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n. 3-2002 - © copyright.

TAR LAZIO, SEZ. I – Sentenza 1 marzo 2002 n. 1577- Pres. Mastrocola, Est. Polito - Consorzio I.G.S., Impresa General Service (Avv. G. Pesce) c. Ministero della Difesa (n.c.) - (accoglie).

1. Contratti della P.A. - Bando - Potere discrezionale della P.A. - Di prevedere requisiti ulteriori - Limiti - Rispetto del principio di proporzionalità e divieto di introdurre indebite limitazioni che restringono ingiustificatamente il novero delle imprese da ammettere - Necessità.

2. Contratti della P.A. - Bando - Per l’appalto di servizi - Previsione di requisiti ai fini della dimostrazione della idoneità economica e finanziaria delle imprese - Esorbitanti rispetto ai requisiti previsti in generale dalla normativa di settore - Illegittimità.

1. Il potere discrezionale della P.A. di integrare, tramite il bando di gara, per gli aspetti non oggetto di specifica ed esaustiva regolamentazione, i requisiti di ammissione alle procedure di evidenza pubblica, deve in ogni caso raccordarsi con carattere di proporzionalità ed adeguatezza alla tipologia ed all'oggetto della prestazione per la quale è stata indetta la gara e non deve, inoltre, tradursi in un’ indebita limitazione dell’accesso delle imprese interessate presenti sul mercato.

2. E’ illegittima, per eccesso di potere per illogicità e per violazione del principio di proporzionalità, la clausola di un bando per il conferimento di un appalto di servizi che, per la verifica del livello di idoneità economica e finanziaria, introducendo una indebita restrizione dell’accesso alla gara in contrasto con la normativa di settore e con i principi di concorsualità e di ampia partecipazione cui devono uniformarsi i pubblici incanti, si configura in concreto esorbitante ai fini della selezione delle imprese che possono aspirare a concorrere alla gara di appalto (1).

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(1) Alla stregua del principio nella specie il T.A.R. Lazio, Sez. I, ha ritenuto illegittima la previsione del bando della gara de quo (riguardante l’affidamento del servizio pulizia) che stabiliva per i due lotti da affidare rispettivamente in 100 e 86 miliardi di lire la media del fatturato degli ultimi tre esercizi finanziari, quale requisito di capacità economica e finanziaria ai fini dell’ammissione alla gara per l’affidamento del servizio.

Tale scelta, avuto riguardo alla tipologia del servizio di pulizia in questione, che avrebbe dovuto essere eseguito in maniera differenziata in relazione ai singoli edifici, stabilimenti e strutture ubicate sul territorio e con proporzionale organizzazione di mezzi, si configurava infatti esorbitante ai fini della verifica del livello di idoneità economica e finanziaria, tenuto conto che l’art. 3 del d.m. 7.7.1997, n. 274 (il quale, in attuazione dell’art. 1 della legge 24.1.1994, n. 82, regolamenta l’iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane) nel prevedere, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento di servizi di pulizia, disinfestazione, ecc., distinte fasce di iscrizione in base al volume di affari, assegna alla più elevata fascia le imprese con volume di affari eccedente i 16 miliardi di lire, con ogni effetto abilitante ai fini predetti.

 

(1) Sul principio di proporzionalità v. in questa Rivista:

TAR LOMBARDIA-BRESCIA – Decreti presidenziali 17 gennaio 2002  e  18 gennaio 2002 

TAR LOMBARDIA-BRESCIA - Sentenza 22 agosto 2001 n. 722, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarlombbrescia_2001-08-22-1.htm 

TAR LOMBARDIA-BRESCIA - Decreto presidenziale 5 maggio 2001 n. 346, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarlombrescia_2001-05-05-02.htm

TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III – Sentenza 30 ottobre 2000, n. 6158, pag. http://www.giustamm.it/tar1/tarlombmi3_2000-6158.htm

T.A.R. LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III - Sentenza 29 giugno 1999, n. 2523, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarlombmi3_1999-2523.htm

TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III – Ordinanza 8 agosto 2000 n. 234, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarlommi3_2000-234.htm

TAR LIGURIA-GENOVA, SEZ. I – Sentenza 19 gennaio 2001 n. 48, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarliguriage1_2001-48.htm

 

 

per l'annullamento previa misura cautelare

- del bando di gara per l’affidamento di servizi di pulizia (ctg. 14) per l’importo complessivo di £. 186 miliardi suddiviso in due lotti rispettivamente di 100 e 86 miliardi, nella parte in cui richiede quale requisito di capacità economica la media del fatturato degli ultimi tre esercizi finanziari pari all’importo annuo presunto dei lotti posti in gara;

Visto il ricorsi ed i relativi allegati;

Nominato relatore per la camera di consiglio dell’25.2.2002 il Consigliere Bruno Rosario Polito;

Udito per il ricorrente l’avv.to Pesce;

Ritenuto che sussistono presupposti per la decisione della causa in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 della legge n. 1034/1971, come integrato dall’art. 9 della legge n. 205/2000;

Sentito sul punto le parti presenti in camera di consiglio ;

Ritenuto:

- che si configura fondato il primo mezzo di impugnativa con il quale il Consorzio istante deduce l’illegittimità del bando impugnato nella parte in cui richiede, ai fini dell’ammissione alla gara per l’affidamento del servizio di pulizia di infrastrutture di enti del Ministero della Difesa compresi nelle aree nord e centro, il possesso di un requisito di capacità economica e finanziaria eccedente i limiti al riguardo stabiliti dalla legislazione speciale relativa alle imprese esercenti servizi di pulizia;

- che, invero, l’art. 17, commi primo e secondo, del d.lgs. 17.3.1995, n. 157, e successive modificazioni – con riferimento ai prestatori di servizi iscritti in appositi albi – riconosce ai fini della partecipazione alle procedure di aggiudicazione presunzione di idoneità alle classificazioni ivi previste con riguardo, tra l’altro, al requisito di cui al precedente art. 13, lett. c) (fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi);

- che l’art. 3 del d.m. 7.7.1997, n. 274 – che in attuazione dell’art. 1 della legge 24.1.1994, n. 82, regolamenta l’iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane – nel prevedere, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento di servizi di pulizia, disinfestazione, ecc., distinte fasce di iscrizione in base al volume di affari, assegna alla più levata fascia le imprese con volume di affari eccedente i 16.000.000.000= di lire, con ogni effetto abilitante ai fini predetti;

- che la fissazione nel bando impugnato del requisito di idoneità economica e finanziaria in misura pari al corrispettivo posto a base d’asta si pone in evidente contrasto con il criterio di qualificazione recepito dalla norma regolamentare innanzi richiamata;

- che si configura altresì fondato il motivo con il quale si censura, nei profili di eccesso di potere per illogicità e per l’introduzione di una ingiusta clausola discriminatoria in relazione all’oggetto dell’appalto, la previsione del bando di gara che stabilisce in 100 e 86 miliardi la media del fatturato degli ultimi tre esercizi finanziari, quale requisito di capacità economica e finanziaria ai fini dell’ammissione alla gara per l’affidamento del servizio di pulizia di cui trattasi;

- che detta scelta, ancorché riconducibile nella sfera di discrezionalità dell’Amministrazione di integrare, per gli aspetti non oggetto di specifica ed esaustiva regolamentazione, i requisiti di ammissione alle procedure di evidenza pubblica deve in ogni caso raccordarsi con carattere di proporzionalità ed adeguatezza alla tipologia ed oggetto della prestazione per la quale è stata indetta la gara e non deve, inoltre, tradursi in un’ indebita limitazione dell’accesso delle imprese interessate presenti sul mercato;

- che nella specie, avuto riguardo alla tipologia del servizio di pulizia di cui trattasi reso in maniera differenziata in relazione ai singoli edifici, stabilimenti e strutture ubicate sul territorio e con proporzionale organizzazione di mezzi, si configura esorbitante ai fini della verifica del livello di idoneità economica e finanziaria il collegamento del fatturato medio annuo alla sommatoria del corrispettivo di appalto relativo alle infrastrutture di enti accorpati in due grandi aree geografiche comprensive ciascuna di circa un terzo del territorio nazionale, e ciò anche in relazione all’assetto organizzativo ed aziendale delle imprese che ordinariamente offrono il servizio in questione;

- che, per quanto su esposto, la clausola del bando contestata introduce una indebita restrizione dell’accesso alla gara in questione in contrasto ai principi di concorsualità e di ampia partecipazione cui devono uniformarsi i pubblici incanti;

- che in relazione ai profili della controversia sussistono motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione 1^ bis, accoglie il ricorso in epigrafe n. 1758/2002 proposto dal Consorzio I.G.S., Impresa General Service e, per l’effetto, annulla il bando di gara impugnato in parte "de qua".

Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’25.02.2001 con l'intervento dei seguenti magistrati:

-MASTROCOLA Cesare, Presidente;

-POLITO Bruno Rosario, Consigliere estensore;

-POLITI Roberto, Consigliere.

Depositata il 1° marzo 2002.

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