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TAR LOMBARDIA-BRESCIA – Decreto presidenziale 17 gennaio 2002 n. 40 - Pres. Mariuzzo - Azienda agricola Zoofit S.S. (Avv.ti E. Ambrosetti e C. Buffoni) c. A.S.L. di Brescia (n.c.).

Igiene e sanità - Ordinanze sanitarie - Ordine di abbattimento e distruzione di animali risultati infetti - Sospensione dell’ordine di distruzione - Nel caso in cui tale misura contrasti con il principio di proporzionalità - Va disposta.

Va accolta - sia pure limitatamente al disposto avviamento delle carcasse a stabilimento ad alto rischio per la loro distruzione - la domanda di sospensione di un provvedimento con il quale il Direttore generale di una A.S.L. ha ingiunto l’abbattimento e la successiva distruzione con invio delle carcasse a stabilimento ad alto rischio di alcuni vitelli, già sottoposti a sequestro, risultati positivi alla presenza della sostanza identificata come Boldenone.

La distruzione delle carcasse degli animali sembra in particolare violare il generalissimo principio di proporzionalità, che presiede all’esercizio del potere discrezionale di cui è titolare l’Autorità sanitaria e che fa obbligo alla stessa di prescegliere l’individuazione del mezzo meno oneroso a carico del soggetto inciso per il perseguimento del pubblico interesse (1).

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(1) Sul principio di proporzionalità v. in questa rivista:

TAR LOMBARDIA-BRESCIA - Sentenza 22 agosto 2001 n. 722, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarlombbrescia_2001-08-22-1.htm 

TAR LOMBARDIA-BRESCIA - Decreto presidenziale 5 maggio 2001 n. 346, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarlombrescia_2001-05-05-02.htm

TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III – Sentenza 30 ottobre 2000, n. 6158, pag. http://www.giustamm.it/tar1/tarlombmi3_2000-6158.htm

T.A.R. LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III - Sentenza 29 giugno 1999, n. 2523, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarlombmi3_1999-2523.htm

TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III – Ordinanza 8 agosto 2000 n. 234, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarlommi3_2000-234.htm

TAR LIGURIA-GENOVA, SEZ. I – Sentenza 19 gennaio 2001 n. 48, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarliguriage1_2001-48.htm

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA

SEZIONE STACCATA DI BRESCIA

IL PRESIDENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso n. 53/2002 proposto dalla

AZIENDA AGRICOLA ZOOFIT S.S.,

in persona del suo legale rappresentante signor Renato Bonassi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elena Ambrosetti e Cristina Buffoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Brescia, Corso Magenta, 43/D;

contro

l’A.S.L. di BRESCIA,

in persona del suo Direttore generale pro tempore, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

dell’ordinanza 27.12.2001, n. 13, con cui il Direttore generale della resistente A.S.L. ha ingiunto l’abbattimento e la successiva distruzione con invio delle carcasse a stabilimento ad alto rischio di 27 vitelli già sottoposti a sequestro congiuntamente ad altri presso l’azienda agricola della ricorrente, nonché il provvedimento 22.11.2001, n. 4610, con cui il Direttore generale della stessa A.S.L., previo dissequestro di 262 vitelli, ha confermato il già disposto sequestro per 35 vitelli risultati positivi alla presenza della sostanza identificata come Boldenone

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Rilevato:

che con il suddetto ricorso, depositato il 16 gennaio 2002, la ricorrente ha richiesto la sospensione cautelare del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 21, 8° comma della L. 6.12.1971, n. 1034, così come novellato dall’art. 3 della L. 21.7.2000, n. 205 nella parte in cui, previo abbattimento degli animali, ha disposto la distruzione delle relative carcasse;

Ritenuto:

che il ricorso pare assistito, quanto meno in detta fase, del fumus boni iuris, posto che le determinazioni impugnate, che pur danno puntualmente atto dell’esito delle svolte analisi presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, non pervengono in via conclusiva e certa all’individuazione della fonte di trasmissione della rilevata sostanza con imputazione della relativa responsabilità all’azienda che ospita i bovini in questione;

che detta mancata istruttoria, seppure appaia allo stato riferibile al tuttora incerto stato delle conoscenze scientifiche in ordine alle cause della presenza del Boldenone nelle urine degli stessi animali, sembra comunque capace di viziare sotto il profilo dell’omessa motivazione non già il disposto abbattimento, sul quale concorda peraltro l’azienda interessata anche in relazione all’intervenuta maturazione dei vitelli, quanto l’ingiunta distruzione delle carcasse presso stabilimento ad alto rischio a ciò attrezzato, in luogo della loro congelazione;

che la richiesta avanzata dalla ricorrente di un accertamento più meditato delle cause che hanno portato alla presenza nella vista sostanza in alcuni animali pare avvalorato dalla circostanza che per la maggioranza degli altri bovini presenti nello stesso allevamento ne è emersa l’assenza ed è stato conseguentemente disposto il dissequestro;

che la contestata distruzione delle carcasse sembra, altresì, violare il generalissimo principio di proporzionalità, che presiede all’esercizio del potere discrezionale di cui è titolare l’Autorità sanitaria e che fa obbligo alla stessa di prescegliere l’individuazione del mezzo meno oneroso a carico del soggetto inciso per il perseguimento del pubblico interesse;

che l’abbattimento e la successiva conservazione delle carcasse congelate sotto costante vincolo sanitario appare strumento già di per sé oggettivamente capace di soddisfare l’interesse pubblico connesso al divieto d’immissione in commercio delle carni degli stessi animali senza che in ciò possa sotto alcun profilo concorrere l’ulteriore misura stabilita nei provvedimenti impugnati;

che sussistono i presupposti dell’estrema gravità e dell’urgenza, avuto riguardo al fatto che, andando a scadere il termine assegnato per l’abbattimento il 18.1.2002 e non essendo prevista nel calendario della Sezione alcuna camera di consiglio prima di detta data, si configura il rischio che, successivamente all’abbattimento, possa procedersi all’immediata distruzione delle relative carcasse;

P.Q.M.

accoglie in via provvisoria l’istanza incidentale di sospensione limitatamente al disposto avviamento delle carcasse a stabilimento ad alto rischio per la loro distruzione, con espressa salvezza d’ogni diversa statuizione della Sezione alla prossima camera di consiglio del 5.2.2002;

MANDA

alla Segreteria di dare comunicazione del presente decreto alle parti.

Brescia, 16 gennaio 2002

Depositato il 17.1.2002.

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