prova di resistenza. Infatti non viene mai dimostrato che, ove taluno dei motivi di illegittimità dedotti venisse accolto, il ricorrente verrebbe a trovarsi in una posizione potiore rispetto al raggruppamento Finsiel; un ulteriore motivo di inammissibilità riguarderebbe, poi, l’atto ex adverso impugnato con il quale il Collegio nazionale ha comunicato a Rti Finsiel le eventuali condizioni economiche applicabili dalla categoria professionale degli Agrotecnici nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio messo a concorso : esso è stato ,infatti, erroneamente definito "convenzione", ma in realtà tale atto è a contenuto non provvedimentale , non è da considerarsi un atto amministrativo, né definitivo, né immediatamente lesivo di alcun interesse della ricorrente.

Per ciò che attiene al merito, il Collegio tende a ribadire e precisare alcune potestà e presunzioni che appaiono contestate dal Rti ricorrente, in particolare :

- sulla potestà del Collegio di concludere accordi convenzionali, si osserva come l’atto in questione non costituisca "convenzione" e pertanto non richieda l’adozione di alcuna deliberazione del Consiglio, essendo solo uno strumento convenzionale comune per le categorie operanti nel settore agrario;

- sulla presunta violazione del principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari, ricorda come la categoria degli Agrotecnici non disponga di un proprio tariffario, avendo l’Autorità Garante per la concorrenza sancito l’inapplicabilità delle tariffe minime perché contrarie ai principi della concorrenza e del mercato;

- sulla presunta esclusività dell’ipotesi di Convenzione, si tiene a precisare che il mancato intervento di una dichiarazione di disponibilità convenzionale nei confronti del Rti Eds derivi esclusivamente dalla circostanza che esso non ha mai richiesto al Collegio tale disponibilità, pur essendone a conoscenza ;

- sui rapporti di associazione del Collegio degli Agrotecnici con la Coop. Agrifuturo, si tiene a sottolineare come tale società sia nata allo scopo di valorizzare il ruolo e la funzione dei tecnici agricoli professionisti e , pertanto, vi sia perfetta coerenza di tali scopi sociali con il ruolo istituzionale del Collegio; né l’Agrifuturo né il Collegio, peraltro possono trarre utili dall’eventuale aggiudicazione dell’appalto al Rti Finsiel;

- sulla capacità professionale degli agrotecnici, appare indubbia la competenza tecnica degli stessi sia nel settore catastale che in quello specifico del frazionamento dei terreni, proprio sulla base del principio sancito inequivocabilmente dall’AIMA, della perfetta identità di attribuzioni professionali riferite ai controlli oggettivi sull’erogazione di contributi pubblici alle aziende agricole per tutte e tre le categorie di professionisti.

L) Costituitasi l’Amministrazione, preliminarmente ha illustrato la procedura seguita, e quindi evidenziato come in ogni fase del procedimento di gara l’Amministrazione abbia operato in stretta osservanza dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza che regolano lo svolgimento di ogni attività amministrativa, sia per quanto concerne il Comitato ministeriale che ha predisposto tutti gli atti occorrenti all’espletamento della procedura di gara, sia per quel che concerne le tre Commissioni incaricate, rispettivamente, dell’aggiudicazione della gara, della verifica dell’ "anomalia" riscontrata e della verifica complessiva della regolarità della stessa.

Riguardo ai motivi di ricorso, essa controdeduce quanto segue .

Con riferimento al primo motivo, premette come il requisito di unitarietà del SIAN, introdotto dalla normativa in vigore, abbia reso necessario ricorrere, nell’ambito della gara bandita dall’Amministrazione, allo strumento contrattuale della Convenzione Quadro Pluriennale con il quale vengono definiti i meccanismi di base del rapporto contrattuale con il fornitore aggiudicatario;ai fini della determinazione dei corrispettivi, viene osservato poi, come tale convenzione stabilisca il necessario riferimento ai prezzi unitari offerti e a riguardo, si sottolinea come i corrispettivi forfettari mensili offerti dal Rti Finsiel risultino invariabili per tutta la durata della convenzione, ma saranno oggetto di specifica verifica nel corso del tempo, nella misura in cui non costituiscono oggetto degli atti esecutivi della presente gara.

Per quanto riguarda il secondo motivo, il Ministero sottolinea come la Commissione di valutazione dell’anomalia abbia operato con attenzione ed estrema cautela nell’ambito della propria discrezionalità tecnica, valutando in modo dettagliato ed esauriente gli elementi costitutivi dell’offerta e le relative giustificazioni . Esso ritiene, pertanto, che la Commissione abbia formulato un parere oggettivo ed autonomo con riferimento al numero delle risorse presentate nelle giustificazioni addotte dal Rti Finsiel.

Sul terzo motivo tiene a sottolineare come la posizione del Rti Finsiel rispetto ai servizi oggetto di gara si presenti più favorevole rispetto alle altre, costituendo il Rti Finsiel il Consorzio CSIA (Consorzio per il Sistema informativo dell’AIMA), già concessionario dei servizi AGEA dal 1992.

Sul quarto motivo, invece, tende a negare la violazione dedotta dell’art.25 del D.Lgs.157/95, rilevando come, a seguito di pronunce dell’Autorità per la tutela della concorrenza, non possa più parlarsi, in senso tecnico – giuridico, di inderogabilità delle tariffe professionali.

Sul quinto motivo si osserva come determinante ai fini dell’eventuale offerta in aumento sia solo l’offerta complessiva e non quella delle singole voci.

Il sesto ed il settimo motivo addotti dal ricorrente in ordine all’oggetto dell’appalto, non appaiono condivisibili, poichè, con riferimento a tutta l’evoluzione organizzativa e tecnologica dei servizi in rapporto alle mutazioni della normativa nazionale e comunitaria, il Capitolato impone all’aggiudicatario la realizzazione di ciò che viene predisposto dall’Amministrazione in uno specifico studio di fattibilità e dal medesimo non risulta che l’amministrazione stessa debba perfettamente essere a conoscenza della quantità di interventi prima di tale studio.

Per quanto concerne la validità dell’offerta Finsiel, il Ministero ribadisce come la scadenza della cauzione provvisoria possa venir prorogata automaticamente fino alla data di restituzione da parte dell’Amministrazione.

Sul nono motivo non ritiene condivisibile l’affermazione che tale offerta contenga un dimensionamento abnorme dei collegamenti necessari alla realizzazione della rete integrata, proprio sulla base di un’attenta valutazione della soluzione tecnologica e organizzativa proposta.

Né tantomeno, può considerarsi veritiero l’assunto secondo cui il ricorrente lamenta la mancata attribuzione di un punteggio superiore, poiché, giova ricordare come la valutazione rientri nella discrezionalità tecnica e di merito della Commissione.

Il Ministero, pertanto, conclude precisando come la Commissione, composta da sei esperti in discipline tecniche e giuridiche , abbia compiuto i propri lavori nel pieno rispetto delle garanzie di tutti gli aspetti specifici dei servizi oggetto di fornitura.

M) Con ordinanza n.640 del 19 dicembre 2001 questa Sezione ha ritenuto necessaria la produzione di alcuni documenti da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ordinando a quest’ultimo di fornire documentati chiarimenti e di depositare i seguenti atti:

· Studio di fattibilità;

· Offerta economica del Rti Finsiel;

· Offerta tecnica del Rti Bull;

· Curricula dei componenti della Commissione aggiudicatrice;

· Piano triennale per l’Informatica del Mipaf 2000-2002;

· Tutti gli allegati alla nota di giustificazioni dell’offerta anomala del Rti Finsiel del 7.5.01.

A seguito di tale produzione documentale hanno depositato memorie il raggruppamento EDS, il raggruppamento FINSIEL ed il Collegio Nazionale degli agrotecnici.

N) Nella sua memoria conclusionale il ricorrente si sofferma in particolare sul mancato deposito dello studio di fattibilità.

Tale documento costituisce un riferimento essenziale della procedura di gara, avendo esso il compito di definire gli obiettivi organizzativi e funzionali, i benefici ed i costi che l’Amministrazione deve conseguire con il sistema informativo automatizzato, oggetto della procedura di appalto.

Il Rti Eds constata come il Ministero sia risultato inadempiente in ordine allo stesso, e afferma come nel proprio ricorso abbia predisposto e fornito il contenuto essenziale dello studio di fattibilità, dimostrando come l’offerta Finsiel, a causa dei prezzi in aumento del 9,35% predisposti per la componente di offerta relativa agli interventi "indifferibili e urgenti", sia essa stessa in aumento , matematicamente più elevata rispetto a quella del Rti ricorrente.

Nella propria memoria, dunque, il Rti EDS , in ordine ai principali motivi del ricorso, deduce quanto segue.

Per quel che concerne l’anomalia dell’offerta del Rti Finsiel, ribadisce come né l’Amministrazione resistente né il controinteressato Rti Finsiel abbiano mai dimostrato l’infondatezza delle censure azionate con il ricorso principale , ma quest’ultimo ,invece, al solo fine di eluderle, abbia promosso ricorso incidentale.

Sulla mancanza di uno Studio di Fattibilità, poi, il Rti EdS ritiene che tale assenza giustifichi e dimostri maggiormente la validità delle censure di cui ai motivi V e VI del ricorso, avvalorandone, così, la stima operata dal Rti EDS; inoltre, il preteso adempimento da parte dell’Amministrazione resistente sugli incombenti istruttori disposti dall’ordinanza del TAR dimostrerebbe la fondatezza di quanto sopra, proprio in ordine all’inevitabile illegittimità del procedimento di gara che ne deriverebbe, ove questo mancasse.

L’anomalia dell’offerta – si sostiene – permarrebbe comunque anche in caso di riconoscimento della ragione di esclusione del Rti Bull.

In ordine al ricorso incidentale proposto dal Rti Finsiel, il raggruppamento EDS conclude ribadendo l’inammissibilità dello stesso, in quanto privo della richiesta di annullamento di qualsiasi atto e, prima ancora, privo della stessa indicazione di ogni atto impugnato; l’assenza di indicazione, infatti, si reputa di per sé sufficiente a rendere irriconoscibile il momento procedimentale dell’impugnativa; ne deduce comunque nel merito l’infondatezza, ribadendo argomentazioni già svolte.

O) Ha altresì, depositato memoria il raggruppamento di imprese FINSIEL, ribadendo ragioni già svolte ed in particolare soffermandosi sui seguenti punti.

1) Sulla presunta inammissibilità del ricorso incidentale per la mancata indicazione degli atti impugnati, il Rti Finsiel chiarisce come gli atti fatti oggetto del gravame incidentale vengano identificati con il richiamo alla "mancata esclusione" del Rti Eds e del Rti Bull e alla "determinazione di sottoporre a verifica di anomalia" la propria offerta; a riguardo, esso richiama un insegnamento giurisprudenziale consolidato che definisce l’identificazione di atti impugnati con ricorso giurisdizionale non già con formalistico riferimento all’epigrafe del ricorso, bensì in relazione all’effettiva volontà del ricorrente desumibile dal gravame nel suo insieme.

Sempre riguardo alle eccezioni in rito, svolte dalla controparte nei confronti del ricorso incidentale, il Rti Finsiel ribadisce l'erronea circostanza della mancata notifica dell’impugnativa al Rti Bull Italia s.p.a., risultando, viceversa, evocato in giudizio , ancorchè la sua posizione di soggetto non aggiudicatario ne renda dubbia la sua posizione di controinteressato.

Ancora sul tentativo della controparte di avvalorare la fondatezza del quinto motivo sull’inammissibilità dell’offerta "in aumento", il Rti Finsiel deduce argomentazioni già formulate, nella dimostrazione del pieno ed effettivo rispetto di tutti i requisiti di gara contenuti nel Capitolato, con particolare riguardo al valore omni comprensivo della base di asta. Sulla natura anomala dell’offerta ribadisce come diverso criterio debba adottarsi nel caso di appalto concorso in cui la qualità del progetto incide notevolmente anche sulla determinazione del prezzo.

2) In merito ai motivi del ricorso principale, poi, il Rti Finsiel illustra le ragioni che inducono a ritenere infondati i rilievi della controparte, riconfermando la validità della propria offerta, la regolarità con la quale è stata condotta la verifica dell’anomalia e le valutazioni della Commissione; e, riguardo la pretesa illegittimità della comunicazione del Collegio degli Agrotecnici, ribadisce l’inammissibilità della stessa sotto il duplice profilo della natura non provvedimentale della comunicazione e della sua stessa estraneità alla sequenza procedimentale nello svolgimento della gara.

Sul mancato rinnovo dell’offerta oltre la sua originaria scadenza il RTI Finsiel evidenza l’esistenza della proroga e ne riconferma la piena validità; e in merito alle pretese violazioni del bando e delle norme di gara esso ribadisce l’inammissibilità di tale censura, in quanto intesa a sindacare il merito del giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice. Riguardo poi alla presunta incompetenza della Commissione stessa, la censura appare , a giudizio del Rti Finsiel, del tutto inattendibile perché priva di ogni fondamento logico e giuridico; e, in ordine alla necessaria motivazione che i coefficienti attribuiti dalla Commissione alle proposte tecniche dovessero contenere, il Finsiel osserva come sia orientamento ormai consolidato che l’espressione numerica del voto esaurisca in sé l’onere motivazionale, essendo di per sé esternazione del merito valutativo dell’organo deputato all’apprezzamento.

Il raggruppamento controinteressato deposita relazione tecnica illustrativa.

P) Risulta depositata memoria conclusiva anche dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici.

Ribadisce l’inammissibilità del ricorso principale per la natura non provvedimentale della comunicazione e per l’inesistenza dell’interesse ad agire dovuto alla assenza di effetti concreti in caso di accoglimento, deducendo, altresì, l’infondatezza dello stesso nel merito.

Insiste, pertanto, sulla natura convenzionale della propria comunicazione, che non necessita di previa deliberazione da parte del Collegio stesso; conferma la propria potestà nel concludere convenzioni, come strumento necessario per operare nel settore agricolo; e garantisce la propria disponibilità nel sottoscrivere atti convenzionali con qualsivoglia soggetto che ne faccia esplicita richiesta, eccependo,in tal modo, la pretesa "esclusività" lamentata dalla ricorrente.

Q) In occasione dell’udienza di discussione del 30.5.2002 hanno depositato memorie il raggruppamento ricorrente, quello controinteressato nonché il collegio nazionale degli agrotecnici.

Il raggruppamento EDS ha richiamato l’attenzione del Collegio sulla questione relativa ai corrispettivi per la progettazione evolutiva del programma nonché sulla quantità e qualità delle risorse previste in sede di offerta ed in sede di giustificazione; si è quindi soffermata sui coefficienti di conversione del linguaggio in relazione ai funcion points e sulle circolari AIPA relative alle modalità di calcolo dei costi dei sistemi informativi.

Il raggruppamento Finsiel replicando alle deduzioni da ultimo prospettate dalla ricorrente, facendo richiamo alle ragioni e alle eccezioni già svolte nei precedenti scritti difensivi, ha ribadito ulteriormente la fondatezza della propria offerta tecnica, attraverso indicazioni puntuali in merito ad alcuni allegati e ad alcune circolari.

A questi ultimi fa riferimento per sostenere le proprie tesi, in relazione alla validità dell’offerta, alla regolare verifica dell’anomalia, alla funzionalità dei propri linguaggi e codici dei sistemi informativi.

Infine il Collegio nazionale degli Agrotecnici ha depositato propria memoria per confermare ulteriormente le proprie considerazioni sulla inammissibilità e infondatezza del ricorso già precedentemente dedotte.

Alla pubblica udienza del 30.5.2002 i difensori delle parti hanno ribadito tesi e difese: il prof. Scoca in particolare si è soffermato ad esaminare il ricorso incidentale del raggruppamento controinteressato, evidenziando come alcune censure del ricorso principale investano l’intera procedura concorsuale con conseguente necessità di riapertura della gara; richiamando inoltre l’attenzione del Collegio sul potere discrezionale della pubblica amministrazione nella valutazione dell’anomalia dell’offerta, a prescindere dalla misura del ribasso dell’offerta economica e sottolineando la mancanza dello studio di fattibilità. L’avv. Astorri ha incentrato il suo intervento sulla questione riguardante la presunta modifica dell’offerta tecnica in sede di giustificazione dell’offerta anomala, nonché sulla mancanza del preventivo studio di fattibilità in relazione alla fase evolutiva del programma. L’avv. Vaiano ha ribadito l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale e la sua rilevanza al fine di eliminare ogni interesse del raggruppamento ricorrente sulla sorte della gara; ha evidenziato poi come i processi evolutivi siano meramente previsti dal capitolato senza, peraltro, formare oggetto dell’appalto; ha ribadito infine la coincidenza tra offerta tecnica e giustificazioni per quanto attiene il numero delle risorse indicate. L’avv. Annesi ha tra l’altro rilevato come le questioni relative alla mancanza dello studio di fattibilità dovevano essere poste in sede di tempestiva impugnazione del bando di gara, e come comunque esse appaiano infondate, riguardando fattispecie non oggetto di contratto. L’avv. Clarizia ha richiamato l’attenzione del Collegio sulla circostanza che il settimo motivo di ricorso ricollega la mancanza dello studio di fattibilità esclusivamente alla programmazione della fase evolutiva. Il difensore del Collegio degli agrotecnici ha ribadito come non esistano minimi tariffari di categorie.

Infine l’avv. dello Stato, dopo aver sinteticamente richiamato i principali argomenti a sostegno della legittimità della procedura di gara, ha evidenziato come lo slittamento dell’approvazione dello studio di fattibilità sia da porre in relazione ai ritardi dell’aggiudicazione.

Tutte le parti hanno quindi concordemente chiesto la spedizione della causa in decisione.

D I R I T T O

1 - Con il ricorso in epigrafe un raggruppamento temporaneo di imprese ha impugnato gli atti della gara indetta dal ministero delle politiche agricole e forestali per il subentro, la gestione e l’integrazione dei sistemi informativi del ministero nonché di quelli dell’AIMA, ora AGEA, per l’erogazione degli aiuti comunitari all’agricoltura.

L’amministrazione resistente riassume la procedura di gara nei seguenti termini, sui quali sostanzialmente concordano le altre parti costituite in giudizio.

Il d.lgs. n. 173 del 30 aprile 1998 ha disposto l’unificazione dei servizi informatici del settore agricolo nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, prescrivendo altresì l’obbligo per i soggetti del comparto di avvalersi dei servizi SIAN, definiti di pubblico interesse.

All’entrata in vigore del d.lgs. menzionato sono infatti presenti nel comparto agricolo tre Sistemi informativi, che erogano servizi in tre ambiti differenziati:

- il Sistema informativo di AIMA (poi AGEA, con d.lgs. n. 165/99 e successive modifiche), funzionale alle attività previste dalla normativa nazionale e comunitaria per gli adempimenti connessi alla gestione di aiuti derivanti dalla politica agricola comune, consistenti nella raccolta ed elaborazione dei dati, controllo ed erogazione di finanziamenti comunitari ad agricoltori ed aziende agricole italiane;

- il Sistema agricolo nazionale (SIAN), che assicura, dal 1987, basi informative e servizi agli apparati centrali e periferici del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

- il Sistema informativo della montagna (SIM), che eroga servizi, come previsto dalla legge n. 97/94, alle Comunità montane ed a numerose amministrazioni locali, regionali e centrali con complessive 800 postazioni sul territorio.

Sono presenti, inoltre, due ulteriori sistemi di servizio, rispettivamente lo Schedario oleicolo e viticolo ed i controlli PAC.

I diversi sistemi di servizio sono stati realizzati in tempi successivi per esigenze differenti, con architetture tecnologiche e modalità organizzative adeguate ai singoli settori. Con d.lgs. n. 173/98 si intendeva, pertanto,assicurare la gestione unitaria e l’integrazione dei servizi con la previsione di una ulteriore successiva evoluzione, per meglio garantire la continuità dei servizi in coerenza con le nuove disposizioni legislative ed i mutati assetti istituzionali.

L’obiettivo di unificazione dei tre sistemi informatici, caratterizzati da notevoli differenziazioni strutturali e rispondenti a finalità specifiche, perseguite con modalità e procedure diversificate, ha comportato un gravoso impegno organizzativo e progettuale da parte dell’Amministrazione che ha costituito, con D.M. n. 155330 del 29 aprile 1999, un apposito comitato ministeriale, coordinato dal Responsabile dei Sistemi Informativi Automatizzati, con la presenza di tutte le componenti interessate, che si avvale di un nucleo di qualificati esperti in materia di tecnologie informatiche per la realizzazione dello "Studio per il riorientamento strategico del SIAN". Il Comitato ha avuto il compito di predisporre gli atti occorrenti per l’espletamento della procedura concorsuale in aderenza a quanto indicato dall’Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA) nelle linee strategiche che nel corso di numerose riunioni sono state precisate.

Il risultato dell’attività del gruppo di lavoro è costituito dal Capitolato tecnico e dagli atti amministrativi necessari alla predisposizione della documentazione di gara, da espletarsi mediante appalto concorso, per l’affidamento dei servizi del SIAN unificato.

La documentazione di gara è stata inviata all’AIPA, con nota n. 40 del 28.12.1999, per il prescritto parere che è stato comunicato con lettera di trasmissione del 28.6.2000 n. 0005264 (parere n. 50/2000).

Il parere è stato espresso favorevolmente, con una serie di prescrizioni, tra le quali si ritengono significative, anche per il rilievo attribuito nell’ambito del ricorso presentato dal raggruppamento EDS, le seguenti:

- per quanto riguarda lo studio di fattibilità, che l’Amministrazione avrebbe dovuto presentare dopo l’aggiudicazione e relativamente alla fase di evoluzione del sistema (nel parere era contenuta la previsione della definizione e consegna entro marzo 2001, termine che le vicende di gara non hanno consentito di rispettare), l’Autorità prevede che avrebbe dovuto consentire che l’aggiudicatario potesse attuare tutte le iniziative finalizzate ad un rapido cambiamento degli attuali processi in chiave di innovazione organizzativa e tecnologica di cooperazione con le altre amministrazioni e con i loro sistemi informativi. Lo studio di fattibilità, come previsto nel Capitolato tecnico, doveva pertanto essere elaborato dall’Amministrazione o commissionato dall’Amministrazione a soggetto diverso dall’aggiudicatario, che tuttavia era impegnato a realizzarlo secondo le modalità contenute nello studio stesso;

- per quanto riguarda la congruità economica l’Autorità prescrive che la convenzione preveda espressamente un importo massimo quinquennale che la somma degli importi degli atti esecutivi non potrà superare… altrettanto i singoli atti esecutivi AIMA e Ministero devono prevedere un importo massimo quinquennale;

- gli ulteriori atti che saranno stipulati con l’aggiudicatario dovranno essere sottoposti a parere di congruità tecnica ed economica dell’Autorità ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 39/93.

La procedura di gara è indetta dal Ministero anche per conto di AIMA (poi AGEA) e nell’interesse degli altri organismi di cui all’art. 15 del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173; il bando viene pubblicato sulla Guce n. 76 del 18 aprile 2000 e in pari data sulla Guri n. 91 per l’affidamento mediante procedura ristretta di appalto concorso. Il bando prevede le condizioni minime di carattere economico e tecnico e requisiti di carattere amministrativo che i partecipanti devono attestare per essere ammessi alla gara.

Un’apposita Commissione di prequalifica è istituita dal Ministero in data 6 giugno 2000 per la selezione dei candidati da ammettere alla presentazione delle offerte, individuati nelle seguenti ditte: Rti Eds, Rti Finsiel, Società Ericsson, Rti Bull, le quali vengono invitate a presentare le offerte entro il 29 settembre 2000.

Successivamente, a seguito di accoglimento della domanda incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione nel ricorso proposto al Tar Lazio dal Rti Debis It Services Italia, viene ammesso anche il predetto raggruppamento.

Al fine di garantire la parità tra i concorrenti nella predisposizione delle offerte la data della presentazione delle stesse è prorogata al 14 dicembre 2000.

Entro il termine fissato per le ore 12,00 del 14 dicembre 2000 risultano pervenuti presso l’ufficio SIAN i seguenti plichi:

- Eds elettronic data system s.p.a., Agriconsulting s.p.a., Acquater s.p.a., Consorzio Cisa-Dam, Italeco s.p.a., Nortel Networks s.p.a., Systed s.r.l.;

- Bull Italia s.p.a., Akros Informatica s.r.l.;

- Rti Finsel s.p.a., IBM, Telespazio, Auselda, Sofiter, Agrifuturo, Cooprogetti;

Con decreto ministeriale n. 4945 del 14 dicembre 2000, ravvisata, in relazione alla complessità tecnico organizzativa ed alla rilevanza economica dei servizi da affidare, la necessità di incaricare dell’aggiudicazione della gara una commissione altamente qualificata, composta di esperti di chiara fama nei settori dell’informatica, della qualità dei servizi e giuridico legale con curricula adeguati alla rilevanza dell’incarico, viene costituita la Commissione incaricata di aggiudicare la gara.

La Commissione ha come termine per la conclusione dei lavori 90 giorni dalla data della prima convocazione, poi prorogato, con decreto del 19 marzo 2001, al 20 aprile 2001.

In data 29 gennaio 2001 i concorrenti sono convocati per l’apertura dei plichi contenenti le offerte e in data 11 aprile 2001 per il riscontro dell’integrità dei plichi contenenti le offerte economiche e la comunicazione dei punteggi attribuiti dalla Commissione alle offerte tecniche presentate.

In data 12 aprile 2001 la Commissione per l’aggiudicazione della gara per l’affidamento unitario dei servizi SIAN conclude i propri lavori consegnando la graduatoria finale che segue:

RTI Punteggio tecn. Puntegg. econom. Puntegg. tot.

Rti Finsel 53,500 45.000 98.500

Rti Eds 53,400 41.196 94.596

Rti Bull 30,550 29.510 60.060

Il punteggio totale è formato dal punteggio tecnico attribuito dalla Commissione e dalla traduzione in punti, come previsto dalla formula contenuta in bando, delle rispettive offerte economiche così articolate:

RTI offerta economica ribasso

Rti Finsiel £.112.528.707.015 40,774%

Rti Eds £.127.034.377.695 33,139%

Rti Bull £.171.596.689.800 9,685%

La Commissione rileva, in relazione al disposto dell’art. 25 del d.lgs 17.3.1995 n. 157, che l’offerta economica del concorrente Rti Finsel presenta un ribasso del 40,774% superiore di oltre un quinto rispetto alla media aritmetica dei ribassi evidenziati nelle tre offerte (pari a 27,866) e pertanto l’offerta Rti Finsiel risulta, per gli effetti della norma indicata, anormalmente bassa.

L’Amministrazione, in data 27 aprile 2001, con nota n. 155516, pone in essere il procedimento per la verifica dell’offerta chiedendo, entro 10 giorni, chiarimenti e giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta ed ai prezzi indicati, in relazione ad alcune componenti.

Il Rti Finsiel risponde in data 7 maggio 2001, sollevando, tuttavia, preliminarmente, riserve sulla legittimità della richiesta formulata, sulla base dell’assunto che il procedimento di anomalia sia attivabile solo nel caso in cui l’Amministrazione debba procedere ad aggiudicare al prezzo più basso e non nel caso dell’appalto concorso da aggiudicare con riferimento al criterio della offerta economicamente più vantaggiosa. Le giustificazioni richieste vengono comunque fornite con la precisazione di voler fugare ogni possibile dubbio, in un’ottica collaborativa e a tutela dell’amministrazione medesima.

L’Amministrazione, in data 17 maggio 2001, ritenuta l’opportunità di affidare la valutazione delle giustificazioni ad un collegio di esperti sulla base del cui giudizio poter decidere con maggiori e più qualificati elementi, provvede a costituire la Commissione per la valutazione dell’anomalia dell’offerta. I componenti vengono scelti, mediante sorteggio, tra le segnalazioni richieste e pervenute dal Dipartimento dei Sistemi e Informatica dell’Università degli Studi di Firenze, del Dipartimento di Elettronica e Informatica e Sistemistica dell’Università degli Studi di Bologna, del dipartimento di Matematica pura e applicata dell’Università dell’Aquila, del Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa, del Dipartimento di Informatica dell’Università di Bari.

La Commissione è istituita con decreto del Responsabile SIA n. 258NFSia in data 22 maggio 2001; il termine di svolgimento dell’incarico, inizialmente fissato per il 4 giugno 2001, è successivamente prorogato al 30 giugno 2001.

La Commissione termina i lavori in data 13 giugno.

La Commissione, valutati gli elementi addotti a giustificazione dei prezzi offerti, ritiene che le motivazioni siano fondate e costituiscano valida spiegazione dello scostamento dei singoli prezzi offerti rispetto a quelli di riferimento stabiliti dall’Amministrazione e quindi dell’entità del prezzo complessivo. La Commissione esprime in conclusione il parere che il ribasso praticato non comprometta l’affidabilità delle prestazioni a carico dell’offerente e che pertanto l’offerta presentata dal Rti Finsiel, risultata anormalmente bassa ai sensi dell’art. 25 del Dlgs 17 marzo 1995 n. 157, non possa essere esclusa dall’aggiudicazione per tale suo carattere.

Al fine di consentire una completa conoscenza degli avvenimenti legati alla gara, l’Amministrazione resistente rappresenta che in data 15 giugno 2001 è pervenuto alla Direzione Generale per i Servizi e gli Affari un dossier anonimo contenente puntuali osservazioni sulle componenti del prezzo dell’offerta presentata dal Rti Finsiel.

L’anonimo estensore ipotizza una situazione svantaggiosa per l’amministrazione in caso di aggiudicazione al Rti Finsiel, in quanto le tariffe professionali da applicare a nuovi atti esecutivi o interventi indifferibili e urgenti, più alte (9%) della base d’asta, farebbero lievitare l’importo della convenzione.

Il responsabile dei Sistemi Informativi Automatizzati, a cui viene trasmesso il dossier in data 18 giugno 2001, riferisce al Capo di Gabinetto, con relazione nella quale confuta le tesi sostenute nel dossier, concludendo che a suo parere l’amministrazione sia ampiamente tutelata dai meccanismi contrattuali che prevedono, in ogni caso, il parere di congruità tecnica ed economica dell’AIPA su tutti i nuovi atti esecutivi (siano essi aggiuntivi o modificativi) e dal monitoraggio ai sensi della circolare AIPA CR/5 che, a garanzia di una efficace ed efficiente esecuzione delle attività, prevede la verifica delle risorse umane e strumentali effettivamente utilizzate.

L’Amministrazione, tuttavia, in relazione alla rilevanza dell’incarico da affidare, ha ritenuto opportuno, a tutela del pubblico interesse, verificare la regolarità dell’intero procedimento di gara per l’affidamento unitario dei servizi. Con decreto del Ministro n. 34721/1075 del 31 luglio 2001, viene istituita una terza apposita Commissione con l’incarico di verificare tutte le fasi della gara, ivi compresa la fase preliminare all’adozione del bando.

La Commissione, valutati con attenzione tutti gli atti di gara, formula deduzioni alle osservazioni contenute nell’esposto anonimo; termina i suoi lavori il 10 agosto 2001 e perviene nella relazione finale alle conclusioni che l’appalto de quo si sia svolto regolarmente e che non esistano motivi ostativi per procedere all’aggiudicazione della gara in favore del Rti Finsiel.

In data 21 agosto 2001, con nota n. 355015, il Capo di Gabinetto comunica al Responsabile dei sistemi informativi automatizzati gli esiti dei riscontri effettuati dalla Commissione trasmettendo gli atti relativi, per dar corso ai successivi adempimenti previsti dal bando di gara.

In data 31 agosto 2001, con decreto n. 435/MSIA del Responsabile dei Sistemi informativi automatizzati, viene approvata la graduatoria finale, e la gara per l’affidamento unitario dei servizi in questione è aggiudicata al Rti Finsiel.

2. Tanto premesso, il Collegio ritiene che, in primo luogo, l’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dal Collegio Nazionale degli agrotecnici per carenza d’interesse, non avendo il raggruppamento ricorrente fornito la prova di resistenza in ordine all’utilità concreta delle censure proposte, sia infondata. Infatti già le censure tendenti ad escludere dalla gara il Rti Finsiel, ove accolte, comporterebbero automaticamente l’affidamento al raggruppamento ricorrente, secondo classificato, dei lavori e servizi oggetto dell’appalto. Nel merito ritiene che il ricorso presentato dal raggruppamento Eds sia, per alcuni profili, inammissibile e per gli altri infondato, né appare utile esperire la richiesta consulenza tecnica d’ufficio.

Il ricorrente raggruppamento, infatti, tra le richieste in via istruttoria, ha posto la questione della consulenza tecnica d’ufficio, ritenuta utile a risolvere i quesiti posti con i vari motivi di ricorso.

Il Collegio ritiene, al contrario, che detto strumento non possa tornare utile nella presente fattispecie, per i motivi di carattere generale che qui verranno esposti, e per quelli specifici che verranno richiamati in occasione dell’esame delle varie censure.

E’ noto che la legge 21 luglio 2000, n. 205 ha introdotto anche nel processo amministrativo di sola legittimità lo strumento della consulenza tecnica, modificando, con l’art. 16, il testo dell’art. 44 del Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

Ciò tuttavia, ad avviso del Collegio, non può evidentemente modificare l’oggetto del giudizio di legittimità e consentire al Giudice di sconfinare né nel merito amministrativo, né in un penetrante esame della discrezionalità tecnica; la valutazione rimane incentrata su una situazione giuridica soggettiva che è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo perfetto, con le necessarie conseguenze in ordine ai poteri di sindacato giurisdizionale.

Ad avviso del Collegio il nuovo strumento istruttorio può sviluppare tutta la sua potenzialità nelle ipotesi in cui, come è stato chiaramente posto in luce di recente in letteratura, le regole tecniche siano verificabili alla stregua di scienze esatte; quando invece la valutazione tecnica richiede apprezzamenti opinabili (ad esempio concetto di bellezza paesistica o ambientale) il Giudice non può sostituire le scelte fatte dall’Amministrazione con quelle rimesse al consulente tecnico, ma può, secondo la consolidata giurisprudenza, effettuare solo un controllo esterno di razionalità sulle valutazioni effettuate (cfr. sul principio ex plurimis, Consiglio di Stato Sez. IV n. 601/99). Ovviamente il nuovo strumento consente di pervenire ad una maggiore chiarezza sull’accertamento dei presupposti di fatto, ove per esso si renda necessaria la conoscenza delle regole tecniche di settore.

Anche quel controllo sulla ragionevolezza delle scelte che implica valutazioni tecniche con margini più o meno ampi di apprezzamento opinabile, che secondo alcuni si trasformerebbe ora in controllo intrinseco, resta in realtà al di fuori della scelta e consente solo, alla luce delle regole tecniche meglio conosciute, di verificare appunto l’assenza di palesi irrazionalità nell’esercizio della discrezionalità tecnica operata nell’ambito di una specifica scienza.

Ovviamente il Collegio è consapevole che, al di fuori dell’applicazione di regole appartenenti alle scienze esatte, è sempre difficile individuare un limite netto oltre il quale il controllo sulla ragionevolezza della scelta sconfina nel sindacato di merito; ciò ovviamente comporta l’impossibilità di definire aprioristicamente regole precise, e la necessità di valutare caso per caso, con un giudizio incentrato su valutazioni di prevalenza, che tenga conto degli orientamenti specifici di quel settore della scienza applicabile alla singola fattispecie.

Orbene, nel caso qui in esame, come si vedrà, non appare utile disporre consulenza tecnica, sia perché l’accertamento dei fatti presupposti deriva direttamente da prove documentali, sia perché, le eventuali valutazioni tecniche richieste al Giudice sconfinano palesemente nel merito, ritenendo il raggruppamento ricorrente possibile sostitutire alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione l’apprezzamento giurisdizionale.

Deve al riguardo considerarsi altresì che la gara sottoposta all’esame del Tribunale consiste in un appalto concorso, nel quale, come noto, la commissione è chiamata a valutare, con ampi spazi di discrezionalità, la qualità dei progetti presentati, oltre che, ovviamente, con parametri matematici l’entità dell’offerta economica.

Ed è noto che l’apprezzamento tecnico del progetto presentato dai candidati, elemento fondamentale nel giudizio relativo all’aggiudicazione dell’appalto, nei confronti del quale anche l’offerta economica in linea di principio è destinata a recedere (cfr. ad es. Consiglio di Stato V 9 febbraio 2001 n. 578), è rimesso alle valutazioni ampliamente discrezionali dell’Amministrazione che incontrano solo il tradizionale limite della irragionevolezza e della palese illogicità, pur potendo il relativo sindacato giurisdizionale avvalersi, come parametro di riferimento, del progetto di massima presentato dall’Amministrazione (Cons. di Stato V 6 dicembre 1999 n. 812; TAR Lazio Sez. III 28 agosto 1997 n. 2051).

Tali considerazioni preliminari consentono quindi d’inquadrare entro binari che il Collegio ritiene corretti l’esame dei singoli motivi di censura.

2.1 Con il primo motivo di gravame, che si completa sostanzialmente con il secondo, il raggruppamento ricorrente ritiene che la Commissione d’esame dell’offerta anomala, presentata dal raggruppamento Finsiel risultato alla fine della gara aggiudicatario, abbia erroneamente valutato l’offerta economica – per la quale appunto era stata riscontrata l’anomalia per eccessivo ribasso – senza il necessario raffronto con l’offerta tecnica, e cioè con il progetto complessivo presentato dal controinteressato.

Orbene, la censura, isolatamente considerata, non potrebbe considerarsi ammissibile in quanto non precisa la lesione che tale comportamento avrebbe prodotto al raggruppamento ricorrente, e, d’altra parte, non appare nemmeno del tutto esatta nei fatti, in quanto risulta dai documenti che la Commissione ha preso in esame anche l’offerta tecnica Finsiel, seppure in una sua sintetica presentazione.

Il motivo quindi avrebbe potuto essere preso autonomamente in considerazione se avesse dimostrato che l’esame della sola sintesi dell’offerta tecnica avesse prodotto uno specifico errore da parte della Commissione nel valutare l’anomalia della offerta economica; cosa che nel primo motivo di gravame non si rintraccia. Peraltro, e conclusivamente sul punto, si osserva come nella sintesi, il Rti Finsiel abbia puntualmente indicato i riferimenti ai singoli volumi ed ai singoli paragrafi della sua offerta tecnica integrale, consentendo alla Commissione di prendere visione, nella sua completezza, delle parti dell’offerta tecnica individuate.

2.2 Tale prima censura invero si precisa con il secondo motivo, nel quale si assume che la Commissione dell’anomalia non si sarebbe accorta che tra l’offerta tecnica presentata per la partecipazione alla gara e la sintesi di essa, presentata per giustificare l’anomalia, vi era una differenza sostanziale e rilevante in ordine all’indicazione del numero delle risorse umane previste come necessarie per realizzare il progetto complessivo, oggetto di gara.

Il ricorrente parte dal presupposto che i prezzi offerti dovevano considerarsi suddivisi in due categorie: prezzi a forfait (settori dell’offerta tecnica relativi ai servizi AIMA, servizi MIPAF, servizi rete e comuni, servizi di produzione) e prezzi a misura (interventi indifferibili e urgenti).

Assume quindi che la Commissione dell’anomalia avrebbe dovuto tenere distinte le due tipologie di offerta economica e verificare, all’interno di ciascuna di esse, le risorse umane dichiarate necessarie.

Se così avesse operato sarebbe risultato che per i servizi relativi ai prezzi a forfait il raggruppamento controinteressato aveva indicato 584 unità di risorse fisse, mentre per i servizi relativi ai prezzi a misura 29 unità; e ciò nell’offerta originaria. Nelle giustificazioni relative all’anomalia invece avrebbe indicato, per la prima voce, 557,7 unità e per la seconda sempre 29, indicando complessivamente 586,7 unità.

Invero il ricorrente opera una sua soggettiva interpretazione della offerta originariamente proposta dal Raggruppamento Finsiel, in quanto deduce il numero delle risorse previste per gli interventi indifferibili ed urgenti dal conteggio giorni/uomo operabile sulla base delle indicazioni contenute nello schema dell’offerta tecnica, per voci riguardanti le prestazioni professionali, inserite all’interno del Servizio AIMA, Sezione II, Sottosezione D "corrispettivi per interventi indifferibili ed urgenti": da tale operazione si deduce la necessità di impiegare nell’anno 29 persone.

Orbene, il presupposto dal quale parte il raggruppamento ricorrente non trova riscontro nei documenti ed è quindi carente sotto il profilo della prova, in quanto non risulta che nell’offerta originaria il raggruppamento FINSIEL abbia indicato 584+29 risorse. Infatti la parte dell’offerta tecnica dedicata alla "Organizzazione e risorse, Organizzazione del team previsto per l’erogazione dei servizi e qualità, quantità, mix delle risorse professionali e relativi ruoli" è individuata dal volume 2 B. In tale volume il raggruppamento Finsiele indica: per i settori AIMA/AGEA 5.1, n.70 risorse; per le aree amministrative MIPAF, 5.2, n. 44 risorse; per i servizi su rete e servizi comuni, 5.3, n. 46 risorse, per la produzione, 5.4, n. 424 risorse, per un totale appunto di 584.

In nessun’altra parte dell’offerta tecnica è prevista l’indicazione del numero delle risorse umane; e, del resto, il RTI FINSIEL, così come tutti gli altri partecipanti, ha utilizzato gli schemi predisposti dall’Amministrazione che ha concretizzato le sue esigenze di conoscenza delle risorse umane necessarie con la richiesta contenuta negli appositi paragrafi del capitolato.

Considerato che quanto sopra detto è ciò che risulta dagli atti, non può che dedursi che le indicazioni di risorse umane annuali desumibili da alcune voci dall’offerta economica (e non dall’offerta tecnica) rientravano nell’ambito del totale delle risorse specificamente indicate nella sede propria, e cioè in sede di offerta tecnica.

Appare quindi verosimile logicamente, oltre che rispondente ad una specifica ipotesi progettuale, la giustificazione fornita dal controinteressato, che cioè una serie di servizi, tra i quali anche gli interventi indifferibili ed urgenti, dovevano essere svolti da un gruppo di lavoro trasversale rispetto alle modalità di remunerazione dei vari servizi, anche in considerazione del rapporto tra le quantità ipotizzate per i servizi indifferibili ed urgenti e quelle, assai maggiori, per tutti gli altri servizi.

Del resto appare significativo rilevare che sia l’unità di misura giorni/persona che la quantità di riferimento per ogni intervento comportante prestazioni professionali, all’interno della parte AIMA, Sez. II, sottosezione D – corrispettivi per interventi indifferibili ed urgenti, costituiscono dati forniti dall’Amministrazione, con le conseguenze che il numero di risorse necessarie costituisce un dato oggettivo uguale per tutti; che tutti i partecipanti hanno dovuto tenere in considerazione nell’indicazione delle risorse complessive necessarie.

Infine si rileva come tale indicazione quantitativa, sostanzialmente fornita dall’Amministrazione, aveva lo scopo specifico di consentire ai partecipanti alla gara di indicare, per le singole voci, la loro offerta economica, fermo restando, come detto, che l’offerta tecnica, comprensiva anche dell’individuazione complessiva delle risorse necessarie, doveva essere esclusivamente contenuta nella busta B (l’offerta economica doveva essere contenuta nella busta C), anche in considerazione del fatto che gli inerventi indifferibili ed urgenti erano comunque imprevedibili nella misura.

Nel presente motivo di gravame, come già anticipato, si afferma una opinabile suddivisione tra prezzi indicati a forfait e prezzi a misura, ed una coincidenza dei secondi con i servizi indifferibili ed urgenti.

Sulla questione si tornerà più approfonditamente a proposito dell’esame del sesto motivo di gravame; qui basterà rilevare che dagli atti non risulta corretta la suddivisione operata, sia perché la stragrande maggioranza delle 109 voci di prezzo reca indicazione di una predeterminata (seppure a titolo prerevisionale ed al fine di agevolare l’offerta economica; potrà variare, per le singole voci, solo la maggiore o la minore attendibilità della previsione numerica, in relazione alla tipologia dell’intervento) quantità di prestazioni, sia perché non appare concettualmente condivisibile la qualificazione come forfettaria dell’offerta economica unica riguardante alcune voci.

In conclusione quindi il secondo motivo di gravame non può essere accolto in quanto il presupposto di fatto dal quale parte (e cioè offerta tecnica con previsione di 584+29 risorse umane) non trova riscontro nei documenti e non può quindi sostenersi che l’offerta tecnica sia stata modificata in sede di giustificazioni sul punto; né può condividersi la peraltro generica affermazione che il RTI FINSIEL non avrebbe reso le precisazioni relative agli elementi costitutivi dell’offerta in quanto, proprio sotto il profilo che qui interessa, , risulta presentata una analitica scomposizione delle risorse, quale componente di ogni singolo prezzo offerto (evidente, a tale proposito, e chiaramente riconoscibile, il mero errore materiale nell’indicazione delle risorse per il settore seminativi: 55,6 invece di 66,36).

2.3 Con il terzo motivo si sottopongono a censura i criteri di valutazione adottati dalla Commissione dell’anomalia per verificare la validità delle giustificazioni adottate.

A tale riguardo il Collegio, ricollegandosi a quanto già anticipato al punto 1 della parte in "Diritto" della presente sentenza, ritiene di aderire a quella, peraltro prevalente, posizione giurisprudenziale che più volte ha affermato come in sede di verifica dell’anomalia delle offerte presentate nelle gare per l’aggiudicazione di appalti di lavori o di servizi pubblici, il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica non possa sfociare nella sostituzione dell’opinione del giudice a quella espressa dall’organo amministrativo, ove tale opinione, pur se non condivisa sul piano soggettivo in dipendenza della fisiologica opinabilità che connota l’interpretazione e l’applicazione di scienza non esatta, non venga considerata errata sul piano della tecnica, essendo compito primario del giudice verificare se il potere amministrativo sia stato esercitato con un utilizzo delle regole tecniche conforme a criteri di logicità, congruità, ragionevolezza e corretto apprezzamento dei fatti (Cons. di Stato Sez. VI 3 maggio 2002 n. 2334).

Tanto premesso, si esamineranno ora i singoli profili del terzo motivo di gravame.

2.3.1 Con il primo profilo si sostiene che il Rti Finsiel non avrebbe dato corretta giustificazione dei prezzi e della relativa remuneratività, ma si sarebbe limitato a giustificare lo scostamento dei singoli prezzi offerti da quelli posti a base di gara.

In primo luogo si evidenzia una illogicità intrinseca della censura, giacchè, dato per presupposto che i singoli prezzi posti a base di gara dall’Amministrazione non possono che ritenersi "ragionevoli" sotto il profilo della loro sostenibilità, aver dato giustificazione del fatto che, rispetto ad essi, è possibile sostenenre prezzi più bassi, significa evidentemente dare giustificazione della loro remuneratività.

Nell’ambito dello stesso profilo si eccepisce poi l’erroneità della valutazione della giustificazione di carattere generale consistente nel fatto che molte delle società del raggruppamento Finsiel già gestiscono i servizi oggetto di appalto.

Si tratta invero di una circostanza non contestabile nei fatti, né contestata – salva le misura – dal ricorrente; pertanto, considerata la natura di valutazione di carattere generale, essa non appare affatto irragionevole.

2.3.2 Tale questione trova peraltro più ampio sviluppo nel secondo profilo, in cui si eccepisce la genericità della giustificazione e la mancanza di riscontro sulla veridicità dell’affermazione.

Ma lo stesso Rti ricorrente ammette che, sia pure parzialmente (vedi i casi degli schedari Oleicolo e viticolo), la Finsiel già gestisce servizi oggetto dell’appalto; né il Collegio ritiene che sia utile approfondire in quale esatta percentuale si suddivida, tra le due contendenti, attualmente la gestione dei servizi di cui è causa, considerato che la valutazione della Commissione è stata, come detto, di carattere generale e, sicuramente, sarebbe stata analoga per il Rti EDS.

Non appare cioè valutazione determinante ai fini dell’accoglimento delle giustificazioni, bensì premesse di carattere generale che, peraltro nei limiti in cui è stata affermata, appare anche corrispondente alla realtà, considerato quanto già detto sulle stesse ammissioni del ricorrente e sulla mancata contestazione di affermazioni del controinteressato in ordine ad es. ai servizi Finsiel svolti in relazione al Sistema informativo agricolo nazionale, in ordine all’Ispettorato centrale repressioni frodi, al sistema informativo della pesca, della montagna, per la specie protetta CITES ed al sistema agrometereologico.

E’ quindi innegabile che, pur non essendo stata individuata con precisione la misura, l’aver comunque svolto in parte il servizio oggetto dell’appalto costituisce una di quelle condizioni favorevoli previste dall’art. 25 comma 2 del decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995.

Peraltro deve considerarsi, conclusivamente sul punto, che la presente giustificazione, relativa al servizio svolto presso la stessa amministrazione, è una delle tre componenti della giustificazione tecnica di carattere generale addotta dal Rti Finsiel, avendo detto raggruppamento posto in risalto anche l’erogazione dei processi produttivi attraverso strutture organizzative trasversali, nonché la disponibilità di servizi di base della infrastruttura informatica di integrazione e utilizzo di componenti comuni. Non può pertanto il Rti ricorrente enucleare dal contesto composito della giustificazione tecnica di carattere generale un singolo elemento, avendo evidentemente la Commissione valutato nel complesso detta giustificazione di carattere generale.

2.3.3 Con il terzo profilo del terzo motivo di gravame si contestano le tariffe professionali applicate: in particolare si sostiene che per il livello C (agronomi, agrotecnici e periti agrari) si sarebbero indicate tariffe inferiori ai minimi previsti per legge, e ciò in base ad una nota del Collegio Nazionale degli Agronomi nella quale viene dichiarta la disponibilità a limitare la tariffa giornaliera a £300.000/320.000.

In primo luogo il Collegio osserva come il ricorrete non abbia fornito alcuna dimostrazione del suo assunto: né dell’esistenza di tariffe minime inderogabili né tantomento della loro misura, tale da poterne rilevare la violazione. In disparte la nota posizione dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato sui minimi tariffari (si vedano i provvedimenti n. 2523 del 1.12.1994 e n. 5400 del 3.10.1997).

A fronte di cioè esiste, al contrario, una assicurazione da parte del competente collegio professionale in ordine alle tariffe giornaliere applicabili, della quale correttamente, sia il controinteressato che la stessa Commissione della anomalia, hanno tenuto conto.

Il ricorrente afferma che comunque ciò poteva valere solo per gli agrotecnici e non per gli agronomi o per i periti agrari (appartenenti ad altri collegi professionali) le cui professionalità erano state indicate come necessarie in quanto comprendenti loro competenze esclusive (frazionamento terreni).

Ma anche sul punto il Collegio non trova alcun elemento di prova a sostegno di tale tesi in ordine alla esclusività delle competenze e, comunque, rileva come dal capitolato tecnico non risulti tra i compiti dei tecnici agrari in generale quello di operare dei frazionamenti di terreni.

Peraltro dalla normativa riguardante anche gli agrotecnici (Legge 26/6/90 n. 165 art. 1; legge 23 dicembre 2000 n. 388 art. 145 c. 96) non sembra si possa pervenire all’affermazione sostenuta dal ricorrente in ordine all’attività di frazionamento dei terreni ed in generale a quelle catastali.

2.3.4 Con il quarto profilo del terzo motivo si osserva che erroneamente la Finsiel avrebbe valutato come risparmio nei costi relativi al materiale cartaceo l’uso di un "palmare" per i controlli in campo.

A prescindere dalle valutazioni tecniche in ordine a detto strumento informatico (PDA), che non appartengono al giudizio di questo tribunale, il Collegio rileva come non trovi riscontro nella documentazione in atti l’affermazione che il Rti Finsiel avrebbe esposto risparmi nei materiali cartacei tramite l’uso di detto palmare, giacchè si è assunto l’onere, del resto come da Capitolato, di redigere le schede cartacee previste per i controlli sul campo.

2.3.5 Con il quinto profilo si contesta la ripartizione degli ammortamenti degli investimenti fatti dal controinteressato anche sugli interventi indifferibili ed urgenti.

Anche qui le valutazioni tecnico-economiche effettuate dalla Commissione possono essere sindacate solo sotto il profilo della mancanza di una palese irragionevolezza.

In questi termini non appare illogico aver consentito gli ammortamenti degli investimenti anche sugli interventi indifferibili ed urgenti, in quanto l’Amministrazione, indicandone un numero presumibile sulla base del dato storico, ha chiaramente previsto che tali attività possono considerarsi "certe" da un punto di vista contabile, comunque probabili nei limiti appunto indicati. Del resto non può omettersi di considerare che anche dette attività indifferibili ed urgenti utilizzano le stesse infrastrutture informatiche di integrazione, e costituiscono parte integrante del prezzo offerto. Irragionevole sarebbe stato, al contrario, escludere radicalmente la prevista remuneratività del servizio dal riparto degli ammortamenti per gli investimenti in quelle stesse strutture utilizzate anche per questi servizi.

2.3.6 Con il sesto ed ultimo profilo del terzo motivo di gravame si assume poco credibile il bilancio che non espone oneri finanziari, pur in presenza di perdite di gestione nei primi anni di esercizio.

Anche questo profilo appare sindacabile solo esternamente, per i motivi precedentemente detti e per l’ampia discrezionalità tecnica rimessa alla Commissione per l’anomalia.

Esso peraltro appare anche generico in quanto non consente una puntuale individuazione degli specifici elementi di irragionevolezza.

Valutato comunque nei limiti in cui è stato posto, non appare condivisibile, in quanto, in primo luogo alcuni oneri finanziari sono stati comunque considerati e, in ogni caso, non è irragionevole una gestione che preveda, nell’ambito di un contratto quinquennale, un saldo finanziario negativo nei primi anni per poi essere positivo successivamente, con pareggio alla fine del periodo.

2.4 Con il quarto motivo s’impugna l’atto con il quale il Collegio Nazionale degli agrotecnici ha comunicato alla Finsiel la misura delle tariffe professionali applicabili per i servizi oggetto dell’appalto.

Il motivo appare inammissibile in quanto l’atto che s’impugna non ha le caratteristiche di un provvedimento amministrativo. Si tratta semplicemente di una comunicazione.

Diversa questione – ed è quella sostanziale, ma già in precedenza affrontata e risolta – è quella dell’esistenza di tariffe minime inderogabili e della loro violazione da parte del raggruppamento aggiudicatario; l’eventuale concorso in detta presunta violazione da parte del Collegio nazionale degli agrotecnici appare, sotto i profili annullatori che qui interessano, irrilevante.

2.5 Con il quinto motivo di censura si assume che il Rti Finsiel avrebbe dovuto essere escluso dalla gara in quanto la sua offerta economica era sostanzialmente in aumento rispetto alla base d’asta, in contrasto netto quindi con le norme di gara.

Tale motivo invero si sviluppa in due aspetti distinti: il primo, preso qui in esame, assume che il controinteressato avrebbe illegittimamente effettuato offerte economiche in aumento rispetto ad una delle varie voci nelle quali doveva intendersi scomposta l’offerta economica generale.

Premesso infatti che dette voci dovevano intendersi le seguenti: "Servizi amministrativi AIMA", "Servizi controllo oggettivo AIMA", Servizi supporto AIMA", "Servizi indifferibili e urgenti AIMA", "Servizi di supporto M.PAF", il Rti ricorrente evidenzia come per la voce "Servizi indifferibili ed urgenti AIMA", il controinteressato avrebbe effettuato una offerta in aumento nella misura percentuale del + 9,35%, mentre nelle altre voci avrebbe esposto forti ribassi.

Ad avviso del Collegio la censura è infondata in diritto.

Nel bando di gara la base d’asta è chiaramente indicata al punto 3.b in un valore unitario pari a £ 190.000.000.000 (centonovantamiliardi) ad anno (pari ad euro 98.126.810.827).

Non vengono indicate basi d’asta per ognuna delle voci individuate dal ricorrente e sopra indicate.

Anche il criterio per l’assegnazione del punteggio relativo alla offerta economica presuppone una indicazione unitaria della stessa (punto 8.2 delle Norme di gara).

Il divieto di offerta in aumento quindi non poteva che riguardare l’offerta complessiva ed unitaria, in relazione alla base d’asta complessiva ed unitaria indicata nel bando.

2.6 Il secondo aspetto del motivo generale enunciato nella quinta censura si sviluppa poi nel sesto motivo di gravame e si sostanzia nella affermazione che l’offerta economica complessiva, pur presentandosi formalmente in notevole ribasso, doveva considerarsi in notevole rialzo, in quanto i prezzi (in aumento) offerti per i servizi indifferibili ed urgenti, utilizzabili anche per la fase evolutiva del progetto, avrebbero avuto un effetto moltiplicatore tale da far superare notevolmente la base d’asta di 190 miliardi di lire.

Nemmeno tale censura può esser condivisa.

Il paragrafo 5 del capitolato tecnico, contenuto nel volume VI, spiega chiaramente la differenza tra integrazione dei servizi presi in carico dall’aggiudicatario ed esigenze di evoluzione dei servizi stessi.

Mentre l’integrazione dei servizi esistenti forma oggetto della gara e per essa ogni partecipante deve predisporre una poposta tecnica nella quale "siano individuate e descritte le soluzioni tecniche e organizzative che il Fornitore stesso dovrà progressivamente attuare entro un arco temporale non superiore a 12 mesi dalla decorrenza degli atti contrattuali", (punto 5.1), le esigenze di evoluzione sono espressamente eslcuse dal capitolato e quindi dall’oggetto della gara, in quanto dovranno essere precisate solo successivamente ad apposito studio di fattibilità (secondo periodo del paragrafo 5).

Tale fase evolutiva è quindi indicata nel capitolato eslcusivamente perché lo stesso aggiudicatario dell’attuale procedura di gara si dovrà impegnare a realizzarla, ovviamente previa successiva contrattualizzazione.

Quindi, mentre il paragrafo 5.1 disciplina le esigenze di integrazione dell’attuale sistema, oggetto di gara, il paragrafo 5.2 individua le linee guida della successiva evoluzione del sistema, che troveranno una loro puntuale articolazione attraverso lo studio di fattibilità.

Del resto anche nella convenzione-quadro l’evoluzione del sistema è individuata con riferimento al paragrafo 5.2 ed è subordinata allo studio di fattibilità; nulla viene indicato a proposito di tale fase nell’articolo dedicato ai corrispetti, i quali, comunque, in generale, non potranno essere adeguati nei primi 3 anni di validità della convenzione.

Orbene, il ricorrente raggruppamento sostiene che negli atti di gara vi sarebbe un esplicito collegamento tra i prezzi per i servizi indifferibili ed urgenti e lo svolgimento del servizio nella fase evolutiva. Individua tale collegamento in primo luogo nell’atto di dichiarazione d’offerta predisposto dall’Amministrazione e sottoscritto dalle società partecipanti, ed in particolare in quanto contenuto a pag. 27: "dichiaro altresì che …." Per i servizi di Manutenzione evolutiva del MiPAF di cui al paragrafo 4.2.8.3.2 del capitolato tecnico si intende valido il prezzo unitario per Function point della precedente sezione II Sottosezione D – corrispettivi per interventi indifferibili e urgenti: AIMA; ……. che per l’evoluzione dei servizi oggetto di gara ai sensi dell’art. 5, comma 2 lett. b) dello schema di convenzione troveranno applicazione i medesimi prezzi di cui sopra …..".

Ma i "servizi di manutenzione evolutiva del MiPAF" non hanno nulla a che vedere con la fase di evoluzione del sistema, la quale, come detto, è prevista nel paragrafo 5.2 del capitolato, mentre tali servizi sono disciplinati al paragrafo 4.2.8.3.2, e cioè nell’ambito del "Servizio di conduzione e consulenza" del SIAN – Servizi MiPAF che rientra, più in generale, nel servizio di subentro e gestione dei Servizi Mi.PAF. Del resto basta leggere l’oggetto degli interventi descritti in tale paragrafo, 4.2.8.3.2, per rendersi conto che si tratta di "interventi, di norma, di limitata entità in termini quantitativi ….. che l’Amministrazione può richiedere al fine di fronteggiare urgenze puntuali ed improcrastinabili" quindi, ad esempio, la modifica di norme che regolano la materia con conseguente necessario adeguamento della procedura; attività che "deve essere realizzata sulla base di piani semestrali concordati con l’Amministrazione o nell’ambito di un massimale annuale, secondo quanto previsto contrattualmente".

Trattasi cioè di una manutenzione rientrante nell’oggetto specifico del contratto e degli obblighi di gestione e subentro, che riguarda però specifiche evenienze non previste. Completamente diversa è, evidentemente, la fase evolutiva del sistema, che prevede una programmazione generale e completa di tutti i servizi.

Anche "l’evoluzione dei servizi oggetto di gara …." per la quale, in base alla dichiarazione, si applicherebbero gli stessi prezzi di cui sopra (prezzo unitario per Function point), non è affatto la fase evolutiva di cui al paragrafo 5.2 del capitolato, bensì quella rientrante nell’oggetto specifico della convenzione per la quale sono stati formulati prezzi in offerta, avendo la dichiarazione indicato l’art. 5 comma 2 lett. b) della convenzione stessa, che regola i contenuti degli atti esecutivi per lo svolgimento dell’incarico.

Se infatti si ha riguardo ai vari paragrafi del capitolato, dedicati al subentro ed alla gestione dei servizi Mi.PAF, in particolare, si troveranno altre disposizioni riguardanti manutenzione evolutiva (es. par. 4.2.7.1; 4.2.7.3; 4.2.7.5), che deve intendersi nel senso sopra precisato, di specifici e parziali interventi di adeguamento dei servizi ad esigenze non previste, e nessuna attinenza possono avere con l’evoluzione del sistema che "dovrà trovare la sua giusta corrispondenza in un nuovo modello architetturale e organizzativo che è oggetto, come detto, di un apposito studio di fattibilità in corso di redazione da parte dell’Amministrazione" (par. 5.2 comma 2).

Anche l’altro riferimento documentale dal quale il ricorrente vorrebbe far discendere la conseguenza che per la fase evolutiva dovranno valere i prezzi per i servizi indifferibili e urgenti, e cioè l’art. 16 comma 1 della Convenzione, non appare probante. Infatti i servizi di cui all’art. 2 comma 2 lett. d) della convenzione – cui si riferisce l’art. 16 comma 1 – sono quelli forniti "ai soggetti pubblici diversi da quelli indicati ai precedenti punti a) e b), nonché agli altri soggetti interessati e/o comunque connessi con l’ottimale espletamento dell’incarico di cui alla presente convenzione", in cui, come visto, muta il riferimento soggettivo e non quello oggettivo e che, comunque, non sono quelli esplicitamente individuati alla lettera e), ove, come detto, vi è un esplicito riferimento al paragrafo 5.2 del capitolato (evoluzione del sistema).

A parere del Collegio quindi i riferimenti agli atti di gara fatti dal ricorrente non possono condurre alla conclusione che nell’appalto sia prevista anche attività concreta, individuata nella successiva fase evolutiva del sistema, né, tantomeno, che per questa sia stato offerto un prezzo e che esso sia quello offerto per Function Point nella voce servizi indifferibili ed urgenti AIMA.

E’ bensì vero che sia nel capitolato tecnico che nella convezione quadro si parla della fase evolutiva del sistema, ma ciò esclusivamente perché è previsto un impegno unilaterale dell’aggiudicatario a svolgere il servizio connesso anche a tale fase evolutiva; la quale tuttavia è chiaramente subordinata ad uno studio di fattibilità, rimanendo, in difetto, assai generica e non attuabile, e comunque rimessa ad una successiva fase di contrattualizzazione nella quale, proprio in relazione alla specificità delle attività che saranno previste per la fase evolutiva stessa, verranno indicati valori economici da sottoporre al parere di congruità tecnico economica dell’AIPA.

Appare quindi una mera ed opinabile esercitazione, priva di qualsiasi utilità, prevedere quale potrà essere lo sviluppo della fase evolutiva, sia perché non oggetto di specifica offerta in sede di gara, sia perché priva del supporto tecnico indispensabile, costituito dallo studio di fattibilità.

Del resto, e conclusivamente sul gravame, l’art. 16 comma 3 della convenzione reca una clausola, applicabile in caso di nuove o diverse attività richieste dall’Amministrazione (e tali potrebbero essere – se non fosse vero quanto precedentemente sostenuto - quelle allo stato non precisate dalla fase evolutiva del sistema), che consente comunque all’Amministrazione stessa di controllare i prezzi offerti per detti servizi, in quanto potranno essere inclusi negli atti esecutivi solo previo accordo delle parti.

Nell’ambito di tale procedura di accettazione dei prezzi offerti dal Fornitore potrà trovare spazio verosimilmente anche il parere di congruità dell’AIPA ex art. 8 decreto legislativo n. 39/93.

2.7 Partendo evidentemente dal presupposto che la fase dell’evoluzione del sistema sia compresa nell’oggetto della gara, il ricorrente, con il settimo motivo di impugnazione, evidenzia il vizio di violazione degli artt. 11 e 12 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, 12 e 13 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39 e della’rt. 3 del D.P.C.M. 6 agosto 1997 n. 452, in quanto il contratto di progettazione non è stato preceduto dallo studio di fattibilità.

Ma, come si è cercato in precedenza di dimostrare, appare errato il presupposto di fatto dal quale muove il ricorrente, in quanto dalle norme di gara risulta esclusa dall’ambito dell’appalto la fase di evoluzione del sistema, per la quale l’Amminsitrazione espressamente dichiara che è in corso di predisposizione appunto il relativo studio di fattibilità.

Il presente motivo di ricorso è formulato con specifico riferimento alla mancanza dello studio di fattibilità per la fase dell’evoluzione del sistema, talché ogni tentativo di modificarne la portata, estendendolo a tutto l’oggetto della gara, appare inammissibile.

Peraltro deve evidenziarsi come la redazione del capitolato tecnico sia stata preceduta da un apposito studio di fattibilità per il riorientamento strategico del SIAN, rimesso con D.M. del 29 aprile 1999 ad apposita commissione, coordinata dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati, con la presenza di tutte le componenti interessate e con l’aiuto di qualificati esperti; il che risponde alla ratio della normativa invocata dal ricorrente.

2.8 Con l’ottavo motivo di gravame il ricorrente sostiene che l’offerta tecnica ed economica del raggruppamento Finsiel era scaduta all’atto dell’aggiudicazione, e così anche la cauzione prestata.

Al riguardo però il controinteressato dimostra, con prova documentale, che la sua offerta è stata formalmente prorogata fino al 31 ottobre 2001 con raccomandata del giorno 11.5.2001 ricevuta in pari data dal Ministero.

Evidenzia altresì come la polizza fideiussoria presentata per la necessaria cauzione non rechi alcuna data di scadenza e costituisca rapporto di garanzia a tempo indeterminato, fino al momento della completa liberazione del contraente dagli obblighi nascenti dalla partecipazione alla gara.

Tale seconda giustificazione addotta dal controinteressato non appare però condivisibile, in quanto la polizza fidejussoria reca una clausola aggiuntiva che espressamente fissa la scadenza della fidejussione al 14 giugno 2001.

Tuttavia con tale atto il raggruppamento controinteressato risulta avere puntualmente ottemperato alle condizioni del bando poste al punto 5 lettera d) delle "norme di gara" che richiedevano una garanzia valida per 180 giorni (nella fattispecie dal 13.12.2000 al 14.6.2001); e solo tale condizione era richiesta a pena di esclusione al penultimo capoverso delle premesse.

Se l’Amministrazione, in conseguenza di ritardi nell’aggiudicazione non certo imputabili ai raggruppamenti partecipanti alla procedura concorsuale, ha poi omesso di richiedere una proroga della cauzione, ciò non può rivolgersi a danno del partecipante, fino al punto da determinare l’esclusione dalla gara, dovendosi le ipotesi di esclusione ritenersi individuate in maniera tassativa.

In conclusione pertanto nemmeno l’ottavo motivo di gravame può essere accolto.

2.9 Con il nono motivo di censura il ricorrente assume che il raggruppamento controinteressato doveva essere escluso dalla partecipazione alla gara in quanto l’offerta non avrebbe rispettato le prescrizioni tecniche del capitolato. Individua quindi, nell’ambito del gravame, i profili di presunta inottemperanza alle suddete prescrizioni.

In primo luogo, il Collegio osserva come non sia stata data alcuna dimostrazione del fatto che le condizione progettuali che si assumono non rispettate erano da considerarsi essenziali. E’ infatti evidente che nell’appalto concorso le libertà progettuali non incontrano limiti molto ristretti, essendo quello proposto dalla stazione appaltante un progetto di massima. Peraltro sui singoli profili si osserva quanto segue.

2.9.1 Con il primo profilo si sostiene che il raggruppamento Finsiel, invece di predisporre – come da capitolato – un piano di adeguamento tecnologico sulla base del quale effettuare poi gli acquisti di materiale per conto ed a carico dell’Amministrazione, previa sua esplicita richiesta (paragrafo 4.1.3.5 per l’AIMA e paragrafo 4.2.9.5. per il Ministero), avrebbe imposto l’acquisto di personal computer, stampanti ed altro materiale informatico, per un valore complessivo di circa 12 miliardi di lire, e ciò senza procedere alla necessaria gara e con fornitura quindi diretta dello stesso raggruppamento.

Il Collegio ritiene che non vi sia stata la violazione delle norme di capitolato rilevata dal ricorrente.

Il paragrafo 4.2.9.5., relativo all’acquisizione di beni e servizi in nome e per conto dell’Amministrazione, riguardante i Servizi MiPAF (analoga normativa per i servizi AIMA) prevede che "il Fornitore, secondo quanto previsto contrattualmente, e a fronte di specifiche esigenze dell’Amministrazione, deve garantire le attività necessarie per l’acquisizione di beni e servizi in nome e per conto dell’Amministrazione (oneri e beni a rimborso) nell’ambito di un massimale definito annualmente e con le modalità previste contrattualmente.

"Ai fini della determinazione di detto massimale annuale il Fornitore provvederà a formulare, sulla base delle esigenze espresse dall’Amministrazione della configurazione corrente del sistema, il preventivo degli oneri da sostenere per l’acquisizione di beni e servizi, degli oneri di manutenzione e dei canoni di licenze d’uso.

"L’acquisizione dei beni e servizi dovrà avvenire attenendosi alla normativa nazionale e comunitaria in materia e il Fornitore dovrà compiere, ai sensi della normativa vigente, le attività di seguito indicate a titolo indicativo e non esaustivo:…".

Dall’offerta del Rti Finsiel evidenziata in ricorso non può quindi desumersi che l’individuazione di un primo stock di materiale informatico escluda l’impegno del controinteressato ad effettuare acquisti in nome e per conto dell’Amministrazione secondo la procedura programmata individuata nel capitolato.

Trattandosi di appalto concorso, e quindi di una gara connotata da una certa libertà progettuale dell’offerente, il Rti Finsiel ha ritenuto opportuno fornire, in fase di prima attuazione del progetto, una serie di materiali ritenuti necessari per un efficiente avvio del subentro ai servizi oggetto di spesa; ciò evidentemente non esclude affatto l’impegno a rispondere alle future esigenze che verranno segnalate dall’Amministrazione nel corso del servizio.

Evidentemente si è trattato di una fornitura ricompresa nei costi complessivi dell’offerta economica, giacché gli oneri relativi non vengono evidenziati separatamente, né sussiste alcun documento che impegna l’Amministrazione a corrispondere tali oneri aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nell’offerta economica.

Al riguardo deve altresì considerarsi, conclusivamente sul punto, che nell’ambito delle giustificazioni era chiaramente detto che tra i motivi posti a base dell’eccezionale ribasso vi era anche quello relativo all’esistenza e disponibilità di infrastrutture di servizio già operative e funzionanti; in relazione ad hardware e software di base e di sistema attualmente utilizzati da Finsiel per l’erogazione di alcuni Servizi AGEA e SIAN. Quindi non necessariamente doveva trattarsi di nuovi acquisti.

2.9.2 Con il secondo profilo del nono motivo il ricorrente sostiene che l’offerta del Rti Finsiel conterrebbe un dimensionamento abnorme, rispetto a quello richiesto dall’Amministrazione, della rete integrata, con sproporzionato aumento dei costi per la stessa Pubblica Amministrazione; il controinteressato avrebbe in sostanza riformulato il piano di fabbisogno relativo alla rete geografica, in particolare innalzando la velocità delle linee in modo generalizzato e non giustificato, scaricando sull’Amministrazione i connessi costi delle linee telefoniche.

Premesso che, come rilevato dal controinteressato, l’art. 2 comma 6 prevede, tra gli obiettivi da perseguire, anche la progressiva integrazione delle reti di telecomunicazione esistenti a livello centrale e locale evolvendo coerentemente l’infrastruttura telematica, per la gestione decentrata dei procedimenti istruttori, valutare se il dimensionamento della rete offerta dal Rti Finsiel sia "abnorme" o adeguata alle esigenze, comporti costi indotti eccessivi o rientranti nelle previsioni, esula certamente dal giudizio di legittimità rimesso al Tribunale amministrativo e rientra in quegli apprezzamenti discrezionali rimessi alla commissione di gara, soprattutto nel caso di un appalto concorso, ove il progetto tecnico deve essere valutato nel suo complesso.

2.9.3 Con il terzo profilo del nono gravame il ricorrente sostiene che il Rti Finsiel avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per inosservanza delle disposizioni del capitolato tecnico in tema di controlli sui produttori: in particolare non sarebbe prevista la convocazione dei produttori per i controlli sul campo tramite raccomandata A.R., bensì tramite Postel.

Premesso che non sembra al Collegio rientrante nella ratio generale della gara considerare elemento essenziale del capitolato tecnico, tale da comportare l’esclusione dell’offerente inosservante, la specifica modalità di convocazione – con raccomandata A.R. – dei produttori per il controllo sul campo, è comunque evidente che nell’ambito del progetto tecnico erano possibili soluzioni alternative, purché valutate di equivalente efficacia.

Considerato poi che il sistema di rete Postel non incide necessariamente sulle modalità di consegna al destinatario della posta, il Collegio ritiene inammissibile anche questo profilo, rientrante la valutazione sul sistema di consegna nell’ambito della discrezionalità tecnica o addirittura del merito amministrativo.

Peraltro, e conclusivamente sul punto, risulta che in più parti dell’offerta tecnica (schedario oleicolo, seminativi) il Rti Finsel ha previsto espressamente la convocazione dei produttori tramite raccomandata A.R.- ( cfr. ad esempio l’allegato tecnico n. 41 dell’offerta Rti Finsiel, ed in particolare il punto 3.6 a pagina 26, ove è espressamente previsto l’invio di raccomandata con ricevuta di ritorno).

2.9.4 Sempre nell’ambito del nono motivo di gravame s’inserisce il quarto profilo con il quale si lamenta la mancata corrispondenza al capitolato tecnico dell’offerta del Rti Finsel in tema di decentramento: il controinteressato non avrebbe offerto elementi organizzativi capaci di garantire il decentramento, non avendo tenuto lo sportello d’utenza centralizzato.

A prescindere dal fatto che anche qui, come già nei precedenti profili, non ha alcuna rilevanza valutare, come pretenderebbe il ricorrente, l’eventuale maggior valore tecnico della sua offerta, in quanto il motivo di gravame richiede solo l’esame della corrispondenza dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario alle prescrizioni di capitolato tecnico, essendone stata chiesta appunto l’esclusione dalla gara per tale motivo, il Collegio non può che richiamarsi alle considerazioni generali fatte in ordine ai limiti della discrezionalità tecnica.

Considerato quindi che alla richiesta di decentramento operativo il Rti Finsiel ha risposto con una offerta che prevede una rete di professionisti sul territorio nazionale di 490 unità (volume 2B paragrafo 4.5 offerta tecnica), oltre sedi di supporto ed operative, non appare rientrante nel sindacato di legittimità valutare se la rete possa considerarsi o meno adeguata alle esigenze della P.A.

2.9.5 Con il quinto ed ultimo profilo del nono gravame si imputa al Rti controinteressato la mancata previsione nella sua offerta del sistema di sicurezza informatico denominato "Disaster Recovery".

Invero il capitolato richiedeva che i servizi venissero assunti assicurandone la continuità e assumendo il Fornitore tutta la responsabilità per l’erogazione della globalità del servizio. In nessuna parte del capitolato tuttavia veniva richiesto il particolare sistema "Disaster recovery". Pertanto, anche qui, valutare se l’offerta tecnica, nella sua globalità, fosse tale da assicurare una accettabile sicurezza del sistema, non appartiene al campo del giudizio di legittimità, essendo indiscutibile che il controinteressato ha comunque offerto sistemi di sicurezza, come anche il ricorrente espressamente ammette, contestandone però la portata e l’efficienza.

In definitiva solo l’Amminsitrazione, in relazione alla approfondita conoscenza della sue esigenze, può assumersi la responsabilità di valutare se, nella fattispecie, il sistema alternativo del "Centro di ripristino", offerto dal controinteressato, nel quale confluiscono le copie integrali di tutte le applicazioni e le basi informatiche, sia adeguato o meno, fermo restando che nella decisione assunta dalla Commissione di gara di ritenerlo adeguato non si riscontrano certo palesi illogicità o contraddittorietà. In base quindi alla stessa prospettazione del ricorrente, la censura se interpretata nel senso di difformità essenziale dalle condizioni di gara, appare infondata, per quanto sopra detto; se interpretata nel senso di offerta insufficiente, appare inammissibile.

2.10 Con il decimo motivo d’impugnazione il ricorrente Rti sostiene che, in via subordinata, ove le ragioni preceedentemente esposte nel nono motivo non siano tali da comportare l’esclusione dalla gara, comunque avrebbero dovuto avere come conseguenza l’assegnazione di un punteggio uguale a zero per le voci prese in considerazione.

Si è in precedenza visto che le segnalate difformità dal capitolato tecnico non possono, in linea di massima, essere apprezzate da questo Giudice rientrando nella discrezionalità tecnica ovvero nelle decisioni di merito rimesse all’Amministrazione e comunque la richiesta formulata nel nono motivo non può essere accolta in quanto risulta indimostrato che, ove esistenti, possano considerarsi di tale rilievo da comportare addirittura l’esaclusione dalla gara.

Ma anche qui il ricorrente richiede in sostanza al Giudice di valutare i surrichiamati profili dell’offerta tecnica per assegnare un punteggio che, nel caso, si assume uguale a zero.

I più volte richiamati limiti al sindacato giurisdizionale in sede di legittimità impediscono di seguire il ricorrente nella analitica ricostruzione dei punteggi che, secondo valutazioni di merito, avrebbero dovuto essere assegnati ai raggruppamenti d’impresa partecipanti alla gara.

2.11 Con l’undicesimo motivo si sostiene che la Commissione di gara avrebbe assegnato i punteggi alla varie voci dell’offerta tecnica in maniera illogica e senza motivazione.

Nemmeno tale motivo può essere accolto.

In primo luogo il Collegio richiama la giurisprudenza ormai consolidata dal Consiglio di Stato in tema di motivazione dei punteggi assegnati ai candidati nelle procedure concorsuali (cfr. da ultimo Consiglio di Stato Sez. V 28.12.2001 n. 5459): una volta predeterminati i punteggi per le singole voci, la stessa attribuzione dei punteggi analitici assolve all’obbligo di motivazione, anche nella gara per l’affidamento di appalti pubblici.

Peraltro il sindacato esterno sulla presunta irragionevolezza della loro attribuzione alle singole voci dell’offerta tecnica del controinteressato, porta a ritenere il comportamento della Commissione di gara esente da vizi di legittimità.

2.11.1 Con il primo profilo dell’undicesimo motivo si assume l’illegittimità per illogicità del punteggio assegnato ai concorrenti per la voce"livello di compatibilità degli interventi di integrazioni con il processo di decentramento del comparto agricolo" (1.B.2.7).

Sia al ricorrente che al controinteressato è stato assegnato il punteggio massimo di 1; il ricorrente sostiene che l’offerta tecnica del controinteressato era inferiore alla sua e non avrebbe meritato lo stesso punteggio, avendo esso ricorrente offerto presidi permanenti per il decentramento.

Le norme di gara prevedevano l’assegnazione di un massimo di 45 punti per la "1. Proposta tecnica per la gestione e l’integrazione dei servizi", suddivisi in un massimo di 10 punti per "1.A Piano per l’infrastruttura informatica di integrazione dei servizi"; 22 punti per "1.B Piano AIMA" di cui punti 6 per "1.B.1 Piano di gestione del transitorio e subentro nei servizi AIMA" e punti 16 per "1.B.2 Piano per l’attivazione e gestione dei servizi integrati AIMA"; punti 8 per "1.C Piano MIPAF" di cui punti 3 per "1.C.1 Piano di gestione del transitorio e subentro nei servizi MIPAF" e punti 5 per "1.C.2 Piano per l’attivazione e gestione dei servizi integrati MIPAF"; punti 5 per "1.F Miglioramento dei livelli di servizio". Era poi prevista l’assegnazione di un massimo di punti 8 per "2. Organizzazione e risorse" di cui punti 2 per "2.A curricula dei dirigenti e relativi ruoli professionali o manageriali ad essi assegnati", punti 3 per "2.B Organizzazione del team previsto per l’erogazione dei servizi e qualità, quantità, mix delle risorse professionali e relativi ruoli"; punti 3 per "2.C Esperienze pregresse del Fornitore"; nonché un massimo di punti 2 per "3. Piano qualità", di cui punti 1 per "3.A Assicurazione e garanzia della qualità" e punti 1 per "3.B Certificazioni di qualità possedute".

Orbene, si ricorderà, sempre in via preliminare, che il punteggio per l’offerta tecnica presentata da ricorrente e controinteressato è quasi equivalente: al Rti Finsiel sono stati assegnati punti 53,500 ed al Rti EDS punti 53,400. La effettiva penalizzazione subita dal Rti ricorrente in sede di gara è da attribuirsi al punteggio per l’offerta economica (45 punti a Rti Finsiel e 41,196 a Rti EDS), che peraltro è stato calcolato in base ad una formula matematica.

Quindi la palese illogicità dei punteggi attribuiti deve necessariamente passare attraverso la dimostrazione di una evidente inferiorità tecnica della proposta del Rti Finsiel rispetto a quella del Rti EDS.

La Commissione di gara poi, esercitando un potere pacificamente riconosciuto (cfr. Consiglio di Stato V 26.1.2001, n° 264), ha operato delle specificazioni all’interno delle previsioni dei punteggi da attribuire all’offerta tecnica (cfr. verbale n. 5), ed in particolare, per quanto qui interessa, nell’ambito della voce 1.B.2 "Piano per l’attuazione e gestiione dei servizi integrati AIMA", ha individuato un criterio di valutazione riguardante, come detto, il livello di compatibilità degli interventi di integrazione con il processo di decentramento del comparto agricolo, prevedendo per questo criterio il punteggio massimo di 1.

Orbene, come detto, in relazione all’attribuzione di tale punteggio, assegnato nel massimo a ricorrente e controinteressato, si rileva in ricorso l’illogicità perché il ricorrente avrebbe offerto presidi permanenti e il Rti controinteressato invece semplicemente un supporto decentrato alle aziende.

La censura, così posta, è in primo luogo inammissibile per genericità in quanto non consente al Giudice di prendere in esame tutti gli aspetti del criterio valutativo di riferimento, ma focalizza l’attenzione solo su un aspetto: infatti qui, per valutare la compatibilità degli interventi di integrazione con il processo di decentramento la Commissione non ha avuto riguardo solo al numero dei presidi offerti sul territorio, essendo il giudizio prevalentemente orientato a valutare gli interventi di integrazione, seppure in relazione al previsto progetto di decentramento del comparto agricolo.

Peraltro la prospettazione non è tale da evidenziare delle macroscopiche illogicità nell’attribuzione del punteggio, ma, piuttosto, semplicemente delle opinabili valutazioni della commissione: in tali termini esaula dal giudizio di legittimità di questo Giudice.

2.11.2 Con il secondo profilo dell’undicesimo motivo di gravame si svolge analoga censura in ordine all’attribuzione del punteggio per il sottocriterio "Facilità di utilizzo dei servizi integrati da parte degli utenti, assistenza alla formazione ed operatività". Trattasi anche qui di un criterio introdotto dalla Commissione di gara all’interno del parametro valutativo 1.B.2 "Piano per l’attuazione e gestione dei servizi integrati AIMA".

Si lamenta l’attribuzione del punteggio massimo ad entrambe (1,5).

Anche qui la prospettazione è incentrata unicamente sullo stesso, ripetuto, aspetto del decentramento operativo, senza tener conto di aspetti forse più rilevanti quali la fruibilità e la facilità di accesso ai servizi nonché degli aspetti organizzativi, costituiti dal servizio su rete, da quello di formazione e dall’accesso alle informazioni tramite servizio telefonico (call center).

Per i motivi precedentemente detti la censura è inammissibile.

2.11.3 Con il terzo profilo dell’undicesima censura si contesta l’attribuzione del medesimo punteggio massimo ad entrambi per il criterio 1.A.1 "Piano di integrazione e relativo timing", inserito nell’ambito del "Piano per l’infrastruttura informatica ed integrazione dei servizi"(1.A).

L’illogicità sarebbe nell’aver attribuito lo stesso punteggio a due piani differenti: a quello del Rti EDS che prevede il subentro dopo tre mesi di affiancamento e la realizzazione del piano di integrazione nei successivi otto mesi; ed a quello del Rti Finsiel che indica un periodo complessivo per l’integrazione di 12 mesi, ma un solo mese per il subentro.

Ferme, anche qui, le ripetute considerazioni sui limiti del sindacato giurisdizionale, appare facilmente desumibile dalla stessa prospettazione del ricorrente come la Commissione abbia fatto una valutazione per così dire compensativa nell’ambito delle due proposte che ha quindi giudicato sostanzialmente equivalenti, tenendo altresì conto che il Rti Finsiel, entro i primi sei mesi, offre prestazioni che il ricorrente non si dichiara in grado di fornire entro lo stesso termine (es. porting su WEB dei servizi AGEA).

Nemmeno tale censura pertanto presenta vizi di legittimità, apprezzabili da questo Giudice.

2.11.4 Con il quarto profilo dell’undicesimo motivo si svolgono analoghe considerazioni per il punteggio attribuito al sub-criterio 1.A.2 "Infrastruttura informatica risultante dal progetto di integrazione", inserito nella voce "Piano per l’infrastruttura informatica di integrazione dei servizi" (1.A).

Torna qui il discorso del Disaster Recovery ed il ricorrente evidenzia la superiorità della sua proposta che non avrebbe dovuto consentire l’attribuzione del medesimo punteggio ai due contendenti (punt. 4,5).

Ma anche qui, oltre quanto detto in generale sui limiti del sindacato di legittimità, la prospettazione è altresì inammissibile in quanto incentrata su un solo aspetto del più ampio criterio di valutazione riguardante l’insieme delle qualità dell’infrastruttura informatica d’integrazione.

2.11.5 Con il quinto profilo si lamenta l’attribuzione del punteggio massimo ad entrambi i contendenti per il sub-criterio 2.C.2 "Esperienza di servizi non informatici".

Al riguardo il Rti EDS richiama le esperienze delle società associate nel raggruppamento Aquater, Italeco e Agriconsulting nonché la CGR di Parma; il Rti Finsiel valuta in primo luogo l’esperienza della stessa capogruppo Finsiel, di Telespazio nonché delle società Rossi di Brescia e IGM che da anni operano nel settore del telerilevamento.

Non è compito di questo Giudice misurare la quantità e qualità delle esperienze non informatiche di dette società; resta il fatto che, quanto meno la notoria esperienza della Finsiel e di Telespazio, esclude ogni possibile macroscopica illogicità del giudizio emesso.

Peraltro le valutazioni sull’esperienza di una società appaiono tra quelle maggiormente discrezionali ed opinabili, talché, nella sostanza, la richiesta del ricorrente potrebbe essere soddisfatta solo con la sovrapposizione della valutazione di merito del Giudice a quella della Commissione: operazione non consentita nel giudizio di legittimità.

2.11.6 Con il sesto ed ultimo profilo dell’undicesimo motivo di gravame il ricorrente svolge analoghe censure circa il punteggio attribuito alla voce 1.D, "Miglioramenti dei livelli di servizio" introdotta dalla Commissione all’interno della voce 1 "Proposta tecnica per la gestione e l’integrazione dei servizi".

Ad entrambe sono stati attribuiti i 5 punti previsti come massimo per detto sub-criterio.

Il ricorrente lamenta l’illogicità in quanto esso avrebbe offerto 18 livelli di servizio superiori rispetto a quelli offerti dal Rti Finsiel, il quale avrebbe offerto solo 13 livelli di servizio superiori a quelli previsti dal Rti EDS.

Ma, come rilevato giustamente dal controinteressato, la censura si basa sul presupposto indimostrato che ciascun livello di servizio sia equivalente a tutti gli altri, talché sarebbe sufficiente il parametro numerico per valutare la superiorità di una offerta rispetto all’altra.

A tacere poi del fatto che il giudizio di superiorità dell’offerta su ogni singolo livello non appare oggettivo ed insindacabile, avendo il controinteressato sostenuto di aver offerto 16 livelli migliori di EDS e 13 uguali, mentre EDS avrebbe offerto solo 14 livelli superiori a quelli di Finsiel.

Basta del resto scorrere le voci descrittive dei vari livelli di servizio per rendersi conto sia del diverso rilievo qualitativo sia della opinabilità del giudizio di prevalenza (manutenzione correttiva, manutenzione ordinaria ed evolutiva, Help desk , erogazione del servizio T.P., ripristino malfunzionamento sistemi periferici, sistemi bloccanti e sistemi non bloccanti etc…, ove appare evidente come ad esemio sia di particolare importanza la qualità del serizio offerto per il ripristino del malfunzionamento dei sistemi bloccanti).

2.12 Con il dodicesimo motivo si contestano i criteri di attribuzione dei punteggi alle varie sottovoci, adottati dalla Commissione di gara nel verbale n. 5, assumendo che la griglia elaborata appare incompleta ed incongrua.

In particolare i servizi di controllo oggettivo "quotavano" un valore di oltre 86 miliardi rispetto ad una spesa complessiva di 234 miliardi, rappresentando quindi circa il 36% dei costi totali dei servizi e circa il 30% della base d’asta: la Commissione ha attribuito solo 3 punti (cioè il 6,6% del punteggio totale) per la voce "Efficacia e tempestività dei controlli territoriali" senza peraltro tenere conto dei costi indotti a carico della P.A..

Ma anche qui non appare condivisibile il presupposto dal quale parte il ricorrente.

Si evidenzia infatti che nella fattispecie si tratta di attribuire un punteggio all’offerta tecnica, valutando quindi la qualità appunto tecnica dell’offerta stessa: l’incidenza economica di quella specifica proposta, e cioè la misura in termini economici della sua applicazione, non ha alcun riflesso nel giudizio di qualità. Spiega infatti in maniera convincente il controinteressato come attività numericamente molto estese, e quindi costituenti rilevante elemento di costo, possono richiedere metodologie semplici e quindi tecnicamente non molto apprezzabili, nel senso di non richiedere la previsione di un punteggio massimo particolarmente elevato.

Il bando attribuiva 16 punti come massimo alla voce 1.B.2 "Piano per l’attivazione e gestione dei servizi integrati AIMA". La Commissione ha specificato in 7 sub-criteri tale voce ed ha assegnato a quella in questione il secondo dei punteggi massimi attribuibili (p.3), laddove solo il sub-criterio 1.B.1 "Qualità della integrazione proposta in relazione ai requisiti richiesti" ha avuto assegnato un punteggio massimo superiore (p.4). I costi dei controlli territoriali risultano poi dall’offerta economica.

Considerata anche qui l’ampia discrezionalità che caratterizza le scelte dell’Amministrazione nella predisposizione dei criteri e nell’attribuzione dei punteggi nelle procedure concorsuali, non sembra al Collegio, per i motivi in precedenza esposti, che il provvedimento sia affetto da vizi di legittimità considerato che il comportamento della Commissione nella fattispecie non può essere valutato come irragionevole e non giustificato logicamente.

2.13 Con il tredicesimo motivo si lamenta che nella Commissione giudicatrice non erano presenti membri che avessero competenze specifiche in materia (ingegneristica) di controlli oggettivi sul territorio.

In primo luogo il Collegio rileva come il ricorrente stesso evidenzi che nella specifica voce relativa alla efficacia e tempestività dei controlli territoriali la Commissione ha attribuito al Rti EDS un punteggio maggiore (3) rispetto a quello attribuito al Rti Finsiel (p.2,7).

Quindi la lesione sarebbe, in sostanza, che la Commissione, proprio per la sua incompetenza, non avrebbe saputo valutare la differenza qualitativa assai maggiore tra le due offerte.

Posto che, come già visto, il ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di una macroscopica illogicità del giudizio della Commissione nell’attribuzione del punteggio per tale voce, né la differenza abissale tra le due offerte, il Collegio rileva come la censura sia di per se stessa poco comprensibile, non essendo chiaro a quale tipo di specializzazione ingegneristica faccia riferimento il ricorrente.

Sta di fatto che la Commissione di gara risulta presieduta da un alto esponente dell’Avvocatura Generale dello Stato e composta da sei membri, dei quali ben 4 ingegneri, due dei quali anche professori universitari, oltre che da un avvocato ed altro docente universitario, particolarmente esperto di controlli sul territorio, risanamenti ambientali e gestione dati territoriali.

Dai curricula depositati dall’Amministrazione risulta un’elevata competenza tecnica dei componenti che non giustifica affatto la censura svolta,considerato, tra l’altro, che non risulta esistente , né viene indicata, una specifica specializzazione ingegneristica in materia di controlli sul territorio nel settore agricolo.

2.14 Con il quattordicesimo gravame si assume che funzioni essenziali di natura decisoria sarebbero state svolte dalla Commissione in adunanze nelle quali mancava la presenza di tutti i componenti, e che le buste delle offerte sarebbero state aperte in seduta segreta.

2.14.1 Risulterebbe in particolare dal verbale della seduta del 16 febbraio 2001 che la Commissione abbia operato tramite sottocommissioni, al fine di compiere un primo riscontro a livello ricognitivo della documentazione; dai verbali delle sedute successive risulterebbe poi che i componenti hanno riferito sull’attività ricognitiva della documentazione prodotta dai concorrenti; non vi sarebbero verbalizzazioni delle sedute delle sottocommissioni.

Ma il Collegio rileva che tale primo profilo del quattordicesimo motivo di gravame reca una prospettazione tale dalla quale non si deduce affatto che attività decisorie siano state assunte dalle cosiddette sottocommissioni e non dal plenum.

Risulta, al contrario, che, data la complessità della materia, la Commissione avrebbe designato dei relatori o gruppi di relatori sui singoli aspetti, i quali poi hanno riferito alla Commissione stessa nella sua completezza.

Tutte le decisioni relative all’assegnazione dei punteggi risultano infatti prese dalla Commissione nella sua piena e totale composizione.

Il Collegio, in adesione del resto ad orientamento giurisprudenziale consolidato (Consiglio di Stato IV 12.1.99 n° 13; V 24.11.92 n° 1392; TAR Veneto Sez. I 25.11.97, n° 1668) ritiene che l’assegnazione dell’esame di atti a membri relatori non appaia in contrasto con il principio della collegialità delle decisioni.

2.14.2 Il secondo profilo dello stesso gravame attiene poi all’apertura delle buste contenenti le offerte, che sarebbe avvenuta in seduta non pubblica.

Al riguardo il Collegio evidenzia in primo luogo che nelle norme di gara, al punto 8, era espressamente previsto che "La gara sarà dichiarata aperta dall’apposita Commissione giudicatrice nominata dal MIPAF, che in tale sede procederà esclusivamente alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti e della tempestività della consegna degli stessi. A tale seduta della Commissione potrà assistere un solo incaricato per ogni soggetto offerente…Le sedute della Commissione diverse da quella di apertura si svolgeranno a porte chiuse".

Pertanto, secondo il bando, la verifica dell’integrità dei plichi contenenti le buste A) B) e C), riguardanti rispettivamente i "Documenti relativi all’ammissione alla gara", l’"Offerta tecnica" e l’ "Offerta economica", è avvenuta in seduta pubblica; tutte le altre operazioni sono avvenute in seduta segreta.

Orbene, non risulta che il ricorrente abbia esplicitamente aggredito con il suo ricorso tale norma di gara, per cui non potrebbe più lamentarsi processualmente della sua applicazione.

Comunque il Collegio ritiene che tale procedura non sia in contrasto con i principi di trasparenza e pubblicità, se espressamente contenuta nelle regole della gara.

Infatti l’Amministrazione, prevedendolo appunto nel bando e ponendo quindi da subito sull’avviso i partecipanti alla gara, con conseguente obbligo da immediata e tempestiva impugnazione, può ben adottare delle regole di pubblicità che limitino alla sola apertura dei plichi, ovvero all’esame della loro integrità, la seduta pubblica, e riservino, soprattutto nelle gare di appalto concorso, alla seduta non pubblica l’apertura delle buste contenenti le offerte (Consiglio di Stato V 30.5.97 n° 576; V 23.8.2000 n° 4577).

In primo luogo al riguardo si osserva come, per giurisprudenza costante, le regole procedimentali della gara non possono essere disapplicate né dall’Amministrazione né dalla Commissione di gara (Cfr. da ultimo Consiglio di Stato Sez. V 20 maggio 2002 n. 2717). In secondo luogo il Collegio rileva come le clausole del bando che comportino una immediata lesione debbano essere tempestivamente impugnate nei termini di decadenza. Nel caso in esame la disposizione della norma di gara che limitava alla prima fase dell’apertura delle buste la pubblicità della seduta comportava, secondo la prospettazione del ricorrente, da subito la lesione del suo interesse alla pubblicità ed alla trasparenza della gara (cfr. Consiglio di Stato Sez. V 17.5.2000 n. 2884); pertanto non può essere sindacato qui il comportamento della Commissione che ha applicato una norma della gara, né la norma stessa, in quanto doveva essere impugnata nei termini di decadenza dalla conoscenza del bando.

Nel merito poi della disposizione, il Collegio osserva come il principio della pubblicità e trasparenza della procedura concorsuale incontra sempre dei limiti, posti in ragione della necessità di rispettare concorrenti principi: per tale motivo, ad es., i rappresentanti delle imprese non sono ammessi a seguire tutti i lavori della commissione di gara, cosa che configurerebbe la più ampia estrinsecazione del principio di pubblicità e trasparenza.

E’ quindi necessario esaminare caso per caso se le modalità attraverso le quali l’Amministrazione ha ritenuto di dare attuazione al principio possono ritenersi ragionevoli in relazione al rispetto di altre concorrenti esigenze.

Nel caso in esame il fatto di consentire ai rappresentanti delle imprese di controllare l’integrità dei plichi contenenti le tre buste, due delle quali relative all’offerta tecnica ed economica, significa sostanzialmente garantire il controllo sul fatto che nei plichi non siano stati inseriti o sottratti da parte dell’Amministrazione o di chiunque altro, documenti che le ditte partecipanti non avevano o avevano incluso.

Ciò però automaticamente comporta la garanzia che anche le singole buste contenenti le offerte non sono state manomesse, in quanto, altrimenti, il rappresentante dell’impresa avrebbe constatato la non integrità del plico.

Inoltre deve considerarsi che in tema di appalto-concorso, poiché le offerte economiche devono restare segrete per tutta la fase procedimentale in cui la commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici delle offerte, è indispensabile che le relative buste restino chiuse, in quanto non si può ammettere che, a seguito di una indebita apertura, sorgano contestazioni sulla più o meno corretta conservazione dei plichi e sulla concreta possibilità di prendere visione dei lo ro contenuti; a tal riguardo la giurisprudenza ha anche precisato che in questi casi la segretezza del contenuto dell’offerta economica non può essere surrogata dall’apposizione a verbale della precisazione che la stessa, malgrado l’apertura delle buste, non è stata letta da alcuno, atteso che l’integrità della busta contenente l’offerta economica non ammette equipollenti (cfr. Consiglio di Stato Sez. V 31 dicembre 1998 n. 1996).

Peraltro, si osserva incidentalmente, come dal rapporto dell’Amministrazione, trasfuso nella memoria difensiva, risulterebbe che anche l’integrità dei plichi contenenti le offerte economiche, aperti successivamente all’esame dell’offerta tecnica, sarebbe stata verificata in seduta pubblica il giorno 11 aprile 2001. Se così fosse, la Commissione evidentemente avrebbe interpretato la norma in questione nel senso che per integrità dei plichi dovesse intendersi anche quella delle singole buste contenenti le offerte tecniche ed economiche.

Pertanto nel caso in esame lo spazio massimo consentito al principio della pubblicità e trasparenza della gara consisteva nell’ammettere i rappresentanti delle imprese alla verifica della integrità dei plichi (eventualmente compreso anche quello contenente l’offerta economica); le buste con le singole offerte infatti dovevano essere aperte successivamente, secondo una sequenza procedimentale logica, connessa alla natura della gara.

Ma, si ripete, l’avvenuta constatazione dell’integrità dei plichi ha offerto nella fattispecie la più ampia garanzia anche in ordine all’integrità delle buste contenenti le offerte, per manomettere le quali si sarebbe dovuto comunque manomettere il plico nel quale le buste erano a loro volta inserite.

Nemmeno tale quattordicesimo motivo di gravame può quindi essere accolto.

2.15 Con la quindicesima censura si reitera, nella sostanza, un profilo già in parte avanzato nel ricorso, e cioè la necessità non solo di motivare l’attribuzione del punteggio ma anche quella di predeterminare i criteri di valutazione che hanno condotto all’assegnazione dello stesso. Mentre sull’obbligo di motivazione nell’assegnazione dei punteggi si è già detto (è nota al riguardo la diversità di orientamenti in un primo tempo manifestatasi tra alcuni giudici di primo grado ed il Consiglio di Stato, il quale definitivamente ed autorevolmente ha affermato in maniera chiara che in sede di valutazioni tecniche l’obbligo di motivazione può ritenersi assolto con la stessa attribuzione del punteggio, che configura appunto una forma sintetica ma eloquente di esternazione delle valutazioni tecniche (Consiglio di Stato Sez. IV 1 febbraio 2001 n. 367; Sez. VI 24 maggio 1996 n. 731), per quanto riguarda la predeterminazione dei parametri di valutazione si osserva quanto segue.

La Commissione nella seduta del 25 gennaio 2001 ha preso in esame i punteggi previsti dalle norme di gara per le varie voci dell’offerta tecnica ed ha operato al loro interno delle specificazioni, evidenziando sostanzialmente i vari criteri di valutazione che avrebbero concorso all’assegnazione del punteggio finale per quella singola voce.

L’operazione attuata dalla Commissione, che in alcuni casi è giunta ad individuare fino a sette/otto criteri di valutazione delle varie voci previste dal bando, ha nella sostanza comportato una predefinizione di criteri tipizzati in relazione ai quali avrebbe valutato i singoli aspetti dell’offerta tecnica, individuati direttamente delle norme di gara.

Tale procedimento, ad avviso del Collegio, risponde ai principi richiesti dalla giurisprudenza per consentire, nell’appalto concorso, una valutazione sintetica tramite assegnazione dei punteggi alle varie voci dell’offerta tecnica (cfr. TAR Calabria- Catanzaro, 3 febbraio 1994 n. 147; TAR Lombardia Sez. I° Milano 18 aprile 1994 n. 286; TAR Marche 14 ottobre 1998 n. 3173).

2.16 Con atto integrativo notificato in data 10 gennaio 2002 il ricorrente raggruppamento ha sviluppato motivi aggiunti, il primo dei quali riprende argomenti già svolti nel nono motivo di gravame.

Si sostiene, in definitiva, che il Rti Finsiel avendo individuato, in sede di adeguamento tecnologico, materiali informatici necessari, posti peraltro a proprio carico, avrebbe modificato l’offerta stessa, in sede di giustificazioni, in quanto l’offerta originaria, con allegato listino prezzi, doveva intendersi con onere a carico dell’Amministrazione.

Ma, come si è già avuto modo di dire, il Collegio non ritiene che vi sia stato una modifica dell’offerta, poiché sin dall’origine doveva escludersi un onere specifico per detti materiali a carico dell’Amministrazione, giacchè da nessun atto può desumersi un impegno di tal genere da parte della stazione appaltante; né tali oneri trovano spazio nella sede propria, che è quella dell’offerta economica.

Si aggiunga, conclusivamente al riguardo, che nell’offerta tecnica, come in precedenza detto, era chiaramente indicato, come elemento di risparmio, l’esistenza di una certa struttura informatica già in uso alla Finsiel nella gestione dei servizi allo stato ad esso già affidati.

2.17 Con il secondo motivo aggiunto si sostiene che l’offerta era comunque, sotto detto profilo, perplessa e contraria al bando, e comunque l’onere a carico dell’offerente non risulta giustificato nel conto economico.

Su tali aspetti il Collegio si è già in precedenza espresso.

Giova qui ribadire la genericità della censura relativa agli oneri a carico del Rti Finsiel, anche in considerazione della possibilità di recupero finanziario nella fase terminale del contratto di oneri affrontati nella fase iniziale.

Peraltro, e conclusivamente sulla questione, deve rilevarsi come entrambi i motivi aggiunti debbano ritenersi inammissibili in quanto non sono giustificati da una nuova produzione documentale, non nota al ricorrente in fase di instaurazione del ricorso.

3. La reiezione del ricorso comporta l’assorbimento del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti allo stesso, considerata l’inutilità del loro esame ai fini processuali che qui interessano.

Comporta altresì la reiezione della domanda autonoma sul risarcimento del danno, non avendo il Collegio riscontrato nel comportamento dell’Amministrazione, valutato secondo la prospettazione del ricorrente, la produzione di un danno ingiusto al raggruppamento ricorrente stesso .

4. Con lo stesso ricorso introduttivo era stata avanzata istanza giudiziale di accesso ai documenti ai sensi dell’art. 25 comma 5 della legge n. 241/90.

4.1 L’istanza deve considerarsi in primo luogo inammissibile in quanto posta in calce al ricorso ordinario.

L’art. 25 citato prevede una specifica procedura che deve svolgersi in camera di consiglio e secondo termini abbreviati previsti al comma 5. Anche la procedura integrativa prevista nell’art. 1 della legge 205/2000, nella parte in cui sostituisce il primo comma dell’art. 21 della legge 1034/71, e che consente che l’istanza ex art. 25 cit. sia direttamente presentata al Presidente in caso di giudizio già pendente, è procedura camerale speciale che deve essere introdotta con atto separato rispetto al ricorso ordinario, che è deciso in udienza pubblica.

4.2 Ove ritenuta, più correttamente, come richiesta istruttoria all’interno del giudizio ordinario, deve ritenersi sostanzialmente esaudita tramite l’emissione dell’ordinanza presidenziale istruttoria 19 dicembre 2001 n. 640, come del resto implicitamente dimostra lo stesso ricorrente che nella memoria conclusionale non insiste più nella richiesta di produzione documentale.

5. La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza; esse vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II ter, definitivamente decidendo:

- in parte dichiara inammissibile;

- in parte respinge il ricorso indicato in epigrafe;

- assorbe il ricorso incidentale;

- condanna il raggruppamento temporaneo d’imprese ricorrente, con capogruppo EDS, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 40.000 (quarantamila) di cui Euro 25.000 (venticinquemila) a favore del raggruppamento temporaneo controinteressato con capogruppo Finsiel, Euro 10.000 (diecimila) a favore del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed Euro 5.000 (cinquemila) a favore del Collegio nazionale degli Agrotecnici;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle Camere di Consiglio del 30 maggio e del 4-5 giugno 2002, con l’intervento dei Magistrati:

Gianni Leva Presidente

Paolo Restaino Consigliere

Carlo Taglienti Consigliere, est.

Depositata in cancelleria in data 11 luglio 2002

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