TAR LAZIO, SEZ. III – Sentenza 27 novembre 2002 n. 10823 - Pres. Cossu, Est. Dell'Utri - Teckal s.r.l. (Avv. De Cilla) c. Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani (Avv. Masotti) - (accoglie).
1. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Procura ad litem - Sottoscrizione da parte del legale rappresentante di una società - Omessa indicazione della qualità rivestita da detta persona nell’ambito della società - Nel caso in cui quest’ultima sia comunque desumibile dagli atti depositati - Irrilevanza.
2. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Procura ad litem - Sottoscritta da un legale rappresentante della società - Nel caso in cui risulti che esiste altro legale rappresentante munito degli stessi poteri - Ammissibilità ex art. 2384 cod.civ., dovendosi presumere che la rappresentanza sia esercitabile disgiuntamente.
3. Contratti della P.A. - Bando - Requisiti di capacità economica e finanziaria - Fissazione - Discrezionalità della P.A. appaltante - Limiti - Rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza - Necessità - Fattispecie.
1. E’ da ritenere valida la procura speciale ad litem nella quale sono indicate le generalità della persona fisica che è legale rappresentante della società ricorrente, ma non anche la qualità in base alla quale detta persona fisica sia investita del potere di rappresentanza, ove tale qualità comunque risulti dagli atti depositati in allegato al ricorso.
2. E’ da ritenere valida la procura speciale ad litem sottoscritta da un amministratore che ha la rappresentanza della società, anche nel caso in cui risulti che analogo potere di rappresentanza competa ad altro soggetto (nella specie, il vice-presidente), atteso che l'art. 2384 cod. civ. - concernente i poteri di rappresentanza nelle società per azioni, applicabile anche alle società a responsabilità limitata, in virtù dell'espresso rinvio di cui al successivo art. 2487 - attribuisce a "gli amministratori che hanno la rappresentanza della società", quindi a ciascuno di essi, il compimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale salvo "le limitazioni che risultano" dalla legge o dall'atto costitutivo; sicché, in assenza di una limitazione circa la necessità di firma congiunta, i poteri in parola non possono che intendersi conferiti disgiuntamente.
3. Anche se rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione appaltante fissare in concreto i requisiti di capacità economica e finanziaria, tuttavia tali requisiti devono raccordarsi con carattere di proporzionalità ed adeguatezza all'oggetto dell'appalto e non costituire, di contro, un'indebita limitazione dell'accesso alla gara delle imprese presenti sul mercato, in violazione dei principi di concorsualità e di ampia partecipazione ai quali devono uniformarsi le procedure ad evidenza pubblica (1).
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(1) Cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 1° marzo 2002, n. 1577, in questa Rivista n. 3-2002.
Sul principio di proporzionalità nella gare ad evidenza pubblica v. in questa Rivista T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, 30 ottobre 2000 n. 6158, con nota di G. VIRGA, Il principio di proporzionalità nell’ambito delle gare d'appalto e T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, 29 giugno 1999, n. 2523.
Alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto che contrastava con le evidenziate ragioni di proporzionalità ed adeguatezza una clausola del bando che prevedeva il possesso di un fatturato pari a oltre il doppio del corrispettivo presunto di appalto; tale prescrizione, peraltro, è stata ritenuta in contrasto col disposto dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 17 marzo 2002 n. 157, secondo cui "le informazioni di cui all'art. 13" (tra le quali, sotto la lett. c, vi è anche quella concernente, fra l'altro, il fatturato per servizi identici a quello oggetto della gara, realizzato negli ultimi tre esercizi) "non possono eccedere l'oggetto dell'appalto".
Illegittima è stata altresì ritenuta altra clausola che richiedeva l'elenco dei principali contratti "analoghi" a quello oggetto del bando di gara, relativi a prestazioni effettuate negli ultimi tre esercizi presso strutture sia pubbliche che private, con indicazione degli importi, date e destinatari, ai sensi dell'art. 14, lett. a, del D.Lgs. n. 157 del 1995.
Anche in questo caso, infatti, il riferimento unicamente a servizi "analoghi" presso strutture sia pubbliche che private si poneva in contrasto col disposto dell'art. 14 del D.Lgs. n. 157 del 1995, che, al fine di comprovare l'idoneità tecnica, non distingue tra i "principali servizi prestati negli ultimi tre anni", senza che la più rigorosa richiesta risulti formalmente motivata, nell'atto di indizione della gara, con la peculiarità dei servizi da rendere.
D'altra parte, le oggettive esigenze connesse alla specialità dell’Amministrazione appaltante risultavano garantite dalla prescrizione prima citata, riguardante appunto certificazioni di contratti "analoghi", che già escludeva la possibilità di ammettere concorrenti i quali non avessero mai prestato i servizi di cui trattasi presso strutture sanitarie.
per l'annullamento
del bando di gara per l'affidamento mediante licitazione privata del servizio di manutenzione e gestione degli impianti termici, idraulici, elettrici e di condizionamento, con assunzione di responsabilità in qualità di terzo responsabile, di durata triennale e per l'importo presunto a base di gara di Euro 1.728.000,00 annui e 5.184.000,00 per i tre anni, nella parte in cui richiede al partecipante l'avvenuta prestazione negli ultimi esercizi di servizi analoghi presso strutture sanitarie (art. 13, lett. c, n. 1) e, tra questi, un singolo contratto di importo complessivo negli ultimi tre esercizi non inferiore a Euro 11.400.000, o in alternativa tre contratti ciascuno di importo non inferiore a Euro 3.800.000 (art. 13, lett. c, n. 2);
di ogni altro atto presupposto, consequenziale, coordinato e connesso, compreso, ove intervenuto, il provvedimento di aggiudicazione;
e per il risarcimento del danno subito dalla ricorrente per la mancata partecipazione alla gara e, in ipotesi, per la mancata aggiudicazione dell'appalto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto intimato;
Viste l'ordinanza collegiale istruttoria 27 settembre 2002 n. 682 e la documentazione depositata in esecuzione della medesima;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 20 novembre 2002, relatore il consigliere Angelica Dell'Utri, uditi per le parti gli Avv.ti Campari (su delega dell'Avv. De Cilla) e Masotti;
Considerato che, come preannunciato nell'indicata ordinanza collegiale istruttoria, può procedersi alla definizione immediata del ricorso in esame con decisione in forma semplificata, sussistendo i presupposti prescritti dall'art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, modificato dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205;
Rilevato che l'Istituto resistente eccepisce, in via preliminare, la nullità della procura a margine del notificato atto introduttivo del giudizio, in cui sono indicate le generalità della persona fisica definita legale rappresentante della Società ricorrente, ma non la qualità in base alla quale sia investita del potere di rappresentanza, non desumibile neppure dagli altri atti del processo;
Ritenuto di dover disattendere tale eccezione, dal momento che detta qualità, e precisamente di presidente del consiglio di amministrazione, risulta invece dagli atti depositati in allegato al ricorso, ed in particolare dalla domanda di partecipazione alla gara di cui si controverte e relativi allegati, nonché che dalle "visure" delle informazioni presenti presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Reggio Emilia, prodotte all'odierna camera di consiglio da entrambe le parti;
Considerato che lo stesso Istituto ha altresì eccepito oralmente che, poiché da dette "visure" risulta che analoghi poteri sono conferiti anche al vice-presidente, la rappresentanza deve ritenersi congiunta in assenza di indicazione in senso contrario;
Ritenuto che anche tale profilo debba essere disatteso, poiché l'art. 2384 cod. civ. - concernente i poteri di rappresentanza nelle società per azioni, ma applicabile alle società a responsabilità limitata, qual è la Teckal, in virtù dell'espresso rinvio di cui al successivo art. 2487 - attribuisce a "gli amministratori che hanno la rappresentanza della società", quindi a ciascuno di essi, il compimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale salvo "le limitazioni che risultano" dalla legge o dall'atto costitutivo; sicché nella specie, in assenza di una limitazione circa la necessità di firma congiunta, i poteri in parola non possono che intendersi conferiti disgiuntamente;
Considerato, nel merito, che va ritenuta fondata la censura intesa a far valere l'illegittimità della prescrizione di cui all'art. 13, lett., n. 2 del bando, laddove richiede un certificato inerente un singolo contratto analogo a quello oggetto dell'appalto di importo complessivo negli ultimi tre esercizi non inferiore a Euro 11.400.000,00 o di tre contratti ciascuno di importo non inferiore a Euro 3.800.000,00, ovverosia per importi esorbitanti rispetto a quelli posti a base di gara dallo stesso bando (pari ad annui Euro 1.780.000,00, IVA esclusa, ed Euro 5.184.000,00, IVA esclusa, per tre anni). Invero, ancorché rientri nella discrezionalità dell'Amministrazione fissare in concreto i requisiti di capacità economica e finanziaria, nondimeno tali requisiti devono raccordarsi con carattere di proporzionalità e adeguatezza all'oggetto dell'appalto e non costituire, di contro, un'indebita limitazione dell'accesso alla gara delle imprese presenti sul mercato, in violazione dei principi di concorsualità e di ampia partecipazione ai quali devono uniformarsi le procedure ad evidenza pubblica (cfr., tra le tante in materia, questo TAR, Sez. I bis, 1° marzo 2002 n. 1577). E nella specie tali principi appaiono disattesi, poiché il fatturato richiesto, pari a oltre il doppio del corrispettivo presunto di appalto, configura un livello della pretesa idoneità economica e finanziaria non collegato con le esigenze di garanzia sottese alla prescrizione, nonché si pone in contrasto col disposto dell'art. 14, co. 3, del D.Lgs. 17 marzo 2002 n. 157, secondo cui "le informazioni di cui all'art. 13" (tra le quali sotto la lett. c vi è, appunto, quella concernente, fra l'altro, il fatturato per servizi identici a quello oggetto della gara, realizzato negli ultimi tre esercizi) "non possono eccedere l'oggetto dell'appalto" ;
Ritenuto che possono essere condivise anche le doglianze riguardanti il punto 1 del cit. art. 13, lett. c, laddove richiede l'elenco dei principali contratti "analoghi" a quello oggetto del bando di gara, relativi a prestazioni effettuate negli ultimi tre esercizi presso strutture sia pubbliche che private, con indicazione degli importi, date e destinatari, ai sensi dell'art. 14, lett. a, del D.Lgs. n. 157 del 1995, ivi richiamato. Anche in tal caso, infatti, il riferimento unicamente a servizi "analoghi" si pone in contrasto col disposto della norma richiamata, che al fine di comprovare l'idoneità tecnica non distingue tra i "principali servizi prestati negli ultimi tre anni", senza che la più rigorosa richiesta risulti formalmente motivata, nell'atto di indizione della gara, con la peculiarità dei servizi da rendere (vedasi la deliberazione commissariale di indizione della gara n. 504 in data 17 giugno 2002, depositata dall'Amministrazione a seguito della pronuncia interlocutoria menzionata). D'altra parte, le oggettive esigenze connesse alla specialità dell'Istituto committente risultano garantite dalla prescrizione sopra esaminata, riguardante appunto certificazioni di contratti "analoghi", che già esclude la possibilità di ammettere concorrenti i quali non abbiano mai prestato i servizi di cui trattasi presso strutture sanitarie;
Considerato, pertanto, che il ricorso dev'essere accolto nella parte impugnatoria, mentre non v'è luogo a pronunzia sulla domanda concernente il risarcimento del danno, posto che la gara non risulta ancora espletata e che la presente decisione è di per sé sufficiente al pieno ripristino della situazione soggettiva dedotta in giudizio;
Ritenuto, quanto alle spese di causa, che come di regola ne va fatto carico all'intimato Istituto, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, accoglie per quanto di ragione il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla in parte qua il bando impugnato.
Condanna l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di causa che liquida in complessivi Euro 2.000 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 novembre 2002.
Luigi Cossu PRESIDENTE
Angelica Dell'Utri ESTENSORE
Depositata in segreteria il 27 novembre 2002.